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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1666 / 2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
opponente
Contro
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv Valentina Cappello
opposto
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 275 / 2018 (PROC N. Pt_1
376/18 RG), emesso dal Giudice del lavoro su istanza di per il Controparte_1
Pagina 1 pagamento della complessiva somma di € 16.234,84 oltre accessori, a titolo di TFR e ultime tre mensilità.
rileva: la pretesa azionata in via monitoria si fonda sull'ammissione al passivo del Pt_1
concordato preventivo della (nell'ambito dei quali il è Parte_2 CP_1
stato ammesso per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità) e sulla successiva domanda presentate al Fondo di Garanzia dell' in data 25/11/2016; Pt_1
che in realtà, a seguito di appositi accertamenti ispettivi, è emerso che l'odierno opposto
è transitato dalla alla Parte_2 Parte_3
che la prosecuzione del rapporto determina l'infondatezza della domanda monitoria,
esistendo un soggetto in bonis (la tenuto ad adempiere alle Parte_3
obbligazioni nei confronti del lavoratore.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di e la Controparte_1 Pt_1
conferma del DI opposto.
Sul punto vengono in rilievo le argomentazioni già svolte da questo Tribunale in altri giudizi analoghi, che possono essere richiamate e condivise.
Va innanzitutto evidenziato come nel caso che ci occupa, non costituiscono oggetto di contestazione le seguenti circostanze, accertate dall' in fase ispettiva, ovvero: il Pt_1
capitale della fa capo alla alla Parte_3 Parte_2 [...]
e a (la quale riveste il ruolo di amministratore di Parte_4 Controparte_2
detta società), dovendo, in proposito, evidenziarsi che: a) le quote della Parte_3
appartengono per il 45% alla per il 45% alla
[...] Parte_2 [...]
e per il 10% a (amministratrice unica della società); Parte_4 Controparte_2
b) le quote della fino al 07/06/2015, appartenevano per il Parte_2
70% a e per il 30% a , mentre dall'08/06/2015 Persona_1 Persona_2 Per_1
ha ceduto le proprie quote (per un corrispettivo di € 1,00) a;
in
[...] Persona_2
data 13/10/2014 è stato nominato il Commissario giudiziale;
c) le quote della Pt_2
Pagina 2 appartenevano, fino al 07.06.2015, per il 46% a , per Parte_4 Persona_1
il 46% a , per il 4% a e per il 4% a;
Persona_2 CP_3 Controparte_4
dall'08.06.2015 ha ceduto le proprie quote a (che è così Persona_1 Persona_2
divenuta titolare del 92% delle quote totali) per un corrispettivo di € 1,00); in data
13/10/2014 è stato nominato il commissario giudiziale;
d) le quote della
[...]
fino al 07.06.2015 appartenevano per il 50% a e per il 50% Parte_5 Persona_1
a ; dall'08/06/2015, unica titolare delle quote è divenuta alla Persona_2 Persona_2
quale ha ceduto le proprie quote per un corrispettivo di € 1.00,00; in Persona_1
data 25 ottobre 2016 è stato nominato il liquidatore;
e) è moglie di Persona_2 Per_1
ed entrambi sono i genitori di (amministratrice unica della
[...] Controparte_2
e e di è marito di Pt_2 Parte_3 Controparte_5 CP_3 [...]
e è marito di CP_5 Controparte_4 Controparte_2
In data 14/02/2014 per conto della dichiara Persona_2 Parte_4
che la società si trova in gravi difficoltà finanziarie che non permettono di proseguire l'attività; tale attività viene comunque ceduta alla con accordo del Parte_3
17/02/2014, “per preservare il patrimonio aziendale” ed onorare l'impegno assunto con i dipendenti, in seno all'accordo sindacale circa la prosecuzione dei rapporti di lavoro;
in data 29/01/2014 la , per conto della sottoscrive un Per_2 Parte_2
ulteriore accordo sindacale, ivi dichiarando di procedere ai licenziamenti collettivi a causa dell'impossibilità di proseguire l'attività aziendale, che viene immediatamente dopo ceduta alla in virtù della cessione di ramo azienda del Parte_3
10/02/2014.
Con atti del 10.02.2014 e del 26.03.2014, la ha ottenuto in affitto Parte_3
dalla e dalla le rispettive aziende, Parte_2 Controparte_6
compresi i beni specificamente indicati in tali atti.
Pagina 3 In data 17.02.2014 la predetta società ha acquisito inoltre dalla Parte_4
il ramo di azienda costituito dall'unità produttiva ubicata in Ragusa, nella zona
[...]
industriale II fase.
E' emerso inoltre che, la ha licenziato i propri dipendenti, Parte_4
poi assunti, pochi giorni dopo, dalla sono i lavoratori (collocati in Parte_3
mobilità dalla dalla dalla Pt_2 Parte_2 Parte_4 [...]
e dalla , , Controparte_6 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_8 Parte_8 Parte_9
, , ,
[...] Parte_10 CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_1
, , , ,
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
, ,
[...] CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 CP_21
, , ,
[...] Controparte_22 Controparte_23 CP_24 CP_25
, , , , , Controparte_26 CP_27 CP_28 CP_29 CP_30
, , , Controparte_31 Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34
. Controparte_35
Dagli accertamenti di emerge inoltre che per queste ultime assunzioni, la Pt_1 Parte_3
ha fruito dei benefici previsti dalla legge 223/1991 (implicanti, per un
[...]
determinato periodo di tempo, una riduzione delle somme da versare a titolo di contribuzione previdenziale).
Le cessioni dei rami di azienda di cui agli atti notarili del 10.02.2014, 17.02.2014 e
26.03.2014, come correttamente ritenuto dagli ispettori verbalizzanti, integrano la fattispecie del trasferimento di azienda ai sensi del comma 5 dell'art. 2112 c.c.,
potendosi sostenere che costituisce trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
(scaturente anche dalla conclusione di più contratti in tempi diversi) che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività
Pagina 4 economica organizzata, preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata.
Posto che secondo l'art. 2112 c.c. i rapporti di lavoro intrattenuti con il soggetto cedente proseguono alle dipendenze della ditta cessionaria, è evidente come l'assunzione, da parte della dei dipendenti messi in mobilità dalla Parte_3 [...]
dalla e dalla Parte_2 Parte_4 Parte_11
costituisca violazione della disciplina dettata da tale disposizione.
In ogni caso, le circostanze in discorso rivelano invero con chiarezza l'esistenza di unico assetto proprietario, riferito alla famiglia che ha posto in essere una Pt_2
fittizia risoluzione dei vari rapporti di lavoro, in realtà proseguiti alle dipendenze di un soggetto in bonis.
Anche alcuni dei dipendenti hanno dichiarato in fase ispettiva di avere continuato a svolgere la stessa attività lavorativa già posta in essere nel corso del rapporto alle dipendenze delle ditte cedenti;
i lavoratori in questione hanno, più chiaramente,
dichiarato che il passaggio da una società all'altra non ha comportato alcuna modifica delle mansioni, del luogo di lavoro e delle retribuzioni.
Emerge inoltre dall'esame del LUL, il fatto che ,al fine di conservare gli scatti di anzianità maturati con le società cedenti, la abbia riconosciuto ai Parte_3
dipendenti un superminimo
Tutto quanto sopra descritto, e peraltro come già sancito da precedenti analoghe sentenze di questo Tribunale, evidenzia la volontà del gruppo societario, integrante un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro in questione, - da un lato - di creare un soggetto (la società al quale affidare le attività del gruppo Parte_3
stesso, e – dall'altro – di porre in essere una serie di licenziamenti simulati, al fine di riversare su il costo del TFR maturato dai dipendenti fino al 2006 e delle ultime Pt_1
tre retribuzioni agli stessi spettanti e perfino di ottenere un risparmio sui costi della
Pagina 5 contribuzione (giacchè, come sopra notato, la si è avvalsa, con Parte_3
riferimento alle “nuove” assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legge 223/1991)
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi dunque che la ai sensi Parte_3
dell'art. 2112 c.c., sia il soggetto obbligato al pagamento del TFR e delle mensilità di retribuzione costituenti oggetto della pretesa fatta valere in via monitoria.
L'opposizione va pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese legali possono essere compensate tenuto conto della particolare posizione dell'opposto nell'intera vicenda e dei precedenti di questa sezione
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 275 / 18 di questo Tribunale lavoro
2) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 13.3.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1666 / 2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
opponente
Contro
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv Valentina Cappello
opposto
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 275 / 2018 (PROC N. Pt_1
376/18 RG), emesso dal Giudice del lavoro su istanza di per il Controparte_1
Pagina 1 pagamento della complessiva somma di € 16.234,84 oltre accessori, a titolo di TFR e ultime tre mensilità.
rileva: la pretesa azionata in via monitoria si fonda sull'ammissione al passivo del Pt_1
concordato preventivo della (nell'ambito dei quali il è Parte_2 CP_1
stato ammesso per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità) e sulla successiva domanda presentate al Fondo di Garanzia dell' in data 25/11/2016; Pt_1
che in realtà, a seguito di appositi accertamenti ispettivi, è emerso che l'odierno opposto
è transitato dalla alla Parte_2 Parte_3
che la prosecuzione del rapporto determina l'infondatezza della domanda monitoria,
esistendo un soggetto in bonis (la tenuto ad adempiere alle Parte_3
obbligazioni nei confronti del lavoratore.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di e la Controparte_1 Pt_1
conferma del DI opposto.
Sul punto vengono in rilievo le argomentazioni già svolte da questo Tribunale in altri giudizi analoghi, che possono essere richiamate e condivise.
Va innanzitutto evidenziato come nel caso che ci occupa, non costituiscono oggetto di contestazione le seguenti circostanze, accertate dall' in fase ispettiva, ovvero: il Pt_1
capitale della fa capo alla alla Parte_3 Parte_2 [...]
e a (la quale riveste il ruolo di amministratore di Parte_4 Controparte_2
detta società), dovendo, in proposito, evidenziarsi che: a) le quote della Parte_3
appartengono per il 45% alla per il 45% alla
[...] Parte_2 [...]
e per il 10% a (amministratrice unica della società); Parte_4 Controparte_2
b) le quote della fino al 07/06/2015, appartenevano per il Parte_2
70% a e per il 30% a , mentre dall'08/06/2015 Persona_1 Persona_2 Per_1
ha ceduto le proprie quote (per un corrispettivo di € 1,00) a;
in
[...] Persona_2
data 13/10/2014 è stato nominato il Commissario giudiziale;
c) le quote della Pt_2
Pagina 2 appartenevano, fino al 07.06.2015, per il 46% a , per Parte_4 Persona_1
il 46% a , per il 4% a e per il 4% a;
Persona_2 CP_3 Controparte_4
dall'08.06.2015 ha ceduto le proprie quote a (che è così Persona_1 Persona_2
divenuta titolare del 92% delle quote totali) per un corrispettivo di € 1,00); in data
13/10/2014 è stato nominato il commissario giudiziale;
d) le quote della
[...]
fino al 07.06.2015 appartenevano per il 50% a e per il 50% Parte_5 Persona_1
a ; dall'08/06/2015, unica titolare delle quote è divenuta alla Persona_2 Persona_2
quale ha ceduto le proprie quote per un corrispettivo di € 1.00,00; in Persona_1
data 25 ottobre 2016 è stato nominato il liquidatore;
e) è moglie di Persona_2 Per_1
ed entrambi sono i genitori di (amministratrice unica della
[...] Controparte_2
e e di è marito di Pt_2 Parte_3 Controparte_5 CP_3 [...]
e è marito di CP_5 Controparte_4 Controparte_2
In data 14/02/2014 per conto della dichiara Persona_2 Parte_4
che la società si trova in gravi difficoltà finanziarie che non permettono di proseguire l'attività; tale attività viene comunque ceduta alla con accordo del Parte_3
17/02/2014, “per preservare il patrimonio aziendale” ed onorare l'impegno assunto con i dipendenti, in seno all'accordo sindacale circa la prosecuzione dei rapporti di lavoro;
in data 29/01/2014 la , per conto della sottoscrive un Per_2 Parte_2
ulteriore accordo sindacale, ivi dichiarando di procedere ai licenziamenti collettivi a causa dell'impossibilità di proseguire l'attività aziendale, che viene immediatamente dopo ceduta alla in virtù della cessione di ramo azienda del Parte_3
10/02/2014.
Con atti del 10.02.2014 e del 26.03.2014, la ha ottenuto in affitto Parte_3
dalla e dalla le rispettive aziende, Parte_2 Controparte_6
compresi i beni specificamente indicati in tali atti.
Pagina 3 In data 17.02.2014 la predetta società ha acquisito inoltre dalla Parte_4
il ramo di azienda costituito dall'unità produttiva ubicata in Ragusa, nella zona
[...]
industriale II fase.
E' emerso inoltre che, la ha licenziato i propri dipendenti, Parte_4
poi assunti, pochi giorni dopo, dalla sono i lavoratori (collocati in Parte_3
mobilità dalla dalla dalla Pt_2 Parte_2 Parte_4 [...]
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[...] Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
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[...] CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 CP_21
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, , , , , Controparte_26 CP_27 CP_28 CP_29 CP_30
, , , Controparte_31 Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34
. Controparte_35
Dagli accertamenti di emerge inoltre che per queste ultime assunzioni, la Pt_1 Parte_3
ha fruito dei benefici previsti dalla legge 223/1991 (implicanti, per un
[...]
determinato periodo di tempo, una riduzione delle somme da versare a titolo di contribuzione previdenziale).
Le cessioni dei rami di azienda di cui agli atti notarili del 10.02.2014, 17.02.2014 e
26.03.2014, come correttamente ritenuto dagli ispettori verbalizzanti, integrano la fattispecie del trasferimento di azienda ai sensi del comma 5 dell'art. 2112 c.c.,
potendosi sostenere che costituisce trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
(scaturente anche dalla conclusione di più contratti in tempi diversi) che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività
Pagina 4 economica organizzata, preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata.
Posto che secondo l'art. 2112 c.c. i rapporti di lavoro intrattenuti con il soggetto cedente proseguono alle dipendenze della ditta cessionaria, è evidente come l'assunzione, da parte della dei dipendenti messi in mobilità dalla Parte_3 [...]
dalla e dalla Parte_2 Parte_4 Parte_11
costituisca violazione della disciplina dettata da tale disposizione.
In ogni caso, le circostanze in discorso rivelano invero con chiarezza l'esistenza di unico assetto proprietario, riferito alla famiglia che ha posto in essere una Pt_2
fittizia risoluzione dei vari rapporti di lavoro, in realtà proseguiti alle dipendenze di un soggetto in bonis.
Anche alcuni dei dipendenti hanno dichiarato in fase ispettiva di avere continuato a svolgere la stessa attività lavorativa già posta in essere nel corso del rapporto alle dipendenze delle ditte cedenti;
i lavoratori in questione hanno, più chiaramente,
dichiarato che il passaggio da una società all'altra non ha comportato alcuna modifica delle mansioni, del luogo di lavoro e delle retribuzioni.
Emerge inoltre dall'esame del LUL, il fatto che ,al fine di conservare gli scatti di anzianità maturati con le società cedenti, la abbia riconosciuto ai Parte_3
dipendenti un superminimo
Tutto quanto sopra descritto, e peraltro come già sancito da precedenti analoghe sentenze di questo Tribunale, evidenzia la volontà del gruppo societario, integrante un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro in questione, - da un lato - di creare un soggetto (la società al quale affidare le attività del gruppo Parte_3
stesso, e – dall'altro – di porre in essere una serie di licenziamenti simulati, al fine di riversare su il costo del TFR maturato dai dipendenti fino al 2006 e delle ultime Pt_1
tre retribuzioni agli stessi spettanti e perfino di ottenere un risparmio sui costi della
Pagina 5 contribuzione (giacchè, come sopra notato, la si è avvalsa, con Parte_3
riferimento alle “nuove” assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legge 223/1991)
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi dunque che la ai sensi Parte_3
dell'art. 2112 c.c., sia il soggetto obbligato al pagamento del TFR e delle mensilità di retribuzione costituenti oggetto della pretesa fatta valere in via monitoria.
L'opposizione va pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese legali possono essere compensate tenuto conto della particolare posizione dell'opposto nell'intera vicenda e dei precedenti di questa sezione
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 275 / 18 di questo Tribunale lavoro
2) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 13.3.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
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