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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 385/2023 in grado di appello avverso la sentenza n. 321/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il
3 marzo 2023, pronunciata nella causa iscritta al n. 4736/2021
R.G.A.C., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mery Clementoni del Parte_1
Foro di Teramo in unione con l'avv. Emanuele Liddo del Foro di
Pescara.
APPELLANTE
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede legale in 10123 Torino – Via Giolitti, n. 15 in qualità di procuratrice della in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano – Via
San Prospero, n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Pugno.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado. I.1. (già on sede legale Controparte_1 Controparte_3
in 10125 Torino – Via San Pio V, n. 5, a seguito di fusione per incorporazione del 10.04.2017 a rogito Notaio iscritta Persona_1
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo con repertorio n. 126527 e raccolta n. 31011 e già Controparte_4
con sede legale in 64100 Teramo – Corso San Giorgio, n. 115 a seguito di modifica statutaria a rogito Notaio del Persona_2
28.04.2008 con repertorio n. 30503 e raccolta n. 7082 docc. 01 – 03) sottoscriveva con la n. 2 contratti di locazione CP_5
finanziaria aventi ad oggetto diversi immobili.
I.2. Più precisamente il contratto di leasing n. IM/4557 del
04.05.2001 aveva ad oggetto le seguenti sei unità immobiliari site in
AN – Corso Umberto I:
- locale ad uso negozio in AN (PE) – Corso Umberto I civico 25 con annesso wc al piano terra censito nel n.c.e.u. del
Comune di Pescara al foglio 2, particella 24 sub 23, cat. c/1 di mq.
143, r.c. lire 9.752.600;
- locale ad uso negozio in AN (PE) – Corso Umbero I civici
23/1 e 23/2 con annesso wc al piano terra censito nel n.c.e.u. del
Comune di Pescara al foglio 2, particella 24 sub 14, cat. c/1 di mq. 93,
r.c. lire 6.342.600;
- locale ad uso negozio in AN (PE) – Corso Umberto I civico 21 e 21/1 con annesso wc al piano terra censito nel n.c.e.u. del
Comune di Pescara al foglio 2, particella 24 sub 15, cat. c/1 di mq. 93,
r.c. lire 6.342.600;
- locale ad uso negozio in AN (PE) – Corso Umberto I civico 27/1 e 27/2 con annesso wc al piano terra censito nel n.c.e.u. del Comune di Pescara al foglio 2, particella 24 sub 1, cat. c/! di mq.
69, r.c. lire 4.705.800;
- locale ad uso negozio in AN (PE) – Corso Umberto I civico 25/2 con annesso wc al piano terra censito nel n.c.e.u. del
Comune di Pescara al foglio 2, particella 24 sub 2, cat. c/1 di mq 23,
r.c. lire 1.568.600;
- locale ad uso negozio in AN (PE) – Corso Umberto I civico 25/1 con annesso wc al piano terra censito nel n.c.e.u. del Comune di Pescara al foglio 2, particella 24 sub 3, cat. c/1 di mq. 65,
r.c. lire 4.433.000» per un corrispettivo pattuito complessivo di £ 2.095.200.000 + IVA da corrispondersi con le seguenti modalità: £ 11.640.000 + IVA quale anticipo alla stipula del contratto;
n. 179 rate mensili da £ 11.640.000,
+ IVA cadauna. I descritti beni immobili venivano acquistati dalla mediante rogito notarile di compravendita n. Controparte_4
5833 del Repertorio e n. 2876 della Raccolta del 4.05.2001 del Notaio in Pescara. Persona_3
Contratto n. IM/4654 del 31.05.2001 avente ad oggetto le seguenti sei unità immobiliari site in AN – Corso Umberto I:
- appartamento posto al piano primo in c.u. Foglio 2 particella 24 sub
16 cat. A/2 di vani 6, rendita catastale lire 840.000;
- appartamento posto al piano primo in c.u. Foglio 2 particella 24 sub
17 cat. A/2 di vani 4,5, rendita catastale lire 630.000;
- appartamento posto al piano primo in c.u. Foglio 2 particella 24 sub
18 cat. A/2 di vani 6, rendita catastale lire 840.000;
- appartamento posto al piano primo in c.u. Foglio 2 particella 24 sub
19 cat. A/2 di vani 6, rendita catastale lire 840.000;
- appartamento posto al piano primo in c.u. Foglio 2 particella 24 sub
20 cat. A/2 di vani 4,5, rendita catastale lire 630.000;
- appartamento posto al piano primo in c.u. Foglio 2 particella 24 sub
21 cat. A/2 di vani 6, rendita catastale lire 840.000. per un corrispettivo pattuito complessivo di £ 1.072.800.000 + IVA da corrispondersi con le seguenti modalità: £ 5.960.000 + IVA quale anticipo alla stipula del contratto;
n. 179 rate mensili da £ 5.960.000,
+ IVA cadauna. I descritti immobili venivano acquistati dalla mediante rogito notarile di compravendita n. Controparte_4
5903 del Repertorio e n. 2921 della Raccolta del 31.05.2001 del
Notaio in Pescara. Persona_3
I.3. Gli immobili venivano consegnati alla CP_5
contestualmente alla sottoscrizione dei citati contratti e a garanzia del rimborso dela locazione finanziaria si costituivano garanti, con separati contratti, i signori e Parte_2 Persona_4
nonché i e Parte_1 Parte_3 I.4. si rendeva morosa nel pagamento dei canoni di CP_5
locazione finanziaria a partire dal settembre 2010 sul contratto n. 4557
e dall'ottobre 2010 sul contratto n. 4654 per cui la in data CP_3
27 settembre 2013 comunicava la risoluzione dei contratti alla e CP_5
ai garanti chiedendo al contempo il pagamento dei canoni e la restituzione degli immobili.
I.5. Con giudizio diverso da quello di cui è causa, la CP_3
otteneva dal Tribunale di Teramo pronuncia di risoluzione dei due contratti di leasing con condanna della alla restituzione dei beni CP_5
oggetto della locazione finanziaria, pronuncia confermata da questa
Corte e poi impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.
I.6. Quanto ai canoni, invece, la quale procuratrice CP_1
della resasi nel frattempo cessionaria dei Controparte_2
crediti di mediante operazione di cartolarizzazione, CP_3
richiedeva e otteneva dal Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo n.
1571/2021 pubblicato il 30.09.2021 (nell'ambito del procedimento monitorio di cui al NRG 3836/2020) nei confronti della Signora Pt_1
quale garante della in relazione ai 2 contratti di
[...] CP_5
locazione finanziaria immobiliare in essere con la Controparte_4
(poi divenuta ed infine e Controparte_3 Controparte_1
identificati al n. IM/4557 del 04.05.2001 e n. IM/4654 del 31.05.2001.
I.7. Con atto di citazione in opposizione la signora si è Parte_1 opposta all'ingiunzione dando luogo al giudizio di primo grado, così definito dal Tribunale di Pescara:
“rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma in ogni sua parte il d.i. nr. n. 3836/2020, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta che per competenze professionali liquida in euro
18.000,00, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge”.
I.8. Contro la decisione di primo grado propone appello l'opponente che così conclude: Parte_1
“Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis rejectis,:
I)= IN RITO:
A)= Riconoscere e dichiarare la sussistenza della “relazione di continenza” tra la presente causa con quella ad instaurarsi – e a documentarsi – avanti la Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila n. 277/2023, pubbl. il 20/02/2023, in causa n. 744/2020 e,
B)= conseguentemente, disporre ex art. 295 c.p.c. “che il processo sia sospeso” per essere la solu-zione del presente “caso” dipendente dalla “decisione della causa” di che al capo precedente avanti la
Suprema Corte di Cassazione e, per quanto in narrativa, avanti il
Tribunale di Teramo in causa n. 888/2020, “con udienza di precisazione dele conclusioni” colà “chiamata per il “4/12/2023”;
II)= NEL MERITO:
A)= Riconoscere e dichiarare che le fideiussioni sottoscritte dalla
Concludente sono, in accoglimento dei motivi d'appello in narrativa, radicalmente e/o parzialmente “nulle” e, conseguentemente, riformare l'impugnata sentenza;
.
B)= In via subordinata, riconoscere e dichiarare che gli importi oggetto di ingiunzione sono tutti da rideterminare a seguito
d'espletamento d'una CTU a disporsi, con riguardo alla “Relazione tecnica rela-tiva ai n. 2 contratti di locazione finanziaria: n. IM/4557 del 04/05/2001 e n. IM/4654 del 31/05/2001 tra la e CP_5
” della Dott. (cfr. doc. 20), CP_3 Parte_4
C.T.U. per accertare il “se”, e in quale “misura”, quel che con tale
“Relazione” è stato argomentato: al punto “2.1” sull'“Indeter- minatezza delle condizioni contrattuali del contratto n. IM/4557”; al punto “2.2” sul “Rilevamento di con-dizioni usurarie pattizie del contratto n. IM/4557”; al punto “3” sulla conferma, e in quale
“misura”, delle “Linee metodologiche e i risultati ottenuti del contratto n. IM/4557”; al punto “4.1” sull'“Indeterminatezza delle condizioni contrattuali del contratto n. IM/4654”; al punto “4.2” sul
“Rilevamento di condizioni usu-rarie pattizie del contratto n.
IM/4654”; al punto “5” sulla conferma, e in quale “misura”, delle
“Linee meto-dologiche e i risultati ottenuti del contratto n. IM/4654”: al punto “6” sulla conferma, e in quale “misura”, dell'“Errata quantificazione del debito della da parte della CP_5
”, con riguardo al “Contratto di leasing n. CP_3
IM/4557” e al “Contratto di leasing n. IM/4654”, così da pervenire a
“una ricostru-zione della giusta esposizione dare/avere tra le parti, considerando i reali flussi finanziari che hanno re-golato il rapporto tra società di leasing e cliente”;
C)= Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di lite, da liquidarsi in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari, con condanna dell'opposta a sensi dell'art. 96 c.p.c.”
I.9. L'appellata nella qualità, si costituisce rassegnando CP_1
le conclusioni che si trascrivono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ivi compresa la preliminare domanda di sospensione del processo, per i motivi suesposti, così giudicare:
- in via principale, respingere integralmente l'appello avversario, con conferma della sentenza di primo grado e, conseguentemente, del decreto ingiuntivo n. 1571/2021 del Tribunale di Pescara pubblicato il 30.09.2021 nell'ambito del procedimento monitorio di cui al NRG
3836/2020 con applicazione dell'art. 96 per responsabilità processuale aggravata e liquidazione di una somma ulteriore a favore dell'appellante rispetto alle spese processuali del grado non inferiore al doppio di quelle liquidande;
- in via subordinata, nella veramente non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'impugnazione avversaria, comunque condannare la Signora (Cod. Fisc. Parte_1
) nata a TE CA (PE) in [...] C.F._1
24.08.1933 e residente in 65015 AN (PE) - Corso Umberto
n. 27 a pagare alla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice della presso il domicilio eletto, la Controparte_2 somma di € 608.058,20 per canoni scaduti, spese ed interessi di mora maturati al 09.05.2019, penale per risoluzione anticipata dei contratti di locazione finanziaria / identificati ai n. CP_4 CP_5
IM/4557 del 04.05.2001 e IM/4654 del 31.05.2001, con riserva di portare in detrazione quanto eventualmente ricavato dalla ricollocazione dei beni sul mercato, oltre ulteriori interessi dal
09.05.2019 al saldo effettivo sui ratei di leasing rimasti impagati
(Euro 232.637,28 sul c. n. IM/4557 ed Euro 97.312,91 sul c. n.
IM/4654), dal giorno della domanda giudiziale al tasso moratorio previsto dall'art. 7 del contratto (ossia EURIBOR 3ML + 4 vigente nel periodo di mora - settembre 2010 sul c. 4557 e ottobre 2010 sul c.
4654), nonché interessi al tasso legale dal giorno della risoluzione contrattuale al saldo effettivo sulla penale (Euro 182.072,42 sul c. n.
IM/4557 e Euro 96.035,59 sul c. n. IM/4654) o quella maggiore o minore somma ritenuta dimostrata o di giustizia valendosi, se del caso, anche di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze ex DM 55/2014, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario 15% per spese generali e successive occorrende.
In via istruttoria:
A – si chiede ammettere prova per interrogatorio formale dell'appellante e testi sulle circostanze di narrativa che venissero contestate, ed in particolare su quelle capitolate ai paragrafi: 1 – 7, premessa la locuzione di rito “vero è che” (con richiesta di rammostrare i documenti richiamati e di eliminare eventuali espressioni ritenute costituire valutazioni o giudizi).
Si indicano a testi su tutti i capi e, fin d'ora, in prova contraria i
Signori, da ascoltarsi anche mediante prova delegata per i residenti fuori dal circondario di Tribunale: - , - Testimone_1
tutti domiciliati presso la in Testimone_2 Controparte_1
10129 Torino – Via Giolitti, n. 15.
B – si chiede fin d'ora di essere ammessi alla prova contraria.
C – si deposita il fascicolo di primo grado contenente i seguenti atti:
1. comparsa di costituzione;
2. Note di trattazione scritta;
3.
Comparsa conclusionale;
4. Memoria di replica;
e documenti: doc. A
– procura generale alle liti 21.03.2016; doc. A1 – procura generale alle liti 05.07.2017; doc. B - visura doc. C – atto Controparte_1
di fusione;
doc. D - visura doc. E – procura Controparte_3
generale ; doc. F – visura CCIAA Controparte_2
; doc. G – ingiunzione notificata;
doc. Controparte_2
01 – atto costitutivo;
doc. 02 – comunicazione Banca CP_3
d'Italia; doc. 03 – Comunicazione UIC;
doc. 04 – contratto leasing n.
IM/4557 del 04.05.2011; doc. 05 – copia rogito notarile di compravendita del 04.05.2011; doc. 06 – contratto leasing n. IM/4654 del 31.05.2011; doc. 07 - copia rogito notarile di compravendita del
31.05.2011; doc. 08 - lettere di garanzia Signori , Parte_2
, doc. 09 - Parte_1 Parte_3 Persona_4 estratto conto c. IM/4557; doc. 10 - estratto conto c. IM/4654; doc. 11
– a/r di risoluzione dei contratti del 27.09.2013; doc. 12 – CP_3
contratto di cessione 20.03.2008; doc. 13 – estratto in Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 25.03.2008; doc. 14 – piano di ammortamento finanziario c. IM/4557; doc. 15 – conteggi penale c. IM/4557; doc. 16
- piano di ammortamento finanziario c. IM/4654; doc. 17 - conteggi penale IM/4654; doc. 18 – visura CCIAA Kitan S.r.l.”
II. Motivazioni della decisione.
II.1. È da premettere che la struttura e la forma dell'atto di appello difettano di una ripartizione sistematica dei motivi di impugnazione che ne consentano la chiara delimitazione e individuazione, mancanza a cui si è provato a supplire attraverso l'organizzazione della motivazione di questo atto.
II.2. Primo motivo di impugnazione. Circa la mancata concessione dei termini ex articolo 183, comma 6, c.p.c.
II.3. Il primo motivo di lagnanza dell'appellante contiene menzione del provvedimento del giudice di primo grado che ha ritenuto non necessario concedere i termini ex articolo 183, comma 6, c.p.c.
II.4. Tuttavia, nonostante l'ampia e diffusa motivazione del tribunale, l'appellante non articola una censura riconoscibile e sufficientemente specifica di guisa da consentire una trattazione del motivo. Né l'appellante descrive quale pregiudizio concreto abbia ricevuto dal citato provvedimento del Tribunale che, invero, negava una richiesta della sola parte opposta poiché solo chiedeva CP_1 la concessione dei termini istruttori e non l'odierno appellante.
II.5. Questa Corte (Corte appello L'Aquila sez. I, 04/04/2022, n.
497) è del seguente avviso: “12. Invero, è principio consolidato in giurisprudenza (Cass. 23162/2014; Cass. 24402/2018; Cass.
21953/2019) che, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il Tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il thema decídendum e il thema probandum (o, senza che esse, pur avendolo chiesto, siano state poste in condizioni di definirli), l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare sia quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., comma sesto, sia quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado (Cass. n. 17436/2011; Cass. n. 27128/2011; Cass. n.
9169/2008).”
II.6. A fortiori, il motivo si appalesa infondato visto che, oltre a non aver indicato un solo mezzo di prova che le sarebbe stato precluso, la stessa appellante non aveva nemmeno richiesto la concessione dei termini.
II.7. Secondo motivo di impugnazione. Circa il rapporto di pregiudizialità tra il procedimento in esame e il procedimento avente ad oggetto la risoluzione dei contratti di leasing e la restituzione dei beni oggetto di quei contratti.
II.8. Come anticipato nella parte narrativa, la società creditrice ha agito nel 2013 dinanzi al Tribunale di Teramo contro la società CP_5
al fine di ottenere una pronuncia di risoluzione dei contratti di
[...]
leasing e per la condanna della locataria finanziaria alla restituzione degli immobili. La stessa creditrice, oggi per conto di CP_1
ha agito contro la garante Controparte_2 CP_6
con il procedimento monitorio sfociato nella decisione di primo grado oggi al vaglio di questo collegio. Questa seconda lite è diretta al conseguimento del solo pagamento dei canoni.
II.9. Ciò peraltro era conseguenza del fatto che i crediti pecuniari derivanti dai contratti di leasing sono stati oggetto di cartolarizzazione con il conseguente trasferimento alla società Controparte_2
laddove il contratto con il connesso diritto alla restituzione dei
[...] beni immobili oggetto di leasing, rimaneva in capo all'originaria società di leasing.
II.10. L'appellante ritiene non soddisfacente la motivazione con la quale il Tribunale ha escluso l'esistenza di una pregiudizialità giuridica tra le due liti e osserva che la giurisprudenza citata a supporto della soluzione negativa del Tribunale, non sia conferente.
II.11. La decisione del giudice appare corretta perché poggia sui principi espressi dalle sezioni unite sin dalla decisione del 26/07/2004, (ud. 18/03/2004, dep. 26/07/2004), n.14060 secondo cui: “
5.2 Va quindi condivisa, perché coerente con il disfavore dell'ordinamento verso il fenomeno sospensivo, la lettura restrittiva dell'art. 295 c.p.c. dalla quale muove la sentenza n. 4844/96, nel senso di limitare l'area di operatività della norma, la cui funzione è quella di prevenire il rischio del conflitto di giudicati, alla sola ipotesi della pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, che detto rischio comporta, con esclusione dell'ipotesi della dipendenza per pregiudizialità logica, che invece non lo determina. Si tratta, come osservato in dottrina, di fenomeni che esprimono entrambi una relazione di pregiudizialità-dipendenza tra due entità, ma che si distinguono in quanto diversa natura hanno le entità tra le quali intercorre la relazione. Quest'ultima è costituita dalla relazione di dipendenza che intercorre tra l'effetto giuridico dedotto in giudizio ed il rapporto giuridico complesso dal quale nasce;
relazione che intercorre tra l'intero rapporto complesso e la frazione di esso costituita dal singolo diritto. La "pregiudizialità tecnico-giuridica" è invece quella determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali
(pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo.” Il principio è stato seguito anche nella giurisprudenza successiva e mai sconfessato (ex aliis, Cass. 11/03/2005, n. 5431; Cass. 4/07/2007, n. 15111; Cass.
21/02/2017, n. 4442)
II.12. È del tutto evidente che, nel caso presente in cui per giunta le parti del giudizio nemmeno coincidono, non vi è alcuna pregiudizialità tecnico giuridica tra le due liti richiamate potendo ben decidersi, ad esempio e per amore di ipotesi, che ferma la risoluzione del contratto di leasing e la restituzione degli immobili, il fideiussore non sia chiamato a pagare i canoni dovuti in ragione di un difetto del titolo ossia della garanzia, titolo diverso da quello che vincola e obbliga il debitore principale. Non sembra, a questa stregua, riscontrarsi nemmeno una totale pregiudizialità logica.
II.13. Il primo motivo di appello è quindi infondato.
II.14. Terzo motivo di impugnazione: circa la legittimazione attiva di rappresentata da . Controparte_2 CP_1 II.15. Con il secondo motivo di gravame, la difesa della parte appellante sembra contestare la ricostruzione del Tribunale nella parte in cui ha attribuito alla pubblicità di cui all'articolo 58 TUB, valore costitutivo e obbligatorio dedicandovi buona parte della motivazione salvo poi ritenere non contestata ex articolo 115 c.p.c. la cessione stessa, cessione invece che la difesa della signora avrebbe Pt_1
criticato.
II.16. Il motivo è infondato.
II.17. L'obbiezione dell'appellante non coglie nel segno e per più ragioni.
II.18. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva è stata sollevata dalla opponente/appellante solo in sede di comparsa conclusionale. Il
Tribunale ha correttamente considerato che in tutti gli scritti precedenti mai la difesa dell'odierno appellante aveva sollevato la questione nonostante che la società creditrice avesse prodotto l'avviso di pubblicazione “sin dalla proposizione della richiesta di ingiunzione
e poi ribadita all'atto della costituzione.” (pagine 23 della sentenza).
Questa condotta processuale dell'opponente/appellante non è priva di valenza giuridica e depone in senso opposto alla tardiva proposizione dell'eccezione in comparsa conclusionale, assumendo le caratteristiche della contraddittorietà processuale in cui al silenzio serbato durante il processo fa da contraltare un comportamento di sego opposto non più giustificabile.
II.19. Tanto più che il Tribunale ha anche considerato come l'individuazione per categorie dei crediti ceduti ex articolo 58 TUB fosse sufficiente, secondo l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, a comprovare la cessione di un credito cartolarizzato. E che il credito ceduto fosse riconducibile a tali categorie di crediti ceduti è rimasto incontestato dall'appellante sia in primo sia in secondo grado.
II.20. Quarto motivo di impugnazione. Circa la fusione tra
e . CP_3 CP_1
II.21. L'opponente/appellante aveva già in primo grado Pt_1
lamentato che la non fosse legittima mandataria della CP_1
in quanto il mandato sarebbe stato Controparte_2 conferito a e quest'ultima si è estinta a seguito del CP_3 processo di fusione per incorporazione in Questa vicenda CP_1
avrebbe quindi determinato il venir meno del mandato ex articolo
1722 c.c.
II.22. Come il giudice di primo grado, anche questo collegio, non può che richiamare l'articolo 2504-bis c.c. in cui sono chiaramente descritti gli effetti successori della fusione tanto più dopo il noto arresto di Cassazione civile, sez. un., 30/07/2021, n. 21970 a tenore del quale: “La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono”.
II.23. L'appellante non contesta la vicenda ossia la fusione per incorporazione che anzi cita come elemento fondativo del proprio argomento ma critica la ricostruzione dei suoi effetti giuridici e, ciò facendo, cade in errore di diritto con conseguente infondatezza del motivo.
II.24. Anche il terzo motivo di impugnazione è quindi infondato.
II.25. Quinto motivo di impugnazione. Circa la durata della fideiussione e la decadenza dalla garanzia.
II.26. L'opponente aveva eccepito in primo grado che la Pt_1
propria fideiussione, qualificata come contratto autonomo di garanzia, fosse stata rilasciata per una durata di 180 mesi dai relativi contratti di leasing (rispettivamente del 17 maggio 2001 e del 21 giugno 2011) con l'effetto che la garanzia doveva dirsi scaduta il 17 maggio 2026 per il primo contratto e il 27 giugno 2016 per il secondo contratto.
II.27. Il Tribunale di Pescara ha respinto l'eccezione sia perché sollevata solo con la memoria conclusionale sia perché infondata nel merito. II.28. L'appellante non contesta la circostanza secondo cui l'eccezione di scadenza della fideiussione sarebbe stata sollevata solo nella memoria conclusionale di primo grado ma lamenta che il giudice abbia contraddittoriamente ritenuto l'eccezione tardiva e infondata.
II.29. Aggiunge quindi che la morosità della risalirebbe al CP_5
2010 mentre l'azione giudiziale nei confronti del fideiussore SI
, consistente nella notifica del decreto ingiuntivo, sarebbe Parte_1 avvenuta solo l'11 ottobre 2021 con l'effetto che il creditore sarebbe decaduto dal proprio diritto verso il garante ai sensi dell'articolo 1957
c.c.
II.30. Il motivo è infondato.
II.31. Entrambe le eccezioni, sia quella relativa alla pretesa scadenza della fideiussione sia quella relativa alla decadenza ex articolo 1957
c.c. sono eccezioni in senso stretto (in particolare circa l'eccezione ex articolo 1957 c.c., si veda Cassazione civile sez. III - 25/03/2024, n.
8023) e quindi sono state tardivamente sollevate con la comparsa conclusionale di primo grado. A scanso di equivoci deve dirsi che l'eventuale nullità della clausola di deroga all'articolo 1957 c.c. – a prescindere dall'infondatezza dell'eccezione quanto alle fideiussioni specifiche – comunque non esonera la parte dall'onere di sollevare tempestivamente l'eccezione di decadenza ex articolo 1957 c.c. sicché quand'anche fosse stata nulla la clausola di deroga all'articolo 1957
c.c. (quoad non, nel caso di specie) ciò non avrebbe comunque consentito il superamento della preclusione processuale maturata.
II.32. La motivazione fornita per il rigetto di questo quinto motivo assorbe il sesto relativo alla pretesa nullità delle clausole della fideiussione specifica asseritamente in contrasto con la normativa antitrust.
III. Regime delle spese.
III.1. Per effetto del rigetto dell'appello, è tenuta al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1
qualità di procuratrice della in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in euro 18.511,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria). III.2. Non sussistono i presupposti, rimasti indimostrati, della mala fede o della colpa grave che giustifichino la condanna ex articolo 96 c.p.c., domandata dalla parte appellata.
IV. Contributo unificato.
IV.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il pagamento da parte di di un ulteriore Parte_1
importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
385/2023 in secondo grado sull'appello proposto da contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1
qualità di procuratrice della in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n.
321/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 3 marzo 2023, pronunciata nella causa iscritta al n. 4736/2021 R.G.A.C., così provvede:
A. Rigetta l'appello.
B. Condanna al pagamento delle spese di giudizio di secondo Parte_1
grado in favore di n persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, in qualità di procuratrice della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in euro
[...]
18.511,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
C. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento da parte di di un ulteriore importo pari al Parte_1 contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 17 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi