Articolo 459 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 458Articolo 458
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9 ottobre 2010
Art. 459. Obblighi dei destinatari della requisizione 1. Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli e natanti chiamati a requisizione e' tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, o con ordine di presentazione personale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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