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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/10/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
-Avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. n. 248/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 45/2021 del Tribunale di Isernia, pubblicata il 09/02/2021, in materia di contratto d'appalto promossa da:
[...]
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Delia Rita DI MEO, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti;
Appellante
CONTRO
, p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
Appellata - contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, Sig. : Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. Parte_1
45/2021 emessa dal Tribunale di Isernia:
• Confermata la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 567/09 emesso dall'intestato Tribunale, siccome errato, ingiusto ed illegittimo, in riforma parziale della sentenza n. 45/2021 emessa dal Tribunale di
Isernia, Giudice Dott. Filippo Masotta, in data 02.02.2021, depositata in Cancelleria in data
09.02.2021, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 45/2021 del Tribunale di Isernia, con la quale, decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 56/2009 (per l'importo di € 7.287,59, richiesto dall a saldo dei lavori di cui al Controparte_1
contratto d'appalto del 5.9.2007 ), il giudice di prime cure ha così statuito: ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
ha condannato il Sig. a corrispondere all la somma di € Parte_1 Controparte_1
3.800,00, oltre interessi legali;
ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente . Pt_1
L'appellante ha formulato i seguenti motivi: 1) Motivazione contraddittoria e illogica. L'appellante lamenta l'intrinseca contraddittorietà della sentenza impugnata, la quale, dopo aver correttamente accertato l'avvenuto pagamento del saldo contrattuale e la mancata prova di lavori extra da parte dell'appaltatrice, lo ha illogicamente condannato al pagamento di un'ulteriore somma di € 3.800,00, priva di qualsiasi giustificazione causale e probatoria;
2) Nullità per carenza di motivazione. Deduce che la motivazione si dipani in forme del tutto inidonee a rilevare la ratio decidendi, ritenendo tale motivazione esposta in modo tale da impedire in modo assoluto di ricostruire e comprenderne il percorso logico.
Data la mancata costituzione di parte appellata, la Corte ne ha dichiarato la contumacia, con ordinanza del 09/02/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 2 - I motivi di appello principale possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione.
La sentenza impugnata presenta un'evidente e insanabile contraddittorietà nella sua motivazione. Il giudice di prime cure, dopo aver correttamente ricostruito il quadro probatorio e i principi regolanti il relativo onere, è pervenuto a una conclusione del tutto illogica e contrastante con le premesse. Il Tribunale ha dato atto che il Sig. , opponente, aveva prodotto in giudizio la fattura n. 3 del 20.03.2009, quietanzata Pt_1
dall'appaltatore, per l'importo di €. 7.000,00, recante la causale esplicita "saldo dei lavori presso vostra abitazione come previsti da contratto". Tale documento costituisce una confessione stragiudiziale con efficacia di piena prova circa l'avvenuto pagamento con imputazione al saldo dei lavori contrattuali.
Correttamente, il giudice ha rilevato che, a fronte di tale prova, l'onere di dimostrare che tale pagamento fosse da imputare a un titolo diverso (i.e., lavori extra contratto) gravava sull'appaltatore-creditore, in conformità al consolidato principio giurisprudenziale per cui "il creditore che agisce per il pagamento ha
l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, controdeduca che il pagamento debba imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore" (cfr. sentenza di primo grado che richiama
2 Cass. Civ., 19039/2019). Il Tribunale ha quindi concluso che "Parte opposta non ha provato di aver eseguito ulteriori lavori rispetto a quelli oggetto del contratto, l'entità, la natura ed il prezzo degli stessi, sebbene
l'onere probatorio fosse a suo carico" .
La conseguenza logico-giuridica di tale accertamento non poteva che essere la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto integrale della domanda di pagamento proposta dall essendo stato provato il Controparte_1
fatto estintivo dell'obbligazione (il pagamento del saldo), mentre, con un passaggio motivazionale del tutto avulso dal percorso argomentativo sin lì sviluppato, e pertanto meramente apparente, il giudice ha affermato che "La richiesta di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto non risulta sufficientemente provata e va ridotta ad Euro 3.800,00", condannando l'opponente a tale pagamento . Tale statuizione è palesemente illegittima, in quanto priva di qualsiasi fondamento logico e giuridico, e si pone in contrasto irriducibile con la premessa dell'avvenuto pagamento del saldo. Ricorre, nella specie, un vizio di motivazione apparente che impone la riforma della sentenza sul punto .
Per quanto innanzi, l'appello va accolto.
§ 5 – Per quanto attiene il governo delle spese di lite, va tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede, per quanto riguarda il primo grado di giudizio, l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda riconvenzionale (proposta in primo grado ma non reiterata nel presente giudizio di appello, in quanto la sentenza di primo grado non è stata impugnata su tale punto) concretizzandosi un'ipotesi di soccombenza reciproca, nel primo grado, e di soccombenza integrale di parte appellata nel presente grado di giudizio. Pertanto, considerando l'esito della lite nel suo complesso, e tenuto conto che l'iniziativa giudiziaria è partita da una pretesa creditoria dell rivelatasi infondata, la Corte Controparte_1
ritiene equo compensare per la metà le spese del giudizio di primo grado, ponendo la restante metà a carico dell , e condannare quest'ultima al ristoro integrale delle spese del presente grado Controparte_1
di giudizio. Tali spese, si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) in base al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 45/2021 del Tribunale di Isernia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
1. accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'appello principale e, per l'effetto, revoca la condanna del
Sig. al pagamento della somma di €. 3.800,00 in favore dell'ES AN Parte_1
; Controparte_1
2. compensa per la metà le spese di lite del primo grado di giudizio e condanna l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al Sig.
[...] Parte_1
la restante metà, che si liquida, per tale quota in €. 2.538,50 per compenso professionale, €.
145,50 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come
3 per legge;
condanna l'ES AN , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento delle spese del presente grado , che liquida in €. 1.923,00 per compensi, €.
147,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3. conferma, nel resto, al sentenza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 01 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore Il presidente
Avv. Eriberto Di Blasio Dott.ssa Maria Grazia d'Errico
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