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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 32/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 32 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Condemi e CodiceFiscale_1
Aurelia Murdolo, ME BR (C.F.: , ME CO (C.F.: CodiceFiscale_2
), rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Demetrio, e ME CodiceFiscale_3
NA (non costituito).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, la parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 611/2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del procedimento n. 3523/2013, la quale ha rigettato l'opposizione ex art. 702 ter c.p.c., proposta dall'appellante avverso l'ordinanza pronunciata dalla Sezione distaccata (di Melito Porto Salvo) del Tribunale di Reggio Calabria,
e depositata il 28 novembre 2011, mercé la quale era stata riconosciuta l'autenticità della sottoscrizione apposta da ME NA nella scrittura di vendita del 15 luglio 2003, stipulata a favore dei figli ME BR e ME CO, e relativa ai terreni – siti nel
Comune di Condofuri – riportati in catasto terreni al foglio 19 e particella 5, nonché al foglio
18 e particella 25, al foglio 17 e particelle 13 e 14, e infine al foglio 2 e particelle 9 e 11.
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui essa ha rigettato a) sia la richiesta di prova testimoniale (tesa a dimostrare il riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale del terreno oggetto di causa), e b) sia domanda delle opponenti, di dichiarare nulla e/o priva di efficacia nei loro confronti l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (n. 72/S/11 del 28 novembre 2011 succitato).
3. Gli appellati – di contro – chiedono sia confermata la sentenza gravata, e respinti i motivi enucleati dall'appellante.
3.1. Gli stessi sostengono – più partitamente – come il primo giudice non sarebbe incorso in alcun errore, poiché la condotta posta in essere dalla controparte (sul fondo oggetto di causa) si sarebbe tradotta – per come dalla stessa spesso affermato – in un mero utilizzo, non essendo stata comprovata l'effettività ed esclusività del possesso del predio in disamina.
4. All'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato, e ogni questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione di terzo rimane assorbita dal rigetto dell'appello direttamente nel merito.
6. L'appellante censura la sentenza di primo grado poiché quest'ultima, anche a causa – nella prospettazione della stessa esponente – d'una sottovalutazione delle prove raccolte, avrebbe negato l'autenticità dell'usucapione (pure invocata dall'opponente).
7. Le doglianze non convincono.
8. Il primo giudice ha persuasivamente dato conto delle ragioni per le quali il contenuto della prova richiesta in prima cura dall'appellante non avrebbe comunque potuto condurre alla dichiarazione d'usucapione del fondo controverso.
2 9. L'appellante, infatti, si è limitata a offrire la dimostrazione dell'avvenuto impiego dei terreni controversi con finalità di pascolo di bestiame, ma in relazione a greggi e armenti d'imprecisata consistenza numerica, e della cui cura non ha fornito giustificazioni Pt_1
documentali.
10. Quando anche, però, si volesse dare per acquisito l'utilizzo dell'agro disputato allo scopo di consentire il pascolo del bestiame, per conto di e al fine di soddisfare le esigenze Pt_1
dell'azienda agricola di cui pure la stessa risulta titolare, la mera circostanza dell'avviamento
– a iniziativa dell'appellante – d'animali da pascolo sul terreno in contesa non è sufficiente a confermare l'avvenuta instaurazione – fra e il fondo stesso – d'un rapporto Pt_1
corrispondente alle prerogative esercitate dal proprietario sulla cosa sua, e caratterizzato da continuità, pubblicità ed esclusività.
11. Discorrendosi d'un terreno di svariati ettari, la sola adibizione di esso a luogo di pascolo non consente d'ascrivere all'allevatrice la qualità di posseditrice agli effetti dell'usucapione.
12. Manca, invero, la prova d'un controllo di tipo dominicale sul bene, e – in ogni caso – della sua univocità, costanza ed effettività.
13. Il pascolo – a ben vedere – è compatibile con posizioni giuridiche e situazioni di fatto eterogenee, non invariabilmente associabili a una piena signoria sul bene assoggettato a tale pratica agricola.
14. Chiarito quanto sopra, non risultano adotti altri elementi in grado di condurre a quel cristallino epilogo probatorio, cui vorrebbe pervenire, semplicemente facendo constare Pt_1 nel processo la presenza – quand'anche ripetuta – del proprio bestiame sul fondo.
15. Pur nell'eventualità, allora, in cui il pascolo sistematico fosse stato accertato nella sua storicità, e dando – altresì – per sussistenti i presupposti dell'opposizione spiegata, sul piano sostanziale la domanda e l'appello non sono accoglibili.
16. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico dell'appellante), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
3 Compenso tabellare: € 4.996,00
17. Alla luce dell'epilogo dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, nei confronti di ME BR, ME CO e ME NA, Parte_1
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle competenze processuali in favore di ME Parte_1
BR, ME CO e ME NA, e liquidate complessivamente nell'importo pari a 4.996,00 euro a titolo di compensi: quanto sopra, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge, e con distrazione in favore del procuratore degli appellati, dichiaratosi antistatario;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 32 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Condemi e CodiceFiscale_1
Aurelia Murdolo, ME BR (C.F.: , ME CO (C.F.: CodiceFiscale_2
), rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Demetrio, e ME CodiceFiscale_3
NA (non costituito).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, la parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 611/2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del procedimento n. 3523/2013, la quale ha rigettato l'opposizione ex art. 702 ter c.p.c., proposta dall'appellante avverso l'ordinanza pronunciata dalla Sezione distaccata (di Melito Porto Salvo) del Tribunale di Reggio Calabria,
e depositata il 28 novembre 2011, mercé la quale era stata riconosciuta l'autenticità della sottoscrizione apposta da ME NA nella scrittura di vendita del 15 luglio 2003, stipulata a favore dei figli ME BR e ME CO, e relativa ai terreni – siti nel
Comune di Condofuri – riportati in catasto terreni al foglio 19 e particella 5, nonché al foglio
18 e particella 25, al foglio 17 e particelle 13 e 14, e infine al foglio 2 e particelle 9 e 11.
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui essa ha rigettato a) sia la richiesta di prova testimoniale (tesa a dimostrare il riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale del terreno oggetto di causa), e b) sia domanda delle opponenti, di dichiarare nulla e/o priva di efficacia nei loro confronti l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (n. 72/S/11 del 28 novembre 2011 succitato).
3. Gli appellati – di contro – chiedono sia confermata la sentenza gravata, e respinti i motivi enucleati dall'appellante.
3.1. Gli stessi sostengono – più partitamente – come il primo giudice non sarebbe incorso in alcun errore, poiché la condotta posta in essere dalla controparte (sul fondo oggetto di causa) si sarebbe tradotta – per come dalla stessa spesso affermato – in un mero utilizzo, non essendo stata comprovata l'effettività ed esclusività del possesso del predio in disamina.
4. All'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato, e ogni questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione di terzo rimane assorbita dal rigetto dell'appello direttamente nel merito.
6. L'appellante censura la sentenza di primo grado poiché quest'ultima, anche a causa – nella prospettazione della stessa esponente – d'una sottovalutazione delle prove raccolte, avrebbe negato l'autenticità dell'usucapione (pure invocata dall'opponente).
7. Le doglianze non convincono.
8. Il primo giudice ha persuasivamente dato conto delle ragioni per le quali il contenuto della prova richiesta in prima cura dall'appellante non avrebbe comunque potuto condurre alla dichiarazione d'usucapione del fondo controverso.
2 9. L'appellante, infatti, si è limitata a offrire la dimostrazione dell'avvenuto impiego dei terreni controversi con finalità di pascolo di bestiame, ma in relazione a greggi e armenti d'imprecisata consistenza numerica, e della cui cura non ha fornito giustificazioni Pt_1
documentali.
10. Quando anche, però, si volesse dare per acquisito l'utilizzo dell'agro disputato allo scopo di consentire il pascolo del bestiame, per conto di e al fine di soddisfare le esigenze Pt_1
dell'azienda agricola di cui pure la stessa risulta titolare, la mera circostanza dell'avviamento
– a iniziativa dell'appellante – d'animali da pascolo sul terreno in contesa non è sufficiente a confermare l'avvenuta instaurazione – fra e il fondo stesso – d'un rapporto Pt_1
corrispondente alle prerogative esercitate dal proprietario sulla cosa sua, e caratterizzato da continuità, pubblicità ed esclusività.
11. Discorrendosi d'un terreno di svariati ettari, la sola adibizione di esso a luogo di pascolo non consente d'ascrivere all'allevatrice la qualità di posseditrice agli effetti dell'usucapione.
12. Manca, invero, la prova d'un controllo di tipo dominicale sul bene, e – in ogni caso – della sua univocità, costanza ed effettività.
13. Il pascolo – a ben vedere – è compatibile con posizioni giuridiche e situazioni di fatto eterogenee, non invariabilmente associabili a una piena signoria sul bene assoggettato a tale pratica agricola.
14. Chiarito quanto sopra, non risultano adotti altri elementi in grado di condurre a quel cristallino epilogo probatorio, cui vorrebbe pervenire, semplicemente facendo constare Pt_1 nel processo la presenza – quand'anche ripetuta – del proprio bestiame sul fondo.
15. Pur nell'eventualità, allora, in cui il pascolo sistematico fosse stato accertato nella sua storicità, e dando – altresì – per sussistenti i presupposti dell'opposizione spiegata, sul piano sostanziale la domanda e l'appello non sono accoglibili.
16. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico dell'appellante), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
3 Compenso tabellare: € 4.996,00
17. Alla luce dell'epilogo dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, nei confronti di ME BR, ME CO e ME NA, Parte_1
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle competenze processuali in favore di ME Parte_1
BR, ME CO e ME NA, e liquidate complessivamente nell'importo pari a 4.996,00 euro a titolo di compensi: quanto sopra, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge, e con distrazione in favore del procuratore degli appellati, dichiaratosi antistatario;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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