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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 687/2020 promossa con atto di citazione notificato in data
27/07/2020
d a
P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. , con sede in Siena, al Parte_2
Viale Toselli n. 43/6, rappresentata e difesa dall'avv. LISCIO MARIO (C.F.
) del Foro di Foggia, procuratore domiciliatario come da C.F._1
procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
, quale incorporante di per atto di Controparte_1 Controparte_2
fusione in data 31 ottobre 2013 a rep. n. 26.498 e racc. n. 12.627 del notaio Dott.
pagina 1 di 25 di Milano e successivo atto di rettifica e di integrazione del 26 marzo CP_3
2014 a rogito del medesimo notaio, rep. n. 27.960 e racc. 13.202 - con sede legale in
Milano, Via Livio Cambi n. 5, codice fiscale , in persona del Presidente P.IVA_2
del Consiglio di Amministrazione rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3
GORIO ROBERTO (C.F. ) del Foro di Brescia, procuratore C.F._2
domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 2024 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 23
giugno 2020 con il n. 1180/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia la Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, riformare la sentenza n. 1180/2020 resa dal Tribunale di Brescia e per
l'effetto statuire e dichiarare:
Nel merito
2) ACCERTARE e DICHIARARE, in accoglimento delle domande ed argomentazioni
di cui in premessa, la nullità dei contratto di leasing immobiliare n. 270544 stipulato
in data 25/06/2009, (ora identificato con n. FS1557669) per difetto di causa ex
artt.1322 cod.civ., nonché ex art. 1418, comma 2 cod.civ., nonché ex art. 2 L.
10.10.1990 n. 287 e/o per violazione di norme imperative e per le altre motivazioni pagina 2 di 25 evidenziate in premessa o che il Giudice riterrà di rilevare d'ufficio, e, per l'effetto,
DICHIARARE che nulla è dovuto dalla società a titolo di Parte_1
sorte, a titolo di interessi ed oneri vari e, per l'effetto, CONDANNARE la CP_4
convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, di tutte le somme indebitamente
corrisposte, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso
di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante, da ogni singola
maturazione al soddisfo, tenendo in considerazione anche l'importo di € 235.000
relativo alla vendita dell'immobile;
3) ACCERTARE e DICHIARARE, in subordine, previa, ove occorra anche la
declaratoria di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse,
l'obbligo dell'attrice di corrispondere il solo capitale finanziato, con esclusione di
qualsivoglia interesse, stabilendo, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in
base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la C.T.U. contabile
e, conseguentemente, CONDANNARE la a restituire le eventuali somme CP_4
indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al rapporto di leasing in
esame o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale,
tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa
compensazione;
4) ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento della scopertura media in
linea capitale e del Tasso Effettivo Globale annuale convenuto ed applicato al
contratto di locazione immobiliare innanzi indicato e, previa, in ogni caso, la
declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta
in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui
pagina 3 di 25 all'art.1283 c.c., la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt.644 c.p. e 1815 c.c.
nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura
prevista in relazione alla particolare tipologia di finanziamento di cui trattasi, nel
quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società istante di
corrispondere il solo capitale finanziato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
4 L. 108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza
capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le
parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la
relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato
tramite la C.T.U. contabile e con conseguente condanna della a restituire le CP_4
eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al
contratto oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante;
5) ACCERTARE e DICHIARARE, in via gradata ed in subordine nulla, illegittima ed
inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre
motivazioni meglio esposte in premessa, la regolamentazione degli interessi
ultralegali contenuta nel menzionato contratto di leasing e in ogni atto connesso e, in
subordine, dichiarare la detta nullità.
6) ACCERTARE e DICHIARARE nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti
in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di
leasing per cui è causa e, per l'effetto, escludere dal rapporto medesimo ogni effetto
anatocistico;
7) ACCERTARE e DICHIARARE la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo
di ammortamento;
DICHIARARE, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in
pagina 4 di 25 accoglimento dei motivi tutti esposti in premessa, la nullità della clausola di
determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla
banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei
presupposti di cui all'art.1283 c.c. e, in accoglimento delle domande ed
argomentazioni di cui in premessa, la nullità parziale del contratto di leasing in
oggetto, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi
ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per
indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio
rassegnato in parte narrativa;
8) ACCERTARE e DICHIARARE, in via alternativa, concorrente e/o subordinata
rispetto alle conclusioni sopra rassegnate, con riferimento sempre al contratto in
oggetto, la violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede nella
conclusione ed esecuzione del contratto e, quindi, l'inadempimento della stessa;
con
conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore
dell'attrice nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla stessa in
virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla Banca, in contrasto ed
in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame
e con esclusione di qualsivoglia
capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma
maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà equa, oltre al risarcimento dei
danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo
l'equo apprezzamento del Tribunale.
9) Per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE che il contratto oggetto di causa è
pagina 5 di 25 NULLO per violazione dell'art. 2 L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. Antitrust), e
conseguentemente condannare la a restituire detti pagamenti al netto del solo CP_4
capitale finanziato, che esclusivamente può legittimamente pretendere.
10) CONDANNARE, altresì ed in ogni caso, la in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito dalla Società attrice nella misura
che verrà provata in corso di causa e/o che l'Ill.mo Giudicante riterrà equo liquidare
ex art.1226 c.c.;
11) DICHIARARE la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale;
12) CONDANNARE la in persona del suo legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del
giudizio, comprese I.VA., C.A.P. e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese
sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. Persona_1
AI FINI ISTRUTTORI si chiede l'ammissione di CTU tecnico contabile già
ritualmente richiesta nella causa di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Dell'appellato
“In via principale: respinta ogni avversa istanza istruttoria, dichiararsi
l'inammissibilità e/o respingersi l'avverso appello.
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi di entrambi i gradi di
giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie.
Si chiede che la Corte d'Appello voglia concedere i termini massimi di legge ex
pagina 6 di 25 art.190 c.p.c. per conclusionali e repliche.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25/06/2009 successivamente incorporata in Controparte_2 [...]
(concedente), aveva stipulato con CP_1 Parte_1
(utilizzatrice) il contratto di leasing n. 270544, avente ad oggetto un immobile sito in
Siena.
A fronte dell'inadempimento nel pagamento dei canoni, la concedente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa inviando apposita raccomandata, nonché aveva poi ottenuto in via cautelare il rilascio dell'immobile oggetto del contratto.
A seguito del cautelare, l'utilizzatrice aveva promosso davanti al Tribunale di Brescia
un giudizio di cognizione piena (causa R.G. n. 4209/2014) in cui aveva domandato la declaratoria di nullità della clausola risolutiva espressa pattuita e, in subordine, aveva chiesto di accertare l'illegittimità̀ della risoluzione di diritto operata dalla concedente in ordine al contratto sopra indicato.
Nelle more del presente giudizio, il Tribunale di Brescia in data 01/07/2016 emetteva sentenza n. 2088/2016, con la quale venivano rigettate le domande formulate dalla utilizzatrice ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla concedente veniva accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing.
Tale pronuncia veniva impugnata dall'utilizzatrice davanti alla Corte di Appello di
Brescia, la quale rigettava il gravame proposto, con sentenza non impugnata nei termini di legge, e quindi passata in giudicato, come documentato dall'attestazione pagina 7 di 25 della cancelleria rilasciata in data 03/05/2019.
Con la sentenza qui impugnata il tribunale, considerato quanto premesso, riteneva che le domande di accertamento della nullità del contratto di leasing proposte fossero divenute improcedibili, essendosi formato, con la sopracitata pronuncia della Corte di
Appello di Brescia, un giudicato implicito in ordine alla validità del contratto di leasing oggetto di impugnativa.
In proposito riteneva che la Corte di Appello con la sentenza n. 1981/2018 aveva rigettato l'appello accertando la legittimità dell'intervenuta risoluzione di diritto e,
implicitamente, la validità del negozio oggetto di impugnativa.
Il giudice di prime cure riteneva che il giudicato fra le parti si era formato non solo sulla questione oggetto della pronuncia, ma anche su quelle che ne rappresentavano il presupposto logico necessario, e che dovevano essere intese come oggetto implicito della decisione.
Pertanto, le allegazioni attoree svolte nel giudizio innanzi al Tribunale di Brescia
restavano assoggettate alle preclusioni del dedotto e del deducibile che si erano formate con il passaggio in giudicato della pronuncia.
Quanto alle domande attoree relative alla violazione di regole di comportamento, il tribunale osservava che l'utilizzatrice aveva dedotto la violazione dei doveri di buona fede e correttezza della concedente, nonché delle norme sulla trasparenza bancaria,
considerato che nelle condizioni negoziali non era stato indicato l' Pt_4
Il tribunale rilevava che, come evidenziato dalla circolare del 25/07/2003 della Banca
d'Italia in materia di trasparenza, all'art. 9 sezione II, il contratto doveva riportare pagina 8 di 25 l'indicatore sintetico di costo, calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, solo quando le pattuizioni negoziali avevano ad oggetto le categorie di operazioni che erano indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 04/03/2003, e dunque soltanto in ipotesi di: contratti di mutuo, anticipazione bancaria, nonché “altri finanziamenti”, tra cui dovevano essere ricompresi prestiti personali e prestiti finalizzati, e non anche il contratto di locazione finanziaria. Nel richiamato elenco dell'allegato alla delibera CICR 04/03/2003, infatti, il "contratto di leasing" costituiva oggetto di autonoma menzione, distinta rispetto a quella di "altri finanziamenti".
Dunque, come evincibile dall'interpretazione del quadro delineato, non poteva
Par ritenersi sussistente alcun obbligo di indicazione dell' nei contratti di leasing, né
l'utilizzatrice aveva allegato l'esistenza di danni quale conseguenza immediata e diretta della violazione delle regole di comportamento.
Il tribunale rilevava infatti che l'utilizzatrice aveva unicamente proposto una generica e non chiara domanda risarcitoria del danno derivante dalla nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali, asseritamente contraria alla disciplina antitrust.
Assorbito dal giudicato ogni profilo riguardante la dedotta invalidità del negozio, la domanda risarcitoria doveva essere rigettata.
In conclusione, il tribunale dichiarava improcedibili le domande attoree aventi ad oggetto la validità del contratto di leasing stipulato fra le parti;
rigettava le ulteriori domande;
condannava parte attrice in applicazione del principio della soccombenza al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in €. 6.738,00 per pagina 9 di 25 compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
***
Propone appello la società contestando la Parte_1
pronuncia sopracitata nella parte in cui ha ritenuto che in merito alla validità del contratto di leasing fosse sceso il giudicato.
Conseguentemente, parte appellante ripropone le doglianze formulate nel giudizio di prime cure avverso le condizioni contrattuali pattuite, ed in particolare eccepisce:
-la nullità del tasso di riferimento Euribor, preso quale parametro per la indicizzazione del tasso leasing. Nello specifico parte appellante eccepisce che il contratto oggetto di causa dovrà ritenersi nullo, risultando invalida, perché assunta in violazione di un'intesa vietata, la determinazione dello stesso tasso di rapporto.
Pertanto, rilevato che la concedente aveva illegittimamente adoperato l'Euribor quale tasso di riferimento per la determinazione del tasso di interesse bancario, ha sostenuto doverne conseguire la nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali stipulata in violazione della normativa antitrust.
-Parte appellante eccepisce che a fronte di una corretta formulazione dei tassi sotto il profilo formale, nella sostanza l'articolazione di tutto il progetto contrattuale ha conseguito come risultato che il costo effettivo dell'operazione di finanziamento risultasse notevolmente superiore rispetto al costo determinabile dalla lettera del contratto di leasing.
In particolare, parte appellante eccepisce che nel contratto di leasing del 25/06/2009,
era previsto un tasso di interesse di mora pari a 5 punti in più dell'EURIBOR 3 mesi, pagina 10 di 25 ma in realtà, il tasso di interesse dovuto dal debitore in caso di morosità non era limitato al tasso di mora: infatti, come riportato anche nella perizia di parte svolta, era prevista anche un'ulteriore “spesa” per recupero crediti pari al 12% dell'importo scaduto.
Pertanto, il tasso di interesse di mora effettivo convenuto in contratto sarebbe pari al tasso di mora formalmente pari a euribor più 5, quindi alla data della stipula pari al
6,15%, più il 12 % della spesa recupero crediti, per un totale del 18,15%: dunque, il tasso effettivo di mora convento risulterebbe superiore alla soglia usura per la categoria dei Leasing stabilita dai decreti ministeriali, pari nel trimestre di riferimento al 9,42%.
Quindi, il contratto oggetto di causa presenterebbe carattere di usurarietà sia per i tassi di mora usurari pattuiti, sia per tutta una serie di costi applicati al contratto stesso.
Ciò perché il contratto prevede l'applicazione dei seguenti costi: i) spese di istruttoria pari 600,00 € oltre IVA;
ii) spese per le comunicazioni periodiche pari a € 25,00; iii)
spese per l'incasso della rata a mezzo RID di € 4,50; iv) spese di assicurazione;
v)
rimborso spese insoluti euro 30,00; vi) spese per “crediti insoluti”: 12% degli insoluti.
Parte appellante osserva che tutte le spese sopra richiamate devono essere convertite in punti percentuali per la definizione del tasso effettivamente applicato dalla a CP_4
parte utilizzatrice.
Nonché devono essere raffrontate con il tasso soglia anche gli interessi di mora,
penali per insoluti e spese per recupero crediti.
pagina 11 di 25 Infatti parte appellante afferma che il contratto prevede anche ulteriori indici che devono essere raffrontati con la soglia usura, perché del tutto omogenei all'interesse di mora pattuito: infatti la penale prevista per “recupero crediti insoluti” indicata nell'importo pari a 12% viene applicata sull'intera rata scaduta e non versata al momento dell'inadempimento generando, quindi, per il conduttore un esborso corrispondente alla sommatoria fra il tasso moratorio + il 12% per crediti insoluti +
penale fissa indicata nel contratto in euro 30,00 per ogni insoluto.
Tutte queste voci, essendo collegate, connesse ed omogenee devono applicarsi sulla medesima base di calcolo, ovvero la rata scaduta.
-Parte appellante eccepisce che a fronte dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese si sarebbe verificato anatocismo, con conseguente violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c..
-Parte appellante eccepisce che la condotta tenuta della conduttrice è risultata contraria ai doveri di buona fede e correttezza.
In particolare, l'utilizzatrice osserva che in nessuna parte del contratto o nella documentazione ad esso allegata è indicato l'ISC, nè il consulente di parte è riuscito a comprendere quale fosse il meccanismo di indicizzazione sottostante ai conteggi che la società di leasing aveva eseguito.
Dunque, parte appellante chiede che venga dichiarata la nullità del contratto di leasing oggetto del giudizio, e che per l'effetto venga dichiarato che l'odierna convenuta è tenuta a restituire le somme indebitamente riscosse, con conseguente necessità di operare un ricalcolo del piano di ammortamento delle somme pagina 12 di 25 indebitamente corrisposte alla società di leasing e degli effettivi rapporti di dare-
avere fra le parti.
-Infine, parte appellante chiede il risarcimento dei danni patiti, a fronte della violazione della normativa antitrust e dei doveri di correttezza.
Costituendosi in giudizio chiede che venga dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità del primo motivo di appello in quanto non contiene un'argomentazione logico-giuridica diretta ad affermare che l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto non comporti implicitamente anche un giudizio di validità del contratto.
In ogni caso parte appellata domanda il rigetto integrale dell'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 novembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello parte appellante contesta la sentenza n.1180/2020
del Tribunale di Brescia nella parte in cui ha ritenuto che le domande formulate nel giudizio di prime cure fossero divenute improcedibili essendosi formato il giudicato implicito in ordine alla validità del contratto di leasing, in considerazione della pronuncia della Corte di Appello di Brescia n. 1981/2018.
Il Collegio, a seguito dell'analisi della pronuncia sopracitata, accoglie la tesi sostenuta col primo motivo di gravame ritenendo che la statuizione su cui si è pagina 13 di 25 formato il giudicato concerna unicamente la validità della clausola risolutiva espressa pattuita nel contratto. Conseguentemente si è formato il giudicato unicamente su tale tematica e non rispetto alla validità complessiva del rapporto oggetto di causa, in quanto la controversia oggetto della pronuncia n. 1981/2018 della presente Corte
concerneva unicamente una specifica pattuizione del rapporto contrattuale e non esso nella sua globalità.
***
Con il secondo motivo parte appellante contesta la nullità del parametro Euribor
adoperato per l'indicizzazione del tasso leasing.
Con riferimento alla nullità del parametro suddetto, ritenuta dall'appellante espressiva di un accordo di cartello pattuito dagli istituti di credito, la Corte osserva che l'Euribor è frutto della rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito europei nelle transazioni finanziarie, si fonda su dati che si ritengono oggettivi, dunque, in difetto di una prova circa una presunta intesa tra le banche interessate, volta ad influenzare la determinazione del tasso, non può essere ravvisata a priori l'esistenza di un accordo di cartello.
Deve in primis evidenziarsi come, in ogni caso, si tratti di un parametro certo,
desumibile da fonte oggettiva ed extracontrattuale, con conseguente sicura determinatezza, ed esterno rispetto alle pattuizioni contrattuali, in relazione alle quali funge soltanto da elemento parametrico. Quanto alla presunta nullità “a valle” per invalidità “a monte” della sua determinazione in ragione della prospettata violazione della normativa antitrust, deve osservarsi la inconferenza della prospettazione, atteso pagina 14 di 25 che la banca concedente non risulta coinvolta nell'ipotizzato accordo di cartello.
L'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità negoziale può
essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa. In ogni caso, la nullità del contratto a valle non può affatto darsi per scontata,
ma presuppone che si dia prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva;
b)
dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale;
c) della connessione tra questa ed il contratto a valle. Non sussistendo alcuno di questi elementi, non può in alcun modo ritenersi che il mero riferimento all'Euribor costituisca indice di nullità del tasso pattuito.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il secondo motivo di appello.
***
Con il terzo motivo parte appellante contesta l'usurarietà del tasso di mora pattuito nel contratto.
Parte appellante afferma che il tasso di mora effettivo convenuto in contratto è pari al tasso di mora formalmente pari a euribor più 5 punti, quindi alla data della stipula pari al 6,15%, più il 12% della spesa recupero crediti, per un totale del 18,15%,
conseguentemente il tasso effettivo di mora convenuto sarebbe superiore alla soglia usura per la categoria dei leasing stabilita dai decreti ministeriali, pari nel trimestre di riferimento al 9,42%.
pagina 15 di 25 Il Collegio rileva che la suddetta metodologia di calcolo del tasso di mora è stata anche adoperata nella consulenza di parte.
Ulteriormente parte appellante afferma che il contratto oggetto di causa presenta carattere di usurarietà sia per i tassi di mora usurari pattuiti, sia per tutta una serie di spese di costi applicati al contratto stesso.
In particolare, parte appellante osserva che il contratto prevede l'applicazione dei seguenti costi: i) spese di istruttoria pari 600,00 € oltre IVA;
ii) spese per le comunicazioni periodiche pari a € 25,00; iii) spese per l'incasso della rata a mezzo
RID di € 4,50; iv) spese di assicurazione;
v) rimborso spese insoluti euro 30,00; vi)
spese per “crediti insoluti”: 12% degli insoluti. Parte appellante sostiene che tali spese devono essere convertite in punti percentuali per la definizione del tasso effettivamente applicato dalla Banca.
Si osserva che relativamente alla disciplina degli interessi di mora, va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020, la quale ha compiutamente affrontato la questione.
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sull'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c., 644 c.p., art. e L 108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità
ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.
La Suprema Corte ha esaminato le questioni con ampia ed articolata motivazione che,
pagina 16 di 25 per gli aspetti che sono di stretta rilevanza per l'oggetto della presente causa, può
essere sintetizzata nei seguenti termini: “La disciplina antiusura si applica agli
interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi
convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la
concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia
dovuta in relazione al contratto concluso”.
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione
del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in
modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una
clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la
formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto
moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti
quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione
media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con
la maggiorazione ivi prevista”.
“Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi
moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza
degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Preso atto dell'applicabilità della disciplina anti-usura agli interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che ai fini della verifica del superamento pagina 17 di 25 della soglia usura possano essere computati agli interessi di mora ulteriori voci,
aventi una differente finalità e funzione.
Nello specifico la Corte di Cassazione ha escluso la sommatoria degli interessi corrispettivi agli interessi moratori, affermando che “in tema di interessi
convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai
costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto)
sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso,
e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio
della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi
corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i
primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi
per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Sez. 1,
Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).
Egualmente, la Corte di Cassazione con riferimento alla clausola di estinzione anticipata ha affermato che “non sono accumunabili, nella comparazione necessaria
alla verifica (del superamento) delle soglie usurarie, voci del costo del credito
corrispondenti a distinte funzioni. In particolare, è impossibile cumulare la
commissione di estinzione di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in
contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di
durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare,
viceversa, il venire meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto,
accordando il prestito, di avere dal negozio.” (Cassazione civile sez. III, 07/03/2022,
n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109) pagina 18 di 25 Pur non avendo ad oggetto, le pronunce sopracitate, la sommatoria delle specifiche spese dedotte da parte appellante al tasso di mora, la ratio sottesa alle stesse risulta applicabile al caso in esame, in quanto è evincibile che quale principio generale la
Suprema Corte ha affermato che non possano essere computati ai fini della verifica del superamento della soglia di usura voci di costo aventi “distinte funzioni”.
Nel caso in esame, le spese dedotte da parte appellante, le quali andrebbero cumulate al tasso di mora, sono state pattuite per differenti funzioni, specificatamente indicate dalla stessa parte appellante. In particolare la predeterminazione forfettaria al 12%
delle spese di recupero del credito non ha nulla a che vedere con la determinazione in favore della banca di un interesse ulteriore, a carattere moratorio, essendo riferibile ai costi correlati appunto al recupero del credito (anzitutto con riferimento ai costi per le azioni giudiziali volte ad ottenerne la soddisfazione)
Considerato quanto premesso il Collegio rigetta il terzo motivo di appello;
ne restano assorbite le correlate richieste istruttorie.
***
Con il quarto motivo parte appellante contesta che l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese avrebbe determinato un effetto anatocistico.
La Corte rileva che l'utilizzo della tipologia di ammortamento alla francese non determina alcuna ipotesi di nullità ex art. 117 TUB. Infatti, il piano di rimborso a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi secondo il regime della c.d. capitalizzazione composta;
esso non si pone in contrasto con il divieto di anatocismo trattandosi di meccanismo pagina 19 di 25 che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente.
Si tratta, quindi, di una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi;
tale ultima quota è sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo.
Tale tipologia di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente, configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante. Ciò non toglie però
che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non sugli interessi già maturati,
escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.
La Suprema Corte nella sentenza n. 11400/2014 ha affermato che <
delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi,
attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse pagina 20 di 25 concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia>>.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il quarto motivo di appello.
***
Con il quinto motivo parte appellante afferma che la condotta tenuta della conduttrice è risultata contraria ai doveri di buona fede e correttezza.
In particolare, parte appellante osserva che in nessuna parte del contratto o nella documentazione ad esso allegata è indicato l'ISC, nè il consulente di parte è riuscito a comprendere quale fosse il meccanismo di indicizzazione sottostante ai conteggi che la società di leasing aveva eseguito.
Dunque, parte appellante chiede che venga dichiarata la nullità del contratto di leasing oggetto del giudizio, e che per l'effetto venga dichiarato che l'odierna convenuta è tenuta a restituire le somme indebitamente riscosse, con conseguente necessità di operare un ricalcolo del piano di ammortamento delle somme indebitamente corrisposte alla società di leasing e degli effettivi rapporti di dare-avere fra le parti.
Par In merito all' , in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 13146/2023 e n. 4597/2023) ed al costante orientamento di questa Corte, va premesso che esso è un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione pagina 21 di 25 informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente.
Ciò trova conferma nel contenuto della delibera CICR del 04.03.2003 che all'art. 9
prevede che “la Banca d'Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in
ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto
un “indicatore sintetico di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che
concorrono a determinare il costo effettivo della operazione per il cliente, secondo la
formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”; tale articolo è, infatti, inserito nella sezione seconda riguardante <pubblicità e contratti>> e la rubrica dell'art. 9 è
<informazione contrattuale>>.
Pertanto, l' non ha alcuna funzione essenziale né incide sul piano della Pt_5
validità del contratto (cfr. Cass. civile sez. III, 05/11/2020, n. 24690: <<…pur dovendosi convenire circa il fatto che il TAEG di per sé non è oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110, Cass. 26/06/2019, n. 16907)>> né sul contenuto della prestazione a carico del cliente. La stessa Cassazione (n. 13146/2023) precisa altresì che “la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione
dell è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_5
nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, dell'appena menzionato D.
Lgs. ... prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del
consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1,
lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG
pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art.
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. pagina 22 di 25 L'art. 117 TUB prevede al comma 4 che “I contratti indicano il tasso d'interesse e
ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora” e al comma 6 che “sono nulle e si
considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati
nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di
quelli pubblicizzati”, mentre al comma 7, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, prevede l'applicazione del tasso legale sostitutivo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Avendo riguardo alla descritta funzione esclusivamente informativa del TAEG/ISC,
in quanto espressione in termini percentuali del costo complessivo del finanziamento,
deve escludersi che esso costituisca una condizione economica direttamente applicabile al contratto e possa considerarsi un tasso, o prezzo, o condizione la cui erronea o mancata indicazione sia sanzionata dall'art. 117 TUB.
Per tale ragione la disciplina prevista dalla disposizione di cui all'art. 117, comma 6
TUB, valida per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, non può essere applicata al
TAEG/ISC, il quale ha natura unicamente informativa.
Considerato quanto premesso il rigetta il quinto motivo di appello. Pt_6
Infine, quanto alle richieste risarcitorie formulate con il sesto motivo di appello, il
Collegio ne rileva la genericità e l'infondatezza, considerato che, come esposto in precedenza, nel caso di specie non è ravvisabile una violazione della normativa antitrust, né degli obblighi di buona fede gravanti su parte appellata.
pagina 23 di 25 Spese
Si rileva che parte appellante, nonostante l'accoglimento del primo motivo di appello,
risulta soccombente sostanziale della presente controversia, a fronte del rigetto integrale delle doglianze concernenti il merito.
Ne consegue la relativa condanna alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore indeterminabile,
in conformità alla nota spese prodotta).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accoglie il primo motivo di appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, n. 1180/2020;
-rigetta il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto motivo di appello formulati avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, n. 1180/2020;
Condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano, in conformità alla nota spese, in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro
1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 4.326,00 per la fase istruttoria ed euro
5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pagina 24 di 25 con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 25 di 25
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 687/2020 promossa con atto di citazione notificato in data
27/07/2020
d a
P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. , con sede in Siena, al Parte_2
Viale Toselli n. 43/6, rappresentata e difesa dall'avv. LISCIO MARIO (C.F.
) del Foro di Foggia, procuratore domiciliatario come da C.F._1
procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
, quale incorporante di per atto di Controparte_1 Controparte_2
fusione in data 31 ottobre 2013 a rep. n. 26.498 e racc. n. 12.627 del notaio Dott.
pagina 1 di 25 di Milano e successivo atto di rettifica e di integrazione del 26 marzo CP_3
2014 a rogito del medesimo notaio, rep. n. 27.960 e racc. 13.202 - con sede legale in
Milano, Via Livio Cambi n. 5, codice fiscale , in persona del Presidente P.IVA_2
del Consiglio di Amministrazione rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3
GORIO ROBERTO (C.F. ) del Foro di Brescia, procuratore C.F._2
domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 2024 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 23
giugno 2020 con il n. 1180/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia la Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, riformare la sentenza n. 1180/2020 resa dal Tribunale di Brescia e per
l'effetto statuire e dichiarare:
Nel merito
2) ACCERTARE e DICHIARARE, in accoglimento delle domande ed argomentazioni
di cui in premessa, la nullità dei contratto di leasing immobiliare n. 270544 stipulato
in data 25/06/2009, (ora identificato con n. FS1557669) per difetto di causa ex
artt.1322 cod.civ., nonché ex art. 1418, comma 2 cod.civ., nonché ex art. 2 L.
10.10.1990 n. 287 e/o per violazione di norme imperative e per le altre motivazioni pagina 2 di 25 evidenziate in premessa o che il Giudice riterrà di rilevare d'ufficio, e, per l'effetto,
DICHIARARE che nulla è dovuto dalla società a titolo di Parte_1
sorte, a titolo di interessi ed oneri vari e, per l'effetto, CONDANNARE la CP_4
convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, di tutte le somme indebitamente
corrisposte, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso
di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante, da ogni singola
maturazione al soddisfo, tenendo in considerazione anche l'importo di € 235.000
relativo alla vendita dell'immobile;
3) ACCERTARE e DICHIARARE, in subordine, previa, ove occorra anche la
declaratoria di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse,
l'obbligo dell'attrice di corrispondere il solo capitale finanziato, con esclusione di
qualsivoglia interesse, stabilendo, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in
base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la C.T.U. contabile
e, conseguentemente, CONDANNARE la a restituire le eventuali somme CP_4
indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al rapporto di leasing in
esame o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale,
tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa
compensazione;
4) ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento della scopertura media in
linea capitale e del Tasso Effettivo Globale annuale convenuto ed applicato al
contratto di locazione immobiliare innanzi indicato e, previa, in ogni caso, la
declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta
in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui
pagina 3 di 25 all'art.1283 c.c., la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt.644 c.p. e 1815 c.c.
nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura
prevista in relazione alla particolare tipologia di finanziamento di cui trattasi, nel
quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società istante di
corrispondere il solo capitale finanziato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
4 L. 108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza
capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le
parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la
relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato
tramite la C.T.U. contabile e con conseguente condanna della a restituire le CP_4
eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al
contratto oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante;
5) ACCERTARE e DICHIARARE, in via gradata ed in subordine nulla, illegittima ed
inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre
motivazioni meglio esposte in premessa, la regolamentazione degli interessi
ultralegali contenuta nel menzionato contratto di leasing e in ogni atto connesso e, in
subordine, dichiarare la detta nullità.
6) ACCERTARE e DICHIARARE nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti
in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di
leasing per cui è causa e, per l'effetto, escludere dal rapporto medesimo ogni effetto
anatocistico;
7) ACCERTARE e DICHIARARE la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo
di ammortamento;
DICHIARARE, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in
pagina 4 di 25 accoglimento dei motivi tutti esposti in premessa, la nullità della clausola di
determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla
banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei
presupposti di cui all'art.1283 c.c. e, in accoglimento delle domande ed
argomentazioni di cui in premessa, la nullità parziale del contratto di leasing in
oggetto, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi
ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per
indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio
rassegnato in parte narrativa;
8) ACCERTARE e DICHIARARE, in via alternativa, concorrente e/o subordinata
rispetto alle conclusioni sopra rassegnate, con riferimento sempre al contratto in
oggetto, la violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede nella
conclusione ed esecuzione del contratto e, quindi, l'inadempimento della stessa;
con
conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore
dell'attrice nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla stessa in
virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla Banca, in contrasto ed
in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame
e con esclusione di qualsivoglia
capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma
maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà equa, oltre al risarcimento dei
danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo
l'equo apprezzamento del Tribunale.
9) Per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE che il contratto oggetto di causa è
pagina 5 di 25 NULLO per violazione dell'art. 2 L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. Antitrust), e
conseguentemente condannare la a restituire detti pagamenti al netto del solo CP_4
capitale finanziato, che esclusivamente può legittimamente pretendere.
10) CONDANNARE, altresì ed in ogni caso, la in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito dalla Società attrice nella misura
che verrà provata in corso di causa e/o che l'Ill.mo Giudicante riterrà equo liquidare
ex art.1226 c.c.;
11) DICHIARARE la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale;
12) CONDANNARE la in persona del suo legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del
giudizio, comprese I.VA., C.A.P. e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese
sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. Persona_1
AI FINI ISTRUTTORI si chiede l'ammissione di CTU tecnico contabile già
ritualmente richiesta nella causa di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Dell'appellato
“In via principale: respinta ogni avversa istanza istruttoria, dichiararsi
l'inammissibilità e/o respingersi l'avverso appello.
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi di entrambi i gradi di
giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie.
Si chiede che la Corte d'Appello voglia concedere i termini massimi di legge ex
pagina 6 di 25 art.190 c.p.c. per conclusionali e repliche.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25/06/2009 successivamente incorporata in Controparte_2 [...]
(concedente), aveva stipulato con CP_1 Parte_1
(utilizzatrice) il contratto di leasing n. 270544, avente ad oggetto un immobile sito in
Siena.
A fronte dell'inadempimento nel pagamento dei canoni, la concedente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa inviando apposita raccomandata, nonché aveva poi ottenuto in via cautelare il rilascio dell'immobile oggetto del contratto.
A seguito del cautelare, l'utilizzatrice aveva promosso davanti al Tribunale di Brescia
un giudizio di cognizione piena (causa R.G. n. 4209/2014) in cui aveva domandato la declaratoria di nullità della clausola risolutiva espressa pattuita e, in subordine, aveva chiesto di accertare l'illegittimità̀ della risoluzione di diritto operata dalla concedente in ordine al contratto sopra indicato.
Nelle more del presente giudizio, il Tribunale di Brescia in data 01/07/2016 emetteva sentenza n. 2088/2016, con la quale venivano rigettate le domande formulate dalla utilizzatrice ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla concedente veniva accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing.
Tale pronuncia veniva impugnata dall'utilizzatrice davanti alla Corte di Appello di
Brescia, la quale rigettava il gravame proposto, con sentenza non impugnata nei termini di legge, e quindi passata in giudicato, come documentato dall'attestazione pagina 7 di 25 della cancelleria rilasciata in data 03/05/2019.
Con la sentenza qui impugnata il tribunale, considerato quanto premesso, riteneva che le domande di accertamento della nullità del contratto di leasing proposte fossero divenute improcedibili, essendosi formato, con la sopracitata pronuncia della Corte di
Appello di Brescia, un giudicato implicito in ordine alla validità del contratto di leasing oggetto di impugnativa.
In proposito riteneva che la Corte di Appello con la sentenza n. 1981/2018 aveva rigettato l'appello accertando la legittimità dell'intervenuta risoluzione di diritto e,
implicitamente, la validità del negozio oggetto di impugnativa.
Il giudice di prime cure riteneva che il giudicato fra le parti si era formato non solo sulla questione oggetto della pronuncia, ma anche su quelle che ne rappresentavano il presupposto logico necessario, e che dovevano essere intese come oggetto implicito della decisione.
Pertanto, le allegazioni attoree svolte nel giudizio innanzi al Tribunale di Brescia
restavano assoggettate alle preclusioni del dedotto e del deducibile che si erano formate con il passaggio in giudicato della pronuncia.
Quanto alle domande attoree relative alla violazione di regole di comportamento, il tribunale osservava che l'utilizzatrice aveva dedotto la violazione dei doveri di buona fede e correttezza della concedente, nonché delle norme sulla trasparenza bancaria,
considerato che nelle condizioni negoziali non era stato indicato l' Pt_4
Il tribunale rilevava che, come evidenziato dalla circolare del 25/07/2003 della Banca
d'Italia in materia di trasparenza, all'art. 9 sezione II, il contratto doveva riportare pagina 8 di 25 l'indicatore sintetico di costo, calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, solo quando le pattuizioni negoziali avevano ad oggetto le categorie di operazioni che erano indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 04/03/2003, e dunque soltanto in ipotesi di: contratti di mutuo, anticipazione bancaria, nonché “altri finanziamenti”, tra cui dovevano essere ricompresi prestiti personali e prestiti finalizzati, e non anche il contratto di locazione finanziaria. Nel richiamato elenco dell'allegato alla delibera CICR 04/03/2003, infatti, il "contratto di leasing" costituiva oggetto di autonoma menzione, distinta rispetto a quella di "altri finanziamenti".
Dunque, come evincibile dall'interpretazione del quadro delineato, non poteva
Par ritenersi sussistente alcun obbligo di indicazione dell' nei contratti di leasing, né
l'utilizzatrice aveva allegato l'esistenza di danni quale conseguenza immediata e diretta della violazione delle regole di comportamento.
Il tribunale rilevava infatti che l'utilizzatrice aveva unicamente proposto una generica e non chiara domanda risarcitoria del danno derivante dalla nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali, asseritamente contraria alla disciplina antitrust.
Assorbito dal giudicato ogni profilo riguardante la dedotta invalidità del negozio, la domanda risarcitoria doveva essere rigettata.
In conclusione, il tribunale dichiarava improcedibili le domande attoree aventi ad oggetto la validità del contratto di leasing stipulato fra le parti;
rigettava le ulteriori domande;
condannava parte attrice in applicazione del principio della soccombenza al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in €. 6.738,00 per pagina 9 di 25 compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
***
Propone appello la società contestando la Parte_1
pronuncia sopracitata nella parte in cui ha ritenuto che in merito alla validità del contratto di leasing fosse sceso il giudicato.
Conseguentemente, parte appellante ripropone le doglianze formulate nel giudizio di prime cure avverso le condizioni contrattuali pattuite, ed in particolare eccepisce:
-la nullità del tasso di riferimento Euribor, preso quale parametro per la indicizzazione del tasso leasing. Nello specifico parte appellante eccepisce che il contratto oggetto di causa dovrà ritenersi nullo, risultando invalida, perché assunta in violazione di un'intesa vietata, la determinazione dello stesso tasso di rapporto.
Pertanto, rilevato che la concedente aveva illegittimamente adoperato l'Euribor quale tasso di riferimento per la determinazione del tasso di interesse bancario, ha sostenuto doverne conseguire la nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali stipulata in violazione della normativa antitrust.
-Parte appellante eccepisce che a fronte di una corretta formulazione dei tassi sotto il profilo formale, nella sostanza l'articolazione di tutto il progetto contrattuale ha conseguito come risultato che il costo effettivo dell'operazione di finanziamento risultasse notevolmente superiore rispetto al costo determinabile dalla lettera del contratto di leasing.
In particolare, parte appellante eccepisce che nel contratto di leasing del 25/06/2009,
era previsto un tasso di interesse di mora pari a 5 punti in più dell'EURIBOR 3 mesi, pagina 10 di 25 ma in realtà, il tasso di interesse dovuto dal debitore in caso di morosità non era limitato al tasso di mora: infatti, come riportato anche nella perizia di parte svolta, era prevista anche un'ulteriore “spesa” per recupero crediti pari al 12% dell'importo scaduto.
Pertanto, il tasso di interesse di mora effettivo convenuto in contratto sarebbe pari al tasso di mora formalmente pari a euribor più 5, quindi alla data della stipula pari al
6,15%, più il 12 % della spesa recupero crediti, per un totale del 18,15%: dunque, il tasso effettivo di mora convento risulterebbe superiore alla soglia usura per la categoria dei Leasing stabilita dai decreti ministeriali, pari nel trimestre di riferimento al 9,42%.
Quindi, il contratto oggetto di causa presenterebbe carattere di usurarietà sia per i tassi di mora usurari pattuiti, sia per tutta una serie di costi applicati al contratto stesso.
Ciò perché il contratto prevede l'applicazione dei seguenti costi: i) spese di istruttoria pari 600,00 € oltre IVA;
ii) spese per le comunicazioni periodiche pari a € 25,00; iii)
spese per l'incasso della rata a mezzo RID di € 4,50; iv) spese di assicurazione;
v)
rimborso spese insoluti euro 30,00; vi) spese per “crediti insoluti”: 12% degli insoluti.
Parte appellante osserva che tutte le spese sopra richiamate devono essere convertite in punti percentuali per la definizione del tasso effettivamente applicato dalla a CP_4
parte utilizzatrice.
Nonché devono essere raffrontate con il tasso soglia anche gli interessi di mora,
penali per insoluti e spese per recupero crediti.
pagina 11 di 25 Infatti parte appellante afferma che il contratto prevede anche ulteriori indici che devono essere raffrontati con la soglia usura, perché del tutto omogenei all'interesse di mora pattuito: infatti la penale prevista per “recupero crediti insoluti” indicata nell'importo pari a 12% viene applicata sull'intera rata scaduta e non versata al momento dell'inadempimento generando, quindi, per il conduttore un esborso corrispondente alla sommatoria fra il tasso moratorio + il 12% per crediti insoluti +
penale fissa indicata nel contratto in euro 30,00 per ogni insoluto.
Tutte queste voci, essendo collegate, connesse ed omogenee devono applicarsi sulla medesima base di calcolo, ovvero la rata scaduta.
-Parte appellante eccepisce che a fronte dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese si sarebbe verificato anatocismo, con conseguente violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c..
-Parte appellante eccepisce che la condotta tenuta della conduttrice è risultata contraria ai doveri di buona fede e correttezza.
In particolare, l'utilizzatrice osserva che in nessuna parte del contratto o nella documentazione ad esso allegata è indicato l'ISC, nè il consulente di parte è riuscito a comprendere quale fosse il meccanismo di indicizzazione sottostante ai conteggi che la società di leasing aveva eseguito.
Dunque, parte appellante chiede che venga dichiarata la nullità del contratto di leasing oggetto del giudizio, e che per l'effetto venga dichiarato che l'odierna convenuta è tenuta a restituire le somme indebitamente riscosse, con conseguente necessità di operare un ricalcolo del piano di ammortamento delle somme pagina 12 di 25 indebitamente corrisposte alla società di leasing e degli effettivi rapporti di dare-
avere fra le parti.
-Infine, parte appellante chiede il risarcimento dei danni patiti, a fronte della violazione della normativa antitrust e dei doveri di correttezza.
Costituendosi in giudizio chiede che venga dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità del primo motivo di appello in quanto non contiene un'argomentazione logico-giuridica diretta ad affermare che l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto non comporti implicitamente anche un giudizio di validità del contratto.
In ogni caso parte appellata domanda il rigetto integrale dell'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 novembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello parte appellante contesta la sentenza n.1180/2020
del Tribunale di Brescia nella parte in cui ha ritenuto che le domande formulate nel giudizio di prime cure fossero divenute improcedibili essendosi formato il giudicato implicito in ordine alla validità del contratto di leasing, in considerazione della pronuncia della Corte di Appello di Brescia n. 1981/2018.
Il Collegio, a seguito dell'analisi della pronuncia sopracitata, accoglie la tesi sostenuta col primo motivo di gravame ritenendo che la statuizione su cui si è pagina 13 di 25 formato il giudicato concerna unicamente la validità della clausola risolutiva espressa pattuita nel contratto. Conseguentemente si è formato il giudicato unicamente su tale tematica e non rispetto alla validità complessiva del rapporto oggetto di causa, in quanto la controversia oggetto della pronuncia n. 1981/2018 della presente Corte
concerneva unicamente una specifica pattuizione del rapporto contrattuale e non esso nella sua globalità.
***
Con il secondo motivo parte appellante contesta la nullità del parametro Euribor
adoperato per l'indicizzazione del tasso leasing.
Con riferimento alla nullità del parametro suddetto, ritenuta dall'appellante espressiva di un accordo di cartello pattuito dagli istituti di credito, la Corte osserva che l'Euribor è frutto della rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito europei nelle transazioni finanziarie, si fonda su dati che si ritengono oggettivi, dunque, in difetto di una prova circa una presunta intesa tra le banche interessate, volta ad influenzare la determinazione del tasso, non può essere ravvisata a priori l'esistenza di un accordo di cartello.
Deve in primis evidenziarsi come, in ogni caso, si tratti di un parametro certo,
desumibile da fonte oggettiva ed extracontrattuale, con conseguente sicura determinatezza, ed esterno rispetto alle pattuizioni contrattuali, in relazione alle quali funge soltanto da elemento parametrico. Quanto alla presunta nullità “a valle” per invalidità “a monte” della sua determinazione in ragione della prospettata violazione della normativa antitrust, deve osservarsi la inconferenza della prospettazione, atteso pagina 14 di 25 che la banca concedente non risulta coinvolta nell'ipotizzato accordo di cartello.
L'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità negoziale può
essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa. In ogni caso, la nullità del contratto a valle non può affatto darsi per scontata,
ma presuppone che si dia prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva;
b)
dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale;
c) della connessione tra questa ed il contratto a valle. Non sussistendo alcuno di questi elementi, non può in alcun modo ritenersi che il mero riferimento all'Euribor costituisca indice di nullità del tasso pattuito.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il secondo motivo di appello.
***
Con il terzo motivo parte appellante contesta l'usurarietà del tasso di mora pattuito nel contratto.
Parte appellante afferma che il tasso di mora effettivo convenuto in contratto è pari al tasso di mora formalmente pari a euribor più 5 punti, quindi alla data della stipula pari al 6,15%, più il 12% della spesa recupero crediti, per un totale del 18,15%,
conseguentemente il tasso effettivo di mora convenuto sarebbe superiore alla soglia usura per la categoria dei leasing stabilita dai decreti ministeriali, pari nel trimestre di riferimento al 9,42%.
pagina 15 di 25 Il Collegio rileva che la suddetta metodologia di calcolo del tasso di mora è stata anche adoperata nella consulenza di parte.
Ulteriormente parte appellante afferma che il contratto oggetto di causa presenta carattere di usurarietà sia per i tassi di mora usurari pattuiti, sia per tutta una serie di spese di costi applicati al contratto stesso.
In particolare, parte appellante osserva che il contratto prevede l'applicazione dei seguenti costi: i) spese di istruttoria pari 600,00 € oltre IVA;
ii) spese per le comunicazioni periodiche pari a € 25,00; iii) spese per l'incasso della rata a mezzo
RID di € 4,50; iv) spese di assicurazione;
v) rimborso spese insoluti euro 30,00; vi)
spese per “crediti insoluti”: 12% degli insoluti. Parte appellante sostiene che tali spese devono essere convertite in punti percentuali per la definizione del tasso effettivamente applicato dalla Banca.
Si osserva che relativamente alla disciplina degli interessi di mora, va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020, la quale ha compiutamente affrontato la questione.
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sull'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c., 644 c.p., art. e L 108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità
ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.
La Suprema Corte ha esaminato le questioni con ampia ed articolata motivazione che,
pagina 16 di 25 per gli aspetti che sono di stretta rilevanza per l'oggetto della presente causa, può
essere sintetizzata nei seguenti termini: “La disciplina antiusura si applica agli
interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi
convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la
concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia
dovuta in relazione al contratto concluso”.
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione
del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in
modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una
clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la
formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto
moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti
quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione
media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con
la maggiorazione ivi prevista”.
“Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi
moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza
degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Preso atto dell'applicabilità della disciplina anti-usura agli interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che ai fini della verifica del superamento pagina 17 di 25 della soglia usura possano essere computati agli interessi di mora ulteriori voci,
aventi una differente finalità e funzione.
Nello specifico la Corte di Cassazione ha escluso la sommatoria degli interessi corrispettivi agli interessi moratori, affermando che “in tema di interessi
convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai
costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto)
sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso,
e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio
della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi
corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i
primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi
per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Sez. 1,
Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).
Egualmente, la Corte di Cassazione con riferimento alla clausola di estinzione anticipata ha affermato che “non sono accumunabili, nella comparazione necessaria
alla verifica (del superamento) delle soglie usurarie, voci del costo del credito
corrispondenti a distinte funzioni. In particolare, è impossibile cumulare la
commissione di estinzione di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in
contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di
durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare,
viceversa, il venire meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto,
accordando il prestito, di avere dal negozio.” (Cassazione civile sez. III, 07/03/2022,
n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109) pagina 18 di 25 Pur non avendo ad oggetto, le pronunce sopracitate, la sommatoria delle specifiche spese dedotte da parte appellante al tasso di mora, la ratio sottesa alle stesse risulta applicabile al caso in esame, in quanto è evincibile che quale principio generale la
Suprema Corte ha affermato che non possano essere computati ai fini della verifica del superamento della soglia di usura voci di costo aventi “distinte funzioni”.
Nel caso in esame, le spese dedotte da parte appellante, le quali andrebbero cumulate al tasso di mora, sono state pattuite per differenti funzioni, specificatamente indicate dalla stessa parte appellante. In particolare la predeterminazione forfettaria al 12%
delle spese di recupero del credito non ha nulla a che vedere con la determinazione in favore della banca di un interesse ulteriore, a carattere moratorio, essendo riferibile ai costi correlati appunto al recupero del credito (anzitutto con riferimento ai costi per le azioni giudiziali volte ad ottenerne la soddisfazione)
Considerato quanto premesso il Collegio rigetta il terzo motivo di appello;
ne restano assorbite le correlate richieste istruttorie.
***
Con il quarto motivo parte appellante contesta che l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese avrebbe determinato un effetto anatocistico.
La Corte rileva che l'utilizzo della tipologia di ammortamento alla francese non determina alcuna ipotesi di nullità ex art. 117 TUB. Infatti, il piano di rimborso a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi secondo il regime della c.d. capitalizzazione composta;
esso non si pone in contrasto con il divieto di anatocismo trattandosi di meccanismo pagina 19 di 25 che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente.
Si tratta, quindi, di una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi;
tale ultima quota è sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo.
Tale tipologia di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente, configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante. Ciò non toglie però
che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non sugli interessi già maturati,
escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.
La Suprema Corte nella sentenza n. 11400/2014 ha affermato che <
delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi,
attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse pagina 20 di 25 concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia>>.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il quarto motivo di appello.
***
Con il quinto motivo parte appellante afferma che la condotta tenuta della conduttrice è risultata contraria ai doveri di buona fede e correttezza.
In particolare, parte appellante osserva che in nessuna parte del contratto o nella documentazione ad esso allegata è indicato l'ISC, nè il consulente di parte è riuscito a comprendere quale fosse il meccanismo di indicizzazione sottostante ai conteggi che la società di leasing aveva eseguito.
Dunque, parte appellante chiede che venga dichiarata la nullità del contratto di leasing oggetto del giudizio, e che per l'effetto venga dichiarato che l'odierna convenuta è tenuta a restituire le somme indebitamente riscosse, con conseguente necessità di operare un ricalcolo del piano di ammortamento delle somme indebitamente corrisposte alla società di leasing e degli effettivi rapporti di dare-avere fra le parti.
Par In merito all' , in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 13146/2023 e n. 4597/2023) ed al costante orientamento di questa Corte, va premesso che esso è un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione pagina 21 di 25 informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente.
Ciò trova conferma nel contenuto della delibera CICR del 04.03.2003 che all'art. 9
prevede che “la Banca d'Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in
ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto
un “indicatore sintetico di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che
concorrono a determinare il costo effettivo della operazione per il cliente, secondo la
formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”; tale articolo è, infatti, inserito nella sezione seconda riguardante <pubblicità e contratti>> e la rubrica dell'art. 9 è
<informazione contrattuale>>.
Pertanto, l' non ha alcuna funzione essenziale né incide sul piano della Pt_5
validità del contratto (cfr. Cass. civile sez. III, 05/11/2020, n. 24690: <<…pur dovendosi convenire circa il fatto che il TAEG di per sé non è oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110, Cass. 26/06/2019, n. 16907)>> né sul contenuto della prestazione a carico del cliente. La stessa Cassazione (n. 13146/2023) precisa altresì che “la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione
dell è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_5
nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, dell'appena menzionato D.
Lgs. ... prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del
consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1,
lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG
pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art.
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. pagina 22 di 25 L'art. 117 TUB prevede al comma 4 che “I contratti indicano il tasso d'interesse e
ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora” e al comma 6 che “sono nulle e si
considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati
nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di
quelli pubblicizzati”, mentre al comma 7, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, prevede l'applicazione del tasso legale sostitutivo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Avendo riguardo alla descritta funzione esclusivamente informativa del TAEG/ISC,
in quanto espressione in termini percentuali del costo complessivo del finanziamento,
deve escludersi che esso costituisca una condizione economica direttamente applicabile al contratto e possa considerarsi un tasso, o prezzo, o condizione la cui erronea o mancata indicazione sia sanzionata dall'art. 117 TUB.
Per tale ragione la disciplina prevista dalla disposizione di cui all'art. 117, comma 6
TUB, valida per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, non può essere applicata al
TAEG/ISC, il quale ha natura unicamente informativa.
Considerato quanto premesso il rigetta il quinto motivo di appello. Pt_6
Infine, quanto alle richieste risarcitorie formulate con il sesto motivo di appello, il
Collegio ne rileva la genericità e l'infondatezza, considerato che, come esposto in precedenza, nel caso di specie non è ravvisabile una violazione della normativa antitrust, né degli obblighi di buona fede gravanti su parte appellata.
pagina 23 di 25 Spese
Si rileva che parte appellante, nonostante l'accoglimento del primo motivo di appello,
risulta soccombente sostanziale della presente controversia, a fronte del rigetto integrale delle doglianze concernenti il merito.
Ne consegue la relativa condanna alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore indeterminabile,
in conformità alla nota spese prodotta).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accoglie il primo motivo di appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, n. 1180/2020;
-rigetta il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto motivo di appello formulati avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, n. 1180/2020;
Condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano, in conformità alla nota spese, in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro
1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 4.326,00 per la fase istruttoria ed euro
5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pagina 24 di 25 con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 25 di 25