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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4837/2017 R.G., avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi professionali”, promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Francesco Ferrigni e Pierfrancesco Parte_1
Ursini,
Appellante contro
, in persona dell'amministratore pro tempore, _1
con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Lionetti,
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 14.3.2017 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 123/2017, emessa dal Giudice di Pace di Bari in seno al procedimento n. 11041/2015 R.G. avente ad oggetto l'opposizione ai decreti ingiuntivi n. 3951/2015 e n. 4293/2015, con cui è stata accolta l'opposizione limitatamente al decreto ingiuntivo n. 3951/2015, oggetto di revoca, mentre l'opposizione è stata rigettata in ordine al decreto ingiuntivo n. 4293/2015, con compensazione delle spese di lite nella misura del 50% e con condanna del dott. al pagamento della restante parte in favore Pt_1 della controparte.
L'appellante ha premesso:
- di aver ottenuto dal Giudice di Pace di Bari il decreto ingiuntivo n. 4293/2015, avendo espletato, in virtù di convenzione ed in favore della _1
, attività di elaborazione di buste paga per il periodo gennaio-maggio 2015,
[...]
maturando un compenso di euro 4.211,06;
- di aver ottenuto dal Giudice di Pace di Bari il decreto ingiuntivo n. 3951/2015, avendo espletato, in virtù di convenzione ed in favore della _1
, attività di consulenza ed assistenza nella procedura di licenziamento
[...]
collettivo di 16 dipendenti della predetta società;
- che con atto di citazione notificato il 18.11.2015 la _1
ha proposto un'unica opposizione avverso i predetti decreti ingiuntivi, con
[...]
domanda riconvenzionale volta ad accertare la responsabilità professionale del dott. in ordine all'attività di consulenza ed assistenza nella procedura di licenziamento Pt_1
collettivo, al fine di ottenere la declaratoria di infondatezza delle pretese creditore del dott. con conseguente sua condanna al risarcimento della somma di euro Pt_1
253.304,19 a titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale;
- che, a seguito della costituzione in giudizio del dott. il Giudice di Pace con Pt_1
sentenza non definitiva depositata il 7.6.2016 ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione dei decreti opposti, ha dichiarato la propria competenza limitatamente alla causa di opposizione dei decreti opposti e ha dichiarato competente il Tribunale di Bari in ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
- che con sentenza n. 123/2017 il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3951/2015, revocandolo, e ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4293/2015, dichiarandolo esecutivo, con compensazione delle spese processuali nella misura del 50% e con condanna del dott. alla rifusione della Pt_1
restante parte in favore della società.
Dopo aver ciò premesso, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:
- il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto che il decreto ingiuntivo n. 3951/2015 non fosse supportato da prova scritta, violando l'art. 115 c.p.c. in considerazione della mancata contestazione della controparte sia sull'attività svolta, fondata sul rapporto contrattuale tra le parti, sia sugli importi richiesti;
il Giudice avrebbe mal interpretato le disposizioni della convenzione tra le parti, laddove, pur dando atto del contenuto dell'art. 1, che ricomprendeva anche l'attività di consulenza sui licenziamenti (oggetto del D.I. revocato), ha ritenuto applicabile per la consulenza relativa ai licenziamenti l'art. 3, che invece disciplina i compensi per eventuali attività professionali diverse da quelle di cui all'art. 1; il Giudice avrebbe cosi violato anche l'art. 112 c.p.c., pronunciandosi d'ufficio su una questione che solo la controparte avrebbe potuto sollevare;
- omessa pronuncia sulla domanda avanzata dal dott. in ordine alla condanna della Pt_1 controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c;
- violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., non avendo il Giudice, pur in presenza di soccombenza reciproca, compensato integralmente le spese processuali;
inoltre, sul punto la sentenza sarebbe carente di motivazione;
ne discende che in sede di riforma la pronuncia dovrà riconoscere la totale soccombenza della _1
unipersonale con condanna della stessa alle spese del doppio grado di giudizio;
- sussistenza di un errore nel dispositivo della sentenza appellata, ove è indicato
“pronunciando non definitivamente sulla domanda”, laddove la sentenza gravata è definitiva.
Pertanto, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, di: 1) rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3951/2015; 2) condannare la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 3) dichiarare definitiva la sentenza appellata;
4) condannare la controparte al pagamento delle spese processuali di ambo i giudizi quale conseguenza dell'accoglimento dei capi 1 e 2.
si è costituita in giudizio il 19.6.2017, _1
contestando le avverse difese ed instando per il rigetto del gravame, previa sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Bari n. 13763/2016 R.G. avente ad oggetto la domanda riconvenzionale avanzata nel giudizio di opposizione ai decreti ingiuntivi innanzi al Giudice di Pace e da quest'ultimo rimessa per competenza al Tribunale.
Acquisito il fascicolo di I grado, all'esito la causa è stata rinviata per la decisione.
Il presente giudizio è pervenuto allo scrivente il 15.2.2021.
In data 15.4.2024 l'appellante ha depositato copia della sentenza n. 4303/2023 del
Tribunale di Bari, resa nel giudizio n. 13763/2016 R.G., con cui sono state rigettate la domanda dell'odierna appellata volta alla declaratoria di inadempimento del dott. Pt_1
e la conseguente domanda di risarcimento del danno. In data 5.6.2024 l'appellante ha depositato la certificazione di passaggio in giudicato della predetta sentenza.
All'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 28.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dato atto che l'appellata non ha proposto appello incidentale.
Scendendo al merito, va osservato che l'appello è infondato.
Il motivo di appello relativo alla violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. è infondato per le seguenti ragioni.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto che il decreto ingiuntivo n. 3951/2015 non fosse supportato da prova scritta, violando l'art. 115 c.p.c. in considerazione della mancata contestazione della controparte sia sull'attività svolta, fondata sul rapporto contrattuale tra le parti, sia sugli importi richiesti;
inoltre, sempre secondo l'appellante, il Giudice di Pace avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., statuendo d'ufficio su una questione che solo la controparte avrebbe potuto sollevare.
Tali assunti non risultano condivisibili in quanto sin dall'atto di citazione in opposizione la società ha contestato gli importi ingiunti (cfr. pag. 3), mentre l'attività professionale risulta contestata sotto il profilo dell'inadempimento (cfr. le argomentazioni svolte nell'atto di citazione relativamente alla prestazione relativa ai licenziamenti).
Inoltre, dall'esame della sentenza impugnata si evince che in ordine al decreto ingiuntivo n. 4293/2015 era possibile evincere il quantum richiesto dal dott. posto che i criteri Pt_1 di calcolo erano stati predeterminati nell'art. 2 della convenzione, mentre in ordine al decreto ingiuntivo n. 3951/2015 (a prescindere dalla sussunzione della prestazione nell'art. 1 o 3 della convenzione) non è dato comprendere quali siano i criteri seguiti dal dott. per giungere alla richiesta di euro 4.275,20, fermo restando che la Pt_1
convenzione non contiene alcuna indicazione in proposito.
Infatti, la parcella pro forma allegata al ricorso per decreto ingiuntivo riporta meramente l'importo di euro 4.000,00, oltre oneri, con la causale “Consulenza e assistenza per la procedura dei licenziamenti collettivi di nr. 16 lavoratori ex art. 4 e 24 della legge
223/1991”, di per sé inidonea a valutare il modus di determinazione del credito.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione in maniera autonoma rispetto alle circostanze della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla scorta dei quali l'ingiunzione è stata emessa [cfr., ex multis, Cass. 40110/2021, secondo cui “In tema di procedimento civile, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione”].
Difatti, la pronuncia del decreto inverte esclusivamente l'onere di instaurazione del contraddittorio, atteso che resta immutato l'onere della prova gravante sull'opposto, ossia su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Sul creditore-opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore richiedente l'emissione del decreto ingiuntivo, incombe l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, più specificamente, l'esistenza nonché la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre sul debitore-opponente, che riveste la posizione sostanziale di convenuto, incombe l'onere di provare i fatti impeditivi o comunque modificati o estintivi del debito.
Nel caso di specie, il dott. (creditore-opposto in I grado) non ha provato l'attività Pt_1
svolta circa i licenziamenti, onde non risulta affatto possibile determinare - anche a seguito della sentenza n. 4303/2023 del Tribunale di Bari, resa nel giudizio n.
13763/2016 R.G. - il quantum ad egli spettante (infatti, al fascicolo monitorio ed al fascicolo di parte in I grado non risulta allegato alcunché sul punto, fatte salve la convenzione e la parcella pro forma, che, come visto, non consentono di determinare il credito).
Alla luce di tanto, risulta corretto l'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3951/2015.
Risulta infondato il motivo di appello in ordine alla omessa pronuncia sulla domanda avanzata dal dott. in ordine alla condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 Pt_1
c.p.c., nel senso che, sebbene manchi una motivazione esplicita sulla domanda, la motivazione non avrebbe potuto che essere di rigetto della domanda: infatti, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché può farsi luogo all'applicazione della norma nel solo caso di soccombenza totale (cfr. Cass. n. 24158/2017) e non, come nella specie, di soccombenza reciproca (data dall'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 3951/2015 e dal rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
4293/2015).
Risulta infondato il motivo di appello relativo alla violazione degli artt. 91, 92 e 132
c.p.c. per come prospettato dall'appellante.
Invero, l'appellante àncora la censura della mancata compensazione delle spese processuali di I grado alla sussistenza della soccombenza reciproca, fermo restando che nella parte discorsiva dell'atto di citazione in appello afferma che “Ne discende che in sede di riforma la pronuncia dovrà riconoscere la totale soccombenza della
[...] con condanna della stessa alle spese del doppio grado di giudizio” ed al CP_1
punto 4) delle conclusioni del predetto atto chiede espressamente la condanna della società al pagamento delle spese processuali di ambo i giudizi “quale conseguenza dei capi sub 1 e 2 delle presenti conclusioni”, ossia nel caso di accoglimento dell'appello in ordine alla statuizione sul decreto ingiuntivo n. 3951/2015 ed in ordine alla condanna della società ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Orbene, stante il rigetto dei motivi di appello sul decreto ingiuntivo n. 3951/2015 e sulla domanda di condanna della società ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché in mancanza di richiesta di compensazione delle spese processuali di I grado indipendentemente dalla decisione sui motivi di appello suindicati, la censura sulla liquidazione delle spese va rigettata in quanto, per come prospettata, condizionata solo all'accoglimento dei predetti motivi di appello.
Quanto, infine, al denunciato errore contenuto nella sentenza appellata nella parte in cui è scritto in dispositivo “pronunciando non definitivamente”, va osservato quanto segue.
Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere (cfr.
Cass. n. 19284/2014), con la conseguenza che la statuizione sulla domanda di correzione di errore materiale non influisce sulla regolamentazione delle spese processuali.
Ciò detto, risulta evidente che trattasi di mero errore materiale ex art. 287 c.p.c., posto che la sentenza appellata è da considerarsi definitiva, comportando la decisione di ogni questione rimessa alla decisione del Giudice di Pace ed avendo quest'ultimo statuito sulle spese. Pertanto, va disposta la correzione della sentenza appellata nel senso che in dispositivo ove è scritto “pronunciando non definitivamente sulla domanda” deve leggersi
“pronunciando definitivamente sulla domanda”.
In considerazione dell'esito della controversia, le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 2, in considerazione del valore della domanda, pari ad euro
4.275,20; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva, della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'assenza di istruttoria giudiziale).
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in Parte_1
favore di , liquidate in euro 1.276,00 per compensi _1
professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dispone che la sentenza n. 123/2017 del Giudice di Pace di Bari debba essere corretta nel senso che nel dispositivo ove si legge “pronunciando non definitivamente sulla domanda” deve leggersi “pronunciando definitivamente sulla domanda”, mandando alla
Cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale della predetta sentenza e per gli ulteriori adempimenti di rito;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, prevedente in capo all'appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025 Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4837/2017 R.G., avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi professionali”, promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Francesco Ferrigni e Pierfrancesco Parte_1
Ursini,
Appellante contro
, in persona dell'amministratore pro tempore, _1
con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Lionetti,
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 14.3.2017 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 123/2017, emessa dal Giudice di Pace di Bari in seno al procedimento n. 11041/2015 R.G. avente ad oggetto l'opposizione ai decreti ingiuntivi n. 3951/2015 e n. 4293/2015, con cui è stata accolta l'opposizione limitatamente al decreto ingiuntivo n. 3951/2015, oggetto di revoca, mentre l'opposizione è stata rigettata in ordine al decreto ingiuntivo n. 4293/2015, con compensazione delle spese di lite nella misura del 50% e con condanna del dott. al pagamento della restante parte in favore Pt_1 della controparte.
L'appellante ha premesso:
- di aver ottenuto dal Giudice di Pace di Bari il decreto ingiuntivo n. 4293/2015, avendo espletato, in virtù di convenzione ed in favore della _1
, attività di elaborazione di buste paga per il periodo gennaio-maggio 2015,
[...]
maturando un compenso di euro 4.211,06;
- di aver ottenuto dal Giudice di Pace di Bari il decreto ingiuntivo n. 3951/2015, avendo espletato, in virtù di convenzione ed in favore della _1
, attività di consulenza ed assistenza nella procedura di licenziamento
[...]
collettivo di 16 dipendenti della predetta società;
- che con atto di citazione notificato il 18.11.2015 la _1
ha proposto un'unica opposizione avverso i predetti decreti ingiuntivi, con
[...]
domanda riconvenzionale volta ad accertare la responsabilità professionale del dott. in ordine all'attività di consulenza ed assistenza nella procedura di licenziamento Pt_1
collettivo, al fine di ottenere la declaratoria di infondatezza delle pretese creditore del dott. con conseguente sua condanna al risarcimento della somma di euro Pt_1
253.304,19 a titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale;
- che, a seguito della costituzione in giudizio del dott. il Giudice di Pace con Pt_1
sentenza non definitiva depositata il 7.6.2016 ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione dei decreti opposti, ha dichiarato la propria competenza limitatamente alla causa di opposizione dei decreti opposti e ha dichiarato competente il Tribunale di Bari in ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
- che con sentenza n. 123/2017 il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3951/2015, revocandolo, e ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4293/2015, dichiarandolo esecutivo, con compensazione delle spese processuali nella misura del 50% e con condanna del dott. alla rifusione della Pt_1
restante parte in favore della società.
Dopo aver ciò premesso, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:
- il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto che il decreto ingiuntivo n. 3951/2015 non fosse supportato da prova scritta, violando l'art. 115 c.p.c. in considerazione della mancata contestazione della controparte sia sull'attività svolta, fondata sul rapporto contrattuale tra le parti, sia sugli importi richiesti;
il Giudice avrebbe mal interpretato le disposizioni della convenzione tra le parti, laddove, pur dando atto del contenuto dell'art. 1, che ricomprendeva anche l'attività di consulenza sui licenziamenti (oggetto del D.I. revocato), ha ritenuto applicabile per la consulenza relativa ai licenziamenti l'art. 3, che invece disciplina i compensi per eventuali attività professionali diverse da quelle di cui all'art. 1; il Giudice avrebbe cosi violato anche l'art. 112 c.p.c., pronunciandosi d'ufficio su una questione che solo la controparte avrebbe potuto sollevare;
- omessa pronuncia sulla domanda avanzata dal dott. in ordine alla condanna della Pt_1 controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c;
- violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., non avendo il Giudice, pur in presenza di soccombenza reciproca, compensato integralmente le spese processuali;
inoltre, sul punto la sentenza sarebbe carente di motivazione;
ne discende che in sede di riforma la pronuncia dovrà riconoscere la totale soccombenza della _1
unipersonale con condanna della stessa alle spese del doppio grado di giudizio;
- sussistenza di un errore nel dispositivo della sentenza appellata, ove è indicato
“pronunciando non definitivamente sulla domanda”, laddove la sentenza gravata è definitiva.
Pertanto, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, di: 1) rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3951/2015; 2) condannare la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 3) dichiarare definitiva la sentenza appellata;
4) condannare la controparte al pagamento delle spese processuali di ambo i giudizi quale conseguenza dell'accoglimento dei capi 1 e 2.
si è costituita in giudizio il 19.6.2017, _1
contestando le avverse difese ed instando per il rigetto del gravame, previa sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Bari n. 13763/2016 R.G. avente ad oggetto la domanda riconvenzionale avanzata nel giudizio di opposizione ai decreti ingiuntivi innanzi al Giudice di Pace e da quest'ultimo rimessa per competenza al Tribunale.
Acquisito il fascicolo di I grado, all'esito la causa è stata rinviata per la decisione.
Il presente giudizio è pervenuto allo scrivente il 15.2.2021.
In data 15.4.2024 l'appellante ha depositato copia della sentenza n. 4303/2023 del
Tribunale di Bari, resa nel giudizio n. 13763/2016 R.G., con cui sono state rigettate la domanda dell'odierna appellata volta alla declaratoria di inadempimento del dott. Pt_1
e la conseguente domanda di risarcimento del danno. In data 5.6.2024 l'appellante ha depositato la certificazione di passaggio in giudicato della predetta sentenza.
All'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 28.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dato atto che l'appellata non ha proposto appello incidentale.
Scendendo al merito, va osservato che l'appello è infondato.
Il motivo di appello relativo alla violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. è infondato per le seguenti ragioni.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto che il decreto ingiuntivo n. 3951/2015 non fosse supportato da prova scritta, violando l'art. 115 c.p.c. in considerazione della mancata contestazione della controparte sia sull'attività svolta, fondata sul rapporto contrattuale tra le parti, sia sugli importi richiesti;
inoltre, sempre secondo l'appellante, il Giudice di Pace avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., statuendo d'ufficio su una questione che solo la controparte avrebbe potuto sollevare.
Tali assunti non risultano condivisibili in quanto sin dall'atto di citazione in opposizione la società ha contestato gli importi ingiunti (cfr. pag. 3), mentre l'attività professionale risulta contestata sotto il profilo dell'inadempimento (cfr. le argomentazioni svolte nell'atto di citazione relativamente alla prestazione relativa ai licenziamenti).
Inoltre, dall'esame della sentenza impugnata si evince che in ordine al decreto ingiuntivo n. 4293/2015 era possibile evincere il quantum richiesto dal dott. posto che i criteri Pt_1 di calcolo erano stati predeterminati nell'art. 2 della convenzione, mentre in ordine al decreto ingiuntivo n. 3951/2015 (a prescindere dalla sussunzione della prestazione nell'art. 1 o 3 della convenzione) non è dato comprendere quali siano i criteri seguiti dal dott. per giungere alla richiesta di euro 4.275,20, fermo restando che la Pt_1
convenzione non contiene alcuna indicazione in proposito.
Infatti, la parcella pro forma allegata al ricorso per decreto ingiuntivo riporta meramente l'importo di euro 4.000,00, oltre oneri, con la causale “Consulenza e assistenza per la procedura dei licenziamenti collettivi di nr. 16 lavoratori ex art. 4 e 24 della legge
223/1991”, di per sé inidonea a valutare il modus di determinazione del credito.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione in maniera autonoma rispetto alle circostanze della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla scorta dei quali l'ingiunzione è stata emessa [cfr., ex multis, Cass. 40110/2021, secondo cui “In tema di procedimento civile, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione”].
Difatti, la pronuncia del decreto inverte esclusivamente l'onere di instaurazione del contraddittorio, atteso che resta immutato l'onere della prova gravante sull'opposto, ossia su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Sul creditore-opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore richiedente l'emissione del decreto ingiuntivo, incombe l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, più specificamente, l'esistenza nonché la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre sul debitore-opponente, che riveste la posizione sostanziale di convenuto, incombe l'onere di provare i fatti impeditivi o comunque modificati o estintivi del debito.
Nel caso di specie, il dott. (creditore-opposto in I grado) non ha provato l'attività Pt_1
svolta circa i licenziamenti, onde non risulta affatto possibile determinare - anche a seguito della sentenza n. 4303/2023 del Tribunale di Bari, resa nel giudizio n.
13763/2016 R.G. - il quantum ad egli spettante (infatti, al fascicolo monitorio ed al fascicolo di parte in I grado non risulta allegato alcunché sul punto, fatte salve la convenzione e la parcella pro forma, che, come visto, non consentono di determinare il credito).
Alla luce di tanto, risulta corretto l'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3951/2015.
Risulta infondato il motivo di appello in ordine alla omessa pronuncia sulla domanda avanzata dal dott. in ordine alla condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 Pt_1
c.p.c., nel senso che, sebbene manchi una motivazione esplicita sulla domanda, la motivazione non avrebbe potuto che essere di rigetto della domanda: infatti, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché può farsi luogo all'applicazione della norma nel solo caso di soccombenza totale (cfr. Cass. n. 24158/2017) e non, come nella specie, di soccombenza reciproca (data dall'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 3951/2015 e dal rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
4293/2015).
Risulta infondato il motivo di appello relativo alla violazione degli artt. 91, 92 e 132
c.p.c. per come prospettato dall'appellante.
Invero, l'appellante àncora la censura della mancata compensazione delle spese processuali di I grado alla sussistenza della soccombenza reciproca, fermo restando che nella parte discorsiva dell'atto di citazione in appello afferma che “Ne discende che in sede di riforma la pronuncia dovrà riconoscere la totale soccombenza della
[...] con condanna della stessa alle spese del doppio grado di giudizio” ed al CP_1
punto 4) delle conclusioni del predetto atto chiede espressamente la condanna della società al pagamento delle spese processuali di ambo i giudizi “quale conseguenza dei capi sub 1 e 2 delle presenti conclusioni”, ossia nel caso di accoglimento dell'appello in ordine alla statuizione sul decreto ingiuntivo n. 3951/2015 ed in ordine alla condanna della società ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Orbene, stante il rigetto dei motivi di appello sul decreto ingiuntivo n. 3951/2015 e sulla domanda di condanna della società ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché in mancanza di richiesta di compensazione delle spese processuali di I grado indipendentemente dalla decisione sui motivi di appello suindicati, la censura sulla liquidazione delle spese va rigettata in quanto, per come prospettata, condizionata solo all'accoglimento dei predetti motivi di appello.
Quanto, infine, al denunciato errore contenuto nella sentenza appellata nella parte in cui è scritto in dispositivo “pronunciando non definitivamente”, va osservato quanto segue.
Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere (cfr.
Cass. n. 19284/2014), con la conseguenza che la statuizione sulla domanda di correzione di errore materiale non influisce sulla regolamentazione delle spese processuali.
Ciò detto, risulta evidente che trattasi di mero errore materiale ex art. 287 c.p.c., posto che la sentenza appellata è da considerarsi definitiva, comportando la decisione di ogni questione rimessa alla decisione del Giudice di Pace ed avendo quest'ultimo statuito sulle spese. Pertanto, va disposta la correzione della sentenza appellata nel senso che in dispositivo ove è scritto “pronunciando non definitivamente sulla domanda” deve leggersi
“pronunciando definitivamente sulla domanda”.
In considerazione dell'esito della controversia, le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 2, in considerazione del valore della domanda, pari ad euro
4.275,20; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva, della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'assenza di istruttoria giudiziale).
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in Parte_1
favore di , liquidate in euro 1.276,00 per compensi _1
professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dispone che la sentenza n. 123/2017 del Giudice di Pace di Bari debba essere corretta nel senso che nel dispositivo ove si legge “pronunciando non definitivamente sulla domanda” deve leggersi “pronunciando definitivamente sulla domanda”, mandando alla
Cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale della predetta sentenza e per gli ulteriori adempimenti di rito;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, prevedente in capo all'appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025 Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore