Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
207/2024
EPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 24.03.2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 207/2024 R.G. Lavoro, promosso
DA Parte 1 nato a [...] il [...], ivi residente in [...], n. q. di rappresentante volontario di , nata a [...] il [...] ivi res. via T. Controparte_1
Fazzello 14,c. f. Codice Fiscale 1
,in forza di procura generale del 07/02/2017 ai rogiti
,con sede in Fiumefreddo di Sicilia Rep. N.459137, racc. n. 24831, col pa- notaio Persona 1
trocinio dell'avv. Salvatore Cassaniti come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domici liato presso il suo studio in Piedimonre Etneo, via Vittorio Emanuele II 19;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_2 in persona del Presidente legale rappresentante
,P.IVA 1 con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresenta- p. t.,c.f.
to e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura in atti, elettivamente domiciliato in Catania
Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Responsabile Atti Introduttivi Del Giudizio Sicilia, procuratore speciale debitamente autorizzato,
come da procura speciale ai rogiti notaio Persona 2 in Roma, rep. N. 180134, racc. n.
Controparte_3 con Sede Centrale in Roma via 12348 del 22/6/2023 rilasciata da
,
G.Grezar 14 c. f. P.IVA 2 ; in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Fazzina come da procura in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Siracusa Viale Santa Panagia 136/C;
Resistente
Oggetto opposizione ad intimazione pagamento ed a sottesi avvisi di addebito.:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 07 Gennaio 2024 il ricorrente, nella qualità di rappresentante volontario di proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 293 20239017251Controparte_1
468000, ricevuta a mezzo posta raccomandata il 12/12/2023.
Nell'impugnato avviso si preannunciava esecuzione forzata in relazione a debiti di natura contribu-
tiva, per il recupero dei quali erano stati emessi gli avvisi di addebito, di seguito specificati:
a) n. 593 20130001634325000, notificato il 27/04/2013 per contributi IVS fissi e a percentuale per gli anni intercorsi dal 2005 al 2009, per un debito residuo di euro 6.917,22;
b) n. 59320130003481583000, notificato il 20/12/2013, per contributi IVS fissi e a percentuale per gli anni intercorso dal 2006 al 2009 per un debito residuo di euro 11.074,34.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva l'insussistenza della pretesa per l'intervenuto sgra-
CP Precisava che gli avvisi di addebito impugnati, sottesi all'intimazione, erano stati vio da parte impugnati nel giudizio iscritto al n. 405/2014 R.G., successivamente riunito al fascicolo n. 10304/
2012, di più risalente iscrizione a ruolo.
Il giudizio è stato definito con sentenza n. 3027/2017 del 30 giugno 2017 che dichiarò l'inammisibi-
lità dell'opposizione in riferimento agli avvisi di addebito, sottesi alla intimazione oggi impugnata ed all'esame di questi giudizio . L'inammissibilità è stata pronunciata in quanto l'opposizione risul-
tava proposta oltre il termine di lege di quaranta giorni.
Detta sentenza è stata poi appellata dinanzi la Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro.
Questo giudizio è stato concluso con sentenza n. 186/2020 la quale, pur avendo riconosciuto la tempestività dell'opposizione in riferimento all'avviso di addebito 59320130003481583000, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti in quanto l'appellante, odierna ricorrente,
aveva prodotto in giudizio un documento dal quale si evinceva una dichiarazione di CP 5
CP
[...] afferente ad uno sgravio, applicato dall'Ente impositore, ai due avvisi di addebito ed acquisito al sistema informativo del concessionario.
CP La Corte d'Appello rilevò che l' non avesse contestato l'avvenuto sgravio che coinvolgeva gli unici due atti oggetto dell'appello, dopo che gli altri erano stati annullati in primo grado.
CP Deduceva altresì la circostanza che aveva cancellato dalla Gestione TI l'impresa della parte ricorrente a far tempo dal 2005.
Pertanto eccepiva e deduceva l'intervenuto giudicato tra le parti che aveva accertato lo sgravio di
CP
-in quel entrambi gli avvisi di addebito e la mancata contestazione dello sgravio da parte dell'
giudizio.
Sotto altro profilo eccepiva e deduceva la prescrizione della pretesa contributiva maturata nel perio-
do intercorso dalla notifica degli avvisi di addebito, avvenuta nel 2013 e la notifica dell'intima zione di pagamento opposta, intervenuta il 12.12.2023.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione impugnata e degli avvisi di addebito a questa sottesi ed opposti in giudizio, per l'avvenuto sgravio accertato con la sentenza di corte d'Appello
divenuta definitiva e passata in giudicato e per l'avvenuto decorso di prescrizione.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati e fissava l'udienza di discus-
CP sione al 03 giugno 2024, successivamente in data 21 maggio 2024 si costituiva in giudizio
L' CP 2 contestava quanto descritto in fatto dalla parte ricorrente e precisava che la medesima era stata cancellata dalla Gestione TI con provvedimento del gennaio 2018 e detta cancella zione, eseguita in autotutela, produceva effetti dal 31/12/2009 e non già dal 2005 come dichiarato dalla ricorrente in ricorso principale.
Pertanto nella fattispecie gli avvisi di addebito impugnati erano stati sgravati parzialmente dai con-
tributi iscritti a ruolo dal 2009 in avanti, tuttavia i contributi iscritti a ruolo per i periodi anterioriù
al 2009 rimanevano dovuti.
Precisava altresì che la cancellazione del 2005 non aveva alcuna pertinenza con i fatti di causa in quanto la parte ricorrente era stata iscritta alla gestione commercianti con decorrenza 2005, in data
10 gennaio 2011 la posizione è stata chiusa con decorrenza dal 31.12.2005. Evidenziava che detta cancellazione adottata il 10 gennaio 2011 era anteriore nel tempo alla notifica degli avvisi di adde-
bito opposti, notificati nel 2013 ed risultava altresì anteriore al provvedimento di iscrizione della ricorrente alla Gestione TI del 05/04/2011, con decorrenza dal 2006.
Quest'ultima posizione era quella rilevante per i fatti di giudizio e tale medesima iscrizione era stata quella cessata con decorrenza 31.12.2009.
Deduceva altresì che la sentenza di corte di appello non aveva idoneità di giudicato rispetto la pretesa contributiva fatta valere poiché aveva accertato l'inammissibilità dell'opposizione rispetto gli avvisi di addebito oggi impugnati e aveva accertato il venire meno dell'interesse di parte ricor-
rente alla prosecuzione del giudizio a seguito di provvedimento di cancellazione della ricorrente dalla Gestione TI .
Contestava l'avvenuto decorso di prescrizione nella fattispecie e chiedeva che, in caso fosse accertato il decorso della prescrizione dei contributi successivo alla notifica degli atti, durante l'azione di recupero coattivo del credito da parte del concessionario, chiedeva che fosse dichiarato insussistente il diritto dell'agente di riscossione a procedere ad esecuzione forzata.
Controparte_3 cheSuccessivamente in data 25 maggio 2024 si costituiva in giudizio evidenziava la carenza di legittimazione passiva in riferimento agli avvenimenti che riguardano lo sgravio dei contributi dal ruolo, eseguito dall'ente impositore, che non attiene alle competenze dell' Controparte 3 che svolge una attività scandita esclusivamente dalla risultanze del ruolo e pertanto le sentenze richiamate dalla parte ricorrente e dall'istituto dispiegavano effetti solo tra le parti di giudizio.
Evidenziava la legittimità dell'operato dell' Controparte_3 evidenziando la notifica di
atti interruttivi della prescrizione successivi alla data di notificazione degli avvisi di addebito e di successive intimazioni notificate nel corso del 2023, che a più riprese avevano interrotto il decorso di prescrizione, sino alla'intimazione in atti impugnata.
Evidenziava l'applicabilità alla fattispecie della legislazione emessa in costanza dell'epidemia da
Covid-19 che aveva altresì sospeso il decorso di prescrizione dei contributi e della stessa notifica di atti di riscossione, come la sospensione di accertamenti e di attività processuali.
Deduceva pertanto il mancato decorso della prescrizione, chiedeva il rigetto del ricorso e la declaratoria di legittimità dell'attività di riscossione svolta.
Chiedeva che la resistente Controparte 3 fosse manlevata in caso di condanna alle spese e chiedeva la distrazione delle medesime in favore del procuratore dell' P_ ex art. 93
c.p.c.
All'esito dell'udienza del 03 giugno 2024 il Magistrato titolare del ruolo riteneva necessario verificare la legittimazione ad agire in giudizio della parte ricorrente, rappresentata da procuratore generale, fissava a tal fine l'udienza del 16/09/2024 alla presenza delle parti.
Successivamente, all'udienza di discussione, il procuratore di fiducia di parte ricorrente evidenziava la sussistenza in capo al rappresentante del potere di costituirsi nei giudizi, in quanto contemplato in atto pubblico di procura generale, depositato in atti di causa, che doveva considerarsi produttiva di effetti ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
All'esito dell'udienza di discussione la causa veniva fissata per decisione all'udienza del 24 marzo
2025, disponendo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. ricorrendone i presupposti.
Con successivo provvedimento questo giudice è stato delegato per la trattazione e decisione del giudizio in esame, scaduti i termini per il deposito di istanze e conclusioni come in atti esaminate la causa viene decisa con il presente provvedimento.
***
In via preliminare deve essere dichiarata la legittimazione ad agire in giudizio del rappresen-
tante volontario, che agisce in nome per conto della ricorrente, in quanto l'atto pubblico della procura contempla espressamente il potere di promuovere giudizi. Quindi sussiste la rappre-
sentanza processuale in capo al procuratore generale, conferita dalla rappresentata, ricorren-
te odierna.
Per quanto attiene il primo motivo dell'opposizione, afferente il giudicato formatosi tra le parti del giudizio all'esame, si osserva, da quanto emerge in atti e dalla documentazione offer ta dalla parte ricorrente in riferimento alle pronunce di primo e secondo grado, depositate in allegato alle note del 14 marzo 2025, che la sentenza di Corte di Appello Catania, Sezione
Lavoro, aveva osservato che l'avviso di addebito 593 2013 1634325000 era stato impugnato entro il termine di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 e sul punto la sentenza di primo grado risulta va errata. Dalla motivazione si evince altresì che per l'avviso di addebito 59320130001634
325000, non era stato possibile estendere il giudicato interno, che si era formato per gli altri avvisi di addebito annullati, fondato sulla carenza dei presupposti contributivi di iscrizione a
Gestione TI, in quanto detto titolo non era stato impugnato tempestivamente .
La cessata materia del contendere viene pronunciata dinanzi il provvedimento del 2018 di cancellazione della ricorrente dalla Gestione TI dal 2009, prodotto in atti dalla parte appellante, odierna ricorrente, e dinanzi il provvedimento di sgravio conosciuto dalla parte medesima a seguito di comunicazione Controparte_3
Si trattava di una istanza per ottenere la sospensione della procedura di riscossione ai sensi dell'art. 1, commi da 537 al 543, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
L'P_ risponde di non potere provvedere alla sospensione, essendo acquisito un provve-
dimento di sgravio,trasmesso dall'ente creditore al sistema informativo dell' P_ .
La Corte di Appello evidenza che non sussiste contestazione dello sgravio da parte _2 .
Si legge espressamente dalla motivazione della sentenza Corte Appello Catania Sezione Lavo-
ro n. 186/2020 : " Con note depositate telematicamente il 12.06.2018, l'appellante ha prodotto il il 23.01.2018 per avvenuta cessa-provvedimento di annullamento in autotutela emesso dall CP zione dell'attività da parte dell'appellante a partire dal 31.12.2009 nonché la nota di CP_5
[...] del 26.2.2018 che ha dato atto che i due avvisi oggetto del presente giudizio sono stati fatti oggetto di sgravio da parte dell'istituto e, con successive note 7.2.2020 l'appellante ha chiesto la condanna dell'ente alle spese di giudizio in forza del principio della soccombenza virtuale, con implicito riferimento alla cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio.
4.) Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'_2 non ha contestato l'avvenuto sgravio che coinvolge gli unici due atti oggetto dell'appello dopo che gli altri sono stati annullati." Pertanto, da quanto emerge dalla sentenza richiamata dalla parte odierna ricorrente, nel giudizio di secondo grado e concluso con la sentenza n. 186/2020, pubblicata il 06.03.2020 nel procedimento
R.G. 754/2017, la parte appellante, odierna ricorrente, ha depositato solamente un atto di Riscos-
sione afferente gli atti impugnati, che sono i medesimi avvisi di addebito all'esame di giudizio per
CP il pagamento del residuo e non ha documentato il residuo con atto proveniente da o con estrat to di ruolo, in altre parole in quella sede non è stata accertata l'entità dello sgravio. Pertanto non si può considerare formato il giudicato sullo sgravio totale dei contributi previdenziali, in quanto non oggetto di completo accertamento e contestazione.
Risultando ad oggi il credito residuo cristallizzato negli avvisi di addebito, uno in quanto tardiva-
mente impugnato, i contributi residui non oggetto di sgravio sono certamente dovuti, poiché l'ente resistente odierno ha documentato in atti gli sgravi parziali eseguiti nel 2018 su entrambe le cartelle di pagamento, come da allegati a memoria di costituzione.
Risulta altresì fondata la conoscenza della cancellazione dell'azienda, come sostenuto dall'istituto,
con provvedimento del 2018 e pertanto risulta non pertinente la cancellazione del 2011, in quanto anteriore ai fatti di causa, con effetto dal 2005.
Alla luce della ricostruzione dei fatti di causa, operata sulla base della documentazione in atti versa
CP ta dalla ricorrente odierna e dalla stessa resistente appare evidente che la parte ricorrente
(appellante nel giudizio sopra richiamato 754/2017), aveva avuto piena cognizione della circostan-
CP
-za che la cancellazione, eseguita in autotutela dell' dalla gestione commercianti, ha avuto decorrenza dal 31.12.2009 e sulla base della stessa, in assenza di un estratto di ruolo o di altro documento che potesse dare idonea conoscenza dello sgravio avvenuto, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Sotto il profilo della prescrizione dei contributi successiva alla notifica degli avvisi di addebito si osserva quanto segue.
L'avviso di addebito 59320130001634325000 risulta notificato il 27.04.2013, mentre l'avviso di addebito 59320130003481583000 risulta notificato il 20.12.2013.
La resistente Controparte_3 documenta la notifica di intimazione di pagamento n. 293 20179039324627000, recapitata a mezzo raccomandata con avviso ricevimento in data 08.02.2018 (cfr. allegato n. 7 CP 3 ), detta notifica ha valore interruttivo di prescrizione per entrambi gli avvisi di addebito notificati nel 2013 come sopra specificati e fa decorrere un nuovo termine quinquennale.
Durante il decorso del termine quinquennale è intervenuta la legislazione, composta da una serie di decreti e di leggi di conversione che hanno disposto numerose sospensioni del decorso di prescri-
zione dall' 8.03.2020 sino al 31 agosto 2021 per la notifica di cartelle e di atti di riscossione. 66Il riferimento particolare attiene al D.L. 18/2020 " Cura Italia", convertito con legge 27/2020,
il D.L. 34/2020" Rilancio “ convertito dalla legge 77/2020 ; il “Decreto agosto “104/2020 con- 66
vertito dalla legge 126/2020 ; D.L. 125/2020, D.L. 183/2020; Il "decreto sostegni “ 41/2021 66
che aveva disposto la sospensione sino al 30 aprile 2021 ; " Decreto sostegni Bis "73/2021 che ha fissato al 30 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione, convertito dalla legge 106/2021. Nella materia trova applicazione l'art. 68 comma 1 d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, come previsto da altre pronunce emesse sul punto da questo
Ufficio in casi analoghi. (cfr. sent. 292/2023 del 26.1.2023 nel proc. R.G- 4170/2022) le cui argomentazioni si ribadiscono e si fanno proprie ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Dispone il citato articolo :"Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica solu-
zione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24
Settembre 2015, n. 159".
Stabilisce, poi, l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori,
degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposi-
zioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensio-
ne. [...]".
Dalle superiori disposizioni consegue che, nel calcolare il termine di prescrizione della fattispe cie all'esame, deve tenersi conto del periodo di sospensione del decorso di prescrizione, previsto dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23
giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi 542 giorni. ( in tal senso si sono espres se pronunce di questo Ufficio in casi analoghi, in cui ha trovato applicazione tale normativa:sent.
1427/2023 Pres. Dott. Laura Renda ).
Tuttavia nella fattispecie, aggiungendo al termine di prescrizione quinquennale di ciascun avviso di addebito un anno cinque mesi e 23 giorni, occorre verificare quali titoli siano prescritti al momento di notifica dell'intimazione di pagamento.
Pertanto nella fattispecie l'intimazione di pagamento 29320179039324627000 aveva interrotto il decorso di prescrizione per entrambi gli avvisi di addebito impugnati,notificata in data 08.02.2018.
L'avviso di addebito 59320130001634325000 era stato notificato il 27.4.2013 e il termine di prescrizione viene interrotto in data 08.02.2018, prima del compimento della prescrizione quinquennale, con intimazione di pagamento 293 20179039324627000.
Aggiungendo un anno cinque mesi e 23 giorni al termine che sarebbe scaduto nel 2023, la prescri zione si sarebbe definitivamente formata il 31/07/2024.
Gli atti interruttivi documentati da P_ sono intervenuti quando la prescrizione non era ancora decorsa l'intimazione 29320239002484684000 è stata notificata il 09.09.2023 a mani di un:
familiare della ricorrente e l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa risulta restituito per compiuta giacenza il 27.12.2023.
Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in questo giudizio e notificata il
13.12.2023 i contributi erano dovuti e non erano prescritti. La stessa valutazione occorre svolgere per l'avviso di addebito 59320130003481583000 che risulta notificato in data 20.12.2013, il termine quinquennale risulta interrotto da atto interruttivo n. 293
20179039324627000 notificato l'8 febbraio 2018.
Aggiungendo, come sopra, un anno cinque mesi e 23 giorni la prescrizione si sarebbe formata
Il 31/7/2024 e pertanto alla data di notifica dell'intimazione impugnata in questo giudizio e dei precedenti atti interruttivi, come sopra specificati, la prescrizione non era ancora maturata.
i contributi residui portati nell'intimazione di pagamento impugnata e negli avvisi di addebito sono pertanto dovuti.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente Controparte_3 avendone fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente
pronunciando nella causa iscritta al n. 207/2024 R.G. promossa da Parte 1 n. q. di procuratore generale di Controparte_1 con ricorso depositato il 07/01/2024, così provvede : '
Rigetta il ricorso;
Conferma il pagamento dei contributi dovuti nella misura residua, come portata in intimazione pagamento 203 2023 9017251468000;
Conferma gli avvisi di addebito impugnati 59320130001634325000; conferma l'avviso di addebito n. 59320130003481583000, con obbligo di pagamento delle somme residue ivi portate;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle resistenti che liquida per ciascuna in € 1863 complessivi, oltre rimborso forfettario al 15 %, iva e cpa nella misura di legge
Con distrazione in favore del procuratore di Controparte_3 avv. Fazzina Fabio ex art.
93c.p.c.
Catania 10/04/2025 Il giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo