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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 302/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE LAVORO LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. CAZZANIGA DONESMONDI ELEONORA Parte_1
Contro
con l'avvARIOLI DILETTA Controparte_1
Oggi 25/03/2025 sono comparsi l'avv. Alberto Buson Bens in sost. Avv. Arioli, il ricorrente personalmente e l'avv. Cazzaniga
Il procuratore LA convenuta considerato che nella memoria di costituzione si era riservato di indicare ulteriori testi in sede istruttoria fa presente di aver citato due testi , uno dei quali già indicato in memoria ma chiede al giudice di escutere il teste in luogo del teste in quanto il primo Testimone_1 Testimone_2 maggiormente a conoscenza dei fatti di causa
L'avv. Cazzaniga si oppone in quanto la necessità di sentire il teste non emerge da fatti di causa Tes_1 successivi al deposito LA memoria di costituzione ed dipendente del già al tempo Controparte_1 LA costituzione e, pertanto, avrebbe potuto tranquillamente essere indicato in memoria
Fa presente inoltre che il teste è a conoscenza dei fatti di causa in quanto è già stato sentito nella Tes_2 precedente causa
Il giudice rigetta allo stato l'istanza e introduce il teste Tes_2
Viene introdotto un teste di parte convenuta che prestata la dichiarazione di rito sulle generalità dichiara : sono nato a [...] il [...] res. Gonzaga, dipendente del dal 18.3.2013 Testimone_2 CP_1 in qualità di responsabile amministrativo dell'ufficio paghe
Sentito sui fatti di causa dichiara: nulla so dei turni di lavoro degli addetti alla sezionatrice perché non è materia di mia pertinenza .
Nulla so di un compressore nel reparto ove è addetto il ricorrente per lo stesso motivo
vista la modifica alla disciplina del processo verbale di causa apportata dall'art. 45 d.l. n. 90 del 2014 con riferimento agli artt. 126 e 207 c.p.c.; considerato che questa udienza viene tenuta senza l'assistenza del cancelliere per impedimento oggettivo derivante dalla carenza di organico, da' lettura al teste dell'antescritta deposizione senza farla sottoscrivere dal testimone testè escusso
Viene introdotto un teste di parte ricorrente che prestata la dichiarazione di rito sulle generalità dichiara :
sono nato a [...] ( Siracusa) il 5.3.71, res. IS LA LA , dipendente LA convenuta Testimone_3 dal 1997 in qualità prima di carrellista e ora di magazziniere
Sentito sui fatti di causa dichiara:
Dalla riapertura LA fabbrica , il 15.6.2020 , la società ha eliminato il carrellista che lavorava in turno con il e quindi da quell'epoca egli ha sempre lavorato da solo quale addetto alla sezionatrice svolgendo Pt_1
- 1 - anche le mansioni del carrellista. Nell'altro turno attualmente lavora il sig. da solo e saltuariamente CP_2 viene affiancato da altra persona cioè il sig. . Pt_2
Sia il sig. che il sig. hanno infatti delle limitazioni alla capacità lavorativa Pt_2 CP_2
ADR il sig. lavora da solo dalla riapertura LA fabbrica dopo la pandemia . CP_2
A questo punto viene mostrato al teste il doc. 14 di parte ricorrente ed egli dichiara : è che Persona_1 elabora i turni LA sezionatrice e confermo che occasionalmente il e il lavorano insieme CP_2 Pt_2
Ricordo che fu il ricorrente, prevalentemente, a suggerire al suo responsabile di reparto sig. di Per_1 introdurre un compressore nuovo per l'impianto per eliminare i fermi macchina . Fu il a presentare Pt_1 il problema al responsabile e insieme si sono mossi per risolverlo
Nel 2023 , appurato che per problemi d'aria, erano state perse 200 ore di lavoro , fu inserito quindi un compressore nuovo collegato in rete con tutto l'impianto e contemporaneamente fu messo un compressore piccolo di 50 litri che “aiuta “le lame trasversali al taglio
vista la modifica alla disciplina del processo verbale di causa apportata dall'art. 45 d.l. n. 90 del 2014 con riferimento agli artt. 126 e 207 c.p.c.; considerato che questa udienza viene tenuta senza l'assistenza del cancelliere per impedimento oggettivo derivante dalla carenza di organico, da' lettura al teste dell'antescritta deposizione senza farla sottoscrivere dal testimone testè escusso
A questo punto il giudice invita le parti alla discussione e i procuratori delle parti si riportano agli atti e insistono per l'accoglimento delle istanze, eccezioni e deduzioni in essi contenute.
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e LA contestuale motivazione
- 2 - Procedimento Nr.302/24
TRIBUNALE DI MANTOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 25.3.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 11.4.2024
da
con l'avv. Eleonora Cazzaniga Donesmondi Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Diletta Arioli Controparte_1
- resistente -
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
Nel merito in via principale: accertata l'esistenza del rapporto di lavoro tra e Parte_1 [...]
accertate le mansioni effettivamente svolte da dal mese di giugno Controparte_1 Parte_1
2020 ad oggi, stabilire l'inquadramento del ricorrente nella qualifica AS3 a decorrere dal mese giugno
2020 o dalla diversa data che il sig. Giudice riterrà.
Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere al sig. le differenze retributive dal giugno 2020 sino al mese di ottobre Parte_1
2023 quantificate nella misura di € 6.397,72 lordi , oltre alle somme dovute da ottobre 2023 al termine del presente giudizio, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali agli enti competenti a decorrere dal giugno 2020 o nella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese diritti ed onorari
PER PARTE CONVENUTA
- 3 - 1) In via preliminare nel merito
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del ricorso introduttivo LA presente causa, e/o delle singole domande con esso formulate, a fronte del mancato assolvimento dell'onere di allegazione da parte del Ricorrente, con l'adozione dei più opportuni provvedimenti come per legge in merito al ricorso introduttivo del presente giudizio o alle singole domande.
2) In via principale nel merito
Per tutte le ragioni esposte in atti:
- respingere le domande tutte, di accertamento e di condanna, formulate dal Ricorrente col proprio ricorso e volte a ottenere: (i) il superiore inquadramento nel livello AS3 del CCNL a decorrere dal giugno 2020; (ii) il pagamento LA somma di € 6.397,72 e/o di qualsivoglia altro differente importo che dovesse essere accertato nel corso del presente giudizio;
- accertare e dichiarare il corretto inquadramento del Ricorrente nel livello contrattuale AS1 del CCNL applicato e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia pretesa volta ad ottenere: (i) l'accertamento del diritto ad un diverso inquadramento;
(ii) la condanna al pagamento di differenze retributive e/o contributive;
(iii) la condanna LA Società al pagamento di spese di lite
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.4.2024 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale Parte_1
di Mantova la società per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe Controparte_1
Il procuratore del ricorrente esponeva:
- che stato assunto con la qualifica di operaio livello AE2 CCNL industria legno dalla Parte_1
società in data 6/11/2006; Controparte_1
- che il ricorrente ha già adito in passato il Tribunale di Mantova (causa n. 365/2018 RG) per vedersi riconosciuta la qualifica AS1 Con sentenza n. 79/2019 (mai impugnata) e il Tribunale ha così deciso:
“dichiara che ha diritto alla qualifica AS1 a decorrere dal mese di gennaio 2016 e, per Parte_1
l'effetto, condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 4.072,17 lordi a titolo di differenze retributive maturate Parte_1
fino al febbraio 2018 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria , nonché a versare agli enti competenti i relativi contributi previdenziali ……”
- che tuttavia dal mese di giugno 2020 il signor pur continuando a svolgere le mansioni per le Pt_1
quali gli era stato riconosciuto il livello AS1, le svolge non più unitamente ad altro operatore, ma in completa autonomia, senza più essere coadiuvato da nessuno ed inoltre è in grado di proporre soluzioni tecniche per risolvere problemi dell'utilizzo dell'impianto , ha maturato ampia competenza professionale sull'insieme delle attività LA linea produttiva e conduce un reparto in piena autonomia
- 4 - Procedeva quindi alla descrizione minuziosa dei singoli reparti in cui è suddiviso lo stabilimento di
Sustinente e , in particolare, di quelli nei quali ha prestato attività lavorativa il ricorrente e descriveva le mansioni svolte dal nel tempo con particolare riferimento a quelle di operatore LA Pt_1
sezionatrice già sottoposte al vaglio del Giudice che gli ha riconosciuto il livello AS1.
Ribadiva che dalla riapertura dello stabilimento dopo la chiusura a causa del Covid , nel giugno del
2020 , il signor opera sempre da solo sull'impianto sezionatrice, mentre nell'altro turno di Pt_1
lavoro operano due operai in coppia, oggi generalmente i signori e;
CP_3 Persona_2 che il ricorrente svolge contemporaneamente sia l'attività di operatore che quella di carrellista, conducendo così l'impianto in maniera autonoma. ; che il signor divenuto responsabile Pt_3 dell'impianto sezionatrice dopo aver diretto i reparti magazzino e spedizioni, ha ricevuto tutto l'aiuto ed il supporto possibile dal ricorrente in relazione al funzionamento pratico ed alle diverse problematiche dell'impianto sezionatrice. ; che in particolare quando si verifica un malfunzionamento dell'impianto per cui si rende necessario l'intervento dei manutentori, è lo stesso ricorrente ad indicare ai manutentori stessi (meccanici od elettricisti) le cause del problema o del blocco dell'impianto, permettendo così una riduzione dei tempi necessari per la riparazione, fermo restando che gli episodi di fermo impianto non sono molto frequenti perché il ricorrente è in grado di regolare correttamente tutti i parametri dell'impianto in modo da prevenire eventuali guasti;
che dal 2016 si è avuta una tangibile riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto (con conseguente risparmio economico per l'azienda), avvenendo oggi la manutenzione solamente in caso di necessità e a richiesta del ricorrente e che ciò è stato reso possibile grazie ad un miglior assetto dell'impianto in quanto il ricorrente, conoscendo l'impianto alla perfezione e grazie alla sua esperienza anche su altri impianti
(quali la nobilitazione), effettua in maniera precisa e puntuale ogni tipo di taratura, verificando giornalmente , e anche tra una lavorazione e l'altra, l'efficienza dell'impianto.
Descriveva di seguito le singole operazioni svolte dal ricorrente sulla sezionatrice precisando che tutti
“passaggi” illustrati sono programmati dall'operatore LA sezionatrice utilizzando ed impostando il sistema operativo presente sull'impianto stesso e che tutti i programmi e gli schemi ( attualmente 80) presenti nel sistema operativo dell'impianto sezionatrice sono stati creati programmati e salvati a sistema dal ricorrente.
Illustrava altresì le diverse problematiche che si sono verificate sull'impianto sezionatrice sottolineando che esse sono sempre state risolte, grazie al ricorrente che ha saputo proporre efficaci soluzioni.
In sintesi , deduceva che il ricorrente, dalla data di assunzione ad oggi, in oltre 18 anni di lavoro, ha acquisito la competenza professionale sull'insieme delle attività di un reparto e di più linee produttive aggiungendo che dal mese di aprile 2018 ha addestrato all'uso LA sezionatrice un nuovo assunto signor Persona_3
- 5 - Analizzava quindi le declaratorie del CCNL di settore e rivendicava il diritto all'inquadramento nel profilo AS3 del CCNL legno in luogo del livello AS1 a tutt'oggi assegnato al ricorrente .
Indicava i corsi di formazione a quali il ricorrente ha partecipato negli anni e quantificava in complessivi euro € 6.397,72 lordi le differenze retributive maturate dal dal mese di giugno 2020 al mese Pt_1
di ottobre 2023 e concludeva come sopra riportato
Si costituiva ritualmente il contestando la fondatezza del ricorso Controparte_4
Il procuratore LA società convenuta procedeva alla ricostruzione del contesto societario ed operativo
Parte_ di nell'ambito del quale il ricorrente ha prestato la sua attività; descriveva la struttura operativa e Parte_ il ciclo tecnologico di per la produzione, lavorazione e commercializzazione dei propri prodotti , incentrato sulle linee di lavorazione del pannello truciolare grezzo e nobilitato;
elencava le aree produttive dello Stabilimento di Sustinente (Reparto Grezzo, ove è addetto il Ricorrente, Reparto
Nobilitazione; Reparto Caldaia, Reparto Manutenzione Meccanica e Reparto Manutenzione Elettrica) e indicava gli impianti di cui si compone il Reparto Grezzo ( dove viene lavorato il “Pannello Ecologico
Truciolare Grezzo” proveniente da legno riciclato al 100%) fra i quali vi è l'impianto sezionatrice ove è addetto il ricorrente .
Descriveva a sua volta le mansioni concretamente svolte dal ricorrente evidenziando che egli , successivamente al giugno 2020, ha sempre eseguito le medesime mansioni riconducibili al livello AS1 svolte dal 2016 in avanti e già oggetto di accertamento giudiziale.
In estrema sintesi, rilevava che le uniche attività affidate al ricorrente sono le seguenti: (i) inserire i dati/misure riportati nello schema di taglio nel sistema operativo LA macchina sezionatrice che provvederà poi da se al carico del pannello tramite rulliere e bracci meccanici e al taglio;
(ii) provvedere alla piccola manutenzione (ad esempio sostituzione lame), ma non a quella complessa e/o straordinaria, per cui è chiamata la Squadra Manutenzione;
(iii) controllare la correttezza dei pannelli tagliati in relazione alle misure inserite, nonché verificare l'assenza di difetti e difformità.
Confermava che la società convenuta ha accolto alcuni suggerimenti proposti all'azienda dal , Pt_1
come ha fatto con gli altri operatori addetti presso i diversi reparti , per migliorare alcune piccole problematiche riscontrate nell'esecuzione delle attività e ricostruiva la vicenda che ha portato all'istallazione, nel reparto del ricorrente , di un compressore aggiuntivo .
Descriveva di seguito le attività svolte nel Reparto Nobilitazione per fornire al giudice la misura delle attività svolte da operatori effettivamente inquadrati al livello AS3, in considerazione LA complessità del Reparto Nobilitazione, rispetto all'impianto/macchina sezionatrice.
In punto di diritto eccepiva in via preliminare il mancato rispetto dell'onere di allegazione con particolare riferimento alla esplicitazione delle mansioni in concreto svolte e ad un confronto delle stesse rispetto alla declaratoria contrattuale del livello superiore rivendicato e in via principale eccepiva
- 6 - la carenza assoluta di prova che le mansioni concretamente svolte dal ricorrente rientrano in un profilo superiore.
Deduceva , con ampie e articolate argomentazioni giuridiche , la correttezza dell'inquadramento del ricorrente e in via subordinata contestava i conteggi allegati al ricorso introduttivo in quanto fondati sull'erroneo presupposto del riconoscimento del superiore inquadramento al Ricorrente e, perché formulati in maniera tale da rendere impraticabile ogni verifica circa la loro fondatezza e conseguentemente impossibile ogni formulazione immediata ed esauriente LA difesa e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa, istruita mediante prova testimoniale e documentale , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
L'eccezione di nullità del ricorso è infondata .
Nel rito del lavoro, il ricorso è affetto da nullità insanabile qualora l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento delle domande risulti carente e contraddittoria, così da integrare indeterminatezza del petitum e LA causa petendi , pregiudicando, di conseguenza, il diritto di difesa delle parti convenute e precludendo al giudice l'esame del merito LA controversia così da parlo nell'impossibilità di comprendere linearmente l'oggetto del contendere e di esercitare correttamente i suoi poteri istruttori.
L'esposizione dei fatti e le allegazioni difensive posti dal ricorrente a fondamento LA domanda giudiziale sono dettagliati in maniera esaustiva in quanto dalla lettura complessiva del ricorso emerge con chiarezza la causa petendi (violazione dell'art. 2013 c.c. ) e il petitum (superiore inquadramento e differenze retributive maturate dal giugno 2020 alla data del deposito del ricorso).
Tantomeno, puo' ritenersi violato il contraddittorio come dimostrato dalle ampie e circostanziate argomentazioni difensive declinate nella memoria di costituzione .
Nel merito andrà preliminarmente chiarito che, ovviamente, potrà essere preso in considerazione ai fini LA valutazione del corretto inquadramento rivendicato dal ricorrente soltanto ed esclusivamente il quid pluris allegato ( e provato) dallo stesso rispetto a quanto indicato nel precedente procedimento che ha avuto come esito l'accertamento , passato in giudicato , del diritto all'inquadramento nella qualifica
AS1.
Il ricorrente assume di avere svolto , dalla ripresa del lavoro dopo la chiusura dello stabilimento per
COVID, ossia dal giugno 2020, mansioni maggiormente significative sul piano professionale rispetto a quelle svolte in epoca antecedente e cioè corrispondenti al livello AS3 del CCNL di settore .
Vediamo se cio' è vero alla luce delle declaratorie del CCNL e delle mansioni concretamente svolte a partire da quell'epoca .
- 7 - E' noto che per giurisprudenza consolidata , in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative.
L'iter giudiziale di verifica dell'espletamento di mansioni “superiori”, ai fini dell'art. 2103 cc, si snoda infatti per tappe in un graduale iter logico-giuridico di raffronto, scandito dall'analisi dei compiti abitualmente svolti dal lavoratore, dall'individuazione dei gradi e qualifiche rilevanti del Ccnl di settore, infine dalla puntuale comparazione delle emergenze in fatto con le previsioni pattizie, per l'individuazione del livello più calzante, in concreto, al bagaglio professionale (ex multis da Cass. sez. lav. 14981/2000, 11856/1999);
In tale analisi rileva inoltre l'effettività e pienezza dell'assegnazione a mansioni più elevate nel senso che la stessa abbia implicato in via usuale, se non assorbente (o esclusiva) l'esercizio delle relative caratteristiche, con coerente assunzione di responsabilità .
E' altresì noto che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base LA domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8025/03)
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio , la giurisprudenza è infatti pacificamente orientata nel senso di ritenere che il lavoratore, che agisce per ottenere il riconoscimento giuridico ed economico LA qualifica superiore, deve dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (cfr. da ultimo
Cass. Sez. lav. n. 20272 del 27.9.2010 ma anche ib. n. 28284 del 31.12.2009 e n. 26234 del 30.10.2008).
Sicché s'intenderà assolto tale preciso onere non tanto quando il lavoratore avrà dedotto lo svolgimento di attività inconciliabili con l'inquadramento di appartenenza, bensì quando lo stesso avrà positivamente dimostrato di essere stato adibito all'esecuzione di compiti perfettamente equivalenti al contenuto delle mansioni che, nella declaratoria contrattuale, qualificano il profilo rivendicato.
Detto questo , appare opportuno analizzare preliminarmente le norme del CCNL LEGNO, SUGHERO,
MOBILE, ARREDAMENTO E BOSCHIVI FORESTALI e poi verificare le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente a far tempo dal giugno 2020, alla luce dei risultati dell'istruttoria esperita.
Appartengono alla categoria AS1 assegnata al ricorrente :
- gli operai specializzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato professionalizzante o avendo acquisito comunque una specifica preparazione tecnico-pratica e particolari capacità ed abilità attraverso
- 8 - scuole o istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente, svolgono in autonomia, con la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, le lavorazioni od i servizi loro affidati su una o più macchine o in uno o più servizi dell'azienda;
- gli operai specializzati che, mediante adeguato periodo di tirocinio in azienda, hanno conseguito abilità
e competenze professionali tali da essere in grado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed all'attrezzaggio delle stesse interpretando schemi o disegni tecnici;
- gli operai che conducono abitualmente automezzi per la cui conduzione sia prevista la patente di tipo
C e che sono in grado di effettuare la ordinaria manutenzione degli automezzi.
Appartengono al livello AS3, rivendicato dal ricorrente :
• gli operai specializzati provetti che avendo acquisito adeguata esperienza professionale e conoscenza LA tecnologia elettronica riferita agli apparati di automazione, eseguono, senza alcun aiuto, la preparazione, la messa a punto o la riparazione e la manutenzione di tali impianti elettronici complessi, intervenendo durante le fasi di lavorazione per ovviare ad eventuali anomalie;
• gli operai specializzati provetti che sanno costruire, senza alcuna guida, sulla scorta degli schizzi di massima, prototipi e prodotti completi, per nuovi cataloghi o fiere, realizzando i dettagli costruttivi, operando sia con interventi manuali, sia con strumenti ed attrezzi, sia su macchine utensili complesse;
• gli operai specializzati provetti che sono in grado di proporre soluzioni innovative al layout produttivo o logistico o dimostrano capacità di produrre risultati di qualità nel prodotto o nel processo produttivo;
• operai specializzati provetti che hanno acquisito la competenza professionale sull'insieme delle attività di un reparto o di una linea produttiva o di una fase delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso, conducendo in autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, il reparto o la linea o l'insieme delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso .
Appartengono infine al livello intermedio AS2 (offerto dalla società convenuta al ricorrente a scopi meramente transattivi ) per quanto qui di interesse (..) gli operai specializzati provetti che distintamente: eseguono, a regola d'arte, trattamenti di finitura del prodotto, con autonomia operativa, all'interno delle fasi fondamentali del ciclo;
svolgono lavori e operazioni su più di una macchina o su una linea macchine collegate per l'unica fase di lavorazione del processo produttivo avendo la necessaria conoscenza dei materiali, degli impianti, delle tecnologie specifiche dove operano interpretando disegni e schemi o disegni costruttivi (....)
Analizziamo ora le dichiarazioni testimoniali raccolte partendo dal presupposto che le mansioni concretamente svolte dal sig. sono sostanzialmente pacifiche e, come detto, hanno costituito Pt_1
oggetto del precedente giudizio.
I testi escussi hanno reso dichiarazioni parzialmente discordanti in merito al numero degli addetti , per turno e nel tempo, alla sezionatrice, mentre in ordine al valore dei “suggerimenti” proposti dal
- 9 - ricorrente , e accolti dalla azienda per efficientare alcune operazioni e la funzionalità del reparto in cui egli opera , il giudizio non è stato , perché non poteva esserlo, demandato ai testi .
In ordine al primo profilo il teste ha riferito : “attualmente , mi sembra di ricordare dal Testimone_4
2020 , vi è un operatore a turno addetto alla sezionatrice , il e il sig. Prima Pt_1 CP_3 del 2020 c'erano due persone per ogni turno perché erano addetti alla sezionatrice anche Persona_3
e , mi sembra;
quindi vi erano 4 persone addette alla sezionatrice , ossia
[...] Testimone_5
e Persona_3 Tes_5 Pt_1 CP_2
Il suddetto teste , una volta visionato il doc. 14 di parte ricorrente da lui redatto, ha parzialmente rettificato quanto precedentemente dichiarato ed ha affermato : sono io che predispongo i turni e quindi
i prospetti che mi vengono mostrati sono stati da me elaborati .Nelle settimane in essi indicate io ho inserito due persone in un turno ossia e alla sezionatrice ma non ricordo il motivo . CP_2 Pt_2
Anche in altre settimane , diverse da quelle indicate nei prospetti che mi sono rammostrati io ho inserito due persone per turno alla sezionatrice, ma non sono in grado di essere piu' preciso . In realtà, se non vi è necessità di in altri reparti , egli, che è un caerellista , viene inserito in turno alla Pt_2
sezionatrice con il . Il non viene mai affiancato al il quale , quindi, opera alla CP_2 Pt_2 Pt_1
sezionatrice sempre da solo .
, direttore di stabilimento, ha dichiarato che da circa un anno e mezzo , alla Testimone_6
sezionatrice viene addetto un operatore per turno e eccezionalmente ne vengono inseriti due ( e CP_2
ed ha precisato , sia pure in forma dubitativa , che lavora da solo in turno alla Pt_2 Pt_1
sezionatrice da almeno due anni
Il teste ha dichiarato ( anch'egli in forma dubitativa) che alla sezionatrice è addetto , da un paio di Tes_7 anni, un operaio per turno , ossia il ricorrente e ed ha aggiunto che “Prima invece vi erano CP_3 addetti due operai per turno con continuità ossia un operatore e un carrellista”
Il teste infine ha così dichiarato : “ dalla riapertura LA fabbrica , il 15.6.2020 , la società ha Tes_3 eliminato il carrellista che lavorava in turno con il e quindi da quell'epoca egli ha sempre lavorato da Pt_1 solo quale addetto alla sezionatrice svolgendo anche le mansioni del carrellista. Nell'altro turno attualmente lavora il sig. da solo e saltuariamente viene affiancato da altra persona cioè il sig. . Sia il sig. CP_2 Pt_2 che il sig. hanno infatti delle limitazioni alla capacità lavorativa ADR il sig. lavora da Pt_2 CP_2 CP_2 solo dalla riapertura LA fabbrica dopo la pandemia . A questo punto viene mostrato al teste il doc. 14 di parte ricorrente ed egli dichiara : è che elabora i turni LA sezionatrice e confermo che Persona_1 occasionalmente il e il lavorano insieme “ CP_2 Pt_2
Si è ritenuto superfluo escutere ulteriori testi sul punto perché , a prescindere dal rischio che si potesse riproporre la “frattura” scaturita dalle due udienze istruttorie già disposte, la questione non appare dirimente ai fini del decidere, come si vedrà appresso .
- 10 - Tutti i testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha predisposto , programmato e salvato gli 80 schemi presenti nel sistema operativo LA sezionatrice
In ordine ai “suggerimenti” proposti dal ricorrente e accolti dal datore di lavoro non è contestato che il abbia consigliato al datore di lavoro , per risolvere il problema dei leggeri fuori squadra, di Pt_1 applicare sui bracci meccanici che spingono il pannello in posizione di taglio, sia sull'asse X longitudinale che sull'asse Y trasversale e che egli, per evitare che resti di taglio dei pannelli cadano sulle rulliere, ha suggerito di tagliare delle barre di ferro lunghe come la larghezza delle rulliere, spesse
3-4 millimetri e larghe 50 millimetri che appoggiate sulle rulliere di scarico, prima di scaricare i pezzi sezionati e il resto da consegnare al cliente, permettono che lo scarico avvenga in modo corretto
I testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha suggerito al responsabile ed alla direzione, di installare un compressore aggiuntivo in prossimità dell'impianto sezionatrice per azzerare o , quantomeno, diminuire i “fermi macchina” per mancanza d'aria , ma hanno tutti altresì precisato ( salvo forse il teste che egli non è stato l'unico dipendente a suggerire detta modifica trattandosi Tes_3
evidentemente di un accorgimento intuibile per gli addetti ai lavori .
Detto questo , occorre trasporre quanto sopra accertato nelle clausole del CCNL di settore che, come spesso accade , essendo frutto di un “compromesso” per poter addivenire alla firma del contratto, sono decisamente “elastiche”.
Per fare ciò occorre stabilire qual è il discrimine certo ( se esiste ) fra il livello AS3 e il livello AS1 ossia individuare quel quid pluris di cui si parlava all'inizio che consente all'operaio di fare “il salto di qualità” e che gli consente, quindi, il passaggio da operaio specializzato a operaio specializzato provetto.
Il ricorrente fonda la gran parte del suo impianto difensivo sul fatto che dal mese di giugno 2020 , pur continuando a svolgere mansioni per le quali gli è stato riconosciuto giudizialmente il livello AS1, le svolge non piu' unitamente ad atro operatore ma in completa autonomia, senza piu' essere coadiuvato da nessuno .
In realta' basta leggere attentamente le declaratorie sopra riportate per renderci conto che l'elemento differenziale non è costituito dall'autonomia in quanto la capacità di operare in autonomia è richiesta sia per il livello AS3 preteso , sia per il livello AS2 ed anche per il livello AS1
Quindi , anche ipotizzando la maggior attendibilità dei testi e rispetto ai testi e Tes_6 Tes_8 Tes_3
il fatto che il ricorrente sia assegnato da solo alla sezionatrice per ogni turno di lavoro mentre Tes_7 per l'altro turno vi siano addetti due lavoratori contemporaneamente , è circostanza irrilevante , o quantomeno non decisiva , ai fini dell'inquadramento superiore richiesto .
Pure la specifica preparazione tecnico pratica , che il ricorrente pacificamente possiede, è requisito imprescindibile per il riconoscimento LA qualifica che già è stata riconosciuta al ricorrente.
- 11 - Un ausilio importante, a parere di chi scrive, proviene invece dalle declaratorie del livello intermedio
AS2 , in cui le parti sociali hanno richiesto , per l'attribuzione LA qualifica di operaio specializzato provetto immediatamente inferiore a quella pretesa, lo svolgimento di lavori e operazioni su piu' di una macchina o su una linea di macchine collegate per l'unica fase di lavorazione del processo produttivo con la necessaria conoscenza dei materiali , degli impianti , delle tecnologie specifiche dove operano interpretando disegni e schemi o disegni costruttivi
Per il livello inferiore si richiede invece l'abilità di operare in autonomia anche su UNA sola macchina e il ricorrente è assegnato da anni ad UNA sola macchina , ossia la sezionatrice .
E' che la capacità di operare su piu' macchine costituisca uno degli spartiacque fra qualifiche trova un robusto avallo nelle declaratorie del livello retributivo AS3 in cui la conoscenza LA tecnologia elettronica è riferita ad “apparati” di automazione
Il secondo spartiacque puo' essere identificato nella “ responsabilità del reparto “ e nel coordinamento in autonomia del lavoro di altri addetti in quanto la norma contrattuale ( ultimo capoverso) si riferisce alla competenza professionale acquisita sull'insieme delle attività di un reparto o di una linea produttiva o di una fase delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso e alla conduzione in autonomia operativa , nell' ambito delle direttive ricevute, del reparto, LA linea o dell'insieme delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso
E' pacifico che il ricorrente lavora su una sola macchina, complessa quanto si vuole, da solo , che non coordina nessuno e che non ha responsabilità di reparto .
Pare di poter affermare quindi, con un sufficiente grado di sicurezza, che le mansioni svolte dal ricorrente anche se attengono ad una macchina sicuramente complessa non siano sussumibili nella declaratoria contrattuale relativa al livello AS3 del CCNL di riferimento in quanto la natura dell'attività svolta, il grado di autonomia e conoscenza LA macchina così come descritti dal ricorrente sono compatibili con il livello posseduto. ,
Neppure l'ulteriore profilo differenziale con il livello riconosciuto dedotto , ed enfatizzato, dal ricorrente appare dirimente ( capacità di proporre soluzioni tecniche per risolvere problemi di utilizzo dell'”impianto”)
Il ricorrente, come era suo onere , non ha fornito elementi sufficienti, per potere affermare che i suggerimenti da lui proposti integrino soluzioni innovative al layout produttivo o logistico o che dimostrano capacità di produrre risultati di qualità nel prodotto o nel processo produttivo
Del tutto condivisibile appare al contrario l'obiezione da subito sollevata dal datore di lavoro secondo il quale si tratta di proposte che dimostrano soltanto che il ricorrente “conosce” molto bene la macchina a cui è addetto da anni e non si limita a “schiacciare passivamente dei bottoni” ma collabora con il datore di lavoro per migliorarne l'efficienza , come dovrebbero fare e fanno tutti gli operai che hanno a cuore
- 12 - l'efficiente funzionamento del processo produttivo aziendale e traggono comprensibile soddisfazione professionale e personale nel perseguire la massima resa dalle mansioni espletate.
Per quanto riguarda l'istallazione del compressore , al di là degli irrilevanti “particolari” con i quali si è dipanata nel tempo la vicenda e sui quali ogni teste ha fornito una narrazione peculiare, tutti i testi escussi ( forse ad eccezione del che ha utilizzato l'avverbio prevalentemente) hanno concordato Tes_3 sul fatto che fu una proposta “corale” per cercare di rimediare ai fermi macchina per mancanza di aria . ha dichiarato che i manutentori ( lui compreso ) e il concordarono sulla necessità di Tes_7 Pt_1
aggiungere un piccolo compressore nel reparto e che i problemi sono stati risolti solo parzialmente perché ne sono sorti successivamente di ulteriori nascenti dalla qualità del piccolo compressore aggiunto.
Il teste ha riferito che fu decisa l'istallazione di nuovi compressori poiché vi erano troppi Pt_3
fermi macchina per mancanza di aria e che lui e gli altri operatori hanno fatto presente alla direzione che vi era questo malfunzionamento ha dichiarato che la decisione di aggiungere il secondo compressore fu da lui presa Testimone_6
, dopo aver ricevuto molteplici lamentele degli addetti alla sezionatrice, alla nobilitazione e al reparto del grezzo .
In definitiva, si ritiene che il ricorrente non abbia assolto all'onere sullo stesso incombente di dimostrare di aver svolto mansioni corrispondenti al livello rivendicato, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato
Tuttavia , le spese di lite non seguono la soccombenza per la controvertibilità delle questioni trattate e per la formulazione delle norme contrattual-collettive di riferimento che si prestano , appunto, ad interpretazioni opposte
P.Q.M
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede : rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova , il 25.3.2025
Il Giudice
Dott. Simona Gerola
- 13 -
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE LAVORO LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. CAZZANIGA DONESMONDI ELEONORA Parte_1
Contro
con l'avvARIOLI DILETTA Controparte_1
Oggi 25/03/2025 sono comparsi l'avv. Alberto Buson Bens in sost. Avv. Arioli, il ricorrente personalmente e l'avv. Cazzaniga
Il procuratore LA convenuta considerato che nella memoria di costituzione si era riservato di indicare ulteriori testi in sede istruttoria fa presente di aver citato due testi , uno dei quali già indicato in memoria ma chiede al giudice di escutere il teste in luogo del teste in quanto il primo Testimone_1 Testimone_2 maggiormente a conoscenza dei fatti di causa
L'avv. Cazzaniga si oppone in quanto la necessità di sentire il teste non emerge da fatti di causa Tes_1 successivi al deposito LA memoria di costituzione ed dipendente del già al tempo Controparte_1 LA costituzione e, pertanto, avrebbe potuto tranquillamente essere indicato in memoria
Fa presente inoltre che il teste è a conoscenza dei fatti di causa in quanto è già stato sentito nella Tes_2 precedente causa
Il giudice rigetta allo stato l'istanza e introduce il teste Tes_2
Viene introdotto un teste di parte convenuta che prestata la dichiarazione di rito sulle generalità dichiara : sono nato a [...] il [...] res. Gonzaga, dipendente del dal 18.3.2013 Testimone_2 CP_1 in qualità di responsabile amministrativo dell'ufficio paghe
Sentito sui fatti di causa dichiara: nulla so dei turni di lavoro degli addetti alla sezionatrice perché non è materia di mia pertinenza .
Nulla so di un compressore nel reparto ove è addetto il ricorrente per lo stesso motivo
vista la modifica alla disciplina del processo verbale di causa apportata dall'art. 45 d.l. n. 90 del 2014 con riferimento agli artt. 126 e 207 c.p.c.; considerato che questa udienza viene tenuta senza l'assistenza del cancelliere per impedimento oggettivo derivante dalla carenza di organico, da' lettura al teste dell'antescritta deposizione senza farla sottoscrivere dal testimone testè escusso
Viene introdotto un teste di parte ricorrente che prestata la dichiarazione di rito sulle generalità dichiara :
sono nato a [...] ( Siracusa) il 5.3.71, res. IS LA LA , dipendente LA convenuta Testimone_3 dal 1997 in qualità prima di carrellista e ora di magazziniere
Sentito sui fatti di causa dichiara:
Dalla riapertura LA fabbrica , il 15.6.2020 , la società ha eliminato il carrellista che lavorava in turno con il e quindi da quell'epoca egli ha sempre lavorato da solo quale addetto alla sezionatrice svolgendo Pt_1
- 1 - anche le mansioni del carrellista. Nell'altro turno attualmente lavora il sig. da solo e saltuariamente CP_2 viene affiancato da altra persona cioè il sig. . Pt_2
Sia il sig. che il sig. hanno infatti delle limitazioni alla capacità lavorativa Pt_2 CP_2
ADR il sig. lavora da solo dalla riapertura LA fabbrica dopo la pandemia . CP_2
A questo punto viene mostrato al teste il doc. 14 di parte ricorrente ed egli dichiara : è che Persona_1 elabora i turni LA sezionatrice e confermo che occasionalmente il e il lavorano insieme CP_2 Pt_2
Ricordo che fu il ricorrente, prevalentemente, a suggerire al suo responsabile di reparto sig. di Per_1 introdurre un compressore nuovo per l'impianto per eliminare i fermi macchina . Fu il a presentare Pt_1 il problema al responsabile e insieme si sono mossi per risolverlo
Nel 2023 , appurato che per problemi d'aria, erano state perse 200 ore di lavoro , fu inserito quindi un compressore nuovo collegato in rete con tutto l'impianto e contemporaneamente fu messo un compressore piccolo di 50 litri che “aiuta “le lame trasversali al taglio
vista la modifica alla disciplina del processo verbale di causa apportata dall'art. 45 d.l. n. 90 del 2014 con riferimento agli artt. 126 e 207 c.p.c.; considerato che questa udienza viene tenuta senza l'assistenza del cancelliere per impedimento oggettivo derivante dalla carenza di organico, da' lettura al teste dell'antescritta deposizione senza farla sottoscrivere dal testimone testè escusso
A questo punto il giudice invita le parti alla discussione e i procuratori delle parti si riportano agli atti e insistono per l'accoglimento delle istanze, eccezioni e deduzioni in essi contenute.
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e LA contestuale motivazione
- 2 - Procedimento Nr.302/24
TRIBUNALE DI MANTOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 25.3.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 11.4.2024
da
con l'avv. Eleonora Cazzaniga Donesmondi Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Diletta Arioli Controparte_1
- resistente -
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
Nel merito in via principale: accertata l'esistenza del rapporto di lavoro tra e Parte_1 [...]
accertate le mansioni effettivamente svolte da dal mese di giugno Controparte_1 Parte_1
2020 ad oggi, stabilire l'inquadramento del ricorrente nella qualifica AS3 a decorrere dal mese giugno
2020 o dalla diversa data che il sig. Giudice riterrà.
Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere al sig. le differenze retributive dal giugno 2020 sino al mese di ottobre Parte_1
2023 quantificate nella misura di € 6.397,72 lordi , oltre alle somme dovute da ottobre 2023 al termine del presente giudizio, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali agli enti competenti a decorrere dal giugno 2020 o nella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese diritti ed onorari
PER PARTE CONVENUTA
- 3 - 1) In via preliminare nel merito
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del ricorso introduttivo LA presente causa, e/o delle singole domande con esso formulate, a fronte del mancato assolvimento dell'onere di allegazione da parte del Ricorrente, con l'adozione dei più opportuni provvedimenti come per legge in merito al ricorso introduttivo del presente giudizio o alle singole domande.
2) In via principale nel merito
Per tutte le ragioni esposte in atti:
- respingere le domande tutte, di accertamento e di condanna, formulate dal Ricorrente col proprio ricorso e volte a ottenere: (i) il superiore inquadramento nel livello AS3 del CCNL a decorrere dal giugno 2020; (ii) il pagamento LA somma di € 6.397,72 e/o di qualsivoglia altro differente importo che dovesse essere accertato nel corso del presente giudizio;
- accertare e dichiarare il corretto inquadramento del Ricorrente nel livello contrattuale AS1 del CCNL applicato e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia pretesa volta ad ottenere: (i) l'accertamento del diritto ad un diverso inquadramento;
(ii) la condanna al pagamento di differenze retributive e/o contributive;
(iii) la condanna LA Società al pagamento di spese di lite
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.4.2024 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale Parte_1
di Mantova la società per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe Controparte_1
Il procuratore del ricorrente esponeva:
- che stato assunto con la qualifica di operaio livello AE2 CCNL industria legno dalla Parte_1
società in data 6/11/2006; Controparte_1
- che il ricorrente ha già adito in passato il Tribunale di Mantova (causa n. 365/2018 RG) per vedersi riconosciuta la qualifica AS1 Con sentenza n. 79/2019 (mai impugnata) e il Tribunale ha così deciso:
“dichiara che ha diritto alla qualifica AS1 a decorrere dal mese di gennaio 2016 e, per Parte_1
l'effetto, condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 4.072,17 lordi a titolo di differenze retributive maturate Parte_1
fino al febbraio 2018 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria , nonché a versare agli enti competenti i relativi contributi previdenziali ……”
- che tuttavia dal mese di giugno 2020 il signor pur continuando a svolgere le mansioni per le Pt_1
quali gli era stato riconosciuto il livello AS1, le svolge non più unitamente ad altro operatore, ma in completa autonomia, senza più essere coadiuvato da nessuno ed inoltre è in grado di proporre soluzioni tecniche per risolvere problemi dell'utilizzo dell'impianto , ha maturato ampia competenza professionale sull'insieme delle attività LA linea produttiva e conduce un reparto in piena autonomia
- 4 - Procedeva quindi alla descrizione minuziosa dei singoli reparti in cui è suddiviso lo stabilimento di
Sustinente e , in particolare, di quelli nei quali ha prestato attività lavorativa il ricorrente e descriveva le mansioni svolte dal nel tempo con particolare riferimento a quelle di operatore LA Pt_1
sezionatrice già sottoposte al vaglio del Giudice che gli ha riconosciuto il livello AS1.
Ribadiva che dalla riapertura dello stabilimento dopo la chiusura a causa del Covid , nel giugno del
2020 , il signor opera sempre da solo sull'impianto sezionatrice, mentre nell'altro turno di Pt_1
lavoro operano due operai in coppia, oggi generalmente i signori e;
CP_3 Persona_2 che il ricorrente svolge contemporaneamente sia l'attività di operatore che quella di carrellista, conducendo così l'impianto in maniera autonoma. ; che il signor divenuto responsabile Pt_3 dell'impianto sezionatrice dopo aver diretto i reparti magazzino e spedizioni, ha ricevuto tutto l'aiuto ed il supporto possibile dal ricorrente in relazione al funzionamento pratico ed alle diverse problematiche dell'impianto sezionatrice. ; che in particolare quando si verifica un malfunzionamento dell'impianto per cui si rende necessario l'intervento dei manutentori, è lo stesso ricorrente ad indicare ai manutentori stessi (meccanici od elettricisti) le cause del problema o del blocco dell'impianto, permettendo così una riduzione dei tempi necessari per la riparazione, fermo restando che gli episodi di fermo impianto non sono molto frequenti perché il ricorrente è in grado di regolare correttamente tutti i parametri dell'impianto in modo da prevenire eventuali guasti;
che dal 2016 si è avuta una tangibile riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto (con conseguente risparmio economico per l'azienda), avvenendo oggi la manutenzione solamente in caso di necessità e a richiesta del ricorrente e che ciò è stato reso possibile grazie ad un miglior assetto dell'impianto in quanto il ricorrente, conoscendo l'impianto alla perfezione e grazie alla sua esperienza anche su altri impianti
(quali la nobilitazione), effettua in maniera precisa e puntuale ogni tipo di taratura, verificando giornalmente , e anche tra una lavorazione e l'altra, l'efficienza dell'impianto.
Descriveva di seguito le singole operazioni svolte dal ricorrente sulla sezionatrice precisando che tutti
“passaggi” illustrati sono programmati dall'operatore LA sezionatrice utilizzando ed impostando il sistema operativo presente sull'impianto stesso e che tutti i programmi e gli schemi ( attualmente 80) presenti nel sistema operativo dell'impianto sezionatrice sono stati creati programmati e salvati a sistema dal ricorrente.
Illustrava altresì le diverse problematiche che si sono verificate sull'impianto sezionatrice sottolineando che esse sono sempre state risolte, grazie al ricorrente che ha saputo proporre efficaci soluzioni.
In sintesi , deduceva che il ricorrente, dalla data di assunzione ad oggi, in oltre 18 anni di lavoro, ha acquisito la competenza professionale sull'insieme delle attività di un reparto e di più linee produttive aggiungendo che dal mese di aprile 2018 ha addestrato all'uso LA sezionatrice un nuovo assunto signor Persona_3
- 5 - Analizzava quindi le declaratorie del CCNL di settore e rivendicava il diritto all'inquadramento nel profilo AS3 del CCNL legno in luogo del livello AS1 a tutt'oggi assegnato al ricorrente .
Indicava i corsi di formazione a quali il ricorrente ha partecipato negli anni e quantificava in complessivi euro € 6.397,72 lordi le differenze retributive maturate dal dal mese di giugno 2020 al mese Pt_1
di ottobre 2023 e concludeva come sopra riportato
Si costituiva ritualmente il contestando la fondatezza del ricorso Controparte_4
Il procuratore LA società convenuta procedeva alla ricostruzione del contesto societario ed operativo
Parte_ di nell'ambito del quale il ricorrente ha prestato la sua attività; descriveva la struttura operativa e Parte_ il ciclo tecnologico di per la produzione, lavorazione e commercializzazione dei propri prodotti , incentrato sulle linee di lavorazione del pannello truciolare grezzo e nobilitato;
elencava le aree produttive dello Stabilimento di Sustinente (Reparto Grezzo, ove è addetto il Ricorrente, Reparto
Nobilitazione; Reparto Caldaia, Reparto Manutenzione Meccanica e Reparto Manutenzione Elettrica) e indicava gli impianti di cui si compone il Reparto Grezzo ( dove viene lavorato il “Pannello Ecologico
Truciolare Grezzo” proveniente da legno riciclato al 100%) fra i quali vi è l'impianto sezionatrice ove è addetto il ricorrente .
Descriveva a sua volta le mansioni concretamente svolte dal ricorrente evidenziando che egli , successivamente al giugno 2020, ha sempre eseguito le medesime mansioni riconducibili al livello AS1 svolte dal 2016 in avanti e già oggetto di accertamento giudiziale.
In estrema sintesi, rilevava che le uniche attività affidate al ricorrente sono le seguenti: (i) inserire i dati/misure riportati nello schema di taglio nel sistema operativo LA macchina sezionatrice che provvederà poi da se al carico del pannello tramite rulliere e bracci meccanici e al taglio;
(ii) provvedere alla piccola manutenzione (ad esempio sostituzione lame), ma non a quella complessa e/o straordinaria, per cui è chiamata la Squadra Manutenzione;
(iii) controllare la correttezza dei pannelli tagliati in relazione alle misure inserite, nonché verificare l'assenza di difetti e difformità.
Confermava che la società convenuta ha accolto alcuni suggerimenti proposti all'azienda dal , Pt_1
come ha fatto con gli altri operatori addetti presso i diversi reparti , per migliorare alcune piccole problematiche riscontrate nell'esecuzione delle attività e ricostruiva la vicenda che ha portato all'istallazione, nel reparto del ricorrente , di un compressore aggiuntivo .
Descriveva di seguito le attività svolte nel Reparto Nobilitazione per fornire al giudice la misura delle attività svolte da operatori effettivamente inquadrati al livello AS3, in considerazione LA complessità del Reparto Nobilitazione, rispetto all'impianto/macchina sezionatrice.
In punto di diritto eccepiva in via preliminare il mancato rispetto dell'onere di allegazione con particolare riferimento alla esplicitazione delle mansioni in concreto svolte e ad un confronto delle stesse rispetto alla declaratoria contrattuale del livello superiore rivendicato e in via principale eccepiva
- 6 - la carenza assoluta di prova che le mansioni concretamente svolte dal ricorrente rientrano in un profilo superiore.
Deduceva , con ampie e articolate argomentazioni giuridiche , la correttezza dell'inquadramento del ricorrente e in via subordinata contestava i conteggi allegati al ricorso introduttivo in quanto fondati sull'erroneo presupposto del riconoscimento del superiore inquadramento al Ricorrente e, perché formulati in maniera tale da rendere impraticabile ogni verifica circa la loro fondatezza e conseguentemente impossibile ogni formulazione immediata ed esauriente LA difesa e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa, istruita mediante prova testimoniale e documentale , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
L'eccezione di nullità del ricorso è infondata .
Nel rito del lavoro, il ricorso è affetto da nullità insanabile qualora l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento delle domande risulti carente e contraddittoria, così da integrare indeterminatezza del petitum e LA causa petendi , pregiudicando, di conseguenza, il diritto di difesa delle parti convenute e precludendo al giudice l'esame del merito LA controversia così da parlo nell'impossibilità di comprendere linearmente l'oggetto del contendere e di esercitare correttamente i suoi poteri istruttori.
L'esposizione dei fatti e le allegazioni difensive posti dal ricorrente a fondamento LA domanda giudiziale sono dettagliati in maniera esaustiva in quanto dalla lettura complessiva del ricorso emerge con chiarezza la causa petendi (violazione dell'art. 2013 c.c. ) e il petitum (superiore inquadramento e differenze retributive maturate dal giugno 2020 alla data del deposito del ricorso).
Tantomeno, puo' ritenersi violato il contraddittorio come dimostrato dalle ampie e circostanziate argomentazioni difensive declinate nella memoria di costituzione .
Nel merito andrà preliminarmente chiarito che, ovviamente, potrà essere preso in considerazione ai fini LA valutazione del corretto inquadramento rivendicato dal ricorrente soltanto ed esclusivamente il quid pluris allegato ( e provato) dallo stesso rispetto a quanto indicato nel precedente procedimento che ha avuto come esito l'accertamento , passato in giudicato , del diritto all'inquadramento nella qualifica
AS1.
Il ricorrente assume di avere svolto , dalla ripresa del lavoro dopo la chiusura dello stabilimento per
COVID, ossia dal giugno 2020, mansioni maggiormente significative sul piano professionale rispetto a quelle svolte in epoca antecedente e cioè corrispondenti al livello AS3 del CCNL di settore .
Vediamo se cio' è vero alla luce delle declaratorie del CCNL e delle mansioni concretamente svolte a partire da quell'epoca .
- 7 - E' noto che per giurisprudenza consolidata , in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative.
L'iter giudiziale di verifica dell'espletamento di mansioni “superiori”, ai fini dell'art. 2103 cc, si snoda infatti per tappe in un graduale iter logico-giuridico di raffronto, scandito dall'analisi dei compiti abitualmente svolti dal lavoratore, dall'individuazione dei gradi e qualifiche rilevanti del Ccnl di settore, infine dalla puntuale comparazione delle emergenze in fatto con le previsioni pattizie, per l'individuazione del livello più calzante, in concreto, al bagaglio professionale (ex multis da Cass. sez. lav. 14981/2000, 11856/1999);
In tale analisi rileva inoltre l'effettività e pienezza dell'assegnazione a mansioni più elevate nel senso che la stessa abbia implicato in via usuale, se non assorbente (o esclusiva) l'esercizio delle relative caratteristiche, con coerente assunzione di responsabilità .
E' altresì noto che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base LA domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8025/03)
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio , la giurisprudenza è infatti pacificamente orientata nel senso di ritenere che il lavoratore, che agisce per ottenere il riconoscimento giuridico ed economico LA qualifica superiore, deve dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (cfr. da ultimo
Cass. Sez. lav. n. 20272 del 27.9.2010 ma anche ib. n. 28284 del 31.12.2009 e n. 26234 del 30.10.2008).
Sicché s'intenderà assolto tale preciso onere non tanto quando il lavoratore avrà dedotto lo svolgimento di attività inconciliabili con l'inquadramento di appartenenza, bensì quando lo stesso avrà positivamente dimostrato di essere stato adibito all'esecuzione di compiti perfettamente equivalenti al contenuto delle mansioni che, nella declaratoria contrattuale, qualificano il profilo rivendicato.
Detto questo , appare opportuno analizzare preliminarmente le norme del CCNL LEGNO, SUGHERO,
MOBILE, ARREDAMENTO E BOSCHIVI FORESTALI e poi verificare le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente a far tempo dal giugno 2020, alla luce dei risultati dell'istruttoria esperita.
Appartengono alla categoria AS1 assegnata al ricorrente :
- gli operai specializzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato professionalizzante o avendo acquisito comunque una specifica preparazione tecnico-pratica e particolari capacità ed abilità attraverso
- 8 - scuole o istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente, svolgono in autonomia, con la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, le lavorazioni od i servizi loro affidati su una o più macchine o in uno o più servizi dell'azienda;
- gli operai specializzati che, mediante adeguato periodo di tirocinio in azienda, hanno conseguito abilità
e competenze professionali tali da essere in grado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed all'attrezzaggio delle stesse interpretando schemi o disegni tecnici;
- gli operai che conducono abitualmente automezzi per la cui conduzione sia prevista la patente di tipo
C e che sono in grado di effettuare la ordinaria manutenzione degli automezzi.
Appartengono al livello AS3, rivendicato dal ricorrente :
• gli operai specializzati provetti che avendo acquisito adeguata esperienza professionale e conoscenza LA tecnologia elettronica riferita agli apparati di automazione, eseguono, senza alcun aiuto, la preparazione, la messa a punto o la riparazione e la manutenzione di tali impianti elettronici complessi, intervenendo durante le fasi di lavorazione per ovviare ad eventuali anomalie;
• gli operai specializzati provetti che sanno costruire, senza alcuna guida, sulla scorta degli schizzi di massima, prototipi e prodotti completi, per nuovi cataloghi o fiere, realizzando i dettagli costruttivi, operando sia con interventi manuali, sia con strumenti ed attrezzi, sia su macchine utensili complesse;
• gli operai specializzati provetti che sono in grado di proporre soluzioni innovative al layout produttivo o logistico o dimostrano capacità di produrre risultati di qualità nel prodotto o nel processo produttivo;
• operai specializzati provetti che hanno acquisito la competenza professionale sull'insieme delle attività di un reparto o di una linea produttiva o di una fase delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso, conducendo in autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, il reparto o la linea o l'insieme delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso .
Appartengono infine al livello intermedio AS2 (offerto dalla società convenuta al ricorrente a scopi meramente transattivi ) per quanto qui di interesse (..) gli operai specializzati provetti che distintamente: eseguono, a regola d'arte, trattamenti di finitura del prodotto, con autonomia operativa, all'interno delle fasi fondamentali del ciclo;
svolgono lavori e operazioni su più di una macchina o su una linea macchine collegate per l'unica fase di lavorazione del processo produttivo avendo la necessaria conoscenza dei materiali, degli impianti, delle tecnologie specifiche dove operano interpretando disegni e schemi o disegni costruttivi (....)
Analizziamo ora le dichiarazioni testimoniali raccolte partendo dal presupposto che le mansioni concretamente svolte dal sig. sono sostanzialmente pacifiche e, come detto, hanno costituito Pt_1
oggetto del precedente giudizio.
I testi escussi hanno reso dichiarazioni parzialmente discordanti in merito al numero degli addetti , per turno e nel tempo, alla sezionatrice, mentre in ordine al valore dei “suggerimenti” proposti dal
- 9 - ricorrente , e accolti dalla azienda per efficientare alcune operazioni e la funzionalità del reparto in cui egli opera , il giudizio non è stato , perché non poteva esserlo, demandato ai testi .
In ordine al primo profilo il teste ha riferito : “attualmente , mi sembra di ricordare dal Testimone_4
2020 , vi è un operatore a turno addetto alla sezionatrice , il e il sig. Prima Pt_1 CP_3 del 2020 c'erano due persone per ogni turno perché erano addetti alla sezionatrice anche Persona_3
e , mi sembra;
quindi vi erano 4 persone addette alla sezionatrice , ossia
[...] Testimone_5
e Persona_3 Tes_5 Pt_1 CP_2
Il suddetto teste , una volta visionato il doc. 14 di parte ricorrente da lui redatto, ha parzialmente rettificato quanto precedentemente dichiarato ed ha affermato : sono io che predispongo i turni e quindi
i prospetti che mi vengono mostrati sono stati da me elaborati .Nelle settimane in essi indicate io ho inserito due persone in un turno ossia e alla sezionatrice ma non ricordo il motivo . CP_2 Pt_2
Anche in altre settimane , diverse da quelle indicate nei prospetti che mi sono rammostrati io ho inserito due persone per turno alla sezionatrice, ma non sono in grado di essere piu' preciso . In realtà, se non vi è necessità di in altri reparti , egli, che è un caerellista , viene inserito in turno alla Pt_2
sezionatrice con il . Il non viene mai affiancato al il quale , quindi, opera alla CP_2 Pt_2 Pt_1
sezionatrice sempre da solo .
, direttore di stabilimento, ha dichiarato che da circa un anno e mezzo , alla Testimone_6
sezionatrice viene addetto un operatore per turno e eccezionalmente ne vengono inseriti due ( e CP_2
ed ha precisato , sia pure in forma dubitativa , che lavora da solo in turno alla Pt_2 Pt_1
sezionatrice da almeno due anni
Il teste ha dichiarato ( anch'egli in forma dubitativa) che alla sezionatrice è addetto , da un paio di Tes_7 anni, un operaio per turno , ossia il ricorrente e ed ha aggiunto che “Prima invece vi erano CP_3 addetti due operai per turno con continuità ossia un operatore e un carrellista”
Il teste infine ha così dichiarato : “ dalla riapertura LA fabbrica , il 15.6.2020 , la società ha Tes_3 eliminato il carrellista che lavorava in turno con il e quindi da quell'epoca egli ha sempre lavorato da Pt_1 solo quale addetto alla sezionatrice svolgendo anche le mansioni del carrellista. Nell'altro turno attualmente lavora il sig. da solo e saltuariamente viene affiancato da altra persona cioè il sig. . Sia il sig. CP_2 Pt_2 che il sig. hanno infatti delle limitazioni alla capacità lavorativa ADR il sig. lavora da Pt_2 CP_2 CP_2 solo dalla riapertura LA fabbrica dopo la pandemia . A questo punto viene mostrato al teste il doc. 14 di parte ricorrente ed egli dichiara : è che elabora i turni LA sezionatrice e confermo che Persona_1 occasionalmente il e il lavorano insieme “ CP_2 Pt_2
Si è ritenuto superfluo escutere ulteriori testi sul punto perché , a prescindere dal rischio che si potesse riproporre la “frattura” scaturita dalle due udienze istruttorie già disposte, la questione non appare dirimente ai fini del decidere, come si vedrà appresso .
- 10 - Tutti i testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha predisposto , programmato e salvato gli 80 schemi presenti nel sistema operativo LA sezionatrice
In ordine ai “suggerimenti” proposti dal ricorrente e accolti dal datore di lavoro non è contestato che il abbia consigliato al datore di lavoro , per risolvere il problema dei leggeri fuori squadra, di Pt_1 applicare sui bracci meccanici che spingono il pannello in posizione di taglio, sia sull'asse X longitudinale che sull'asse Y trasversale e che egli, per evitare che resti di taglio dei pannelli cadano sulle rulliere, ha suggerito di tagliare delle barre di ferro lunghe come la larghezza delle rulliere, spesse
3-4 millimetri e larghe 50 millimetri che appoggiate sulle rulliere di scarico, prima di scaricare i pezzi sezionati e il resto da consegnare al cliente, permettono che lo scarico avvenga in modo corretto
I testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha suggerito al responsabile ed alla direzione, di installare un compressore aggiuntivo in prossimità dell'impianto sezionatrice per azzerare o , quantomeno, diminuire i “fermi macchina” per mancanza d'aria , ma hanno tutti altresì precisato ( salvo forse il teste che egli non è stato l'unico dipendente a suggerire detta modifica trattandosi Tes_3
evidentemente di un accorgimento intuibile per gli addetti ai lavori .
Detto questo , occorre trasporre quanto sopra accertato nelle clausole del CCNL di settore che, come spesso accade , essendo frutto di un “compromesso” per poter addivenire alla firma del contratto, sono decisamente “elastiche”.
Per fare ciò occorre stabilire qual è il discrimine certo ( se esiste ) fra il livello AS3 e il livello AS1 ossia individuare quel quid pluris di cui si parlava all'inizio che consente all'operaio di fare “il salto di qualità” e che gli consente, quindi, il passaggio da operaio specializzato a operaio specializzato provetto.
Il ricorrente fonda la gran parte del suo impianto difensivo sul fatto che dal mese di giugno 2020 , pur continuando a svolgere mansioni per le quali gli è stato riconosciuto giudizialmente il livello AS1, le svolge non piu' unitamente ad atro operatore ma in completa autonomia, senza piu' essere coadiuvato da nessuno .
In realta' basta leggere attentamente le declaratorie sopra riportate per renderci conto che l'elemento differenziale non è costituito dall'autonomia in quanto la capacità di operare in autonomia è richiesta sia per il livello AS3 preteso , sia per il livello AS2 ed anche per il livello AS1
Quindi , anche ipotizzando la maggior attendibilità dei testi e rispetto ai testi e Tes_6 Tes_8 Tes_3
il fatto che il ricorrente sia assegnato da solo alla sezionatrice per ogni turno di lavoro mentre Tes_7 per l'altro turno vi siano addetti due lavoratori contemporaneamente , è circostanza irrilevante , o quantomeno non decisiva , ai fini dell'inquadramento superiore richiesto .
Pure la specifica preparazione tecnico pratica , che il ricorrente pacificamente possiede, è requisito imprescindibile per il riconoscimento LA qualifica che già è stata riconosciuta al ricorrente.
- 11 - Un ausilio importante, a parere di chi scrive, proviene invece dalle declaratorie del livello intermedio
AS2 , in cui le parti sociali hanno richiesto , per l'attribuzione LA qualifica di operaio specializzato provetto immediatamente inferiore a quella pretesa, lo svolgimento di lavori e operazioni su piu' di una macchina o su una linea di macchine collegate per l'unica fase di lavorazione del processo produttivo con la necessaria conoscenza dei materiali , degli impianti , delle tecnologie specifiche dove operano interpretando disegni e schemi o disegni costruttivi
Per il livello inferiore si richiede invece l'abilità di operare in autonomia anche su UNA sola macchina e il ricorrente è assegnato da anni ad UNA sola macchina , ossia la sezionatrice .
E' che la capacità di operare su piu' macchine costituisca uno degli spartiacque fra qualifiche trova un robusto avallo nelle declaratorie del livello retributivo AS3 in cui la conoscenza LA tecnologia elettronica è riferita ad “apparati” di automazione
Il secondo spartiacque puo' essere identificato nella “ responsabilità del reparto “ e nel coordinamento in autonomia del lavoro di altri addetti in quanto la norma contrattuale ( ultimo capoverso) si riferisce alla competenza professionale acquisita sull'insieme delle attività di un reparto o di una linea produttiva o di una fase delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso e alla conduzione in autonomia operativa , nell' ambito delle direttive ricevute, del reparto, LA linea o dell'insieme delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso
E' pacifico che il ricorrente lavora su una sola macchina, complessa quanto si vuole, da solo , che non coordina nessuno e che non ha responsabilità di reparto .
Pare di poter affermare quindi, con un sufficiente grado di sicurezza, che le mansioni svolte dal ricorrente anche se attengono ad una macchina sicuramente complessa non siano sussumibili nella declaratoria contrattuale relativa al livello AS3 del CCNL di riferimento in quanto la natura dell'attività svolta, il grado di autonomia e conoscenza LA macchina così come descritti dal ricorrente sono compatibili con il livello posseduto. ,
Neppure l'ulteriore profilo differenziale con il livello riconosciuto dedotto , ed enfatizzato, dal ricorrente appare dirimente ( capacità di proporre soluzioni tecniche per risolvere problemi di utilizzo dell'”impianto”)
Il ricorrente, come era suo onere , non ha fornito elementi sufficienti, per potere affermare che i suggerimenti da lui proposti integrino soluzioni innovative al layout produttivo o logistico o che dimostrano capacità di produrre risultati di qualità nel prodotto o nel processo produttivo
Del tutto condivisibile appare al contrario l'obiezione da subito sollevata dal datore di lavoro secondo il quale si tratta di proposte che dimostrano soltanto che il ricorrente “conosce” molto bene la macchina a cui è addetto da anni e non si limita a “schiacciare passivamente dei bottoni” ma collabora con il datore di lavoro per migliorarne l'efficienza , come dovrebbero fare e fanno tutti gli operai che hanno a cuore
- 12 - l'efficiente funzionamento del processo produttivo aziendale e traggono comprensibile soddisfazione professionale e personale nel perseguire la massima resa dalle mansioni espletate.
Per quanto riguarda l'istallazione del compressore , al di là degli irrilevanti “particolari” con i quali si è dipanata nel tempo la vicenda e sui quali ogni teste ha fornito una narrazione peculiare, tutti i testi escussi ( forse ad eccezione del che ha utilizzato l'avverbio prevalentemente) hanno concordato Tes_3 sul fatto che fu una proposta “corale” per cercare di rimediare ai fermi macchina per mancanza di aria . ha dichiarato che i manutentori ( lui compreso ) e il concordarono sulla necessità di Tes_7 Pt_1
aggiungere un piccolo compressore nel reparto e che i problemi sono stati risolti solo parzialmente perché ne sono sorti successivamente di ulteriori nascenti dalla qualità del piccolo compressore aggiunto.
Il teste ha riferito che fu decisa l'istallazione di nuovi compressori poiché vi erano troppi Pt_3
fermi macchina per mancanza di aria e che lui e gli altri operatori hanno fatto presente alla direzione che vi era questo malfunzionamento ha dichiarato che la decisione di aggiungere il secondo compressore fu da lui presa Testimone_6
, dopo aver ricevuto molteplici lamentele degli addetti alla sezionatrice, alla nobilitazione e al reparto del grezzo .
In definitiva, si ritiene che il ricorrente non abbia assolto all'onere sullo stesso incombente di dimostrare di aver svolto mansioni corrispondenti al livello rivendicato, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato
Tuttavia , le spese di lite non seguono la soccombenza per la controvertibilità delle questioni trattate e per la formulazione delle norme contrattual-collettive di riferimento che si prestano , appunto, ad interpretazioni opposte
P.Q.M
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede : rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova , il 25.3.2025
Il Giudice
Dott. Simona Gerola
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