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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/07/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1389/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1389/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2 KATJUSCIA CARINI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Lodi (LO), in data 13.05.2022, (atto trascritto al Registro degli Atti di Stato Civile del suddetto Comune al N. 4 Parte II Serie A anno 2022), optando per il regime fiscale della separazione dei beni, e che dall'unione coniugale è nato il figlio (n. il 26.12.2023). Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473- Per_1 bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1)I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto autorizzandosi sin d'ora reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per il minore. 2)La casa coniugale sita in Lodi via Strada della Fontana n. 42 è di proprietà esclusiva della sig.ra ed alla stessa rimane in proprietà ed in uso esclusivo. Il sig. ha già lasciato tale Parte_2 Pt_1 abitazione e provveduto a spostare altrove la propria residenza anagrafica. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto avanti al legale il sig. provvederà ad asportare dalla casa Pt_1 pagina 1 di 6 coniugale ogni suo effetto personale, in orario da concordarsi secondo le reciproche esigenze dei coniugi. Qualora ciò non avvenisse tale comportamento vale quale autorizzazione implicita conferita da parte del sig. alla sig.ra a disfarsi come meglio ritiene quest'ultima degli effetti personali Pt_1 Pt_2
e di ogni altro bene del marito. In tal caso nessun risarcimento potrà essere richiesto dal sig. alla Pt_1 sig.ra Pt_2
3)Le spese condominiali e per le varie utenze relative a tale abitazione sono a carico del sig. nella Pt_1 misura del 100% per il periodo di consumo compreso sino alla firma del presente atto.
4)I mobili presenti nell'abitazione, acquistati dal marito ad esclusione dell'arredo del bagno (quest'ultimo acquistato dalla sig.ra , vengono lasciati dallo stesso nell'abitazione in proprietà Pt_2 ed uso esclusivo della moglie a titolo gratuito senza che lo stesso chieda nulla in cambio. Il relativo finanziamento acceso per l'acquisto di detti mobili verrà rimborsato interamente dal sig. senza che Pt_1 lo stesso possa pretendere alcunché dalla moglie a nessun titolo.
5)Poiché la sig.ra sta ultimando i propri studi, per i quali necessita di sostenere l'esame di Pt_2
Stato per l'abilitazione come Psicologa Clinica, e non è quindi titolare di alcuna fonte di reddito, il sig. verserà a titolo di assegno di mantenimento per la moglie in via anticipata entro il giorno 01 di Pt_1 ogni mese la somma mensile di € 400,00 a decorrere dall'uscita dalla casa coniugale da parte del marito, somma da rivalutarsi secondo l'Indice Istat a decorrere dal primo anno successivo. Tale importo verrà versato sino al raggiungimento di un'autosufficienza economica da parte della moglie che le parti quantificano concordemente con il raggiungimento di un reddito mensile della sig.ra nella Pt_2 misura di € 1.500,00 netti.
6)L'importo dell'assegno di mantenimento in favore della moglie trova giustificazione anche negli ulteriori seguenti fatti. La casa coniugale, intestata esclusivamente alla sig.ra è stata dalla Pt_2 stessa acquistata, con enormi sacrifici, sostenendone integralmente i costi e senza far ricorso a mutuo. Nulla fu versato dal marito. Pertanto, la stessa non dispone di liquidità per far fronte alle spese necessarie per sé e per il figlio. Inoltre, se avesse saputo delle intenzioni del marito non avrebbe affrontato la spesa per l'acquisto di una nuova abitazione continuando a vivere nel precedente appartamento sempre a lei esclusivamente intestato ma richiedente minori spese.
7)Il figlio rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori mentre la sua collocazione Per_1 abitativa sarà presso la casa della madre.
8)Il sig. verserà in via anticipata entro il giorno 01 di ogni mese altresì l'assegno di mantenimento Pt_1 in favore del figlio dell'importo mensile di € 600,00 da aggiornarsi secondo gli Indici Istat a decorrere da un anno dalla pronuncia del provvedimento da parte del Tribunale adito. L'assegno unico in favore del figlio spetta interamente alla moglie ed affluirà sul conto corrente alla stessa esclusivamente intestato. Tale assegno unico andrà ad aggiungersi all'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio e a quello in favore della moglie.
9)Le spese straordinarie in favore del figlio verranno sostenute integralmente dal padre sino a quando la sig.ra non abbia raggiunto la propria autosufficienza economica come stabilita nei punti Pt_2 precedenti (punto 5).
10)Con il raggiungimento di tale autosufficienza economica da parte della moglie le spese straordinarie relative al figlio verranno ripartire con le seguenti quote: 2/3 a carico del marito ed 1/3 a carico della moglie. Le parti convengono, discostandosi dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano, che il sig. provvederà a sostenere nella misura di 2/3 anche quelle relative allo sport (con un massimo Pt_1 di n. 2 sport contestuali), spese scolastiche di di ogni ordine e grado ivi incluse le spese Per_1 pagina 2 di 6 universitarie, specialistiche e master ed ogni altro corso scolastico diversamente denominato, fornitura di inizio anno scolastico di tutto il materiale occorrente e spese per le gite scolastiche, computer , cellulare e abbigliamento di inizio stagione. Anche per tali spese vale il principio che in caso di mancato raggiungimento della autosufficienza economica della sig.ra nella misura concordata, Pt_2 provvederà a sostenere queste ultime spese integralmente il sig. Pt_1
11)In ogni caso, sarà il sig. a provvedere all'acquisto dell'abbigliamento per il figlio sostenendone Pt_1 integralmente i relativi costi qualora questo dovesse decidere di trascorrere più giorni con il padre.
12)Per tutto quanto qui non espressamente indicato in merito alla tipologia di spesa valgono tra le parti i principi indicati nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano c.d. “Linee Guida spese extra assegno “ 14.11.2017 sempre però con la ripartizione tra le parti indicata nel punto precedente (cioè fino al raggiungimento della autosufficienza economica della sig.ra provvederà a sostenere Pt_2 queste ultime spese integralmente il sig. e una volta raggiunta tale autosufficienza ripartizione con Pt_1 le seguenti quote: 2/3 a carico del marito ed 1/3 a carico della moglie). Per completezza si riportano le disposizioni di detto Protocollo che, però, sono da disapplicarsi per quei tipi di spesa e a quelle condizioni sopra espressamente indicati e concordati tra le parti:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i pagina 3 di 6 genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 13)Poiché a decorrere dal mese di gennaio 2026 il figlio verrà inserito alla “Sezione Primavera” Per_1 della scuola materna di Lodi, con costo mensile pari a circa € 350,00 salvo una revisione del costo da parte della scuola stessa, le parti concordano che tale spesa verrà sostenuta interamente dal padre fino a quando la sig.ra non disporrà di un reddito che la rende autosufficiente come sopra indicato Pt_2
(ved. Punto 5). Solo successivamente tale costo verrà ripartito tra i genitori nella misura di 2/3 a carico del padre ed 1/3 alla madre.
14)Le detrazioni fiscali per spese inerenti al figlio rimarranno a totale favore della moglie.
15)Quanto al diritto di visita del padre al figlio.
16)Il sig. sentita la sig.ra potrà tenere con sé il figlio tutti i giorni, la mattina o il Pt_1 Pt_2 pomeriggio secondo i propri turni di lavoro, compatibilmente con gli impegni della moglie e gli impegni e condizioni di salute del figlio. Il padre non potrà lasciare a terzi il figlio ivi inclusi i nonni paterni. Quando il sig. farà il turno lavorativo delle 06,00/14,00 dovrà andare a prendere alle ore Pt_1 Per_1
14,30 e lo riporterà alle ore 17,30. Quando farà il turno lavorativo pomeridiano delle 14,00/22,00 prenderà alle ore 08,00 riportandolo alle ore 13,30. Quando, invece, farà il turno lavorativo Per_1 notturno 22,00/06,00 prenderà alle ore 13,30 e lo riporterà alle ore 17,30. A week end alternati, Per_1 il sabato e la domenica il sig. prenderà dalle ore 09,30 e lo terrà con sé sino alle ore 17,30 Pt_1 Per_1 senza pernottamento notturno.
17)Qualora il padre non potesse più prendersi cura del figlio lo stesso provvederà a sostenere integralmente le spese per la baby-sitter e/o le spese per un asilo nido.
18)Il sig. acconsente che verrà accudito e quindi lasciato ai nonni materni ed ai bisnonni Pt_1 Per_1 materni ivi incluso il marito della madre della sig.ra ed alla figlia di quest'ultimo. Pt_2
19)Il padre riconosce di non pretendere il figlio per i pernottamenti notturni a prescindere dall'età di
Sarà quest'ultimo che deciderà quando e se andare a dormire dal padre. Il padre rispettando la Per_1 volontà del figlio non pretenderà di vedere il figlio nei giorni di sua spettanza qualora il figlio stesso esprima parere contrario.
20)In ogni caso il padre eserciterà il diritto di visita al figlio compatibilmente con le esigenze e lo stato di salute di e sempre previo accordo con la madre. Il figlio dovrà fare rientro presso la casa della Per_1 sig.ra prima di cena (entro le ore 17,30) salvo diversi accordi tra le parti. Sarà sempre compito Pt_2 del sig. andare a prendere e a riportarlo a casa della madre o andare a prelevarlo dai nonni Pt_1 Per_1 materni/bisnonni materni e andare a riportarlo a casa dei nonni materni/bisnonni materni. Il sig. Pt_1 provvederà a portare agli eventuali allenamenti di sport, attività ludiche, catechismo e a scuola Per_1 compatibilmente con i suoi turni di lavoro e a riportarlo dalla madre o ai nonni materni.
21)Le festività e i compleanni verranno trascorsi da presso la madre o presso la famiglia di Per_1 quest'ultima. Se il padre avrà piacere potrà partecipare ai vari eventi di festa. Tale principio vale anche qualora le festività cadessero nei giorni di sabato o domenica.
22)Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro il giorno 1 del mese di maggio di ogni anno il periodo delle ferie estive. Qualora dovesse andare in vacanza in località lontana da Lodi Per_1 il padre rinuncerà ai propri diritti di visita.
23)Ciascun genitore si impegna ad essere sempre reperibile nelle ore in cui ha con sé il figlio. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i numeri di telefono qualora dovessero essere cambiati.
24)Nel caso i genitori intrattenessero nuove relazioni sentimentali entrambi si impegnano a non far pagina 4 di 6 conoscere i rispettivi partner fino a quando la nuova relazione sia divenuta stabile nel tempo.
25)I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente la propria residenza in modo che ciascuno sappia dove il figlio trascorrerà le giornate.
26)Le autovetture intestate ed in uso esclusivo a ciascun coniuge rimarranno così intestate e così in uso. L'autovettura tg. FN020YX è intestata ai sigg. e e in uso al sig. Parte_1 Controparte_1 Pt_1 mentre l'autovettura FZ071VW è intestata e in uso alla sig.ra .
[...] Parte_2
27)La somma presente sul conto corrente comune verrà lasciata alla moglie. Tale somma potrà essere girata da quest'ultima su un conto corrente intestato esclusivamente alla sig.ra . Il conto Parte_2 corrente comune verrà chiuso. Entrambe le parti si impegnano ad aderire alle varie operazioni necessarie per tale chiusura.
28)La somma portata dal c.d PAC intestato a è già stato reinvestito in suo favore. Tale somma Per_1 potrà essere utilizzata dalla madre per affrontare spese necessarie al figlio, a sua totale discrezione e senza il previo consenso del padre.
29)La somma portata dal c.d. PAC relativo alla casa viene girata a favore della sig.ra Parte_2
e potrà essere utilizzata per far fronte a spese a lei necessarie, a totale discrezione della madre e senza il previo consenso del sig. Pt_1
30)Il gatto che i coniugi avevano rimarrà alla sig.ra in quanto alla stessa intestato. Il sig. Pt_2 Pt_1 sosterrà interamente le relative spese veterinarie. Le spese dovranno essere versate dal marito alla esibizione delle relative fatture e/o scontrini senza previa acquisizione del parere favorevole a dette spese.
31)L'importo per il contributo unificato verrà pagato interamente dal sig. così come le Parte_1 spese legali del presente procedimento”. Alla successiva udienza virtuale del 2.07.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473-bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473-bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte. Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
pagina 5 di 6 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, e della tenera età del minore. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Lodi (LO), in data 13.05.2022 (atto trascritto al Registro degli Atti di Stato Civile del suddetto Comune al N. 4 Parte II Serie A anno 2022);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo. Così deciso in Lodi, il 22.07.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1389/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2 KATJUSCIA CARINI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Lodi (LO), in data 13.05.2022, (atto trascritto al Registro degli Atti di Stato Civile del suddetto Comune al N. 4 Parte II Serie A anno 2022), optando per il regime fiscale della separazione dei beni, e che dall'unione coniugale è nato il figlio (n. il 26.12.2023). Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473- Per_1 bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1)I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto autorizzandosi sin d'ora reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per il minore. 2)La casa coniugale sita in Lodi via Strada della Fontana n. 42 è di proprietà esclusiva della sig.ra ed alla stessa rimane in proprietà ed in uso esclusivo. Il sig. ha già lasciato tale Parte_2 Pt_1 abitazione e provveduto a spostare altrove la propria residenza anagrafica. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto avanti al legale il sig. provvederà ad asportare dalla casa Pt_1 pagina 1 di 6 coniugale ogni suo effetto personale, in orario da concordarsi secondo le reciproche esigenze dei coniugi. Qualora ciò non avvenisse tale comportamento vale quale autorizzazione implicita conferita da parte del sig. alla sig.ra a disfarsi come meglio ritiene quest'ultima degli effetti personali Pt_1 Pt_2
e di ogni altro bene del marito. In tal caso nessun risarcimento potrà essere richiesto dal sig. alla Pt_1 sig.ra Pt_2
3)Le spese condominiali e per le varie utenze relative a tale abitazione sono a carico del sig. nella Pt_1 misura del 100% per il periodo di consumo compreso sino alla firma del presente atto.
4)I mobili presenti nell'abitazione, acquistati dal marito ad esclusione dell'arredo del bagno (quest'ultimo acquistato dalla sig.ra , vengono lasciati dallo stesso nell'abitazione in proprietà Pt_2 ed uso esclusivo della moglie a titolo gratuito senza che lo stesso chieda nulla in cambio. Il relativo finanziamento acceso per l'acquisto di detti mobili verrà rimborsato interamente dal sig. senza che Pt_1 lo stesso possa pretendere alcunché dalla moglie a nessun titolo.
5)Poiché la sig.ra sta ultimando i propri studi, per i quali necessita di sostenere l'esame di Pt_2
Stato per l'abilitazione come Psicologa Clinica, e non è quindi titolare di alcuna fonte di reddito, il sig. verserà a titolo di assegno di mantenimento per la moglie in via anticipata entro il giorno 01 di Pt_1 ogni mese la somma mensile di € 400,00 a decorrere dall'uscita dalla casa coniugale da parte del marito, somma da rivalutarsi secondo l'Indice Istat a decorrere dal primo anno successivo. Tale importo verrà versato sino al raggiungimento di un'autosufficienza economica da parte della moglie che le parti quantificano concordemente con il raggiungimento di un reddito mensile della sig.ra nella Pt_2 misura di € 1.500,00 netti.
6)L'importo dell'assegno di mantenimento in favore della moglie trova giustificazione anche negli ulteriori seguenti fatti. La casa coniugale, intestata esclusivamente alla sig.ra è stata dalla Pt_2 stessa acquistata, con enormi sacrifici, sostenendone integralmente i costi e senza far ricorso a mutuo. Nulla fu versato dal marito. Pertanto, la stessa non dispone di liquidità per far fronte alle spese necessarie per sé e per il figlio. Inoltre, se avesse saputo delle intenzioni del marito non avrebbe affrontato la spesa per l'acquisto di una nuova abitazione continuando a vivere nel precedente appartamento sempre a lei esclusivamente intestato ma richiedente minori spese.
7)Il figlio rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori mentre la sua collocazione Per_1 abitativa sarà presso la casa della madre.
8)Il sig. verserà in via anticipata entro il giorno 01 di ogni mese altresì l'assegno di mantenimento Pt_1 in favore del figlio dell'importo mensile di € 600,00 da aggiornarsi secondo gli Indici Istat a decorrere da un anno dalla pronuncia del provvedimento da parte del Tribunale adito. L'assegno unico in favore del figlio spetta interamente alla moglie ed affluirà sul conto corrente alla stessa esclusivamente intestato. Tale assegno unico andrà ad aggiungersi all'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio e a quello in favore della moglie.
9)Le spese straordinarie in favore del figlio verranno sostenute integralmente dal padre sino a quando la sig.ra non abbia raggiunto la propria autosufficienza economica come stabilita nei punti Pt_2 precedenti (punto 5).
10)Con il raggiungimento di tale autosufficienza economica da parte della moglie le spese straordinarie relative al figlio verranno ripartire con le seguenti quote: 2/3 a carico del marito ed 1/3 a carico della moglie. Le parti convengono, discostandosi dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano, che il sig. provvederà a sostenere nella misura di 2/3 anche quelle relative allo sport (con un massimo Pt_1 di n. 2 sport contestuali), spese scolastiche di di ogni ordine e grado ivi incluse le spese Per_1 pagina 2 di 6 universitarie, specialistiche e master ed ogni altro corso scolastico diversamente denominato, fornitura di inizio anno scolastico di tutto il materiale occorrente e spese per le gite scolastiche, computer , cellulare e abbigliamento di inizio stagione. Anche per tali spese vale il principio che in caso di mancato raggiungimento della autosufficienza economica della sig.ra nella misura concordata, Pt_2 provvederà a sostenere queste ultime spese integralmente il sig. Pt_1
11)In ogni caso, sarà il sig. a provvedere all'acquisto dell'abbigliamento per il figlio sostenendone Pt_1 integralmente i relativi costi qualora questo dovesse decidere di trascorrere più giorni con il padre.
12)Per tutto quanto qui non espressamente indicato in merito alla tipologia di spesa valgono tra le parti i principi indicati nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano c.d. “Linee Guida spese extra assegno “ 14.11.2017 sempre però con la ripartizione tra le parti indicata nel punto precedente (cioè fino al raggiungimento della autosufficienza economica della sig.ra provvederà a sostenere Pt_2 queste ultime spese integralmente il sig. e una volta raggiunta tale autosufficienza ripartizione con Pt_1 le seguenti quote: 2/3 a carico del marito ed 1/3 a carico della moglie). Per completezza si riportano le disposizioni di detto Protocollo che, però, sono da disapplicarsi per quei tipi di spesa e a quelle condizioni sopra espressamente indicati e concordati tra le parti:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i pagina 3 di 6 genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 13)Poiché a decorrere dal mese di gennaio 2026 il figlio verrà inserito alla “Sezione Primavera” Per_1 della scuola materna di Lodi, con costo mensile pari a circa € 350,00 salvo una revisione del costo da parte della scuola stessa, le parti concordano che tale spesa verrà sostenuta interamente dal padre fino a quando la sig.ra non disporrà di un reddito che la rende autosufficiente come sopra indicato Pt_2
(ved. Punto 5). Solo successivamente tale costo verrà ripartito tra i genitori nella misura di 2/3 a carico del padre ed 1/3 alla madre.
14)Le detrazioni fiscali per spese inerenti al figlio rimarranno a totale favore della moglie.
15)Quanto al diritto di visita del padre al figlio.
16)Il sig. sentita la sig.ra potrà tenere con sé il figlio tutti i giorni, la mattina o il Pt_1 Pt_2 pomeriggio secondo i propri turni di lavoro, compatibilmente con gli impegni della moglie e gli impegni e condizioni di salute del figlio. Il padre non potrà lasciare a terzi il figlio ivi inclusi i nonni paterni. Quando il sig. farà il turno lavorativo delle 06,00/14,00 dovrà andare a prendere alle ore Pt_1 Per_1
14,30 e lo riporterà alle ore 17,30. Quando farà il turno lavorativo pomeridiano delle 14,00/22,00 prenderà alle ore 08,00 riportandolo alle ore 13,30. Quando, invece, farà il turno lavorativo Per_1 notturno 22,00/06,00 prenderà alle ore 13,30 e lo riporterà alle ore 17,30. A week end alternati, Per_1 il sabato e la domenica il sig. prenderà dalle ore 09,30 e lo terrà con sé sino alle ore 17,30 Pt_1 Per_1 senza pernottamento notturno.
17)Qualora il padre non potesse più prendersi cura del figlio lo stesso provvederà a sostenere integralmente le spese per la baby-sitter e/o le spese per un asilo nido.
18)Il sig. acconsente che verrà accudito e quindi lasciato ai nonni materni ed ai bisnonni Pt_1 Per_1 materni ivi incluso il marito della madre della sig.ra ed alla figlia di quest'ultimo. Pt_2
19)Il padre riconosce di non pretendere il figlio per i pernottamenti notturni a prescindere dall'età di
Sarà quest'ultimo che deciderà quando e se andare a dormire dal padre. Il padre rispettando la Per_1 volontà del figlio non pretenderà di vedere il figlio nei giorni di sua spettanza qualora il figlio stesso esprima parere contrario.
20)In ogni caso il padre eserciterà il diritto di visita al figlio compatibilmente con le esigenze e lo stato di salute di e sempre previo accordo con la madre. Il figlio dovrà fare rientro presso la casa della Per_1 sig.ra prima di cena (entro le ore 17,30) salvo diversi accordi tra le parti. Sarà sempre compito Pt_2 del sig. andare a prendere e a riportarlo a casa della madre o andare a prelevarlo dai nonni Pt_1 Per_1 materni/bisnonni materni e andare a riportarlo a casa dei nonni materni/bisnonni materni. Il sig. Pt_1 provvederà a portare agli eventuali allenamenti di sport, attività ludiche, catechismo e a scuola Per_1 compatibilmente con i suoi turni di lavoro e a riportarlo dalla madre o ai nonni materni.
21)Le festività e i compleanni verranno trascorsi da presso la madre o presso la famiglia di Per_1 quest'ultima. Se il padre avrà piacere potrà partecipare ai vari eventi di festa. Tale principio vale anche qualora le festività cadessero nei giorni di sabato o domenica.
22)Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro il giorno 1 del mese di maggio di ogni anno il periodo delle ferie estive. Qualora dovesse andare in vacanza in località lontana da Lodi Per_1 il padre rinuncerà ai propri diritti di visita.
23)Ciascun genitore si impegna ad essere sempre reperibile nelle ore in cui ha con sé il figlio. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i numeri di telefono qualora dovessero essere cambiati.
24)Nel caso i genitori intrattenessero nuove relazioni sentimentali entrambi si impegnano a non far pagina 4 di 6 conoscere i rispettivi partner fino a quando la nuova relazione sia divenuta stabile nel tempo.
25)I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente la propria residenza in modo che ciascuno sappia dove il figlio trascorrerà le giornate.
26)Le autovetture intestate ed in uso esclusivo a ciascun coniuge rimarranno così intestate e così in uso. L'autovettura tg. FN020YX è intestata ai sigg. e e in uso al sig. Parte_1 Controparte_1 Pt_1 mentre l'autovettura FZ071VW è intestata e in uso alla sig.ra .
[...] Parte_2
27)La somma presente sul conto corrente comune verrà lasciata alla moglie. Tale somma potrà essere girata da quest'ultima su un conto corrente intestato esclusivamente alla sig.ra . Il conto Parte_2 corrente comune verrà chiuso. Entrambe le parti si impegnano ad aderire alle varie operazioni necessarie per tale chiusura.
28)La somma portata dal c.d PAC intestato a è già stato reinvestito in suo favore. Tale somma Per_1 potrà essere utilizzata dalla madre per affrontare spese necessarie al figlio, a sua totale discrezione e senza il previo consenso del padre.
29)La somma portata dal c.d. PAC relativo alla casa viene girata a favore della sig.ra Parte_2
e potrà essere utilizzata per far fronte a spese a lei necessarie, a totale discrezione della madre e senza il previo consenso del sig. Pt_1
30)Il gatto che i coniugi avevano rimarrà alla sig.ra in quanto alla stessa intestato. Il sig. Pt_2 Pt_1 sosterrà interamente le relative spese veterinarie. Le spese dovranno essere versate dal marito alla esibizione delle relative fatture e/o scontrini senza previa acquisizione del parere favorevole a dette spese.
31)L'importo per il contributo unificato verrà pagato interamente dal sig. così come le Parte_1 spese legali del presente procedimento”. Alla successiva udienza virtuale del 2.07.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473-bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473-bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte. Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
pagina 5 di 6 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, e della tenera età del minore. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Lodi (LO), in data 13.05.2022 (atto trascritto al Registro degli Atti di Stato Civile del suddetto Comune al N. 4 Parte II Serie A anno 2022);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo. Così deciso in Lodi, il 22.07.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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