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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine perentorio fino al 27.3.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
Nella causa recante il n. 5857/23 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Parte_1
Bernardo presso il cui studio è elett.te dom.to in Ischia (NA) alla Via delle Terme
n.3;
ricorrente
E in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Lavorgna presso il cui studio è elett.te dom.to in Telese Terme (BN) al
Viale Minieri n. 179;
resistente
P.Q.M.
-In parziale accoglimento della domanda, accerta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 23.6.2021 all'8.7.2022 con diritto del ricorrente all'inquadramento al VI livello CCNL Commercio e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente a titolo di tirocinio e quanto dovuto, nel periodo suindicato, a titolo di retribuzione per lavoro ordinario e straordinario nella misura indicata in motivazione e a titolo di mensilità aggiuntive con esclusione delle voci ferie e permessi non goduti, oltre interessi e rivalutazione;
-Rigetta per il resto il ricorso;
-Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura della metà, frazione che liquida in euro 1.600,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione;
-Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione;
Napoli, 28.3.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine perentorio fino al 27.3.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
Nella causa recante il n. 5857/23 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Parte_1
Bernardo presso il cui studio è elett.te dom.to in Ischia (NA) alla Via delle Terme
n.3;
ricorrente
E in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Lavorgna presso il cui studio è elett.te dom.to in Telese Terme (BN) al
Viale Minieri n. 179;
resistente
P.Q.M.
-In parziale accoglimento della domanda, accerta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 23.6.2021 all'8.7.2022 con diritto del ricorrente all'inquadramento al VI livello CCNL Commercio e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente a titolo di tirocinio e quanto dovuto, nel periodo suindicato, a titolo di retribuzione per lavoro ordinario e straordinario nella misura indicata in motivazione e a titolo di mensilità aggiuntive con esclusione delle voci ferie e permessi non goduti, oltre interessi e rivalutazione;
-Rigetta per il resto il ricorso;
-Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura della metà, frazione che liquida in euro 1.600,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione;
-Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione;
Napoli, 28.3.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)