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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 89/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. Ferin Anna e l'avv. Peruzza Damiano
Appellante contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Salvadeo P.IVA_2
Marco
Appellata
Oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza
n.2229/24 del Tribunale di Verona pubblicata in data 10/10/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Verona, Sez. III Civile, Dott.ssa Pierangela
Bellingeri, n. 2229/2024 del 10.10.2024 R.G. 3630/2023 rep. 3117/2024 del 11.10.2024, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata in data 10.10.2024 e non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e:
- in via principale, respingere la domanda avversaria di ripetizione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare non dovuti gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. oggetto di condanna da parte della sentenza impugnata, dichiarando tuttalpiù dovuti i soli interessi legali a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 43/2025;
- per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Verona per tutti i motivi meglio esposti in atti;
- conseguentemente, condannare controparte a restituire le somme corrisposte nelle more del giudizio da n forza dell'appellata sentenza in Controparte_2 quanto non dovute, oltre ai relativi interessi di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata
- preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;
- rilevato che è venuta meno, ex tunc, non solo la causa che giustificava il pagamento dell'addizionale da parte del fornitore all'erario ma anche la causa che giustificava il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla nostra assistita a favore del fornitore in via di rivalsa;
- respingere l'appello proposto da n quanto in-fondato in Controparte_2 fatto ed in diritto e, sebbene con motivazione diversa, confermare integralmente la sentenza n. 2229/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona in data 10.10.2024. pag. 2/10 MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 22.05.2023, Controparte_1
(ora conveniva in giudizio
[...] Controparte_1 Controparte_2 chiedendo la ripetizione degli importi versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica addebitate nelle fatture emesse in relazione alla fornitura sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011 assumendone la natura di indebito.
Si costituiva contestando nel merito le pretese attoree e chiedendo il Parte_1 rigetto del ricorso.
Con la sentenza n.2229/24 il Tribunale di Verona accoglieva la domanda di ripetizione di indebito e condannava a restituire a la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 29.837,64 oltre interessi compensando le spese di lite.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.2229/24 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Si è costituita (già chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_1 del gravame con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9 settembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2033, 2697 e
2722 c.c. con riferimento alla mancata prova dei pagamenti delle fatture.
L'appellante assume che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere provato il pagamento di euro 29.837,64 a titolo di addizionale sull'accisa sull'energia elettrica erogata da giugno 2010 a dicembre 2011 “non essendo contestato che la resistente abbia addebitato alla ricorrente ed abbia da questa incassato la complessiva somma di euro
29.837,64 a titolo di addizionale sull'accisa sull'energia elettrica erogata da gennaio pag. 3/10 2010 a dicembre 2011” ( così testualmente nella sentenza impugnata). L'appellante rileva di aver svolto specifica contestazione sul punto e lamenta che Controparte_1 non ha mai prodotto la prova dei pagamenti che assume indebiti, non essendo
[...] sufficiente la prova del pagamento in via presuntiva a mezzo delle sole fatture, poiché nell'azione di indebito oggettivo è l'attore il soggetto tenuto a fornire prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.6 e 2 del d.l. n. 511/1988, della direttiva 2008/118/CE, dell'art. 288 TFUE e dell'art. 14, quarto comma, d. lgs n. 504/1995 in relazione al principio di effettività del rimborso. L'appellante assume che il giudice nazionale non può in un giudizio tra privati disapplicare la norma interna in contrasto con una direttiva in forza dell'efficacia orizzontale delle direttive europee. Rileva che non è possibile inoltre rigettare la domanda formulata dal consumatore verso il fornitore poiché non gli consentirebbe di recuperare l'addizionale indebitamente versata. Pertanto, non potendo il consumatore rivolgersi direttamente nei confronti dello Stato, il principio di effettività può dirsi rispettato solo “nel caso in cui il consumatore finale possa ottenere il rimborso dell'addizionale dal fornitore e questi, a sua volta, possa ottenere dallo Stato la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”, a norma dell'art. 14, quarto comma, d. lgs. n. 504/95. La direttiva accise non è applicabile nei rapporti tra privati e il consumatore non può chiedere la ripetizione dell'addizionale provinciale al fornitore, pertanto, il risarcimento del danno che si assume subito deve essere richiesto direttamente allo Stato.
Terzo motivo di impugnazione
Con il terzo motivo l'appellante si duole della violazione e dell'errata interpretazione degli artt. 52 e ss. del d. lgs. n. 504/1995, dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988, dell'art. 2, primo comma, della direttiva 2008/118/CE, in ordine al riconoscimento dell'incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee. Rileva che la pretesa restitutoria non è fondata poiché l'addizionale provinciale è compatibile con la direttiva 2008/118/CE non essendovi pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dichiarino con efficacia erga omnes pag. 4/10 l'incompatibilità dell'addizionale provinciale, inoltre, l'interpretazione della Corte di
Cassazione è viziata poiché non ha considerato che l'addizionale provinciale italiana è difatti un mero inasprimento dell'accisa sull'energia elettrica è non un'imposta ulteriore e sostenere che per il solo biennio 2010-2011 il sistema sarebbe stato illegittimo poiché una componente dell'accisa sarebbe stata ritenuta tributo autonomo è una ricostruzione che non tiene conto della ratio della direttiva.
Quarto motivo di impugnazione
Con il quarto motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e dell'art. 1284 c.c. in ordine all'applicazione nel caso di specie degli interessi di mora decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo. L'appellante rileva che Controparte_1
(ora non aveva formulato alcuna richiesta di applicazione
[...] Controparte_1 degli interessi previsti al quarto comma dell'art. 1284 c.c. e che il giudice di prime cure aveva errato nel disporre la condanna al pagamento di tali interessi poiché tale disposizione trova applicazione solo nel caso di inadempimento contrattuale.
Ragioni della decisione.
Esaminati per questioni di priorità logica il secondo e terzo motivo di appello gli stessi vanno integralmente rigettati tenuto conto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi
1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE rilevando che “deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale
«in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha pag. 5/10 precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
La Corte ha disatteso l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, rilevando che risulta preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve pertanto riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (cfr. punto 8.2 della citata sentenza n. 43/2025 Corte
Cost.).
Tanto premesso e con riferimento al primo motivo di appello, va sottolineato come l'appellante ha correttamente osservato che il giudice di prime cure ha erroneamente presupposto la mancata contestazione da parte della resistente dei pagamenti a titolo di addizionale posto che con chiarezza nella comparsa di costituzione in primo grado a pag. 4 la medesima aveva affermato che “In primo luogo, parte ricorrente non esibisce i documenti attestanti il pagamento che reputa indebito, con la conseguenza che si contesta la legittimazione attiva della controparte, che si limita a produrre le fatture emesse da , ma non anche la documentazione bancaria attestante i Pt_1 pagamenti”. pag. 6/10 Invero, nell'atto introduttivo del ricorso aveva indicato di aver Controparte_1 prodotto l'estratto conto dei pagamenti delle fatture (doc. 9 sub.
1-59 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), e tuttavia, i documenti prodotti integrano delle mere stampate di parte prive di valenza probatoria, inidonei a dimostrare che i pagamenti delle fatture siano stati effettivamente eseguiti. Ciò posto va tuttavia osservato come nelle fatture emesse la resistente dava quietanza del relativo Parte_1 pagamento poiché alla prima pagina della fattura n. 2012/0022281 dell'11.01.2012 è indicato espressamente “Le sue bollette precedenti già scadute ci risultano pagate.
Grazie” (cfr. il doc. 01_59_FT 2012-0022281 12.2011.pdf del fascicolo di primo grado di parte ricorrente). Tale conferma dei pagamenti delle fatture e delle relative somme a titolo di accise da parte di ha valore esclusivamente per i Controparte_1 pagamenti precedenti alla fattura n. 2012/0022281, pertanto, Controparte_1
(ora non è legittimata a richiedere in restituzione l'importo di Controparte_1 euro 4,01 a titolo di accise sull'energia elettrica di cui alla fattura n. 2012/0022281 non avendo dato prova del pagamento della stessa.
Conclusivamente alla luce del riconoscimento dei pagamenti effettuati da _1
(ora in favore di parte appellata è
[...] Controparte_1 Parte_1 legittimata a richiedere la restituzione dell'indebito pagato per l'importo complessivo di euro 29.833,63 al netto della somma di euro 4,01 relativa alla fattura n. 2012/0022281.
Va pertanto confermata la statuizione di condanna emessa dal giudice di prime cure, ma l'importo va ridotto a tale minor cifra.
Infine, va rigettato il quarto motivo di appello.
In proposito va evidenziato che la Corte di Cassazione sottolinea che l'art. 1284 comma
4 c.c. (che richiama la legislazione in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, quindi, il D.L.vo n. 231/02) individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, “per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento”
(Cass.civ. n. 61/23).
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, si evidenzia che lo scopo della norma
è quello di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il pag. 7/10 vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo e prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio, ponendosi in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
Pertanto correttamente il giudice a quo ha applicato il saggio legale di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., per il periodo compreso tra la data della richiesta stragiudiziale di pagamento, 28 novembre 2019, e la data della domanda giudiziale (12 luglio 2023, data della notifica a parte resistente del ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza), ed il saggio di cui al quarto comma della medesima norma per il periodo successivo, fino al saldo.
La Suprema Corte nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi” ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al primo comma dell'art. 1284 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12449/2024), ha avuto modo di affermare che il saggio di interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., non è applicabile solamente alle obbligazioni di fonte contrattuale ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle tenuto conto che la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) esclude il carattere imperativo e inderogabile della disposizione senza delimitarne il campo d'applicazione ( cfr. Cass.
n. 61/2023).
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione.( cfr. n.7677/2025).
Va inoltre sottolineato come nel caso di specie, non appare dirimente il riferimento alla sentenza n. 12449/2024 delle Sezioni Unite di Cassazione menzionata da parte appellante, poiché la medesima attiene alla fattispecie del tutto diversa della portata precettiva del titolo giudiziale ( osservando che se il titolo esecutivo giudiziale - nella pag. 8/10 sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.).
Conclusivamente in parziale accoglimento dell'appello proposto va Parte_1 condannata a pagare a a titolo di indebito la somma di euro Controparte_1
29.833,63, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della messa in mora (22 gennaio 2020 lettera raccomandata di messa in mora: doc.2 fascicolo di primo grado) fino alla data della domanda giudiziale (31 agosto 2023 notifica ricorso e decreto nel giudizio di primo grado) ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale (31 agosto 2023) fino all'effettivo saldo.
Quanto al regolamento delle spese processuali sussistono giusti motivi per la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio. Sul punto va rilevato come la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511/1988, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e va sottolineato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata n.2229/24 del Tribunale di Verona pubblicata in data 10/10/2024:
pag. 9/10 1. condanna a restituire a (già Parte_1 Controparte_1 _1
la somma di euro 29.833,63, oltre interessi legali al tasso di cui
[...] all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 22 gennaio 2020 fino al 31 agosto 2023 ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 31 agosto 2023 fino al saldo;
2. compensa interamente le spese del giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 89/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. Ferin Anna e l'avv. Peruzza Damiano
Appellante contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Salvadeo P.IVA_2
Marco
Appellata
Oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza
n.2229/24 del Tribunale di Verona pubblicata in data 10/10/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Verona, Sez. III Civile, Dott.ssa Pierangela
Bellingeri, n. 2229/2024 del 10.10.2024 R.G. 3630/2023 rep. 3117/2024 del 11.10.2024, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata in data 10.10.2024 e non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e:
- in via principale, respingere la domanda avversaria di ripetizione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare non dovuti gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. oggetto di condanna da parte della sentenza impugnata, dichiarando tuttalpiù dovuti i soli interessi legali a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 43/2025;
- per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Verona per tutti i motivi meglio esposti in atti;
- conseguentemente, condannare controparte a restituire le somme corrisposte nelle more del giudizio da n forza dell'appellata sentenza in Controparte_2 quanto non dovute, oltre ai relativi interessi di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata
- preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;
- rilevato che è venuta meno, ex tunc, non solo la causa che giustificava il pagamento dell'addizionale da parte del fornitore all'erario ma anche la causa che giustificava il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla nostra assistita a favore del fornitore in via di rivalsa;
- respingere l'appello proposto da n quanto in-fondato in Controparte_2 fatto ed in diritto e, sebbene con motivazione diversa, confermare integralmente la sentenza n. 2229/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona in data 10.10.2024. pag. 2/10 MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 22.05.2023, Controparte_1
(ora conveniva in giudizio
[...] Controparte_1 Controparte_2 chiedendo la ripetizione degli importi versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica addebitate nelle fatture emesse in relazione alla fornitura sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011 assumendone la natura di indebito.
Si costituiva contestando nel merito le pretese attoree e chiedendo il Parte_1 rigetto del ricorso.
Con la sentenza n.2229/24 il Tribunale di Verona accoglieva la domanda di ripetizione di indebito e condannava a restituire a la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 29.837,64 oltre interessi compensando le spese di lite.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.2229/24 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Si è costituita (già chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_1 del gravame con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9 settembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2033, 2697 e
2722 c.c. con riferimento alla mancata prova dei pagamenti delle fatture.
L'appellante assume che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere provato il pagamento di euro 29.837,64 a titolo di addizionale sull'accisa sull'energia elettrica erogata da giugno 2010 a dicembre 2011 “non essendo contestato che la resistente abbia addebitato alla ricorrente ed abbia da questa incassato la complessiva somma di euro
29.837,64 a titolo di addizionale sull'accisa sull'energia elettrica erogata da gennaio pag. 3/10 2010 a dicembre 2011” ( così testualmente nella sentenza impugnata). L'appellante rileva di aver svolto specifica contestazione sul punto e lamenta che Controparte_1 non ha mai prodotto la prova dei pagamenti che assume indebiti, non essendo
[...] sufficiente la prova del pagamento in via presuntiva a mezzo delle sole fatture, poiché nell'azione di indebito oggettivo è l'attore il soggetto tenuto a fornire prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.6 e 2 del d.l. n. 511/1988, della direttiva 2008/118/CE, dell'art. 288 TFUE e dell'art. 14, quarto comma, d. lgs n. 504/1995 in relazione al principio di effettività del rimborso. L'appellante assume che il giudice nazionale non può in un giudizio tra privati disapplicare la norma interna in contrasto con una direttiva in forza dell'efficacia orizzontale delle direttive europee. Rileva che non è possibile inoltre rigettare la domanda formulata dal consumatore verso il fornitore poiché non gli consentirebbe di recuperare l'addizionale indebitamente versata. Pertanto, non potendo il consumatore rivolgersi direttamente nei confronti dello Stato, il principio di effettività può dirsi rispettato solo “nel caso in cui il consumatore finale possa ottenere il rimborso dell'addizionale dal fornitore e questi, a sua volta, possa ottenere dallo Stato la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”, a norma dell'art. 14, quarto comma, d. lgs. n. 504/95. La direttiva accise non è applicabile nei rapporti tra privati e il consumatore non può chiedere la ripetizione dell'addizionale provinciale al fornitore, pertanto, il risarcimento del danno che si assume subito deve essere richiesto direttamente allo Stato.
Terzo motivo di impugnazione
Con il terzo motivo l'appellante si duole della violazione e dell'errata interpretazione degli artt. 52 e ss. del d. lgs. n. 504/1995, dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988, dell'art. 2, primo comma, della direttiva 2008/118/CE, in ordine al riconoscimento dell'incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee. Rileva che la pretesa restitutoria non è fondata poiché l'addizionale provinciale è compatibile con la direttiva 2008/118/CE non essendovi pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dichiarino con efficacia erga omnes pag. 4/10 l'incompatibilità dell'addizionale provinciale, inoltre, l'interpretazione della Corte di
Cassazione è viziata poiché non ha considerato che l'addizionale provinciale italiana è difatti un mero inasprimento dell'accisa sull'energia elettrica è non un'imposta ulteriore e sostenere che per il solo biennio 2010-2011 il sistema sarebbe stato illegittimo poiché una componente dell'accisa sarebbe stata ritenuta tributo autonomo è una ricostruzione che non tiene conto della ratio della direttiva.
Quarto motivo di impugnazione
Con il quarto motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e dell'art. 1284 c.c. in ordine all'applicazione nel caso di specie degli interessi di mora decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo. L'appellante rileva che Controparte_1
(ora non aveva formulato alcuna richiesta di applicazione
[...] Controparte_1 degli interessi previsti al quarto comma dell'art. 1284 c.c. e che il giudice di prime cure aveva errato nel disporre la condanna al pagamento di tali interessi poiché tale disposizione trova applicazione solo nel caso di inadempimento contrattuale.
Ragioni della decisione.
Esaminati per questioni di priorità logica il secondo e terzo motivo di appello gli stessi vanno integralmente rigettati tenuto conto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi
1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE rilevando che “deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale
«in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha pag. 5/10 precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
La Corte ha disatteso l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, rilevando che risulta preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve pertanto riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (cfr. punto 8.2 della citata sentenza n. 43/2025 Corte
Cost.).
Tanto premesso e con riferimento al primo motivo di appello, va sottolineato come l'appellante ha correttamente osservato che il giudice di prime cure ha erroneamente presupposto la mancata contestazione da parte della resistente dei pagamenti a titolo di addizionale posto che con chiarezza nella comparsa di costituzione in primo grado a pag. 4 la medesima aveva affermato che “In primo luogo, parte ricorrente non esibisce i documenti attestanti il pagamento che reputa indebito, con la conseguenza che si contesta la legittimazione attiva della controparte, che si limita a produrre le fatture emesse da , ma non anche la documentazione bancaria attestante i Pt_1 pagamenti”. pag. 6/10 Invero, nell'atto introduttivo del ricorso aveva indicato di aver Controparte_1 prodotto l'estratto conto dei pagamenti delle fatture (doc. 9 sub.
1-59 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), e tuttavia, i documenti prodotti integrano delle mere stampate di parte prive di valenza probatoria, inidonei a dimostrare che i pagamenti delle fatture siano stati effettivamente eseguiti. Ciò posto va tuttavia osservato come nelle fatture emesse la resistente dava quietanza del relativo Parte_1 pagamento poiché alla prima pagina della fattura n. 2012/0022281 dell'11.01.2012 è indicato espressamente “Le sue bollette precedenti già scadute ci risultano pagate.
Grazie” (cfr. il doc. 01_59_FT 2012-0022281 12.2011.pdf del fascicolo di primo grado di parte ricorrente). Tale conferma dei pagamenti delle fatture e delle relative somme a titolo di accise da parte di ha valore esclusivamente per i Controparte_1 pagamenti precedenti alla fattura n. 2012/0022281, pertanto, Controparte_1
(ora non è legittimata a richiedere in restituzione l'importo di Controparte_1 euro 4,01 a titolo di accise sull'energia elettrica di cui alla fattura n. 2012/0022281 non avendo dato prova del pagamento della stessa.
Conclusivamente alla luce del riconoscimento dei pagamenti effettuati da _1
(ora in favore di parte appellata è
[...] Controparte_1 Parte_1 legittimata a richiedere la restituzione dell'indebito pagato per l'importo complessivo di euro 29.833,63 al netto della somma di euro 4,01 relativa alla fattura n. 2012/0022281.
Va pertanto confermata la statuizione di condanna emessa dal giudice di prime cure, ma l'importo va ridotto a tale minor cifra.
Infine, va rigettato il quarto motivo di appello.
In proposito va evidenziato che la Corte di Cassazione sottolinea che l'art. 1284 comma
4 c.c. (che richiama la legislazione in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, quindi, il D.L.vo n. 231/02) individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, “per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento”
(Cass.civ. n. 61/23).
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, si evidenzia che lo scopo della norma
è quello di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il pag. 7/10 vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo e prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio, ponendosi in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
Pertanto correttamente il giudice a quo ha applicato il saggio legale di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., per il periodo compreso tra la data della richiesta stragiudiziale di pagamento, 28 novembre 2019, e la data della domanda giudiziale (12 luglio 2023, data della notifica a parte resistente del ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza), ed il saggio di cui al quarto comma della medesima norma per il periodo successivo, fino al saldo.
La Suprema Corte nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi” ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al primo comma dell'art. 1284 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12449/2024), ha avuto modo di affermare che il saggio di interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., non è applicabile solamente alle obbligazioni di fonte contrattuale ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle tenuto conto che la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) esclude il carattere imperativo e inderogabile della disposizione senza delimitarne il campo d'applicazione ( cfr. Cass.
n. 61/2023).
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione.( cfr. n.7677/2025).
Va inoltre sottolineato come nel caso di specie, non appare dirimente il riferimento alla sentenza n. 12449/2024 delle Sezioni Unite di Cassazione menzionata da parte appellante, poiché la medesima attiene alla fattispecie del tutto diversa della portata precettiva del titolo giudiziale ( osservando che se il titolo esecutivo giudiziale - nella pag. 8/10 sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.).
Conclusivamente in parziale accoglimento dell'appello proposto va Parte_1 condannata a pagare a a titolo di indebito la somma di euro Controparte_1
29.833,63, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della messa in mora (22 gennaio 2020 lettera raccomandata di messa in mora: doc.2 fascicolo di primo grado) fino alla data della domanda giudiziale (31 agosto 2023 notifica ricorso e decreto nel giudizio di primo grado) ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale (31 agosto 2023) fino all'effettivo saldo.
Quanto al regolamento delle spese processuali sussistono giusti motivi per la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio. Sul punto va rilevato come la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511/1988, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e va sottolineato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata n.2229/24 del Tribunale di Verona pubblicata in data 10/10/2024:
pag. 9/10 1. condanna a restituire a (già Parte_1 Controparte_1 _1
la somma di euro 29.833,63, oltre interessi legali al tasso di cui
[...] all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 22 gennaio 2020 fino al 31 agosto 2023 ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 31 agosto 2023 fino al saldo;
2. compensa interamente le spese del giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
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