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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE
RG 12740 /2024
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 11/06/2025 , innanzi al Giudice designato, dott.ssa R. Vaccaro, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. COLANGELO DANIELE;
Parte_1
per parte opposta, , l'avv. Controparte_1
MILENA LUCA;
Le parti, all'esito di interlocuzione con il GI nonché valutate le circostanze sopravvenute, chiedono congiuntamente dichiararsi “cessata la materia del contendere a spese compensate”.
IL GI
Dato atto della congiunta dichiarazione delle parti di cessazione della materia del contendere a spese compensate, dunque escluso ogni sindacato nel merito;
precisato che viene in rilievo una ipotesi di estinzione atipica, si ritira in camera di consiglio per la conforme definizione con sentenza meramente dichiarativa di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13.10, nessuna parte presente, il Giudice dà lettura ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del dispositivo e della coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso.
IL Giudice Roberta Vaccaro
1 ALLEGATO A VERBALE D'UDIENZA DELL'11.06.2025 RG 12740 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Roberta Vaccaro, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12740 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 , discussa e decisa contestualmente, all'esito della camera di consiglio, all'udienza odierna, e vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
collazionata all'atto di citazione depositata telematicamente, dall'Avv. COLANGELO
DANIELE , presso il cui studio, in VIA DELLE LAME 2 40122 BOLOGNA è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
E
, CF , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. LUCA MILENA , giusta procura alle liti collazionata telematicamente alla comparsa costitutiva, presso il cui studio, in VIA MONTE GRAPPA, 3 40121 BOLOGNA è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c./616 c.p.c. (merito)
CONCLUSIONI: cfr. verbale cui è allegata la presente sentenza.
2 FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio di merito ex artt. 615 co. 2 e 616 c.p.c., iscritto a ruolo in data 12.09.2024, è stato tempestivamente introdotto dal debitore esecutato- opponente, nei confronti di Parte_1
, creditrice opposta, a seguito dell'ordinanza resa in Controparte_2
data 14.06.2024 dal G.E della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1872/2023 Reg. Esec.
Mob , al fine di sentir accogliere, nella presente sede, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inesistenza/insussistenza del credito azionato da Controparte_2 nell'esecuzione forzata R.G.E. n. 1872/2023 innanzi al Tribunale di Bologna, a fronte di tutti i motivi esposti in epigrafe ovvero in esito all'istruttoria richiesta, atteso la mancanza di un qualsiasi accordo/negozio/contratto che vincola il sig. a Parte_1 Controparte_2
, l'assoluta pretestuosità e l'unilaterale determinazione degli importi indicati nelle
[...]
fatture nn. 15 e 16 del 20/09/2022 di cui al D.I. n. 978/2023 emesso dal Tribunale di Bologna e conseguentemente accertare e dichiarare la carenza di legittimità e/o l'ingiustizia dell'esecuzione e comunque l'inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo e/o la sua inidoneità soggettiva a fondare l'esecuzione per cui è causa;
conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043
c.c. di per i motivi esposti nel presente atto e Controparte_2
condannare al pagamento in favore del sig. Controparte_2 [...]
di una somma pari ad € 40.000,00, ovvero ogni altra minore o maggiore somma accertata Parte_1
in corso di causa che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno sofferto dall'istante a causa dell'illecita condotta posta in essere dalla società convenuta, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo finale e rivalutazione monetaria se dovuta e conseguentemente accertare e dichiarare la carenza di legittimità e/o l'ingiustizia dell'esecuzione e comunque l'inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo e/o la sua inidoneità soggettiva a fondare l'esecuzione per cui è causa, e comunque accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione anche parziale tra il credito complessivo, di cui al D.I. 978/2023, in favore di ed il Controparte_3
maggior credito accertato in questa sede in favore del sig. e conseguentemente accertare Parte_1
e dichiarare che il sig. nulla deve a per le Parte_1 Controparte_3
ragioni tutte esposte nel presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo e/o la sua inidoneità soggettiva a fondare l'esecuzione presso terzi promossa, e comunque la impignorabilità dei beni oggetto della esecuzione azionata, con vittoria di spese ed onorari della presente procedura” ed in via subordinata di “ accertare e dichiarare l'inesistenza/insussistenza del credito azionato da Controparte_2 nell'esecuzione forzata R.G.E. n. 1872/2023 innanzi al Tribunale di Bologna, a fronte di tutti i motivi
3 esposti in epigrafe ovvero in esito all'istruttoria richiesta, atteso la mancanza di un qualsiasi accordo/negozio/contratto che vincola il sig. a Parte_1 Controparte_2
, l'assoluta pretestuosità e l'unilaterale determinazione degli importi indicati nelle
[...]
fatture nn. 15 e 16 del 20/09/2022 di cui al D.I. n. 978/2023 emesso dal Tribunale di Bologna che costituisce il titolo esecutivo sul quale si fonda il procedimento di espropriazione forzata opposto dal sig. conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96, comma 2, Parte_1
c.p.c., di per i motivi esposti nel presente atto e Controparte_2
condannare al pagamento in favore del sig. Controparte_2 [...]
di una somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno sofferto dall'istante Parte_1
a causa della temerarietà del procedimento di espropriazione forzata oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo finale e le spese della presente procedura, e conseguentemente accertare e dichiarare la carenza di legittimità e/o l'ingiustizia dell'esecuzione e comunque l'inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo e/o la sua inidoneità soggettiva a fondare l'esecuzione per cui è causa e conseguentemente accertare e dichiarare la carenza di legittimità e/o l'ingiustizia dell'esecuzione e comunque l'inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo e/o la sua inidoneità soggettiva a fondare l'esecuzione per cui è causa, e comunque accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione anche parziale tra il credito complessivo, di cui al D.I. 978/2023, in favore di ed il maggior credito accertato in questa sede in favore del Controparte_3
sig. e conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. nulla deve a Parte_1 Parte_1
per le ragioni tutte esposte nel presente atto e, Controparte_3
conseguentemente, accertare e dichiarare l'inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo e/o la sua inidoneità soggettiva a fondare l'esecuzione presso terzi promossa, e comunque la impignorabilità dei beni oggetto della esecuzione azionata, con vittoria di spese ed onorari della presente procedura”.
Si è costituita la parte opposta, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite e condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 , comma 2 c.p.c..
Con decreto del 10.04.2025 il G.I ha disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione, rappresentando alle parti che: “in ossequio alla struttura necessariamente bifasica dell'opposizione in esame, i motivi di opposizione all'esecuzione al vaglio della presente fase di merito sono ammissibili entro il limite dei motivi sollevati avanti al GE, irrilevanti fatti sopravvenuti, pur diffusamente allegati, se non ai fini della verifica dell'interesse ad introdurre il presente giudizio di merito o in ipotesi per sopravvenuta cessazione della materia del contendere salvo interesse alla regolamentazione delle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza virtuale” ed
4 invitando le stesse “in un'ottica conciliativa, a valutare la sussistenza dei presupposti, di là dalle conclusioni come rassegnate, della cessazione della materia del contendere a spese compensate”.
All'udienza odierna, le parti, aderendo all'invito del GI, hanno congiuntamente chiesto all'adito
Tribunale di dichiarare la “cessazione della materia del contendere a spese compensate”.
Il Tribunale, preso atto di quanto sopra e precisato che viene in rilievo una ipotesi di estinzione atipica del processo, come tale non definibile con ordinanza (consentita nelle sole ipotesi di estinzione tipica ex artt. 306 e ss. c.p.c.), provvede in conformità (in rito) con la presente sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) nulla sulle spese di lite, compensate per accordo tra le parti.
Così deciso in Bologna, 11/06/2025
Il Giudice Roberta Vaccaro
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