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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44575/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44575/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAZIO Parte_1 P.IVA_1
MONICA e dell'avv. FAZIO IVANO ( ) VIA SAN C.F._1
BARNABA, 30 20122 MILANO;
elettivamente domiciliata in VIA SAN
BARNABA, 30 20122 MILANO presso il difensore avv. FAZIO MONICA attrice contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBONI
[...] P.IVA_2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in PIAZZA EMILIA, 7 20129 MILANO presso il difensore avv. LOMBONI GIUSEPPE convenuta
Oggetto: Cessione del credito – contratto di somministrazione
Conclusioni:
per l'attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare l' Parte_1 Controparte_2
, al pagamento in favore di delle seguenti somme:
[...] Parte_1
- € 18.509,27 a titolo di interessi moratori, determinati ex artt. 2 e 5 e calcolati, ex art 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze all'effettivo saldo nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 7.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il ritardato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale e descritte nelle fatture prodotte sub doc. 8 – 13, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, azionate nel presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 17/05/23, parte attrice insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc 20/12/22, richiamato il contenuto della III memoria ex art. 183,
VI comma cpc 10/01/23.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare
In via preliminare:
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione come formulato;
- dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione ad agire della rispetto alle Pt_1 formulate domande e dichiarare l'azione inammissibile. Nel merito e in via principale: rigettare la domanda e tutte le richieste in esso contenute dando atto che nulla è dovuto da a CP_1 Pt_1
In via subordinata:
pag. 2 di 10 nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento della domanda che sia determinato l'eventuale importo dovuto con produzione documentale della documentazione contabile e ad esito di consulenza tecnica con oneri a carico di parte attrice.
In via istruttoria:
Si chiede, con riserva di integrazione, ove necessario, che: Part
- produca ex art. 210 cpc la documentazione contabile posta a base della propria domanda giudiziale;
- in ogni caso venga disposta una consulenza tecnica contabile con onere a carico di parte attrice.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfettario spese generali come per legge e con valutazione della condotta ai sensi dell'art. 96 cpc.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 26/10/2021 (di Parte_1
Part seguito anche solo ) ha convenuto in giudizio l
[...]
, già ( di seguito Controparte_2 Controparte_3 anche solo ”) per sentire accertare e dichiarare il diritto di credito di CP_1
Part
– quale cessionaria di crediti vantati da nei Controparte_4
confronti di - e conseguentemente condannare al pagamento in CP_1 CP_1
Part favore di dell'importo di € 2.313.424,44 per sorte capitale, oltre interessi moratori nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo e interessi anatocistici.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.03.2022 si è costituita in giudizio che, contestate le avverse pretese, ha insistito per la CP_1
dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per carenza di specificità della
Parte domanda, eccependo altresì la carenza di legittimazione ad agire di e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
pag. 3 di 10 Alla prima udienza del 24.03.2022 la giudice allora procedente ha dichiarato la nullità dell'atto introduttivo evidenziando che “l'attrice, sul presupposto dell'intervenuta cessione di crediti da parte di altra società, ha instato per la condanna della controparte al pagamento in proprio favore della somma di €
2.313.424,44 per sorte capitale oltre alle ulteriori somme richieste per interessi anatocistici e per interessi di mora indicati in “Note Debito
Interessi”, senza tuttavia alcunché allegare circa la fonte di tali crediti, le prestazioni concretamente eseguite dalla cedente, il periodo in cui tali prestazioni sarebbero state eseguite, limitandosi a far riferimento alla documentazione allegata alla citazione, la quale, tuttavia, si appalesa del tutto inidonea, per contenuto, a chiarire i fatti giustificativi della pretesa creditoria de qua;
”.
Con memoria di integrazione della domanda depositata in data 29.04.2022,
l'attrice – dato atto che l'importo capitale azionato era stato in realtà “quasi” integralmente pagato dalla debitrice - ha modificato la propria domanda, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di € 757,92 per residua sorte capitale, di cui alla fattura prodotta sub doc. 16 – 19, da maggiorarsi di interessi moratori, pari, alla data del 29/04/22, ad € 18.512,26 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nonché infine di € 7.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato/ritardato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Concesso termine per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., all'udienza del
20.10.2022 la causa è stata rinviata per la valutazione in merito ad eventuali istanze istruttorie all'udienza del 10.05.2023, poi differita al 17.05.2023.
pag. 4 di 10 A tale udienza è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il
19.6.2024; detta udienza si è tenuta avanti alla scrivente giudice, divenuta nelle more assegnataria dalla causa con provvedimento del 27.3.2024.
In tale udienza è stato disposto un breve rinvio, finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere un accordo, stante la recente costituzione di nuovo difensore per la parte convenuta.
Alla successiva udienza del 19.9.2024, constatata la mancata conciliazione della causa, è stata fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per l'11.12.2024; a tale udienza la causa è stata assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni processuali sollevate dalla difesa di parte convenuta: l'eccezione di nullità della citazione (secondo AREU persistente anche dopo l'integrazione della domanda avvenuta con la memoria
Part depositata il 29.4.2022 da e l'eccezione di carenza di legittimazione attiva
Part di per mancato rispetto della procedura prevista per la cessione di crediti disposta nei confronti di enti pubblici.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
3. Quanto alla citazione in giudizio, a seguito della memoria integrativa depositata da parte attrice, può dirsi sanata la nullità della citazione rilevata dal Tribunale
Part con riguardo all'atto introduttivo del giudizio, avendo chiarito petitum
(peraltro fortemente ridottosi rispetto alla domanda iniziale) e causa petendi, così rendendo possibile per la convenuta l'apprestamento di adeguate difese.
Con riguardo alla eccepita carenza di legittimazione passiva della cessionaria per omessa accettazione della cessione di credito da parte di , deve CP_1
osservarsi che l'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E prevede che, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., qualora la cessione del credito derivi da un contratto in corso di esecuzione, il creditore cedente debba chiedere il consenso al debitore ceduto ove si tratti di Pubblica Amministrazione.
pag. 5 di 10 Il successivo R.D. 2440/1923 ha, poi, a sua volta dedicato una specifica disciplina alle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, richiamando le previsioni contenute nel citato art. 9 della
L. 2248/1865, allegato E.
Successivamente, con la disciplina invocata dalla parte convenuta a sostegno della propria eccezione, ovvero quella introdotta dalla Legge n.77 del 17 luglio 2020, con cui è stato convertito il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto
Rilancio), si è previsto all'art. 117, comma 4 bis, che la cessione dei crediti commerciali certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti degli Enti del
, si perfeziona solo a seguito della espressa Parte_2 accettazione da parte dell'ente debitore.
Rileva il Tribunale che di quest'ultima norma, pur riferibile in astratto al caso in esame, mancano in concreto i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto posto che la titolarità del credito è stata oggetto di mera affermazione della cessionaria, con immediata contestazione della debitrice ceduta.
Ne consegue che, in assenza dei requisiti richiamati, la cessione, stipulata con atto notarile, ha avuto efficacia nei confronti di dopo la sua notifica a CP_1
cura della cessionaria.
Si osserva ulteriormente che, in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la normativa richiamata si applica esclusivamente nei confronti di amministrazioni statali.
4. In proposito è stato affermato che “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che
richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge -
è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è
pag. 6 di 10 pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (Cass. 30658/17 confermata da Cass. 29420/23). Parte 5. Quanto al merito della domanda avanzata da occorre evidenziare che le conclusioni precisate da parte attrice all'udienza dell'11.12.2024 sono riferite alla richiesta di condanna al pagamento di soli due importi:
€ 18.509,27 a titolo di interessi moratori, determinati ex artt. 2 e 5 e calcolati, ex art 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze delle fatture all'effettivo saldo nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 7.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il ritardato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale e descritte nelle fatture prodotte sub doc. 8 – 13, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, azionate nel presente giudizio. Part 6. Assume da ultimo in comparsa conclusionale, che gli interessi moratori sono stati determinati in virtù del D. Lgs. 231/02, secondo quanto indicato dal
D. Lgs. 192/12 e che, in forza di tale normativa, l'applicazione di tali interessi
è automatica, con il saggio fissato, in base ai criteri previsti dal successivo articolo 5 aggiungendo che sarebbero dovuti anche gli interessi anatocistici - ai sensi dell' art. 1283 c.c. - da quantificarsi anch'essi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come pag. 7 di 10 previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Rileva la giudicante che la creditrice non fa alcun riferimento ai riscontri documentali che fonderebbero la pretesa e, in particolare, ai dati utilizzati per il conteggio che avrebbe portato alla quantificazione degli interessi nella misura indicata (a seguito della riduzione dell'importo di € 25,388,80 richiesto in atto di citazione).
L'unico documento che si riferisce a detto conteggio è il documento prodotto sub B) con la memoria integrativa del 29.4.2022 denominato “dettaglio calcolo interessi”, contestato da controparte, in particolare con riguardo alle date di pagamento delle fatture.
7. A tal proposito deve rilevarsi che parte attrice, in corso di causa, ha affermato che i pagamenti del capitale sarebbero avvenuti “in corso di causa” mentre parte convenuta ha allegato (pur precisando di non intendere invertire l'onere probatorio) di aver pagato tutte le fatture insolute addirittura “un anno in anticipo rispetto all'atto di citazione” (pagg.
5-6 comparsa conclusionale), fornendo un elenco delle fatture con le date dei rispettivi (tempestivi) pagamenti.
8. A fronte di tale divergenza e di una gestione contabile quantomeno
Part
“imprecisa” da parte di (che, è bene ribadirlo, ha promosso il presente giudizio allegando il mancato pagamento di fatture per € 2.313.424,44 salvo poi verificare che le fatture erano state tutte integralmente pagate), la condanna al pagamento degli interessi avrebbe richiesto il raggiungimento di prova sulle singole fatture asseritamente saldate in ritardo, con dimostrazione delle singole scadenze e delle relative contabili, recanti la data di avvenuto pagamento (documenti assenti in giudizio), non potendo tali prove essere ricavate da un prospetto contabile redatto dalla creditrice.
pag. 8 di 10 Part Tali lacunose risultanze portano a ritenere che la parte creditrice onerata di fornire la prova delle circostanze poste a fondamento della propria domanda di condanna al pagamento di interessi moratori, non abbia adempiuto a tale onere, con conseguente rigetto della domanda.
9. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo alla domanda di pagamento dell'importo di € 7.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Anche a voler prescindere dal rilievo che la formula letterale della norma porterebbe ad escludere l'applicabilità dell'importo forfettario ad uni singola fattura rimasta insoluta, in ogni caso, tenuto conto che l'importo forfettario unitario è di € 40,00, la domanda dovrebbe fondarsi sulla dimostrata esistenza di n. 186 fatture insolute o pagate in ritardo.
Tale elenco, completo dei riferimenti di dette fatture, della loro scadenza, della prova della data di pagamento tardivo delle medesime, non è presente in atti (nessun richiamo documentale in tal senso è contenuto negli scritti
Part difensivi finali della creditrice) ed anzi, nelle conclusioni rassegnate da si legge che detto importo sarebbe da riferire al mancato pagamento di addirittura n. 874 “fatture costituenti la sorte capitale”, in assenza di qualsiasi ricostruzione contabile che consenta di riconciliare l'importo unitario di € 40 con il numero di fatture indicate.
Anche tale domanda non può pertanto trovare accoglimento per difetto di prova.
10. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la
Part soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia (come determinatosi a seguito della riduzione delle domande iniziali in corso di causa) , in € 7.616,00 per compensi (di cui € 1.701,00 per pag. 9 di 10 la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre
15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande avanzate da Parte_1
- condanna al rimborso delle spese del giudizio nei Parte_1
confronti di liquidate in € 7.616,00 per compensi, Controparte_1
oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Milano, 21/05/2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44575/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAZIO Parte_1 P.IVA_1
MONICA e dell'avv. FAZIO IVANO ( ) VIA SAN C.F._1
BARNABA, 30 20122 MILANO;
elettivamente domiciliata in VIA SAN
BARNABA, 30 20122 MILANO presso il difensore avv. FAZIO MONICA attrice contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBONI
[...] P.IVA_2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in PIAZZA EMILIA, 7 20129 MILANO presso il difensore avv. LOMBONI GIUSEPPE convenuta
Oggetto: Cessione del credito – contratto di somministrazione
Conclusioni:
per l'attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare l' Parte_1 Controparte_2
, al pagamento in favore di delle seguenti somme:
[...] Parte_1
- € 18.509,27 a titolo di interessi moratori, determinati ex artt. 2 e 5 e calcolati, ex art 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze all'effettivo saldo nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 7.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il ritardato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale e descritte nelle fatture prodotte sub doc. 8 – 13, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, azionate nel presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 17/05/23, parte attrice insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc 20/12/22, richiamato il contenuto della III memoria ex art. 183,
VI comma cpc 10/01/23.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare
In via preliminare:
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione come formulato;
- dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione ad agire della rispetto alle Pt_1 formulate domande e dichiarare l'azione inammissibile. Nel merito e in via principale: rigettare la domanda e tutte le richieste in esso contenute dando atto che nulla è dovuto da a CP_1 Pt_1
In via subordinata:
pag. 2 di 10 nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento della domanda che sia determinato l'eventuale importo dovuto con produzione documentale della documentazione contabile e ad esito di consulenza tecnica con oneri a carico di parte attrice.
In via istruttoria:
Si chiede, con riserva di integrazione, ove necessario, che: Part
- produca ex art. 210 cpc la documentazione contabile posta a base della propria domanda giudiziale;
- in ogni caso venga disposta una consulenza tecnica contabile con onere a carico di parte attrice.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfettario spese generali come per legge e con valutazione della condotta ai sensi dell'art. 96 cpc.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 26/10/2021 (di Parte_1
Part seguito anche solo ) ha convenuto in giudizio l
[...]
, già ( di seguito Controparte_2 Controparte_3 anche solo ”) per sentire accertare e dichiarare il diritto di credito di CP_1
Part
– quale cessionaria di crediti vantati da nei Controparte_4
confronti di - e conseguentemente condannare al pagamento in CP_1 CP_1
Part favore di dell'importo di € 2.313.424,44 per sorte capitale, oltre interessi moratori nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo e interessi anatocistici.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.03.2022 si è costituita in giudizio che, contestate le avverse pretese, ha insistito per la CP_1
dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per carenza di specificità della
Parte domanda, eccependo altresì la carenza di legittimazione ad agire di e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
pag. 3 di 10 Alla prima udienza del 24.03.2022 la giudice allora procedente ha dichiarato la nullità dell'atto introduttivo evidenziando che “l'attrice, sul presupposto dell'intervenuta cessione di crediti da parte di altra società, ha instato per la condanna della controparte al pagamento in proprio favore della somma di €
2.313.424,44 per sorte capitale oltre alle ulteriori somme richieste per interessi anatocistici e per interessi di mora indicati in “Note Debito
Interessi”, senza tuttavia alcunché allegare circa la fonte di tali crediti, le prestazioni concretamente eseguite dalla cedente, il periodo in cui tali prestazioni sarebbero state eseguite, limitandosi a far riferimento alla documentazione allegata alla citazione, la quale, tuttavia, si appalesa del tutto inidonea, per contenuto, a chiarire i fatti giustificativi della pretesa creditoria de qua;
”.
Con memoria di integrazione della domanda depositata in data 29.04.2022,
l'attrice – dato atto che l'importo capitale azionato era stato in realtà “quasi” integralmente pagato dalla debitrice - ha modificato la propria domanda, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di € 757,92 per residua sorte capitale, di cui alla fattura prodotta sub doc. 16 – 19, da maggiorarsi di interessi moratori, pari, alla data del 29/04/22, ad € 18.512,26 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nonché infine di € 7.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato/ritardato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Concesso termine per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., all'udienza del
20.10.2022 la causa è stata rinviata per la valutazione in merito ad eventuali istanze istruttorie all'udienza del 10.05.2023, poi differita al 17.05.2023.
pag. 4 di 10 A tale udienza è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il
19.6.2024; detta udienza si è tenuta avanti alla scrivente giudice, divenuta nelle more assegnataria dalla causa con provvedimento del 27.3.2024.
In tale udienza è stato disposto un breve rinvio, finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere un accordo, stante la recente costituzione di nuovo difensore per la parte convenuta.
Alla successiva udienza del 19.9.2024, constatata la mancata conciliazione della causa, è stata fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per l'11.12.2024; a tale udienza la causa è stata assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni processuali sollevate dalla difesa di parte convenuta: l'eccezione di nullità della citazione (secondo AREU persistente anche dopo l'integrazione della domanda avvenuta con la memoria
Part depositata il 29.4.2022 da e l'eccezione di carenza di legittimazione attiva
Part di per mancato rispetto della procedura prevista per la cessione di crediti disposta nei confronti di enti pubblici.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
3. Quanto alla citazione in giudizio, a seguito della memoria integrativa depositata da parte attrice, può dirsi sanata la nullità della citazione rilevata dal Tribunale
Part con riguardo all'atto introduttivo del giudizio, avendo chiarito petitum
(peraltro fortemente ridottosi rispetto alla domanda iniziale) e causa petendi, così rendendo possibile per la convenuta l'apprestamento di adeguate difese.
Con riguardo alla eccepita carenza di legittimazione passiva della cessionaria per omessa accettazione della cessione di credito da parte di , deve CP_1
osservarsi che l'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E prevede che, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., qualora la cessione del credito derivi da un contratto in corso di esecuzione, il creditore cedente debba chiedere il consenso al debitore ceduto ove si tratti di Pubblica Amministrazione.
pag. 5 di 10 Il successivo R.D. 2440/1923 ha, poi, a sua volta dedicato una specifica disciplina alle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, richiamando le previsioni contenute nel citato art. 9 della
L. 2248/1865, allegato E.
Successivamente, con la disciplina invocata dalla parte convenuta a sostegno della propria eccezione, ovvero quella introdotta dalla Legge n.77 del 17 luglio 2020, con cui è stato convertito il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto
Rilancio), si è previsto all'art. 117, comma 4 bis, che la cessione dei crediti commerciali certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti degli Enti del
, si perfeziona solo a seguito della espressa Parte_2 accettazione da parte dell'ente debitore.
Rileva il Tribunale che di quest'ultima norma, pur riferibile in astratto al caso in esame, mancano in concreto i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto posto che la titolarità del credito è stata oggetto di mera affermazione della cessionaria, con immediata contestazione della debitrice ceduta.
Ne consegue che, in assenza dei requisiti richiamati, la cessione, stipulata con atto notarile, ha avuto efficacia nei confronti di dopo la sua notifica a CP_1
cura della cessionaria.
Si osserva ulteriormente che, in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la normativa richiamata si applica esclusivamente nei confronti di amministrazioni statali.
4. In proposito è stato affermato che “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che
richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge -
è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è
pag. 6 di 10 pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (Cass. 30658/17 confermata da Cass. 29420/23). Parte 5. Quanto al merito della domanda avanzata da occorre evidenziare che le conclusioni precisate da parte attrice all'udienza dell'11.12.2024 sono riferite alla richiesta di condanna al pagamento di soli due importi:
€ 18.509,27 a titolo di interessi moratori, determinati ex artt. 2 e 5 e calcolati, ex art 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze delle fatture all'effettivo saldo nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 7.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il ritardato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale e descritte nelle fatture prodotte sub doc. 8 – 13, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, azionate nel presente giudizio. Part 6. Assume da ultimo in comparsa conclusionale, che gli interessi moratori sono stati determinati in virtù del D. Lgs. 231/02, secondo quanto indicato dal
D. Lgs. 192/12 e che, in forza di tale normativa, l'applicazione di tali interessi
è automatica, con il saggio fissato, in base ai criteri previsti dal successivo articolo 5 aggiungendo che sarebbero dovuti anche gli interessi anatocistici - ai sensi dell' art. 1283 c.c. - da quantificarsi anch'essi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come pag. 7 di 10 previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Rileva la giudicante che la creditrice non fa alcun riferimento ai riscontri documentali che fonderebbero la pretesa e, in particolare, ai dati utilizzati per il conteggio che avrebbe portato alla quantificazione degli interessi nella misura indicata (a seguito della riduzione dell'importo di € 25,388,80 richiesto in atto di citazione).
L'unico documento che si riferisce a detto conteggio è il documento prodotto sub B) con la memoria integrativa del 29.4.2022 denominato “dettaglio calcolo interessi”, contestato da controparte, in particolare con riguardo alle date di pagamento delle fatture.
7. A tal proposito deve rilevarsi che parte attrice, in corso di causa, ha affermato che i pagamenti del capitale sarebbero avvenuti “in corso di causa” mentre parte convenuta ha allegato (pur precisando di non intendere invertire l'onere probatorio) di aver pagato tutte le fatture insolute addirittura “un anno in anticipo rispetto all'atto di citazione” (pagg.
5-6 comparsa conclusionale), fornendo un elenco delle fatture con le date dei rispettivi (tempestivi) pagamenti.
8. A fronte di tale divergenza e di una gestione contabile quantomeno
Part
“imprecisa” da parte di (che, è bene ribadirlo, ha promosso il presente giudizio allegando il mancato pagamento di fatture per € 2.313.424,44 salvo poi verificare che le fatture erano state tutte integralmente pagate), la condanna al pagamento degli interessi avrebbe richiesto il raggiungimento di prova sulle singole fatture asseritamente saldate in ritardo, con dimostrazione delle singole scadenze e delle relative contabili, recanti la data di avvenuto pagamento (documenti assenti in giudizio), non potendo tali prove essere ricavate da un prospetto contabile redatto dalla creditrice.
pag. 8 di 10 Part Tali lacunose risultanze portano a ritenere che la parte creditrice onerata di fornire la prova delle circostanze poste a fondamento della propria domanda di condanna al pagamento di interessi moratori, non abbia adempiuto a tale onere, con conseguente rigetto della domanda.
9. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo alla domanda di pagamento dell'importo di € 7.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Anche a voler prescindere dal rilievo che la formula letterale della norma porterebbe ad escludere l'applicabilità dell'importo forfettario ad uni singola fattura rimasta insoluta, in ogni caso, tenuto conto che l'importo forfettario unitario è di € 40,00, la domanda dovrebbe fondarsi sulla dimostrata esistenza di n. 186 fatture insolute o pagate in ritardo.
Tale elenco, completo dei riferimenti di dette fatture, della loro scadenza, della prova della data di pagamento tardivo delle medesime, non è presente in atti (nessun richiamo documentale in tal senso è contenuto negli scritti
Part difensivi finali della creditrice) ed anzi, nelle conclusioni rassegnate da si legge che detto importo sarebbe da riferire al mancato pagamento di addirittura n. 874 “fatture costituenti la sorte capitale”, in assenza di qualsiasi ricostruzione contabile che consenta di riconciliare l'importo unitario di € 40 con il numero di fatture indicate.
Anche tale domanda non può pertanto trovare accoglimento per difetto di prova.
10. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la
Part soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia (come determinatosi a seguito della riduzione delle domande iniziali in corso di causa) , in € 7.616,00 per compensi (di cui € 1.701,00 per pag. 9 di 10 la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre
15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande avanzate da Parte_1
- condanna al rimborso delle spese del giudizio nei Parte_1
confronti di liquidate in € 7.616,00 per compensi, Controparte_1
oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Milano, 21/05/2025
La giudice
Licinia Petrella
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