TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/05/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2137/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2137/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2137/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SETTI GIULIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTE D'ABISSO 21 41100 NApresso il difensore avv. SETTI GIULIA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZACCARIA GIACOMO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MAINI STEFANO ( ) PIAZZA GRANDE N. 16 , C.F._2 CP_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA GRANDE 16 NApresso il difensore avv. ZACCARIA
GIACOMO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 per sentire riformare la sentenza pronunziata dal Giudice di Pace di in data 11 dicembre 2013 laddove, in relazione ad incidente CP_1
pagina 2 di 5 stradale avvenuto in data 6 giugno 2023,veniva riscontrata violazione dell'art. 145 CdS, con decurtazione di punti cinque dalla patente di guida.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando la domanda e insistendo per la conferma della sentenza appellata.
II. La sentenza impugnata non merita censura e va confermata.
Correttamente gli agenti della p.m. Hanno elevato a carico del la violazione del di cui all'art. 145 Cds. Pt_1
Trasparente è la versione del sinistro (riportata nella pag. 2 della relazione di sinistro) fornita dal testo oculare S_
, che si trovava a bordo della sua autovettura in coda sulla
[...] via Vignolese, allorchè si è verificato l'impatto tra autovettura condotta dal e il motociclo, proveniente dalla medesima via Pt_1
Vignolese.
Il teste ha riferito: “da via Collegarhola sopraggiungeva una
BMW grigia, che si è fermata all'incrocio con via Vignolese. Davanti da me di due auto, vi è uno spazio creato intenzionalmente per farlo passare. Il conducente della BMW, vedendo il varco aperto è venuto avanti piano piano, fino a superare di mezzo metro con la parte anteriore della BMW la striscia longitudinale di mezzeria, occupando
l'altra corsia di marcia. Da dietro sopraggiungeva una moto che era sulla sinistra, che scorreva i veicoli fermi a filo della striscia longitudinale di mezzeria. Quando il motociclista andava ad urtare la
BMW che proveniente da via Collegarola si metteva tra due auto in fase di arresto, sulla parte anteriore”.
Il sinistro va inquadrato nel tema della c.d. precedenza di fatto, relativamente al quale si insegna: ”in tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a pagina 3 di 5 rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi” (ad es., Cass. pen, 29 settembre 2016, n.
53.304).
Tuttavia, la precedenza di fatto non è invocabile in caso di impatto e collisione tra veicoli: “la precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo. In altre parole il conducente sfavorito dalla precedenza può impegnare un incrocio solo dopo essersi accertato di non creare alcun rischio, per la circolazione in generale e per il conducente avente diritto di precedenza in particolare, nel rispetto degli obblighi di prudenza e diligenza su di lui incombenti al massimo grado;
né una pretesa precedenza di fatto può essere invocata in maniera puramente strumentale, a giustificazione di condotte sconsiderate, ed allo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità in caso di scontro tra veicoli” (ad es., Cass. 12 febbraio 2025, n. 3573; Cass. 18 gennaio
2024, n.1992).
La massima è esattamente attinente al caso di specie.
Erroneamente, il ha valutato di potersi inserire nel Pt_1 flusso veicolare della via Vignolese, provenendo da strada laterale priva del diritto di precedenza, senza creare pericoli di sorta, fruendo della precedenza c.d. di fatto.
Lo stesso, però, non si è avveduto del sopraggiungere della moto proveniente dalla via Vignolese, che godeva del diritto di precedenza, contro la quale egli ha impattato.
La sentenza va pertanto confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso depositato in data 24 aprile Parte_1
2024,
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara tenuto e condanna l'appellante a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 730 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori, con raddoppio del contributo unificato versato per questo giudizio.
Modena, 15 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2137/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2137/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SETTI GIULIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTE D'ABISSO 21 41100 NApresso il difensore avv. SETTI GIULIA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZACCARIA GIACOMO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MAINI STEFANO ( ) PIAZZA GRANDE N. 16 , C.F._2 CP_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA GRANDE 16 NApresso il difensore avv. ZACCARIA
GIACOMO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 per sentire riformare la sentenza pronunziata dal Giudice di Pace di in data 11 dicembre 2013 laddove, in relazione ad incidente CP_1
pagina 2 di 5 stradale avvenuto in data 6 giugno 2023,veniva riscontrata violazione dell'art. 145 CdS, con decurtazione di punti cinque dalla patente di guida.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando la domanda e insistendo per la conferma della sentenza appellata.
II. La sentenza impugnata non merita censura e va confermata.
Correttamente gli agenti della p.m. Hanno elevato a carico del la violazione del di cui all'art. 145 Cds. Pt_1
Trasparente è la versione del sinistro (riportata nella pag. 2 della relazione di sinistro) fornita dal testo oculare S_
, che si trovava a bordo della sua autovettura in coda sulla
[...] via Vignolese, allorchè si è verificato l'impatto tra autovettura condotta dal e il motociclo, proveniente dalla medesima via Pt_1
Vignolese.
Il teste ha riferito: “da via Collegarhola sopraggiungeva una
BMW grigia, che si è fermata all'incrocio con via Vignolese. Davanti da me di due auto, vi è uno spazio creato intenzionalmente per farlo passare. Il conducente della BMW, vedendo il varco aperto è venuto avanti piano piano, fino a superare di mezzo metro con la parte anteriore della BMW la striscia longitudinale di mezzeria, occupando
l'altra corsia di marcia. Da dietro sopraggiungeva una moto che era sulla sinistra, che scorreva i veicoli fermi a filo della striscia longitudinale di mezzeria. Quando il motociclista andava ad urtare la
BMW che proveniente da via Collegarola si metteva tra due auto in fase di arresto, sulla parte anteriore”.
Il sinistro va inquadrato nel tema della c.d. precedenza di fatto, relativamente al quale si insegna: ”in tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a pagina 3 di 5 rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi” (ad es., Cass. pen, 29 settembre 2016, n.
53.304).
Tuttavia, la precedenza di fatto non è invocabile in caso di impatto e collisione tra veicoli: “la precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo. In altre parole il conducente sfavorito dalla precedenza può impegnare un incrocio solo dopo essersi accertato di non creare alcun rischio, per la circolazione in generale e per il conducente avente diritto di precedenza in particolare, nel rispetto degli obblighi di prudenza e diligenza su di lui incombenti al massimo grado;
né una pretesa precedenza di fatto può essere invocata in maniera puramente strumentale, a giustificazione di condotte sconsiderate, ed allo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità in caso di scontro tra veicoli” (ad es., Cass. 12 febbraio 2025, n. 3573; Cass. 18 gennaio
2024, n.1992).
La massima è esattamente attinente al caso di specie.
Erroneamente, il ha valutato di potersi inserire nel Pt_1 flusso veicolare della via Vignolese, provenendo da strada laterale priva del diritto di precedenza, senza creare pericoli di sorta, fruendo della precedenza c.d. di fatto.
Lo stesso, però, non si è avveduto del sopraggiungere della moto proveniente dalla via Vignolese, che godeva del diritto di precedenza, contro la quale egli ha impattato.
La sentenza va pertanto confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso depositato in data 24 aprile Parte_1
2024,
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara tenuto e condanna l'appellante a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 730 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori, con raddoppio del contributo unificato versato per questo giudizio.
Modena, 15 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5