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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/09/2024, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 8108/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 19/03/2024, vertente TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'Avv. ASCIONE CIRO PAOLO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 dall'Avv. LEMBO MARIA ROSARIA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 19/03/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 03/09/2021 in Caserta – dal quale sono nati due figli ( , nato l' 08/07/2014; , nato il Per_1 Per_2
03/02/2018) – e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti. Infine, all'udienza del 19/03/24, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizione accessorie, di quanto concordato.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale omologata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto del 12.10.2022.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
le parti chiedono confermarsi gli accordi della separazione per quanto riguarda il diritto di visita. In merito al mantenimento confermare € 600,00 mensili come previsto negli accordi della separazione rivalutati secondo l'indice Istat e la corresponsione dell'assegno unico al 100% in favore della NO . Il signor si impegna a pagare le CP_1 Parte_1 utenze della casa coniugale fino a quando la NO troverà un lavoro stabile. CP_1
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 8108/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caserta il 03/09/2021 da nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...] ( atto n. 111, parte II, seria A, Anno 2021);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) ;
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 21/03/24
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 8108/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 19/03/2024, vertente TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'Avv. ASCIONE CIRO PAOLO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 dall'Avv. LEMBO MARIA ROSARIA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 19/03/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 03/09/2021 in Caserta – dal quale sono nati due figli ( , nato l' 08/07/2014; , nato il Per_1 Per_2
03/02/2018) – e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti. Infine, all'udienza del 19/03/24, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizione accessorie, di quanto concordato.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale omologata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto del 12.10.2022.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
le parti chiedono confermarsi gli accordi della separazione per quanto riguarda il diritto di visita. In merito al mantenimento confermare € 600,00 mensili come previsto negli accordi della separazione rivalutati secondo l'indice Istat e la corresponsione dell'assegno unico al 100% in favore della NO . Il signor si impegna a pagare le CP_1 Parte_1 utenze della casa coniugale fino a quando la NO troverà un lavoro stabile. CP_1
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 8108/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caserta il 03/09/2021 da nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...] ( atto n. 111, parte II, seria A, Anno 2021);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) ;
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 21/03/24
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso