TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/11/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 874 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 874 2024 R.G. posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 6.11.2025; oggetto: separazione personale dei coniugi promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in AVOLA, VIA DANTE N. 52, presso lo studio dell'avv. DI MARIA SEBASTIANA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA FRANCESCO D'ASSISI
N. 11, presso lo studio dell'avv. SARCIA' SALVATRICE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (atti comunicati in data 12.3.2024).
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 4.3.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 12.7.2010 e che dall'unione è nata la figlia il CP_1 Per_1 pagina 1 di 5 3.10.2009, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie. Al riguardo, il ricorrente esponeva di essersi già separato consensualmente una prima volta dalla moglie con decreto di omologa del Tribunale di Siracusa (n. 484/2019), pubblicato in data 23.12.2019, e di essersi riconciliato con la stessa un anno dopo (2020), ripristinando la convivenza materiale e spirituale. Allegava, altresì, che nel 2022 si verificava una nuova crisi coniugale, avendo la moglie intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo e abbandonato il tetto coniugale lasciando la figlia con il padre, per cui si vedeva costretto ad avviare il presente giudizio di separazione.
Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento presso il padre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 250,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di CP_1 separazione svolta dal ricorrente, ma chiedendo di addebitarla al marito, avendo quest'ultimo violato i doveri di assistenza morale e materiale. Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso sé stessa e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza del 17.12.2024, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori davano atto che le parti avevano raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, in forza del matrimonio contratto in Avola (SR)
e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Avola, Anno 2010, n. 17, Parte I, autorizzandoli a vivere separati senza darsi reciproche molestie e con obbligo di rispetto reciproco, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio;
- assegnare la casa familiare sita in Avola (SR), B. Gigli 27 al Sig. , atteso che Parte_1
l'immobile è di proprietà della di lui madre;
- disporre l'affidamento della figlia minore, in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso il domicilio della madre sig.ra , con la quale la minore ha sempre vissuto CP_1 senza soluzione di continuità, anche dopo la separazione di fatto delle parti;
- regolamentare il diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra le parti e in mancanza, nei week-end, a settimane alterne, dalle 13.00 del sabato sino alle ore 21 della domenica;
durante la
pagina 2 di 5 settimana per due pomeriggi da concordare con il padre dalle ore 18 alle ore 20.30;
- disporre che ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia alternativamente in ragione d'anno durante le festività natalizie e pasquali, con contestuale pernotto, e precisamente, potrà tenerla con se in alternativa il 24/12 o il 25/12, il 31/12 o l'1/01, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; tutte le altre festività dell'anno saranno alternate in ragion d'anno con la madre (a titolo esemplificativo si alterneranno: domenica e martedì di carnevale, domenica delle palme, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa della patrona, 15 agosto, 1 novembre); la figlia trascorreranno il giorno di ricorrenza del proprio compleanno vedendo entrambi i genitori;
inoltre, trascorreranno con ciascuno di essi il giorno del compleanno del singolo genitore, la festa della mamma e quella del papà e potranno partecipare alle ricorrenze della famiglia paterna e materna, previo accordo tra entrambi i genitori;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
nel caso in cui i genitori volessero portare la figlia in vacanza, si obbligano fin da adesso a comunicarlo per iscritto reciprocamente con debito avviso e attenderanno il reciproco consenso in forma scritta anche per le vie brevi (anche tramite sms), consenso che, se non sarà comunicato o negato in modo giustificato nella forma suddetta entro giorni dieci prima della partenza, si intenderà concesso;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma Parte_1 CP_1 mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, , con decorrenza sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, da versare Persona_2 entro, e non oltre, il 5 di ogni mese, con bonifico su carta postepay intestata alla suddetta sig.ra
e con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
CP_1
- disporre che la sig.ra continuerà, come sempre avvenuto tra le parti, a percepire per CP_1 intero e in via esclusiva l'assegno unico relativo alla figlia Per_1
- porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per
i figli minori, così come previste dalle ultime “Linee guida sul mantenimento dei figli” redatte dal
Tribunale di Siracusa, e comunque previamente concordate e debitamente documentate dalle parti;
- disporre che nessuno dei coniugi sarà obbligato economicamente nei confronti dell'altro ad alcun versamento per assegno di mantenimento o alimentare, né periodico, né una tantum, per espressa rinuncia di entrambi al su citato diritto e ben potendo ciascuno di essi provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
- infine, i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza personale ed economica;
- ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza di omologazione della separazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avola (SR) affinché provveda alle annotazioni,
pagina 3 di 5 a margine del citato atto di matrimonio, nonché a tutti gli incombenti necessari previsti dal R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 e successive modificazioni”.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, va preliminarmente rilevato che tra le parti in causa è già intervenuta una dichiarazione di separazione personale dei coniugi, dichiarata dal Tribunale di Siracusa con decreto di omologa n. 484/2019, pubblicato in data 23.12.2019. Tuttavia, per effetto della successiva riconciliazione di fatto, avvenuta nel 2020 ed ammessa pacificamente da entrambe le parti, la detta pronuncia è rimasta, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., priva di effetti, avendo le parti ripristinato la convivenza presso l'abitazione familiare sita in Avola, via B. Gigli n. 27, e con essa ripreso i rapporti materiali e morali caratterizzanti il vincolo matrimoniale.
Chiarito ciò, il Collegio ritiene che la domanda di separazione oggi formulata sia fondata e vada accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale, valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore, non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
874/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Avola, il giorno 12.7.2010 (Atto n. 17, Parte I, Anno
2010), in conformità alle condizioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
pagina 4 di 5 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio, non avendo più alcun effetto la precedente pronuncia di separazione alla luce di quanto sopra esposto;
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 874 2024 R.G. posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 6.11.2025; oggetto: separazione personale dei coniugi promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in AVOLA, VIA DANTE N. 52, presso lo studio dell'avv. DI MARIA SEBASTIANA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA FRANCESCO D'ASSISI
N. 11, presso lo studio dell'avv. SARCIA' SALVATRICE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (atti comunicati in data 12.3.2024).
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 4.3.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 12.7.2010 e che dall'unione è nata la figlia il CP_1 Per_1 pagina 1 di 5 3.10.2009, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie. Al riguardo, il ricorrente esponeva di essersi già separato consensualmente una prima volta dalla moglie con decreto di omologa del Tribunale di Siracusa (n. 484/2019), pubblicato in data 23.12.2019, e di essersi riconciliato con la stessa un anno dopo (2020), ripristinando la convivenza materiale e spirituale. Allegava, altresì, che nel 2022 si verificava una nuova crisi coniugale, avendo la moglie intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo e abbandonato il tetto coniugale lasciando la figlia con il padre, per cui si vedeva costretto ad avviare il presente giudizio di separazione.
Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento presso il padre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 250,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di CP_1 separazione svolta dal ricorrente, ma chiedendo di addebitarla al marito, avendo quest'ultimo violato i doveri di assistenza morale e materiale. Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso sé stessa e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza del 17.12.2024, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori davano atto che le parti avevano raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, in forza del matrimonio contratto in Avola (SR)
e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Avola, Anno 2010, n. 17, Parte I, autorizzandoli a vivere separati senza darsi reciproche molestie e con obbligo di rispetto reciproco, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio;
- assegnare la casa familiare sita in Avola (SR), B. Gigli 27 al Sig. , atteso che Parte_1
l'immobile è di proprietà della di lui madre;
- disporre l'affidamento della figlia minore, in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso il domicilio della madre sig.ra , con la quale la minore ha sempre vissuto CP_1 senza soluzione di continuità, anche dopo la separazione di fatto delle parti;
- regolamentare il diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra le parti e in mancanza, nei week-end, a settimane alterne, dalle 13.00 del sabato sino alle ore 21 della domenica;
durante la
pagina 2 di 5 settimana per due pomeriggi da concordare con il padre dalle ore 18 alle ore 20.30;
- disporre che ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia alternativamente in ragione d'anno durante le festività natalizie e pasquali, con contestuale pernotto, e precisamente, potrà tenerla con se in alternativa il 24/12 o il 25/12, il 31/12 o l'1/01, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; tutte le altre festività dell'anno saranno alternate in ragion d'anno con la madre (a titolo esemplificativo si alterneranno: domenica e martedì di carnevale, domenica delle palme, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa della patrona, 15 agosto, 1 novembre); la figlia trascorreranno il giorno di ricorrenza del proprio compleanno vedendo entrambi i genitori;
inoltre, trascorreranno con ciascuno di essi il giorno del compleanno del singolo genitore, la festa della mamma e quella del papà e potranno partecipare alle ricorrenze della famiglia paterna e materna, previo accordo tra entrambi i genitori;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
nel caso in cui i genitori volessero portare la figlia in vacanza, si obbligano fin da adesso a comunicarlo per iscritto reciprocamente con debito avviso e attenderanno il reciproco consenso in forma scritta anche per le vie brevi (anche tramite sms), consenso che, se non sarà comunicato o negato in modo giustificato nella forma suddetta entro giorni dieci prima della partenza, si intenderà concesso;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma Parte_1 CP_1 mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, , con decorrenza sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, da versare Persona_2 entro, e non oltre, il 5 di ogni mese, con bonifico su carta postepay intestata alla suddetta sig.ra
e con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
CP_1
- disporre che la sig.ra continuerà, come sempre avvenuto tra le parti, a percepire per CP_1 intero e in via esclusiva l'assegno unico relativo alla figlia Per_1
- porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per
i figli minori, così come previste dalle ultime “Linee guida sul mantenimento dei figli” redatte dal
Tribunale di Siracusa, e comunque previamente concordate e debitamente documentate dalle parti;
- disporre che nessuno dei coniugi sarà obbligato economicamente nei confronti dell'altro ad alcun versamento per assegno di mantenimento o alimentare, né periodico, né una tantum, per espressa rinuncia di entrambi al su citato diritto e ben potendo ciascuno di essi provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
- infine, i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza personale ed economica;
- ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza di omologazione della separazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avola (SR) affinché provveda alle annotazioni,
pagina 3 di 5 a margine del citato atto di matrimonio, nonché a tutti gli incombenti necessari previsti dal R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 e successive modificazioni”.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, va preliminarmente rilevato che tra le parti in causa è già intervenuta una dichiarazione di separazione personale dei coniugi, dichiarata dal Tribunale di Siracusa con decreto di omologa n. 484/2019, pubblicato in data 23.12.2019. Tuttavia, per effetto della successiva riconciliazione di fatto, avvenuta nel 2020 ed ammessa pacificamente da entrambe le parti, la detta pronuncia è rimasta, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., priva di effetti, avendo le parti ripristinato la convivenza presso l'abitazione familiare sita in Avola, via B. Gigli n. 27, e con essa ripreso i rapporti materiali e morali caratterizzanti il vincolo matrimoniale.
Chiarito ciò, il Collegio ritiene che la domanda di separazione oggi formulata sia fondata e vada accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale, valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore, non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
874/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Avola, il giorno 12.7.2010 (Atto n. 17, Parte I, Anno
2010), in conformità alle condizioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
pagina 4 di 5 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio, non avendo più alcun effetto la precedente pronuncia di separazione alla luce di quanto sopra esposto;
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5