Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 marzo 1953 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 gennaio 1989 |
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- 1. AMBIENTEDIRITTO.IT: I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA N.5Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
GIURISPRUDENZA TAR MARCHE, Sez. 1^ – 6 febbraio 2020, n. 102 AUTORITÀ EMANANTE: T. A. R. CATEGORIA: Diritto urbanistico – edilizia DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Variante al PRG – Ricorso volto all'annullamento per ciò che la variante non prevede – Inammissibilità – Comparto edificatorio – Strumento urbanistico di terzo livello – Presupposto della già intervenuta approvazione dello strumento urbanistico generale e dello strumento attuativoA – Ripubblicazione del piano e conseguente riattiva dell'interlocuzione con i soggetti interessati – Modifiche sostanziali – Individuazione. TAR MARCHE – 12 febbraio 2020 AUTORITÀ EMANANTE: T. A. R. CATEGORIA: Fauna e Flora, Maltrattamento animali …
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Giurisprudenza • 146
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 20/12/2024, n. 255Provvedimento: Sentenza n. 255/2024 Depositato il 20/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2024 alle ore 08:30 in composizione monocratica: ARIOLLI OV, Giudice monocratico in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 184/2024 depositato il 24/09/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. …Leggi di più...
- avviso di liquidazione·
- attestazione di conformità·
- art. 5 L. 2248/1865·
- rappresentanza·
- responsabilità aggravata·
- incostituzionalità·
- art. 7 Dlgvo 546/1992·
- processo tributario telematico·
- legittimità atti amministrativi·
- imposta di registro
Versioni del testo
- Art. 1.
La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 , ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali. - Art. 2.
Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell' art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.
Le modalita' di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinera' lo svolgimento del referendum popolare. - Articolo 3Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2 ))