Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 26/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.111/2021 RG di appello alla sentenza non definitiva n. 2434/2018 del Tribunale di Taranto pubblicata il 3.10.2018 e a quella definitiva n. 113/2021 del Tribunale di Taranto pubblicata il 19.01.2021, pendente tra e rappresentate e difese dall'Avv. Tommaso Parte_1 Parte_2
Savito;
appellanti e contumace;
Controparte_1
appellata nonché
in atti rappresentata dalla mandataria Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Palma;
[...]
interventore
All'udienza del 14.03.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da verbale d'udienza a cui si rinvia e da intendersi qui richiamato.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 12 Maggio 2017 la esponeva di aver Parte_1 intrattenuto con la (poi incorporata in Controparte_4 [...]
un conto corrente ordinario contraddistinto dal n. 11489/D, Controparte_1 presso la filiale di Taranto, confluito e proseguito, da ultimo, nel conto corrente n.
11489.68 (poi divenuto n. 632395.23), presso il , Controparte_1
Filiale di Taranto e cessato il 6 Dicembre 2016, allorchè l' aveva comunicato CP_5 il suo recesso e la revoca degli affidamenti concessi, nonché altro rapporto,
1
senza mai trasmettere le copie di sua pertinenza. Esponeva che, per tutta la
[...] durata del rapporto, vi era stato l'addebito trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altro accessorio, comprese le spese, mai documentate, con conseguente capitalizzazione ed applicazione sui primi dello anatocismo, da ritenersi nulla ed illegittima secondo quanto ritenuto dalla Suprema
Corte (Cass. civ. SS. UU. n. 21095/04); contestando, anche, il mancato accredito delle valute attive al momento in cui l'istituto aveva avuto la disponibilità delle somme e l'addebito di quelle passive in epoca antecedente a quello in cui l'istituto aveva dato la relativa disponibilità; nonché la unilaterale e non giustificata variazione degli interessi, in spregio all'art. 118 TUB ed infine, il superamento del tasso soglia antiusura per la quasi totalità della durata del rapporto. Per tali ragioni, inoltrata all'istituto bancario raccomandata a.r., del 15 Aprile 2016 richiedendo di ricalcolare tutte le competenze dovute, riscontrata tale lettera dall'istituto bancario negando la fondatezza della richiesta, presentata invano domanda di mediazione invitando la Banca a comparire all'incontro fissato per il 3 Ottobre 2016 all'esito del quale veniva redatto verbale negativo per l'assenza dell'istituto, intimato dalla banca con missiva del 28.03.2017 il pagamento degli scoperti formali, sia del conto corrente, sia del rapporto anticipi fatture, la e la agivano in giudizio CP_6 Pt_2 dinanzi al Tribunale di Taranto per la determinazione del saldo dei due rapporti e per la condanna della banca al pagamento delle somme a credito della , Pt_1 previa eliminazione degli addebiti illegittimamente operati.
Si costituiva in giudizio la sostenendo la legittimità del suo operato CP_7 durante il rapporto per l'asserita sussistenza di regolamentazione scritta delle condizioni contrattuali praticate in relazione ai rapporti dedotti in giudizio ed asserendo la genericità delle contestazioni sollevate dalla società attrice. La banca proponeva inoltre domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento delle somme
2 di cui si riteneva creditrice sia verso la che verso la garante/fideiussore Parte_1
Parte_2
Sulla base della sola produzione documentale, il Tribunale di Taranto, ritenuta la causa matura per la decisione in relazione alle domande attoree, con la sentenza non definitiva n. 2434/2018, rigettava tutte le domande per la dichiarazione di nullità e di illegittimità degli addebiti proposte da e dalla ritenendole Pt_1 Pt_2 infondate.
Proseguito il giudizio per la decisione della domanda riconvenzionale proposta dalla banca e formulata riserva di appello avverso tale sentenza non definitiva, espletata CTU contabile, con la sentenza definitiva n. 113/2021 veniva accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla banca, con la condanna della Parte_1 al pagamento in favore della banca della somma di € 513.827,10 oltre interessi convenzionali e del fideiussore al pagamento in solido con la Parte_2
ed in favore della banca della somma di € 420.000 pari al limite della Pt_1 prestata fideiussione.
Con atto di citazione notificato il 18.03.2021 la e la proponevano Pt_1 Pt_2 appello. Rimasta contumace (in seguito, per Controparte_1
Contr brevità, , interveniva in appello quale cessionaria dei Parte_3 rapporti e dei crediti della banca contestando la fondatezza dell'appello.
Prima dell'esame dell'appello, occorre delibare la questione della legittimazione all'intervento della Controparte_8
Qualificatasi quale titolare dei crediti e dei rapporti oggetto di giudizio in virtù di cessione del 20.12.2017 pubblicata il 23.12.2017 sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, in appello si è costituita allegando di Controparte_2
Contr aver acquistato i crediti e i rapporti già di oggetto di causa. La legittimazione della stessa è stata contestata dagli appellanti nella (prima) comparsa conclusionale
(quella depositata il 20.03.2023) e nella (prima) memoria di replica (quella depositata il 7.04.2023) successive alla (prima) precisazione delle conclusioni avvenuta il 18.01.2023.
La contestazione della legittimazione di è infondata. Controparte_2
Premesso nello specifico che gli appellanti non hanno contestato l'esistenza della Contr Contr cessione ex art. 58 D.Lg. 1°.09.1993 n. 385 (in seguito, per brevità, ) da a ma hanno contestato che i crediti oggetto di causa rientrino Controparte_2
3 nella cessione, premesso in generale che è onere della cessionaria interveniente provare, anche in via indiziaria (Cass. civ. sez. III 6.02.2024 n. 3405), di aver acquistato con l'atto di cessione i crediti oggetto del giudizio (in tal senso Cass. civ. sez. I 27.02.2025 n. 5190, Cass. civ. sez. I 24.06.2024 n. 17262), si ritiene che, al contrario di quanto dedotto dalle appellanti, tale prova sia stata fornita dalla cessionaria.
In tal senso inducono innanzitutto la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta
Ufficiale e la specificazione in essa che la cessione riguardava un insieme di Contr crediti derivanti da rapporti bancari sorti in capo a (e anche a banche poi Contr incorporate in in data antecedente il 31.12.2016 e risolti. I crediti oggetto del giudizio, infatti, riguardano rapporti bancari già di e Controparte_4
Contr Contr passati a in virtù della fusione della in sorti prima del CP_4
31.12.2016 (il rapporto di conto corrente n. 632395.23 nel 2006, il conto anticipi n. 594943.10 nel 2010, come documentato in atti) e già cessati (come ammesso dalle appellanti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado), rapporti che rispondono ai requisiti di individuazione dell'oggetto dell'atto di cessione come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Valore indiziario della cessione dei crediti oggetto di causa ha anche la circostanza che gli appellanti nelle prime udienze di appello (1°.12.2021 e
21.01.2022) e nella (prima) precisazione delle conclusioni (v. verbale del
18.01.2023) hanno dedotto nel merito avverso le difese della CP_2 senza sollevare alcuna contestazione sulla sua legittimazione, salvo poi introdurre la contestazione solo nella (prima) comparsa conclusionale (quella depositata il
20.03.2023) e nella (prima) memoria di replica (quella depositata il 7.04.2023).
Valore indiziario della cessione ha pure la circostanza che ha CP_2 prodotto tutta la documentazione relativa ai rapporti oggetto di giudizio. La disponibilità di tale documentazione, infatti, fa supporre la consegna di tale Contr documentazione da a in virtù proprio della cessione dei CP_2 relativi rapporti bancari. Contr Da rilevare è infine la scelta di di rimanere contumace in appello, scelta che ben si comprende con l'avvenuta cessione del credito.
In sintesi, tutti gli elementi testé esposti propendono per l'esistenza della cessione Contr dei crediti e dei rapporti oggetto di causa da al e dunque CP_2
4 per la legittimazione di quest'ultima all'intervento in appello, ai sensi dell'art. 111
c.p.c.
Ciò ritenuto in rito, si rileva che con il primo motivo di appello la e la Pt_1
allegano la violazione degli artt. 115 e 183 c. VI c.p.c. e 2712 c.c. in cui Pt_2 sarebbe incorso il tribunale nella sentenza non definitiva n. 2434/2018 dando Contr rilevanza probatoria ai documenti prodotti da in fotocopie prive di attestazione di conformità e prodotte in originale solo in data 7.06.2018, ben oltre il termine di cui all'art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. scaduto il 13.01.2018.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Posto che, come rilevato dal tribunale nella sentenza non definitiva (v. alle pagg. 3
- 5), la e la hanno sollevato in primo grado (v. verbale di Parte_1 Pt_2 udienza del 14.12.2017) una contestazione generica della documentazione dei Contr rapporti bancari prodotta in fotocopia da limitandosi a contestare la conformità delle fotocopie agli originali e non indicando quali erano a loro dire gli aspetti e le parti specifiche in cui dette fotocopie erano difformi dagli originali, posto che in generale il disconoscimento ex art. 2719 c.c. postula l'indicazione specifica degli aspetti e delle parti difformi dagli originali (in tal senso ex multis
Cass. civ. sez. III 20.01.2021 n. 40712, Cass. civ. sez. V 20.06.2019 n. 16557), la generica contestazione della conformità delle fotocopie agli originali sollevata dagli odierni appellanti non era idonea a togliere efficacia probatoria alle dette fotocopie.
A questo si aggiunge che all'udienza del 7.06.2018, come pure rilevato dal tribunale Contr nella sentenza non definitiva, ha prodotto gli originali dei documenti bancari in precedenza prodotti in fotocopia e tale produzione è da considerarsi tempestiva ed ammissibile in quanto non costituisce nuova produzione il deposito in originale di un documento già prodotto in fotocopia, trattandosi di una mera regolarizzazione di un deposito tempestivamente avvenuto (in tal senso Cass. civ. sez. I 27.02.2017
n. 4912, Cass. civ. sez. V 18.11.2021 n. 35167).
Consegue che la documentazione relativa ai rapporti bancari, prodotta prima in fotocopia (in allegato alla comparsa di risposta in primo grado in cui detta documentazione è analiticamente indicata) e poi in originale, è stata legittimamente utilizzata a fini probatori dal tribunale, così come da questa corte in appello.
5 Con un lungo e articolato (in più parti) secondo motivo di appello la e la CP_6
allegano la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in cui Pt_2 sarebbe incorso il tribunale nel ritenere generiche e prive di supporto probatorio le eccezioni e le domande delle odierne appellanti, la violazione dell'art. 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale non pronunciandosi su tutte le eccezioni e le domande attoree.
Il motivo di appello, che di seguito sarà esaminato punto per punto, è condivisibile solo in parte, nei limiti di seguito indicati.
In ordine alla mancata stipula di “formali convenzioni scritte per i rapporti bancari intrattenuti), la valenza probatoria e la tempestiva produzione in giudizio della Contr Contr documentazione bancaria da parte di sconfessano la tesi attorea. ha prodotto copiosa documentazione (v. fascicolo di parte di primo grado), elencata analiticamente nella comparsa di risposta di primo grado a cui è stata allegata in fotocopia, attestante la sottoscrizione da parte della del contratto di conto Pt_1 corrente n. 11489/D (poi divenuto n. 632395.23) e del conto anticipi n. 594943.10, ai quali la e la hanno “limitato” le loro domande in primo Parte_1 Pt_2 grado (v. atto di citazione), nonché le concessioni delle linee di credito (affidamenti)
e gli accordi modificativi delle condizioni economiche di tali affidamenti, tutte sottoscritte dalla . Pt_1
In ordine all'asserita mancata consegna delle fideiussioni, si rileva che la banca ha prodotto (v. fascicolo di primo grado) le lettere di fideiussione sottoscritte e inviate Contr dalla a nel maggio 2007, nel maggio 2010 e nel dicembre 2012, Pt_2 circostanza che dimostra la conoscenza e la disponibilità da parte della delle Pt_2 condizioni delle fideiussioni da lei stessa sottoscritte e inviate alla banca. Tali atti erano vincolanti già con la sola sottoscrizione del fideiussore, ai sensi dell'art. 1333
c.c., e la mancata consegna della copia sottoscritta dalla banca non era idonea ad inficiarne la validità e l'efficacia.
In ordine all'assunto recepimento acritico da parte del tribunale delle conclusioni del c.t.u. si rileva l'estrema genericità e dunque inammissibilità dell'allegazione.
Non si comprende infatti quali sarebbero le conclusioni del c.t.u. oggetto di censura
6 e recepite acriticamente dal tribunale, a parte le clausole e gli addebiti illegittimi di cui si dirà e che sono state oggetto della nuova consulenza espletata in appello.
In ordine alla “mancata dimostrazione delle spese addebitate sui rapporti di conto corrente”, a parte la circostanza che il conto corrente oggetto di causa è solo uno, si rileva che le condizioni economiche, dunque anche le spese e le commissioni, risultano per tabulas essere state pattuite nel contratto e nei successivi accordi modificativi e delle stesse si è tenuto conto nella consulenza espletata in appello, anche rilevandone in alcuni casi la nullità e l'illegittimità, con conseguente ricalcolo del saldo contabile finale. Ci si riferisce all'eliminazione dell'applicazione delle variazioni unilaterali sfavorevoli alla applicate in alcuni periodi dalla Pt_1 banca senza il rispetto dell'art. 118 TUB e all'illegittimità dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, di cui si dirà in seguito.
In ordine alla violazione delle date di valuta, cioè alla tardività delle valute sugli accrediti della e all'anticipazione delle valute sugli addebiti alla , CP_6 Pt_1
l'allegazione è assai generica, non avendo gli appellanti indicato quali siano state nello specifico le operazioni attive per la le cui valute siano state ritardate Pt_1
e quelle passive le cui valute siano state anticipate dalla banca.
Alla genericità dell'allegazione, si aggiunge la circostanza che il consulente di ufficio non risulta aver rilevato postergazioni e antergazioni delle valute e ha proceduto alla liquidazione del saldo finale del rapporto di conto corrente facendo applicazione delle valute come pattuite nel contratto di conto corrente (v. relazione integrativa del marzo 2024).
In ordine all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, diversamente, si ritiene il motivo di appello fondato.
Premesso brevemente che la questione si pone unicamente per il conto n. 11489/D
(poi divenuto n. 632395.23) nel quale solamente era prevista una CMS dello
2,125% sullo scoperto, cioè per gli utilizzi senza affidamento, la relativa pattuizione, indicando semplicemente la sua misura percentuale, senza alcun riferimento al suo meccanismo di applicazione e nel caso in esame anche alla periodicità di calcolo, è estremamente generica e nulla per indeterminatezza dello oggetto ex art.1346 e 1418 c. II c.c. (per la nullità della clausola della CMS in caso
7 di determinazione della sola percentuale, cfr. Cass. civ. sez. I 15.01.2024 n. 1373,
Cass. civ. sez. I 20.06.2022 n.19825, C. Appello Sassari 16.02.2023 n.56, Trib.
Benevento 19.04.2021 nn.761). Non si comprende, infatti, con quale periodicità essa avrebbe dovuto essere addebitata, né con quali modalità, cioè come un interesse aggiuntivo maturato giorno per giorno e per tutti i giorni in cui lo scoperto si era mantenuto nel suo massimo importo o quale addebito da effettuare una tantum sul picco raggiunto dallo scoperto in un dato periodo. Consideratane la nullità, il consulente d'ufficio l'ha esclusa dai conteggi per la determinazione del saldo del conto corrente, come richiestogli con la consulenza integrativa del marzo 2024.
In ordine alle variazioni unilaterali apportate dalla banca ai tassi di interesse con violazione dell'art. 118 TUB lamentata dalle appellanti, applicandosi al contratto di conto corrente (concluso nel settembre 2006) il testo dell'art. 118 TUB allora vigente, in effetti la banca avrebbe dovuto provare l'esistenza di un giustificato motivo di variazione e la comunicazione della variazione con un preavviso di trenta giorni. Non avendo la banca dimostrato per taluni periodi l'esistenza del giustificato motivo e le avvenute comunicazioni delle variazioni, il consulente tecnico d'ufficio, per detti periodi, ha considerato, al fine della determinazione del saldo del conto corrente, solo le variazioni del tasso passivo favorevoli alla (v. relazione Pt_1 integrativa del marzo 2024, alla pag. 88), come previsto dall'art. 118 c. III TUB.
In ordine al tasso di interesse preteso dalla banca sul saldo passivo finale del rapporto di conto corrente, non si condivide la tesi delle appellanti secondo cui le variazioni unilaterali dei tassi avrebbe portato ad escludere l'applicazione del tasso del 13,350% previsto nel contratto di conto corrente.
Essendo stato previsto (in osservanza di quanto stabilito dall'art. 2 c. III delibera
CICR 9.02.2000) in contratto (v. art.8) che sul saldo finale passivo per la correntista avrebbero dovuto applicarsi gli stessi interessi previsti in contratto, una volta estinto il conto e venuto meno ogni affidamento, era obbligo della versare tali Pt_1 interessi al tasso suddetto previsto per gli utilizzi senza affidamento.
In ordine al superamento del tasso soglia, negata ogni rilevanza ai fini dell'usura
(seconda consulenza “correttiva”, quella depositata nel febbraio 2025), ex art. 1 c.
I D.L. 29.12.2000 n.394, all'usura cosiddetta “sopravvenuta” (in tal senso Cass. civ.
8 sez. un. 19.10.2017 n. 24675), il consulente d'ufficio ha escluso la sussistenza nel caso in esame anche dell'usura “genetica” in quanto i tassi pattuiti inferiori ai tassi soglia vigenti al momento delle pattuizioni degli interessi.
Nelle difese conclusive (nella terza comparsa conclusionale) le appellanti hanno sostenuto che l'usura rilevata dal consulente d'ufficio nei trimestri indicati alla pag.
44 della relazione integrativa depositata nel marzo 2024 non sarebbe
“sopravvenuta” ma “genetica”, poiché il superamento del tasso soglia da parte dei tassi introdotti dalla banca con la variazione unilaterale del contratto è genetica, con la conseguente applicazione dell'art. 1815 c. II c.c.
La tesi non convince.
Se è vero che si ha usura “genetica” non solo nel caso di superamento del tasso soglia al momento della conclusione del contratto o della conclusione degli accordi modificativi del contratto, ma anche nel caso del superamento del tasso soglia al momento e per l'effetto delle modifiche contrattuali introdotte dalla banca ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 TUB, tuttavia non sussiste usura sopravvenuta se il superamento del tasso soglia è dovuto a variazioni delle condizioni del contratto introdotte dalla banca senza il rispetto della procedura di cui all'art. 118 TUB. In tal caso, infatti, le variazioni del tasso sono inefficaci ab origine, ex art. 118 c. III
TUB e non si pone pertanto questione di usura e di applicazione dell'art. 1815 c. II
c.c.
Ciò posto, nel caso in esame i superamenti del tasso soglia causati dalle variazioni unilaterali operate dalla banca e rilevati dal consulente d'ufficio nei trimestri indicati nella relazione integrativa del marzo 2024 (v. alla pag. 44) non risultano essere effetti di variazioni operate dalla banca nel rispetto dell'art. 118 TUB e debbono pertanto presumersi essere effetti di variazioni unilaterali introdotte alla banca in violazione dell'art. 118 TUB, variazioni dunque inefficaci. Consegue che non è possibile ipotizzare in detti trimestri casi di usura genetica, né dunque applicare l'art. 1815 c. II c.c.
Con il terzo motivo di appello la e la allegano l'errata valutazione Pt_1 Pt_2 delle risultanze istruttorie e della c.t.u. contabile in cui sarebbe incorso il tribunale, con la sentenza definitiva n. 113/2021, nel riconoscere alla banca un credito pur in assenza di valide pattuizioni tra le parti.
Il motivo di appello non è condivisibile.
9 Premesso brevemente che le nullità e l'illegittimità degli addebiti sono state allegate dalla e dalla con riferimento al conto corrente n. 632.395.23 e al CP_6 Pt_2 conto anticipi 59494310.39, preso atto (come su esposto) della produzione Contr documentale da parte di del contratto di conto corrente, delle linee di credito accordate sul conto corrente e degli accordi di modifica del contratto, esclusa la applicazione della commissione di massimo scoperto per la sua nullità ed esclusa anche l'applicazione delle variazioni sfavorevoli alla correntista operate in violazione dell'art. 118 TUB, il consulente d'ufficio ha accertato che il saldo finale
(al 13.12.2016) del conto corrente ammonta ad € 119.434,09.
Su tale importo sono dovuti ex art. 2 c. III delibera CICR 9.02.2000 gli interessi al Contr tasso convenzionale del 13,350% dalla data della domanda riconvenzionale. aveva chiesto gli interessi con decorrenza dalla scadenza dell'obbligazione o dalla costituzione in mora (“…. oltre interessi convenzionali dalle singole obbligazioni ovvero dalla costituzione in mora …”). Tuttavia, avendo il tribunale riconosciuto Contr tali interessi a dalla domanda riconvenzionale e non essendo stata la sentenza appellata sul punto, gli interessi al tasso su indicato sul saldo finale del conto corrente debbono farsi decorrere dalla proposizione della domanda riconvenzionale.
In ordine al credito della banca di € 284.000,00 per anticipazioni su fatture concesse sul conto anticipi n. 594943.10, il credito risulta per tabulas dalle tre anticipazioni n. 22, n. 23 e n. 25 (v. allegati 11, 12 e13 alla comparsa di risposta di primo grado Contr di richieste e sottoscritte da l'11.12.2012, il 14.12.2012 e il Pt_1
18.03.2013 e contenenti analitica indicazione delle tre anticipazioni concesse per €
284.000,00 complessivi. Contr Per di più, con lettera del novembre 2013 prodotta in copia da (v. allegato 31 della comparsa di risposta di primo grado) e non oggetto di contestazione specifica da parte della , questa ha ammesso di essere debitrice di detto importo a Pt_1 titolo di rimborso di anticipazioni scadute. Contr Il detto credito per sorte capitale di oggi di è dunque Controparte_2 quello preteso dalla banca e liquidato nella sentenza definitiva del tribunale.
Diversamente, si condivide in parte la contestazione pure mossa con il terzo motivo di appello in ordine agli interessi del 13,350% applicati nella sentenza definitiva di primo grado al debito della derivante dalle tre anticipazioni suddette. Il Pt_1
10 tasso applicabile alle somme dovute per le tre anticipazioni non è infatti quello pattuito per il conto corrente.
Posto infatti che nelle tre anticipazioni per il tasso e le altre condizioni economiche si è fatto rinvio alle condizioni pattuite per il rapporto anticipazioni, posto che nel rapporto anticipazioni si è pattuito il tasso variabile “di mese in mese” pari allo
Euribor 3M aumento di uno spread del 2%, posto che per le tre anticipazioni risulta aver ottenuto la proroga dei pagamenti fino al 31 maggio e al 15 luglio Pt_1
Contr 2013 (v. richieste di proroga agli allegati 11, 12 e 13 di e relativa accettazione
Contr di , posto che l'ultimo tasso di interesse per le anticipazioni pattuito tra le parti nel caso di proroga dei pagamenti e prima delle proroghe suddette delle anticipazioni è quello concordato l'11.01.2013 (v. allegato 28 del fascicolo di primo
Contr grado di pari all'Euribor 3M/365 M3A aumentato di 6 punti percentuali, questo (e non quello del 13,350% liquidato dal tribunale) è il tasso di mora da
Contr applicare ex art. 1224 c.c. a favore di ora di , sul capitale (€ CP_2
284.000) oggetto della pretesa di pagamento derivante dalle tre anticipazioni. Il tasso Euribor 3M è quello vigente “di mese in mese” fino al saldo del debito, visto che (si ribadisce) nel rapporto anticipazioni era previsto un tasso variabile.
La decorrenza degli interessi, anche in questo caso, avrebbe dovuto essere dalla scadenza (prorogata) di ciascuna delle tre obbligazioni (31 maggio 2013 per le anticipazioni nn. 22 e 23, 15 luglio 2013 per l'anticipazione n. 25) di rimborso relative alle tre anticipazioni suddette o dalla costituzione in mora, come chiesto da Contr in comparsa di risposta (“…. oltre interessi convenzionali dalle singole obbligazioni ovvero dalla costituzione in mora …”). Tuttavia, avendo il tribunale Contr riconosciuto tali interessi a dalla domanda riconvenzionale e non essendo stata la sentenza appellata sul punto, gli interessi al tasso su indicato sulle somme da restituire per le tre anticipazioni debbono farsi decorrere dalla proposizione della domanda riconvenzionale.
In sintesi, la va condannata a pagare a la somma di Pt_1 Controparte_2
€ 119.934,09 quale saldo di chiusura in data 13.12.2016 del conto corrente
632395.23 e gli interessi di mora su detto importo al tasso convenzionale del
13,350% dalla domanda riconvenzionale fino al saldo.
La va altresì condannata a pagare a la somma di € Pt_1 Controparte_2
284.000 dovuta a titolo di rimborso delle anticipazioni 22, 23 e 25 concessele da Contr a e gli interessi al tasso Euribor 3M di volta in volta vigente Pt_1
11 incrementato di 6 punti percentuali sulla somma di € 284.000,00 dalla domanda riconvenzionale fino al saldo.
Con il quarto motivo di appello la allega la violazione dell'art. 2697 c.c. in Pt_2 cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere provate le fideiussioni prestate perché, Contr a dire dell'appellante, non dimostrate dalle mere fotocopie prodotte da e dagli originali irritualmente prodotti. Aggiunge la che le fideiussioni non possono Pt_2 garantire debiti pregressi ma solo obbligazioni future.
Il motivo di appello non è condivisibile.
In ordine alla prova delle fideiussioni, la mancata contestazione specifica delle fideiussioni prodotte originariamente in fotocopia e comunque la produzione successiva degli originali, per le ragioni su esposte con riferimento al primo motivo di appello, inducono a ritenerle provate per tabulas.
In ordine all'efficacia delle fideiussioni, premesso che, al contrario di quanto allegato dall'appellante, le stesse ben possono in generale essere prestate per debiti pregressi del debitore principale non essendovi norme che lo vietano, si rileva che la , nelle fideiussioni prestate non ha limitato la garanzia alle obbligazioni Pt_2 future ma l'ha estesa anche alle obbligazioni derivanti da operazioni già consentite
(v. fideiussione originaria del 7.05.2007, poi variata solo in ordine all'importo massimo garantito).
Consegue che nel limite di 420.000 euro a cui è stata limitata la garanzia con atto del 3.12.2012, la stessa è tenuta in solido al pagamento dei debiti di nei Pt_1 confronti di Controparte_2
Resta assorbita ogni altra questione.
Per le spese di primo grado, considerato che le domande per la dichiarazione di nullità proposte della e della sono risultate sia pure in una minima Pt_1 Pt_2 parte fondate, considerato che pur soccombenti (per importo inferiore a quello preteso dalla banca) le appellanti hanno ottenuto una riduzione della pretesa di Contr
si giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite di primo grado.
Per gli altri due terzi (liquidati in dispositivo nella misura dei parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55) gli appellanti vanno condannati al rimborso in solido in Contr favore di
12 In assenza di prova dell'anticipazione e stante la parziale fondatezza delle domande attoree, le spese della c.t.u. di primo grado vanno poste a carico delle appellanti per Contr i due terzi e a carico di per un terzo.
Per le spese del giudizio di secondo grado, considerato che l'appello è stato sia pure in parte accolto, si giustifica la compensazione delle spese di lite per un terzo. Per gli altri due terzi, data comunque la soccombenza delle appellanti, questi vanno condannati al rimborso ex art. 91 c.p.c. in favore della nella Controparte_2 misura prossima ai parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55.
Anche le spese della c.t.u. espletata in appello, in assenza della prova della anticipazione, vanno poste a carico delle appellanti nella misura dei due terzi ed un terzo a carico di Controparte_2
Contr Nulla per spese di lite nei confronti di essendo rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza non definitiva n. 2434/2018 del
Tribunale di Taranto e avverso alla sentenza definitiva n. 113/2021 del Tribunale di Taranto proposto dalla e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
con atto di citazione notificato il 18.03.2021, accoglie Controparte_1
l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale delle sentenze appellate, così dispone:
1) dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente n. 623395.23 (già
n. 11489.68 e prima ancora n. 11489/D) che prevedeva la “Commissione di massimo scoperto per utilizzi senza affidamento” nella misura del 2,125% e la inefficacia delle variazioni unilaterali sfavorevoli alla apportate da Pt_1 [...]
al contratto di conto corrente in violazione dell'art. 118 Controparte_1
TUB; per l'effetto ridetermina in € 119.434,09 il saldo finale a debito della del conto corrente n. 623395.23 alla data del 13.12.2016; Pt_1
2) condanna pagare a la somma di € 119.934,09 Parte_1 Controparte_2 quale saldo di chiusura finale in data 13.12.2016 del conto corrente 632395.23 e gli interessi di mora su detto importo al tasso convenzionale del 13,350% dalla data
(22.11.2017) di proposizione della domanda riconvenzionale fino al saldo;
13 3) condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_2
284.000,00 dovuta a titolo di rimborso delle anticipazioni 22, 23 e 25 concesse dalla dei Paschi di Siena a e gli interessi su detta somma al tasso CP_1 Pt_1
Euribor 3M di volta in volta vigente incrementato di 6 punti percentuali dalla data
(22.11.2017) della domanda riconvenzionale fino al saldo;
4) condanna a pagare in solido con a Parte_2 Parte_1 Controparte_2
[... le somme di cui ai capi 2 e 3 di questo dispositivo nel limite massimo di €
420.000,00;
5) compensa per un terzo le spese di lite di primo grado tra le appellanti e
[...]
e condanna gli appellanti in solido a rimborsare alla Controparte_1 gli altri due terzi delle spese di lite, due terzi Controparte_1 liquidati in € 827,33 per spese non imponibili ed € 14.258,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
6) pone a carico delle appellanti in solido i due terzi delle spese della c.t.u espletata in primo grado e pone a carico della il rimanente Controparte_1 terzo di dette spese;
7) compensa per un terzo le spese di lite di questo grado tra le appellanti e
[...]
e condanna per gli altri due terzi le appellanti a rimborsare in solido CP_2
a € 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese Controparte_2 forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
8) pone le spese della c.t.u. espletata in appello per un terzo a carico di CP_2
e per due terzi a carico in solido delle appellanti;
[...]
9) nulla per spese di lite di appello nei confronti di . Controparte_1
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 25.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dott.ssa A. M. Marra
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