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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2024, n. 4880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4880 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
UDIENZA DEL 05.11.2024 N. 6169/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Guaglione del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, via della Commenda n. 35
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 17 maggio 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – CP_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire da Parte_1
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con sede legale a Fossò (VE), Via IX Strada n. 115/A e unità locale in Rho (MI), via Lainate n. 98/100 la somma lorda di euro 14.940,91 a titolo di retribuzione di novembre 2023, dicembre 2023, competenze di fine rapporto e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 7.744,20), ovvero altra somma ritenuta di Giustizia;
b) e per l'effetto condannare c.f.: , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale a Fossò (VE), Via IX Strada n. 115/A e unità locale in Rho (MI), via Lainate n. 98/100, al pagamento nei confronti del signor della somma lorda di euro 14.940,91 a titolo di retribuzione di Parte_1 marzo novembre 2023, dicembre 2023, competenze di fine rapporto, e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 7.744,20), ovvero altra somma ritenuta di Giustizia”. Con vittoria delle spese di lite. pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, ha Parte_1 prestato la propria attività lavorativa in favore di a far data dall'1 CP_1 gennaio 2021 (con assunzione convenzionale sin dall'8 aprile 2019), in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario full-time, qualifica di operaio e inquadramento al livello D2 C.C.N.L. Metalmeccanica Confindustria (docc.
1, fascicolo ricorrente).
Con comunicazione del 4 dicembre 2023, ha disposto il CP_1 trasferimento del lavoratore all'unità produttiva di Vallone s.r.l. sita in Montaldo (VT) con decorrenza 18 dicembre 2023 (doc. 2, fascicolo ricorrente): trasferimento contestato dal ricorrente tramite il sindacato di fiducia in data 27 dicembre 2023 (doc.
3, fascicolo ricorrente); il successivo 25 gennaio 2024, parte attrice – per il tramite dei legali di fiducia – ha impugnato una sanzione disciplinare irrogata, da Vallone s.r.l., a seguito della mancata presentazione presso la nuova sede di lavoro, contestando l'intervenuta cessione del rapporto di lavoro in quanto effettuata in assenza di consenso (doc. 8, fascicolo ricorrente).
*
1.2. Con il presente giudizio, lamenta di essere rimasto Parte_1 creditore di di quanto dovutogli a titolo di retribuzione per novembre e CP_1 dicembre 2023, competenze di fine rapporto e TFR.
Conclude, quindi, come sopra precisato.
*
1.3. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*** * ***
2. Sulla domanda di pagamento delle retribuzioni arretrate, si osserva quanto segue.
*
2 2.1. Come chiarito dal Supremo Collegio, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484); ancora, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2009, n. 15677).
*
2.2. Nel caso di specie, la prova è del tutto mancata in quanto ha CP_1 omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese;
si osservi, peraltro, che – su tutte le circostanze dedotte in ricorso – è stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta che non si è presentato a renderlo, e che ha omesso di presenziare alle udienze con atteggiamento che si ritiene rilevante, ex art. 232 c.p.c., ai fini del decidere.
*
2.3. Ne consegue che, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei (effettuati sulla base di quanto risultante dalle buste paga in atti – docc. 1 e 6, fascicolo ricorrente) – deve essere condannata a pagare in favore le CP_1 Parte_1 seguenti somme lorde: € 1.530,69 a titolo di retribuzione per novembre 2023 ed €
1.093,35 a titolo di retribuzione per dicembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*** * ***
3 3. Sulla domanda di pagamento delle competenze di fine rapporto e del TFR, si osserva quanto segue.
*
3.1. La cessazione del rapporto di lavoro inter partes – in ragione dell'assunzione da parte di Vallone s.r.l. e del successivo licenziamento ad opera di quest'ultima – risulta provata da plurimi elementi documentali.
In primo luogo, il ricorrente ha provveduto al deposito di copia dell'estratto conto contributivo, dal quale risulta che il rapporto di lavoro con ha avuto CP_1 decorrenza dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e che, a decorrere dall'1 gennaio
2024, è passato alle dipendenze di Vallone s.r.l. (cfr. Parte_1 produzione del 30 ottobre 2024), per esser poi licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera del 14 ottobre 2024 (cfr. produzione all'odierna udienza).
E', inoltre, documentale che – in data 15 ottobre 2024, a seguito del licenziamento intimato da Vallone s.r.l. – e hanno Parte_1 CP_1 sottoscritto un verbale di conciliazione, dal quale hanno espressamente escluso l'oggetto del presente giudizio (pt. f) e 7) della conciliazione – cfr. produzione del 30 ottobre 2024), raggiungendo un accordo in merito alle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e al suo trasferimento, con decorrenza 18 dicembre 2023, a
Vallone s.r.l. (cfr. produzione del 30 ottobre 2024).
Rileva, da ultimo, la lettera del 25 gennaio 2024 con la quale il ricorrente – insieme ad altri colleghi – ha formalmente contestato la “cessione del contratto di lavoro”, impugnando una contestazione disciplinare di Vallone s.r.l. ricevuta per “non essersi presentati al lavoro dal giorno 18.12.2023” (doc. 4, fascicolo ricorrente).
Alla luce di tutti gli elementi sin qui richiamati, non può revocarsi in dubbio che il rapporto di lavoro per cui è causa sia stato effettivamente risolto.
*
3.2. Considerato che, anche in questo caso, non ha in alcun modo CP_1 provato di aver versato al lavoratore tutte le competenze dovute in ragione della risoluzione del rapporto, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei (cfr. doc. 6, fascicolo ricorrente), deve essere condannata al pagamento – in favore di
[...]
– delle seguenti ulteriori somme lorde: € 1.838,90 a titolo di 13° Parte_1 mensilità, € 2.733,77 per ferie e ROL non goduti, ed € 7.744,20 a titolo di
4 trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al
[...] dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare in favore CP_1 le seguenti somme lorde: € 1.530,69 a titolo di Parte_1 retribuzione per novembre 2023, € 1.093,35 a titolo di retribuzione per dicembre
2023, € 1.838,90 a titolo di 13° mensilità, € 2.733,77 per ferie e ROL non goduti, ed €
7.744,20 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
3.397,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 5 novembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Guaglione del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, via della Commenda n. 35
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 17 maggio 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – CP_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire da Parte_1
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con sede legale a Fossò (VE), Via IX Strada n. 115/A e unità locale in Rho (MI), via Lainate n. 98/100 la somma lorda di euro 14.940,91 a titolo di retribuzione di novembre 2023, dicembre 2023, competenze di fine rapporto e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 7.744,20), ovvero altra somma ritenuta di Giustizia;
b) e per l'effetto condannare c.f.: , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale a Fossò (VE), Via IX Strada n. 115/A e unità locale in Rho (MI), via Lainate n. 98/100, al pagamento nei confronti del signor della somma lorda di euro 14.940,91 a titolo di retribuzione di Parte_1 marzo novembre 2023, dicembre 2023, competenze di fine rapporto, e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 7.744,20), ovvero altra somma ritenuta di Giustizia”. Con vittoria delle spese di lite. pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, ha Parte_1 prestato la propria attività lavorativa in favore di a far data dall'1 CP_1 gennaio 2021 (con assunzione convenzionale sin dall'8 aprile 2019), in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario full-time, qualifica di operaio e inquadramento al livello D2 C.C.N.L. Metalmeccanica Confindustria (docc.
1, fascicolo ricorrente).
Con comunicazione del 4 dicembre 2023, ha disposto il CP_1 trasferimento del lavoratore all'unità produttiva di Vallone s.r.l. sita in Montaldo (VT) con decorrenza 18 dicembre 2023 (doc. 2, fascicolo ricorrente): trasferimento contestato dal ricorrente tramite il sindacato di fiducia in data 27 dicembre 2023 (doc.
3, fascicolo ricorrente); il successivo 25 gennaio 2024, parte attrice – per il tramite dei legali di fiducia – ha impugnato una sanzione disciplinare irrogata, da Vallone s.r.l., a seguito della mancata presentazione presso la nuova sede di lavoro, contestando l'intervenuta cessione del rapporto di lavoro in quanto effettuata in assenza di consenso (doc. 8, fascicolo ricorrente).
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1.2. Con il presente giudizio, lamenta di essere rimasto Parte_1 creditore di di quanto dovutogli a titolo di retribuzione per novembre e CP_1 dicembre 2023, competenze di fine rapporto e TFR.
Conclude, quindi, come sopra precisato.
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1.3. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
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2. Sulla domanda di pagamento delle retribuzioni arretrate, si osserva quanto segue.
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2 2.1. Come chiarito dal Supremo Collegio, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484); ancora, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2009, n. 15677).
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2.2. Nel caso di specie, la prova è del tutto mancata in quanto ha CP_1 omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese;
si osservi, peraltro, che – su tutte le circostanze dedotte in ricorso – è stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta che non si è presentato a renderlo, e che ha omesso di presenziare alle udienze con atteggiamento che si ritiene rilevante, ex art. 232 c.p.c., ai fini del decidere.
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2.3. Ne consegue che, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei (effettuati sulla base di quanto risultante dalle buste paga in atti – docc. 1 e 6, fascicolo ricorrente) – deve essere condannata a pagare in favore le CP_1 Parte_1 seguenti somme lorde: € 1.530,69 a titolo di retribuzione per novembre 2023 ed €
1.093,35 a titolo di retribuzione per dicembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*** * ***
3 3. Sulla domanda di pagamento delle competenze di fine rapporto e del TFR, si osserva quanto segue.
*
3.1. La cessazione del rapporto di lavoro inter partes – in ragione dell'assunzione da parte di Vallone s.r.l. e del successivo licenziamento ad opera di quest'ultima – risulta provata da plurimi elementi documentali.
In primo luogo, il ricorrente ha provveduto al deposito di copia dell'estratto conto contributivo, dal quale risulta che il rapporto di lavoro con ha avuto CP_1 decorrenza dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e che, a decorrere dall'1 gennaio
2024, è passato alle dipendenze di Vallone s.r.l. (cfr. Parte_1 produzione del 30 ottobre 2024), per esser poi licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera del 14 ottobre 2024 (cfr. produzione all'odierna udienza).
E', inoltre, documentale che – in data 15 ottobre 2024, a seguito del licenziamento intimato da Vallone s.r.l. – e hanno Parte_1 CP_1 sottoscritto un verbale di conciliazione, dal quale hanno espressamente escluso l'oggetto del presente giudizio (pt. f) e 7) della conciliazione – cfr. produzione del 30 ottobre 2024), raggiungendo un accordo in merito alle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e al suo trasferimento, con decorrenza 18 dicembre 2023, a
Vallone s.r.l. (cfr. produzione del 30 ottobre 2024).
Rileva, da ultimo, la lettera del 25 gennaio 2024 con la quale il ricorrente – insieme ad altri colleghi – ha formalmente contestato la “cessione del contratto di lavoro”, impugnando una contestazione disciplinare di Vallone s.r.l. ricevuta per “non essersi presentati al lavoro dal giorno 18.12.2023” (doc. 4, fascicolo ricorrente).
Alla luce di tutti gli elementi sin qui richiamati, non può revocarsi in dubbio che il rapporto di lavoro per cui è causa sia stato effettivamente risolto.
*
3.2. Considerato che, anche in questo caso, non ha in alcun modo CP_1 provato di aver versato al lavoratore tutte le competenze dovute in ragione della risoluzione del rapporto, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei (cfr. doc. 6, fascicolo ricorrente), deve essere condannata al pagamento – in favore di
[...]
– delle seguenti ulteriori somme lorde: € 1.838,90 a titolo di 13° Parte_1 mensilità, € 2.733,77 per ferie e ROL non goduti, ed € 7.744,20 a titolo di
4 trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al
[...] dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare in favore CP_1 le seguenti somme lorde: € 1.530,69 a titolo di Parte_1 retribuzione per novembre 2023, € 1.093,35 a titolo di retribuzione per dicembre
2023, € 1.838,90 a titolo di 13° mensilità, € 2.733,77 per ferie e ROL non goduti, ed €
7.744,20 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
3.397,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 5 novembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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