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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 384/2024 R.G.A.C., posta in delibe- razione all'udienza del 21.1.2025, vertente tra
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cirò Marina, alla piazza C.F._1
Kennedy, n. 12, presso lo studio dell'avv. Teresa Paladini (cod. fisc.
[...]
, pec: , che lo rap- C.F._2 Email_1
presenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Cirò Marina, alla via G. Pepe, C.F._3
1 n. 4, presso lo studio dell'avv. Pietro Capoano (cod. fisc. , C.F._4
pec: , che la rappresenta e difende per mandato in Email_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenu- to
OGGETTO: Separazione giudiziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 19.3.2024 , premesso: di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in Cirò Marina Controparte_1
il giorno 30.10.1977 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cirò
Marina, al n. 95 parte II Serie A anno 1977); che avevano avuto le figlie Teresa,
e maggiorenni ed autonome;
che la convivenza era divenu- Per_1 Per_2
ta intollerabile a causa dei comportamenti della moglie, che aveva sempre im- posto le sue decisioni tanto da rendere la vita difficile al marito, il quale negli anni era più volte andato via di casa, salvo ritornarvi per le promesse e le rassi- curazioni della moglie;
che egli aveva sempre lavorato per il benessere della famiglia e delle figlie, mentre la moglie non aveva mai voluto lavorare ed aveva sempre gestito i soldi del marito;
che egli era andato via di casa e la famiglia aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri in quanto temeva che egli volesse sui- cidarsi, ed erano anche intervenuti i Servizi Sociali;
che egli viveva in un appar- tamento con arredamento di fortuna e percepiva la pensione di € 839,00 mensili, quasi integralmente devoluta al pagamento di debiti familiari e di debiti per le figlie.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione giu-
2 diziale dei coniugi, con addebito alla moglie, assegnazione della casa familiare alla moglie con autorizzazione al marito ad accedervi per ritirare gli effetti per- sonali ed alcuni beni mobili di sua pertinenza, nessuna previsione di assegno in favore della moglie. Chiedeva inoltre l'autorizzazione all'accesso ed all'accertamento presso gli istituti bancari per individuare depositi a nome della convenuta.
2. Si costituiva con propria comparsa, deducendo: Controparte_1
che le tre figlie della coppia, nate nel 1978, 1981 e 1983 erano maggiorenni ed autonome;
che i coniugi erano comproprietari di alcuni immobili;
che l'unione sentimentale era naufragata a causa dei comportamenti del marito, che aveva sempre estromesso la moglie dalla gestione economica e decisionale della fami- glia;
che la moglie non aveva mai lavorato in quanto si era sposata che non ave- va ancora 16 anni e nei successivi sei anni aveva avuto tre bambine, e il marito non aveva voluto che lei svolgesse attività lavorativa;
che il aveva Pt_1
sempre avuto una inclinazione caratteriale all'isolamento ed aveva più volte tentato il suicidio, ma non aveva mai inteso sottoporsi a terapie psichiatriche, ma aveva comunque spesso lasciato la casa familiare per farvi ritorno dopo qualche giorno, a seguito delle perseveranti ricerche dei familiari;
che in data
5.11.2023 il si era nuovamente e per l'ultima volta allontanato dalla Pt_1
casa familiare e non aveva più voluto ritornarvi;
che ella era del tutto estranea alla debitoria del marito e che non corrispondeva al vero che egli corrispondeva del denaro per i debiti della figlia;
che ella non percepiva alcun soste- Per_1
gno al reddito ed era aiutata dalla figlia per le sue necessità. Per_1
Tanto premesso, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale, con addebito al marito, la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore ed a carico del marito di € 400,00 mensili;
in via riconvenzionale, l'accertamento della comproprietà degli immobili e la loro divisione, con obbligo del Pt_1
del rendiconto dei frutti percepiti e la condanna al versamento della quota di
3 spettanza degli stessi in suo favore.
3. All'udienza dinanzi al giudice delegato alla trattazione del 9.7.2024, erano sentiti i coniugi.
4. Con ordinanza emessa a seguito di riserva, il G.D. dava i provvedi- menti provvisori (“dispone che versi a titolo di manteni- Parte_1
mento l'assegno di € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese e con decorrenza dalla data di costituzione in giudizio della SE, in favore di
SE IA ”) ed ammetteva i mezzi di prova. CP_1
5. Svolta l'istruttoria orale e documentale, all'udienza del 21.1.2025 i di- fensori precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
Il P.M. interveniva con proprio “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Alla stregua delle acquisite emergenze processuali, stima il Tribunale che la causa sia matura per la decisione nel suo complesso, senza che appaia ne- cessario od anche solo opportuno procedere all'espletamento di ulteriore attivi- tà istruttoria;
giova, infatti, osservare che le parti hanno esibito la documenta- zione reddituale e patrimoniale in loro possesso, che è stata svolta istruttoria orale e che la causa può essere complessivamente decisa.
Nel merito deve ritenersi che la proposta domanda di separazione è fon- data e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Cirò Marina il giorno 30.10.1977 ed hanno avuto tre figlie, tutte maggiorenni ed autonome dal punto di vista economico per espressa ammissione di entrambi i coniugi.
Ormai i coniugi sono separati di fatto dal 2023 e il negativo esito del pre- liminare tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato alla trattazione, il contenuto degli atti difensivi, la comprovata indisponibilità a pervenire ad
4 una soluzione concordata, attestano con assoluta univocità quanto dedotto da entrambe le parti in merito alla verificatasi intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, sì che nessuna esitazione può incontrarsi nel ri- conoscere come tra i coniugi sia venuta a crearsi una frattura allo stato irrever- sibile e ostativa alla ricostituzione dell'armonia di coppia: sussistono, di conse- guenza, i presupposti di fatto e di diritto per far luogo alla declaratoria di sepa- razione personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, co. 1, c.c.
7. Quanto alla domanda di addebito formulata reciprocamente da en- trambe le parti, osserva il Collegio che entrambe le domande sono infondate.
Per fondare una pronuncia di addebito della separazione devono essere addotte e dimostrate azioni delle parti che costituiscano “...comportamento vo- lontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimo- nio...” che sia causa necessaria e sufficiente a determinare “l'irreversibile intol- lerabilità della ulteriore convivenza” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del
27/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 12383 del 11/06/2005).
Nel caso di specie, il nell'atto introduttivo addebitava alla mo- Pt_1
glie di aver reso la convivenza intollerabile a causa dei suoi comportamenti preponderanti, tanto da aver indotto il marito a consegnarle i soldi per la ge- stione familiare e ad andare più volte via di casa, salvo ritornarvi, e ad andare via di casa per l'ultima volta a novembre 2023.
Dal canto suo, la SE addebita al di averla estromessa dalla Pt_1
gestione familiare, di essere spesso andato via di casa e di averla infine voluta lasciare senza un valido motivo, nonostante ella si fosse completamente a lui dedicata nel corso della vita matrimoniale.
Per tale motivo ella chiede l'addebito della separazione al marito.
Nessuna delle due domande, tuttavia, ha trovato riscontro probatorio.
In tema di addebito della separazione, la presenza di comportamenti ambivalenti e non trasparenti da parte di ciascun coniuge verso l'altro non ren-
5 dono verosimile un'univoca responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge, ma consentono di dedurre il sopravvento di una situazione di reciproco venir meno delle aspettative riposte l'uno nell'altro, cosa che finisce per minare la fiducia di coppia e l'unione matrimoniale (Cass., 24.5.2023, n. 13496).
Ciò premesso, vai la pena di evidenziare che è noto che l'art. 151, co 2,
c.c. dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che deri- vano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conse- guenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi e ritornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio non ricorrano gli estremi per l'addebito della separazione ad entrambi i coniugi.
L'indagine sulla intollerabilità della convivenza deve infatti essere con- dotta valutando complessivamente le condotte di entrambi i coniugi, poiché va valutata la rilevanza che ogni singolo comportamento ha avuto nella crisi co- niugale, proprio al fine di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento e la crisi coniugale (cfr. Cass. n. 14162/2001, Cass. n. 279/2000).
Nel caso di specie la coppia, litigiosa per espressa ammissione di en- trambi nel corso dell'intera vita coniugale è giunta al disfacimento dell'unione a causa dei reciproci comportamenti, tanto che la separazione è stato il normale epilogo di una situazione di intollerabilità che si era verificata ben prima degli ultimi anni.
A parere del Collegio, la situazione di intollerabilità della convivenza
6 matrimoniale, anche sulla base delle dichiarazioni dei testimoni sentiti nell'istruttoria orale, non può dirsi essere stata determinata dall'uno o dall'altro coniuge prevalentemente.
Ormai da molto tempo l'armonia familiare è stata travolta dalla situazio- ne di conflittualità che le parti hanno vissuto.
L'unica teste sentita, figlia della coppia, , ha dichiarato che il Per_1
padre aveva nel corso della vita matrimoniale escluso la moglie dalla gestione economica e decisionale, essendo l'unico che lavorava e guadagnava, e dava i soldi alla moglie in misura limitata e su richiesta, non aveva mai voluto che la moglie lavorasse. Ha confermato che il ha tentato il suicidio nel 2009 Pt_1
e che si era più volte allontanato da casa nel corso del matrimonio senza fornire indicazioni, facendo poi rientro dopo qualche giorno. Ha inoltre confermato che il 5.11.2023 il padre si era allontanato da casa, dopo aver litigato con moglie e figlia, usando anche le mani durante il litigio, e non era più ritornato.
L'esito della prova per testi conduce il Collegio a ritenere che indubita- bilmente si è verificata una frattura dell'armonia familiare, che tuttavia non può essere addebitata a nessuno dei due coniugi, in quanto le reciproche insoddisfa- zioni si sono incrociate ed hanno condotto la coppia a non voler progressiva- mente più condividere la vita insieme.
Non è possibile, infatti, individuare una responsabilità dell'uno o dell'altra nel disfacimento dell'armonia familiare.
Le reciproche domande di addebito devono essere pertanto rigettate.
8. Nessuna pronuncia può essere assunta sull'assegnazione della casa coniugale, in quanto la casa coniugale può essere assegnata soltanto al coniuge che conviva con i figli minorenni o maggiorenni non autonomi economicamen- te, mentre nel caso di specie le figlie della coppia sono tutte maggiorenni ed au- tonome e non vivono più con i genitori.
9. La domanda di di corresponsione di un assegno di Controparte_1
7 mantenimento in suo favore è fondata e può essere accolta.
Il marito ha un reddito da pensione decisamente non elevato, come risul- tante dalla certificazione reddituale e patrimoniale esibita, oltre ad aver alcune spese fisse derivanti da debiti assunti nel corso degli anni.
La , invece, non lavora, non ha mai lavorato per dedicarsi alla fami- CP_1
glia e, data la sua età e l'insussistente qualifica professionale, è improbabile che la stessa possa inserirsi nel mondo del lavoro.
Considerata la posizione delle parti, il Tribunale stima equo riconoscere una somma di € 200,00, data la situazione di entrambi, a titolo di assegno di mantenimento che il dovrà corrispondere in favore della , con Pt_1 CP_1
decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
10. La domanda di accertamento della proprietà in comune di immobili e quella di divisione formulata dalla convenuta in via riconvenzionale dev'essere dichiarata inammissibile, trattandosi di domanda a connessione debole con il presente procedimento, di natura speciale.
11. Considerata la peculiarità della vicenda processuale e la situazione reddituale delle parti, si stima equo compensare integralmente le spese del giu- dizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione per- sonale formulata da , nato a [...] il [...] (cod. Parte_1
fisc. ), nei confronti di nata a [...] C.F._1 Controparte_1
Marina il 5.1.1962 (cod. fisc.: ) (R.G. n. 384/2024) così C.F._5
provvede:
- Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 2° c.c., dei coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio in Parte_2 Controparte_1
Cirò Marina il giorno 30.10.1977 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del
8 Comune di Cirò Marina, al n. 95 parte II Serie A anno 1977, certificato in atti);
- Manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cirò Ma- rina per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da entrambe le parti;
- Non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da;
Parte_1
- Accoglie la domanda di assegno di mantenimento formulata da CP_1
per sé e dispone l'obbligo di di corrispondere in suo
[...] Parte_1
favore a titolo di mantenimento la somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazio- ne ISTAT come per legge, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da CP_1
di accertamento della proprietà di immobili e divisione;
[...]
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 20 marzo 2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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