Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/04/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1280/2022
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al R.G. n. 1280/2022 promossa da: già Parte_1 [...]
Parte_2
AVV. ANTONIO BRIGUGLIO AVV. ROBERTO VACCARELLA AVV. ELISABETTA PERRONE
– Appellante– Contro
Controparte_1
[...]
AVV. GIANLUCA GAGLIARDI
– Appellata –
CONCLUSIONI (così come rassegnate all'udienza del 04.12.2024)
-Per parte appellante: precisa come in atto di appello:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, per i motivi dedotti, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari del 13.7.2021 (r.g. n. 742/2020) e rigettare ogni domanda proposta da nei confronti della Controparte_1
in ogni caso con condanna alla restituzione di Parte_1
ottemperanza alla sentenza impugnata, oltre interessi dal pa to al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
- Per parte appellata: precisa come in atto di comparsa di costituzione in appello:
(nel prosieguo, brevitas, )
[...] Controparte_1
, Parte_1 brevitas, ) per ot indebitamente versate a titolo di addizionali accise sull'energia elettrica nel periodo di riferimento da agosto del 2010 a novembre del 2011 per un importo complessivo pari a € 25,18;
2. – rilevato che , costituitasi nel giudizio di primo grado, chiedeva il rigetto della d da di controparte eccependo: la carenza di legittimità attiva dell'attore perché non intestataria dell'utenza sulla base della quale avrebbe richiesto la restituzione dell'indebito; la propria carenza di legittimità passiva in riferimento al POD IT001E4229779, cui le relative fatture sulla base di tale utenza non erano mai state emesse, perché trattasi di un'utenza attiva con Acam Clienti spa;
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c. perché il pagamento era avvenuto sulla base di un regolare contratto stipulato tra le parti;
l'impossibilità di disapplicare la normativa tributaria nazionale per contrasto con quella unionale;
l'insussistenza di tale contrasto;
3. – rilevato che con sentenza n. 269/2021 del del 13 luglio 2021, il Giudice di Pace di Chiavari, accoglieva la domanda di parte attrice condannando al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 25,18 oltre interessi dal 24.08.2020 al saldo effettivo;
4. – rilevato che , con atto di citazione in appello regolarmente notificato, conveniva i dizio al Tribunale di Controparte_3
Genova in funzione di Giudice d'Appello, affinché, in riforma della sentenza n. 269/2021 del G.d.P. di Chiavari, si pronunciasse sul merito della controversia e che, pertanto, venissero respinte tutte le domande di parte avversaria e fosse accolta la domanda di condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza alla sentenza di primo grado. Proponeva i seguenti motivi di appello: 4.1 - “violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Assenza dei presupposti dell'azione di indebito. Il pagamento delle somme era infatti dovuto in base cl contratto valido ed efficace tra utente e fornitore. Omessa pronuncia”. Il giudice di prime cure ha errato, non avendo considerato la difesa dell'appellante in merito “all'assenza di prova di pagamento degli importi richiesti in ripetizione” e non avendo ritenuto il pagamento dovuto sulla base del titolo contrattuale tra le parti intercorso;
4.2 - “violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della direttiva n. 2008/118/CE. Piena compatibilità della normativa interna con quella unionale”. Sul punto, l'appellante sosteneva la piena conformità della normativa interna con le fonti comunitarie in virtù della identificazione dell'addizionale provinciale non come imposta autonoma, bensì come
“mero incremento quantitativo” dell'accisa sull'energia elettrica, per cui non era necessaria la valutazione sulla “finalità specifica”, propria invece delle imposte autonome. Inoltre, il contrasto della normativa interna con quella comunitaria non era giustificato dalle sentenze richiamate dal giudice di primo grado – e più precisamente C-553/13 del 05/03/2015; e C- 103/2017 del 25/07/2018 – perché riferite ad ordinamenti giuridici di Stati comunitari diversi;
4.3 - “Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE”. L'appellante lamentava l'avvenuta disapplicazione della normativa interna da parte del Giudice di pace in virtù del principio in base al quale l'interpretazione del diritto comunitario della Corte di Giustizia è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, con conseguente disapplicazione nella normativa interna. La disapplicazione della norma tributaria nazionale in contrasto con una Direttiva europea non sarebbe consentita nei rapporti “orizzontali” tra privati, ma solo tra il singolo e lo Stato, e quindi in un rapporto di tipo “verticale”, dato che la norma comunitaria è contenuta in un atto che ha come destinatari soltanto gli Stati membri, come avvenuto nel caso sottoposto all'analisi della Suprema Corte, nel quale la disapplicazione era stata ritenuta legittima in virtù di un rapporto, prima sostanziale e poi processuale, tra il privato ed un ente pubblico (l . Da ciò Parte_3 discenderebbe la pr otere di disapplicazione della norma nazionale sulle addizionali accise per contrasto con le direttive comunitarie all'interno dei rapporti tra privati;
5. – rilevato che si costituiva in giudizio, Controparte_1 richiamandosi a quanto già sostenuto nel giudizio di primo grado e chiedendo la conferma integrale della sentenza 269/2021;
6. – rilevato che all'udienza del 04.12.2024 le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo la causa in decisione;
***** 7. - ritenuto che il primo motivo di appello, basato sulla tesi secondo cui il pagamento del corrispettivo a titolo di addizionale accise da parte dell'appellato è avvenuto sulla base di un titolo valido ed efficace, ossia il contratto di somministrazione tra le parti stipulato e non in forza di un titolo tributario, sicchè questo è dovuto e non indebito, risulta infondato. Basti sul punto osservare che tale rimborso, previsto nel contratto, è posto a carico dell'utente in attuazione dell'imposizione tributaria allora prevista all'art. 6, comma 1, lett. c) del d.l. 511/1988 (convertito nella legge 20/1989), il quale espressamente prevedeva un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Come tale, va analizzata la sua legittimità in forza delle considerazioni che seguono.
8. – ritenuta l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di appello, che possono trattarsi congiuntamente. Si premette, sulla asserita natura non autonoma dell'addizionale accise, che L'argomentazione è priva di pregio, non potendo considerarsi le addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. 511/1988 quale mero inasprimento dell'imposta principale. A tal fine, vanno infatti considerati sia la diversa destinazione del gettito fiscale derivante dalle accise e dell'addizionale provinciale, rivolto rispettivamente a beneficio dell'Erario nel primo caso e di Comuni e/o Province nel secondo, sia l'esistenza di una finalità autonoma rispetto all'accisa stessa che, sebbene insufficiente per affermarne la compatibilità con il diritto comunitario per le ragioni di cui supra, è invece atta a dimostrarne la natura autonoma, e cioè che tali imposte sono qualcosa di diverso da una semplice maggiorazione di aliquota. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha più volte delineato i tratti identificativi di ciò che va qualificato come tributo, e precisamente: a) la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale (Corte Cost., n. 58 del 2015); b) la doverosità della prestazione (Corte Cost., n. 141 del 2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comporta un'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico (Corte Cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n. 26 del 1982); c) la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti (Corte Cost., n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonché, in relazione al contributo al Servizio sanitario nazionale, Cass., S.U., n. 123/07, che ne ha affermato la natura tributaria); d) il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore (tra le varie, cfr. Cass. S.U., n. 13431/2014, Cass. S.U., n. 21950/2015, Cass. S.U., n. 27074/2016 e Cass., S.U. n. 1182/2020). In applicazione di tali principi la Corte ha riconosciuto la qualifica di tributo anche all'addizionale che “si applica in relazione a ciascun distinto punto di acquisto dell'energia, anche se una pluralità di essi facciano capo ad un medesimo soggetto giuridico esercente un'unitaria attività produttiva”, dando così rilevanza al dato testuale (in particolare all'art. 54 d.lgs. n. 504/1995), ed identificando il presupposto del tributo, che è tributo “dipendente” con il presupposto del tributo “principale”, cioè l'accisa sul “consumo” dell'energia elettrica. Come tale rientra nel "genus" delle imposte di consumo, di quei tributi cioè "destinati a svolgere un ruolo rilevante in termini di gettito" applicate ai fornitori di beni di consumo, i quali provvedono poi a rivalersi sui consumatori finali, che colpiscono produzione e consumo dei beni, e postulano per la nascita del rapporto obbligatorio d'imposta necessariamente il consumo del bene. Infatti, è tipico dell'imposizione sui consumi dare rilevanza, come indice di capacità contributiva, al singolo atto di consumo. (Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n.16984)”; (Corte Appello Genova, sentenza n. 561/2023).
Ciò chiarito, si richiama la recente sentenza della Corte d'Appello di Genova resa nella causa rg 726/2023, condivisa dalla scrivente, ove si afferma che “l'art. 6, del D.L. n. 511/1988 istituì un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. In virtù dell'art. 3 della Direttiva 92/12/CEE (commi 1 e 2),
“I prodotti di cui al paragrafo 1” – tra i quali rientra anche l'energia elettrica, a seguito dell'estensione di cui all'art. 3 della Direttiva 2003/96/CE – “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La Direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, ha abrogato la Direttiva 92/12/CEE, stabilendo, all'art. 1, che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti adaccisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs. n. 48/2010, il quale non è però intervenuto sul disposto di cui all'art. 6, D.L. 511/1988, come modificato dal D.lgs. 26/2007, abrogato solo nel 2012, dall'art. 2, c. 6, D.lgs. 23/2011, che nulla dispone sulla sorte dei pagamenti effettuati in precedenza.
Riguardo il requisito della “finalità specifica”, la Corte di Giustizia ha in più occasioni chiarito la necessità che la finalità perseguita non sia puramente di bilancio (CGUE 24.2.2000, in causa C-434/97; CGUE 9.3.2000, in causa C-437/97; CGUE 27.2.2.2014, in causa C-82/12). Più nel dettaglio, la Corte ha precisato che per poter considerare le imposte indirette aventi la richiesta finalità, le stesse devono essere destinate «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» (così CGUE, 25.7.2018, C- 103/17, punto 38-39). In ossequio ai principi indicati dalla Corte di Giustizia, la Corte di Cassazione (v. Cass. n. 15198/2019 e Cass. n. 27101/2019) ha ritenuto che l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 si poneva in contrasto con il diritto europeo per l'assenza della richiesta finalità specifica, in quanto la finalità indicata nella premessa del citato decreto legge, ovvero quella di “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantirne l'assolvimento dei compiti istituzionali”, risulta insufficiente a differenziarla dalla generica finalità di bilancio.
A tal proposito, si osserva che la giurisprudenza comunitaria ha più volte ribadito l'obbligo per il giudice nazionale di provvedere a un'interpretazione del diritto interno conforme a quello di derivazione europea (cfr. CGUE, sentenza del 16.6.2005, causa C-105/03, e CGUE sentenza del 26.9.1996, causa C-168/95).
Si ricorda, inoltre, che la Suprema Corte ha da tempo chiarito che alle pronunce interpretative emesse dal Giudice del Lussemburgo deve attribuirsi valore di ulteriore fonte del diritto comunitario (v. Cass., sentenza n. 5381 del 3.3.2017).
E l'efficacia di tali sentenze non è subordinata al fatto che la questione sottoposta all'attenzione della CGUE sia identica o analoga al caso al quale i principi espressi debbono essere applicati, né assume alcun rilievo la qualità delle parti in causa. Infatti, la Corte di Giustizia rende noto all'interprete il reale contenuto delle norme comunitarie, ed alla luce di ciò quest'ultimo è chiamato ad interpretare il diritto interno in modo con esse conforme, se possibile. Laddove l'interpretazione conforme non risulti possibile (a prescindere dalla questione dell'efficacia delle direttive e dal loro carattere self-executing), il giudice non potrà che disapplicare la norma interna «in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa» (v. Cass. n. 27101 del 23.10.2019, che richiama Cass. n. 21248/2004; Cass. n. 22067/2007; Cass. n. 25701/2009; Cass. S.U. n. 3674/2010; Cass. n. 11641/2013; Cass. n. 25278/2015; Cass. n. 16923/2016; Cass. n. 27822/2018).
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione in successive pronunce aventi ad oggetto casi analoghi, dopo aver accertato l'incompatibilità del disposto di cui all'art. 6, c., D.L. 511/1988 con la disciplina di cui alla Direttiva 2008/118/CEE e l'impossibilità di pervenire a un'interpretazione conforme della stessa, ha concluso per la necessaria disapplicazione della norma interna (v. Cass. n. 22343/2020 e Cass. n. 27101/2019).
[…] Da ultimo, si osserva che il contenuto della recente sentenza della CGUE in data 11.4.2024, C/316-22, non giustifica una riforma della sentenza appellata.
Premesso doverosamente che, quanto alla efficacia orizzontale delle direttive, alla luce di quanto già esposto, nei giudizi di ripetizione dell'Addizionale non viene chiesta in realtà l'applicazione tra privati di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, ma l'applicazione della interpretazione del diritto unionale fornita dalla CGUE, una lettura attenta della sentenza della Corte di Giustizia dell'11.04.2024 in realtà porta a conclusioni diverse da quelle prospettate dall'appellante. Nell'interpretare l'art 288 comma 3 TFUE in relazione ai cd “effetti orizzontali delle direttive”, la CGUE ha affermato difatti che tale principio non osti a che un giudice nazionale disapplichi , in una controversia tra privati, una norma statale istitutiva di un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una Direttiva europea – sebbene non ancora trasposta o non correttamente trasposta – allorquando “l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta” (nel nostro caso il RE) sia “soggetto all'autorità o al controllo dello stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati” .
Ebbene il RE rientra proprio tra queste tipologie di soggetti, sia allorquando, quale sostituto di imposta, agisce da ausiliario della funzione accertativa e riscossiva erariale, sia perché è soggetto al controllo dello Stato (in particolare all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA), e sicuramente dispone di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati (potendo esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art 16 comma 3 TUA) […]
Il RE rientra pertanto proprio tra quei soggetti cui fa riferimento la Corte di Giustizia e che dovrebbero indurre il Giudice nazionale a disapplicare il diritto interno contrastante con quello dell'Unione. Quanto alla portata del principio di effettività, in linea con la recente decisione della Corte di Appello di Roma, si ritiene che la sopravvenuta decisione della Corte di Giustizia indicata dall'appellante a sostegno delle proprie tesi, «ha in realtà espressamente enfatizzato che il principio di effettività del diritto comunitario comporta il diritto del consumatore finale, che abbia sopportato, per effetto della traslazione legittimamente operata dal soggetto passivo di imposta, l'onere dell'imposta indiretta contraria a disposizioni immediatamente precettive di una direttiva comunitaria, a ripetere il pagamento alternativamente dallo Stato o dal soggetto passivo di imposta» (così Corte di Appello di Roma, sentenza n. 3101/2024)”;
9. – ritenuto che, in conclusione, in ragione dei rilievi esposti, deve riconoscersi il diritto di alla ripetizione delle somme Controparte_1 indebitamente versate a dizionale provinciale all'accisa per consumi di energia elettrica nel periodo oggetto di domanda;
10. – ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del D.M. del D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento fino ad € 1.100,00.
Va, inoltre, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, come previsto dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, che ha modificato il DPR 115/2002 inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il seguente comma 1-quater, il quale recita:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza
[...]
Giudice di Pace di Chiavari, che, per l'effetto, conferma integralmente;
- condanna al Parte_1 pagamento in fav Controparte_1
delle spese di lite del grado di appello,
[...] penso, oltre spese generali, via e cpa come per legge;
- accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 DPR 115/2002.
Genova, 28.03.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel