CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1418/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2845/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001223048 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, propone appello avverso la sentenza n. 359/10/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, concernente intimazione di pagamento n. 29520229001223048 – tassa automobilistica 2014
Convine in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Direttore pro tempore,
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, tra l'altro, errore sulla data di notifica dell'atto impugnato e reiterando le eccezioni già formulate in primo grado relative alla mancata notifica degli atti presupposti, al difetto di motivazione e alla prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, rilevando la piena correttezza della pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo, nonché l'infondatezza di ogni doglianza dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte condivide integralmente la motivazione resa dal giudice di primo grado, secondo cui il ricorso introduttivo è risultato tardivo ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, essendo stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Il preteso “errore materiale” sostenuto dall'appellante non incide sull'effettiva decorrenza del termine, né è suffragato da elementi probatori idonei a modificarne la valutazione.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che l'intimazione di pagamento risulta comunque che si tratta di un lotto di stampa dell'11-02-2022 compatibile con la data di notifica dichiarata dalla parte (2.3.22)
Il ricorso risulta notificato il 02-05-2023, ed è pertanto tardivo .
E' la stessa parte ricorrente che nel ricorso di primo grado dichiara” Che in data 02 /0 3 /2022 Agenzia delle Entrate Riscossione di Messina ha notificato atto di intimazione pagamento n. 295 2022 90012230 48 000 , con il quale ha sollecitato il pagamento per Tassa auto 2014" e solo una prova decisamente contraria può sovvertire la tardività del ricorso acclarata dal primo giudice.
Quanto alle ulteriori eccezioni ribadite in appello, deve rilevarsi che l'atto di appello manca di specifiche censure avverso la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le doglianze già esaminate e correttamente disattese in primo grado.
Trova applicazione il principio consolidato secondo cui l'atto di appello deve contenere specifiche ragioni di critica alla decisione gravata, non essendo ammissibile la sua mera riproposizione dei motivi del ricorso originario (Cons. Stato, sez. IV, n. 2426/2019 richiamato nelle controdeduzioni dell'Ufficio).
Pertanto, la sentenza impugnata merita conferma. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E.
233,00. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2845/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001223048 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, propone appello avverso la sentenza n. 359/10/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, concernente intimazione di pagamento n. 29520229001223048 – tassa automobilistica 2014
Convine in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Direttore pro tempore,
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, tra l'altro, errore sulla data di notifica dell'atto impugnato e reiterando le eccezioni già formulate in primo grado relative alla mancata notifica degli atti presupposti, al difetto di motivazione e alla prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, rilevando la piena correttezza della pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo, nonché l'infondatezza di ogni doglianza dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte condivide integralmente la motivazione resa dal giudice di primo grado, secondo cui il ricorso introduttivo è risultato tardivo ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, essendo stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Il preteso “errore materiale” sostenuto dall'appellante non incide sull'effettiva decorrenza del termine, né è suffragato da elementi probatori idonei a modificarne la valutazione.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che l'intimazione di pagamento risulta comunque che si tratta di un lotto di stampa dell'11-02-2022 compatibile con la data di notifica dichiarata dalla parte (2.3.22)
Il ricorso risulta notificato il 02-05-2023, ed è pertanto tardivo .
E' la stessa parte ricorrente che nel ricorso di primo grado dichiara” Che in data 02 /0 3 /2022 Agenzia delle Entrate Riscossione di Messina ha notificato atto di intimazione pagamento n. 295 2022 90012230 48 000 , con il quale ha sollecitato il pagamento per Tassa auto 2014" e solo una prova decisamente contraria può sovvertire la tardività del ricorso acclarata dal primo giudice.
Quanto alle ulteriori eccezioni ribadite in appello, deve rilevarsi che l'atto di appello manca di specifiche censure avverso la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le doglianze già esaminate e correttamente disattese in primo grado.
Trova applicazione il principio consolidato secondo cui l'atto di appello deve contenere specifiche ragioni di critica alla decisione gravata, non essendo ammissibile la sua mera riproposizione dei motivi del ricorso originario (Cons. Stato, sez. IV, n. 2426/2019 richiamato nelle controdeduzioni dell'Ufficio).
Pertanto, la sentenza impugnata merita conferma. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E.
233,00. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente