Art. 1.
E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di complessive lire 744.600.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci relativi agli esercizi dal 1952-53 al 1957-58.
E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di complessive lire 744.600.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci relativi agli esercizi dal 1952-53 al 1957-58.