Sentenza 8 ottobre 2007
Massime • 1
La successione a titolo particolare consente la riassunzione della causa - da e nei confronti della parte originaria (art. 111 cod. proc. civ.) - dinanzi al giudice di rinvio (principio affermato con riferimento alla successione all'Azienda Autonoma dell' Ente Ferrovie dello Stato, quindi alla trasformazione dell'ente nell'omonima società per azioni, e ancora alla nuova denominazione della società -RFI- al trasferimento di ramo a Trenitalia, in controversia in cui erroneamente la sentenza impugnata, a seguito di sentenza rescindente nei confronti di Ferrovie dello Stato SpA, aveva ritenuto che la riassunzione della causa nei confronti della stessa società, anziché nei confronti di RFI SpA , succeduta nelle more del giudizio di cassazione, fosse inammissibile e comportasse l'estinzione dell'intero giudizio)
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. La cessione del credito: un excursus giurisprudenziale. 2. La successione nel diritto controverso: art. 111 c.p.c. 3. Effetti del trasferimento sul diritto. 4. L'influenza del fenomeno successorio sul processo: le teorie dell'irrilevanza e della rilevanza. 5. Il ruolo dei soggetti ed i loro poteri.6. I poteri processuali dell'alienante e del successore universale. 7. I poteri della parte estranea al fenomeno successorio. 8. L'intervento del successore a titolo particolare. 9. L'efficacia della sentenza. 10. Le eccezioni al principio di efficacia della sentenza nei confronti del successore particolare. 11. L'impugnazione della sentenza. 12. La successione a titolo particolare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2007, n. 21027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21027 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO FA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARO 25, presso lo studio dell'avvocato MAGARAGGIA DEBORA, rappresentata e difesa dall'avvocato PAPADIA FRANCESCO VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., elettivamente domiciliate in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato OZZOLA MASSIMO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1278/04 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 24/06/04 - R.G.N. 2137/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/07 dal Consigliere Dott. Donato FIGURELLI;
udito l'Avvocato PAPADIA;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 settembre 1991 il signor AT AN, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, conveniva innanzi al Pretore del Lavoro di Bari il predetto ente per sentir dichiarare dipendente da causa di servizio la patologia denunziata, con conseguente determinazione della categoria ai sensi del D.P.R. n. 834 del 1981, all. A. L'Ente Ferrovie si costituiva e contestava la fondatezza della domanda. Il Pretore del Lavoro di Bari, con sentenza del 7 febbraio 1994, sulla base della C.T.U. espletata, accoglieva la domanda. Proponeva appello Ferrovie dello Stato S.p.A. con ricorso del 4 maggio 1994.
Resisteva il AT ed eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura alle liti.
Il Tribunale di Bari, giudice del lavoro di appello, con sentenza del 30 marzo 2000, accogliendo l'eccezione formulata dal AT, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione. Ricorreva per cassazione Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni con ricorso notificato il 20 giugno 2000 e sostenuto da un unico motivo di censura, cui il Patrono resisteva con controricorso.
Questa Corte Suprema, con sentenza n. 17934/02 del 9 ottobre - 14 dicembre 2002, accoglieva il ricorso, ritenendo la sussistenza dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale del capo dell'Ufficio Legale di Genova e del Capo dell'Ufficio Legale Territoriale di Bari, Dott. Cappelletti;
in conseguenza cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Lecce.
Con ricorso depositato il 10 luglio 2003 il AT riassumeva il giudizio innanzi alla predetta Corte territoriale e chiedeva l'accoglimento della domanda a suo tempo proposta, con la condanna di Ferrovie al pagamento in suo favore dell'equo indennizzo. Si costituiva Ferrovie dello Stato S.p.A. con memoria depositata il 27 gennaio 2004 ed eccepiva, innanzi tutto, la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo di essere totalmente estranea ai fatti di causa e di non avere mai avuto alle proprie dipendenze il AT.
All'uopo, precisava che questi - come dal medesimo riconosciuto - aveva lavorato alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato, Ente pubblico, poi trasformatosi, per effetto della privatizzazione, in "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni". Tale società, in virtù di Delib. Assemblea Straordinaria 21 giugno 2001, aveva mutato denominazione sociale, assumendo quella di "Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.", cui erano passati tutti i rapporti di lavoro, ivi compreso quello in oggetto.
Chiedeva, pertanto, che il ricorso venisse rigettato per il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 10 febbraio 2004, su istanza del ricorrente, veniva autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana, la quale si costituiva con memoria depositata il 28 maggio 2004, eccependo l'inammissibilità della riassunzione effettuata nei suoi confronti e chiedendo, quindi, la declaratoria di estinzione del processo.
Con sentenza in data 8 - 24 giugno 2004 la Corte di Appello di Lecce dichiarava inammissibile l'atto di riassunzione e, per l'effetto, dichiarava estinto l'intero giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 20 giugno 2005, il signor AN AT ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., già Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni S.p.A. ha resistito con controricorso notificato il 27 luglio 2005.
Ferrovie dello Stato S.p.A. ha resistito con controricorso notificato il 27 luglio 2005.
Parti resistenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, in via preliminare, violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 81 c.p.c.. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 327, 392, 393, 421, 433, 434 e 435 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. 3. I motivi vengono congiuntamente esaminati, perché tra loro connessi, ed il ricorso è fondato.
Invero solo la morte della persona fisica (Cass. 2177/2004) o l'estinzione della persona giuridica (Cass. 9777/91) nel corso del giudizio di cassazione, di cui sia stata parte - impone la riassunzione della causa - da e nei confronti del successore a titolo universale - dinanzi al giudice di rinvio (art. 110 c.p.c.). Qualsiasi successione a titolo particolare consente, invece, la riassunzione della causa - da e nei confronti della parte originaria (art. 111 c.p.c.) - dinanzi al Giudice di rinvio (Cass. 4333/93). Le successioni - dall'Azienda Autonoma all'Ente Ferrovie dello Stato (L. n. 210 del 1985), la trasformazione dell'ente nella omonima società per azioni (Delib. CIPE 12 agosto 1992, a norma del D.L. n.333 del 1992, art. 18, conv. nella L. n. 359 del 1992), nuova denominazione della società (RFI) e, infine, il trasferimento di ramo a Trenitalia - non sono successioni a titolo universale: sintesi in Cass. civ., S.U., 26 luglio 2006, n. 16994. Così è a dire, infatti, per la successione dall'Azienda Autonoma all'Ente Ferrovie dello Stato. La successione dell'Ente Ferrovie dello Stato in tutti i rapporti attivi e passivi già di pertinenza dell'omonima Azienda Autonoma, disposta dalla L. 17 maggio 1985, n.210, art. 1, non è avvenuta in base ad una successione a titolo universale tra enti, o a titolo particolare per un evento, quale l'estinzione della persona giuridica, assimilabile alla morte della persona fisica, visto che non è configurabile l'estinzione dell'Azienda autonoma, priva di personalità giuridica e già costituente una mera struttura interna del Ministero dei Trasporti (pur dotata di autonomia di bilancio, tecnica e gestionale), ne' si è verificata la devoluzione integrale al nuovo ente degli scopi dello Stato nel settore ferroviario, Conseguentemente per i giudizi in corso non si è verificata la successione necessaria nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., o art. 111 c.p.c., comma 2, ma un semplice trasferimento " ex lege" dei rapporti, a cui è applicabile il diritto controverso "per atto tra vivi a titolo particolare", in base al quale non è venuta meno la legittimazione passiva dell'Azienda Autonoma (Cass. n. 1558/95). Per quanto concerne il rapporto tra l'ente e l'omonima società per azioni, di cui alla Delib. CIPE 12 agosto 1992, a norma del D.L. n.333 del 1992, art. 18, convertito nella L. n. 359 del 1992, si è
trattato di trasformazione dell'ente nella omonima società per azioni: Cass. civ. S.U., 26 luglio 2006, n. 16994 cit.. Per quanto concerne, poi, il rapporto fra la società Ferrovie dello Stato e RFI si è trattato di una nuova denominazione della società (RFI). Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è nient'altro che la nuova denominazione di Ferrovie dello Stato società di trasporti e servizi per azioni.
Per quanto concerne, poi, la successiva cessione di parte della società a Trenitalia, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue tra le parti originarie (Cass. n. 1998/2005). Pertanto, erroneamente la sentenza impugnata, a seguito di sentenza rescindente nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.A., ha ritenuto che la riassunzione della causa nei confronti della stessa società, anziché nei confronti di R.F.I. S.p.A. (succeduta nelle more del giudizio di cassazione), fosse inammissibile e comportasse l'estinzione dell'intero giudizio.
Il ricorso deve essere, quindi, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame ad altro Giudice di pari grado - indicato in dispositivo -, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bari, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007