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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10300 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41685/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 41685/2021 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. VIZZONE DOMENICO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
1 E
AVV. FABIO COLLAVINI
Che si difende in proprio e con il patrocinio dell'avv. GRIMANEZA VICTORIA CASTILLO,
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità professionale (appello)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace Parte_1
aveva condannato l'avv. NI, nonché essa compagnia, in forza di manleva assicurativa, al pagamento in favore del sig. dell'importo di euro 5000,00 condannando CP_1
altresì la sola compagnia alla rifusione delle spese di giudizio.
Con un primo motivo di appello, la a censurato la sentenza gravata deducendo che Pt_1
il primo giudice aveva ritenuto sussistente la responsabilità professionale del legale sulla base della generica confessione dello stesso, laddove tale confessione era stata resa dal professionista al solo scopo di far ricadere l'onere economico della vicenda sulla compagnia e non considerando che la confessione può avere effetti sul solo confidente, né la transazione raggiunta tra l'avv. NI ed il proprio cliente poteva essere opposta all'assicuratore.
2 Con un secondo motivo di appello, la compagnia ha rilevato che difettava la prova della responsabilità professionale dell'avv. NI, in quanto la mancata riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano non era stata proposta non per dimenticanza, ma perché la domanda non aveva possibilità di essere accolta.
Con un terzo motivo di gravame la a dedotto che non vi era prova del nesso causale Pt_1
tra l'errore imputato al legale e il danno lamentato dal suo cliente, in quanto non era stato dimostrato che il buon esito della vicenda non fosse stato raggiunto per negligenza del professionista.
Con un quarto motivo di gravame la compagnia ha contestato la liquidazione del danno operata dal giudice di pace, pari ad euro 5000,00, in mancanza di alcuna prova del detto danno. In ogni caso il danno non patrimoniale non era coperto dalla garanzia, mentre quello patrimoniale era di soli euro 215,99 pari al corrispettivo corrisposto per imbarcare il bagaglio in stiva e per l'acquisto di un nuovo biglietto aereo.
Con un quinto motivo di gravame la compagnia ha argomentato che la sentenza appellata non conteneva una motivazione che giustificasse l'accoglimento della domanda di manleva, non essendo di contro stata considerata l'inoperatività della polizza, strutturata secondo la formula della claims made e disdettata il 29.1.2018 in assenza di una richiesta risarcitoria da parte del sig. in costanza di rapporto contrattuale. Infatti il solo avv. NI aveva CP_1
chiesto a l'apertura del sinistro con lettera del 2.2.2017, mentre alcuna richiesta di Pt_1
risarcimento era pervenuta durante il tempo di vigenza del rapporto assicurativo da parte del proprio cliente. D'altra parte, la citazione del era stata notificata il 5.5.2018, allorché il CP_1
rapporto assicurativo era già cessato per la disdetta dell'avvocato.
Ha quindi chiesto la compagnia, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda del sig. e quella di garanzia dell'avv. NI con condanna di controparte alla CP_1
restituzione di quanto incassato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre che con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In subordine ha chiesto limitarsi il risarcimento alla minor somma effettivamente dovuta, ponendola a carico del solo avv. NI e rigettando la domanda di manleva per inoperatività della polizza. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di limitare la manleva escludendosi il danno non patrimoniale e applicandosi lo scoperto, con compensazione delle spese di lite. 3 --------------------
Si è costituito in giudizio l'avv. NI argomentando che l'ammissione di responsabilità dell'assicurato non aveva rilevanza, stante la natura documentale della responsabilità medesima, consistita nella mancata riassunzione del giudizio e nello spirare del termine decadenziale di due anni vigente in materia di trasporto aereo passeggeri.
Quanto all'esito del giudizio che non era stato riassunto, l'avv. NI aveva ottenuto migliaia di sentenze positive in casi analoghi o di minore importanza. Inoltre andava considerato che anche la sola fattispecie del grave ritardo determina un diritto del passeggero ad un risarcimento del danno sino all'importo di euro 5950,00.
Sussisteva nesso causale tra l'inadempimento del legale e la decadenza dall'azione, non avendo il sig. ottenuto il risarcimento del danno nonostante la violenza subìta dal CP_1
personale della Easyjet presso l'aeroporto spagnolo, che l'aveva costretto a rimanere per tutta la notte in aeroporto e ad acquistare un nuovo biglietto a proprie spese per il volo di rientro il giorno seguente.
Ha quindi chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
-----------------
Il sig. non si costituiva in giudizio, restando contumace. CP_1
La causa perveniva alla fase decisoria all'udienza del 19 febbraio 2025.
-------------------
L'appello è fondato e va accolto.
Come si desume dall'atto di citazione introduttivo del giudizio, il sig. ha dedotto di CP_1
aver subìto un danno a seguito della condotta degli addetti al servizio di controllo dei biglietti della compagnia aerea Easyjet, che lo avrebbero costretto, al momento dell'imbarco presso l'aeroporto di Ibiza in data 2.9.2012, a corrispondere la somma di euro 50,00 per poter imbarcare il bagaglio in stiva, nonostante esso rientrasse nei limiti dimensionali per il bagaglio a mano. Inoltre, a seguito di suo preannuncio della volontà di sporgere reclamo per ottenere il rimborso del pagamento, una dipendente della compagnia lo avrebbe spintonato
4 violentemente, strappandogli di mano il biglietto e riducendolo in pezzi, costringendolo pertanto a trascorrere l'intera nottata in aeroporto e ad acquistare un nuovo biglietto aereo di altra compagnia per le ore 6:15 del giorno successivo, sostenendo l'ulteriore esborso di euro
165,99.
A seguito di tali fatti, il si era risolto a rivolgersi all'avv. NI, conferendogli CP_1
mandato ad agire nei confronti della compagnia Easyjet al fine di ottenere il risarcimento del danno morale e patrimoniale.
L'avv. NI aveva quindi redatto un atto di citazione chiedendo il risarcimento del danno nella misura di euro 20.415,99 avanti al Tribunale di Milano, che però si era dichiarato incompetente territorialmente in favore del Tribunale di Busto Arsizio.
Infine, nel febbraio 2017 il Piccolo era stato informato dall'avv. NI che il giudizio, per una sua errata valutazione, non era stato riassunto avanti al Tribunale di Busto Arsizio nei termini di legge, incorrendo pertanto nella decadenza biennale che disciplina il trasporto aereo.
Stante la rappresentata responsabilità del legale, il lo aveva citato in giudizio avanti al CP_1
Giudice di Pace di Roma chiedendo il risarcimento del danno nella misura di euro 5000,00 con condanna anche della in caso di accertamento dell'obbligo di manleva di Pt_1
quest'ultima.
Così riassunti i termini della vicenda, osserva il Tribunale che è certamente corretta l'argomentazione sostenuta dalla in ordine alla non vincolatività della confessione Pt_1
dell'avv. NI rispetto alla posizione della compagnia assicuratrice.
Per giurisprudenza consolidata, affermatasi in materia di responsabilità civile auto, nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni per r.c.a., la confessione stragiudiziale resa dall'assicurato al danneggiato, se fa piena prova nei rapporti fra loro, non ha alcun valore di prova legale nei confronti dell'impresa di assicurazioni, riguardo alla quale il contenuto della confessione è liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. ad es. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7542 del 15/05/2003). Al di fuori dell'ambito della r.c.a. si è affermato che la confessione stragiudiziale resa dall'assicurato al danneggiato non vincola l'assicuratore della responsabilità civile, e quindi non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna di quest'ultimo nei confronti del danneggiato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6857 del
5 25/05/2000). Infatti, la confessione stragiudiziale -come per altro quella giudiziale- produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquistare il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche che fanno capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, salvo il potere del giudice di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi probatori nei confronti delle altre parti, secondo i principi della logica. È chiaro infatti che il rapporto giuridico tra danneggiante e danneggiato, è del tutto autonomo e distinto da quello di manleva che si crea a seguito del rapporto assicurativo tra il danneggiante – assicurato e la propria assicurazione.
Pertanto, va in primo luogo rilevato che non può essere predicato alcun automatismo tra la confessione dell'assicurato – nel caso di specie l'avv. NI – e l'obbligazione di manleva da parte dell'assicurazione.
Ad ogni modo, pur ammettendosi la negligenza del NI nel non aver riassunto la causa nei termini di legge e nell'aver fatto incorrere il proprio cliente nella decadenza biennale in materia di trasporto aereo – circostanza in realtà non contestata nemmeno dalla compagnia assicuratrice - giova osservare che per orientamento giurisprudenziale costante, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. sent. n. 15032/2021; sent. n. 4742/2019; Sent. n. 2638 del 05/02/2013).
In altri termini, non è sufficiente, per l'affermazione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità del professionista, che quest'ultimo si sia reso inadempiente alla propria obbligazione, occorrendo invece altresì dimostrare che in assenza di tale inadempimento il bene della vita richiesto dal cliente sarebbe stato ottenuto.
Ebbene, nel caso di specie nessuna dimostrazione è stata fornita a tale riguardo, nel senso che il non ha fornito alcun elemento volto a provare l'effettività di quanto egli afferma CP_1
essere avvenuto (ingiustificata richiesta di pagamento per l'imbarco in stiva del bagaglio, 6 distruzione del biglietto, permanenza notturna in aeroporto, necessità di acquisto di un nuovo biglietto), sicché non sussistono prove sufficienti per poter affermare che, in caso di tempestiva riassunzione della causa, egli avrebbe ottenuto soddisfazione dell'asserito diritto, dimostrandone compiutamente i presupposti, e della misura in cui ciò sarebbe avvenuto.
Tale deficienza a livello probatorio consente di affermare che ha errato il giudice di pace nell'accogliere la domanda, fondandosi unicamente sull'ammissione di responsabilità da parte dell'avv. Collavino, ed omettendo del tutto di affrontare l'aspetto dell'accertamento controfattuale, ovvero che in difetto di errore professionale il diritto risarcitorio sarebbe stato soddisfatto mediante pronuncia favorevole del Tribunale.
Tale assorbente profilo esime il giudicante dall'affrontare le altre questioni sollevate dalla compagnia appellante.
Le spese di giudizio, sia del primo che del presente grado, vanno compensate nei rapporti tra e avv. NI, stante la mancata opposizione di quest'ultimo all'avversa pretesa. CP_1
Vanno invece poste a carico del legale e del , in solido tra loro ed in ragione della CP_1
soccombenza, quelle relative alla citazione da parte di quest'ultimo della compagnia e quelle della chiamata in manleva delle a parte dell'avv. NI. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- In accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore e per l'effetto lo condanna alla restituzione di quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
- Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio nei rapporti tra CP_1
e avv. NI;
7 - Condanna altresì l'avv. NI e il , in solido tra loro, alla rifusione delle spese CP_1
del doppio grado di giudizio sostenute da spese che liquida, quanto al primo Pt_1
grado, in euro 1600,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, e quanto al presente grado in euro 2300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma lì 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 41685/2021 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. VIZZONE DOMENICO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
1 E
AVV. FABIO COLLAVINI
Che si difende in proprio e con il patrocinio dell'avv. GRIMANEZA VICTORIA CASTILLO,
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità professionale (appello)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace Parte_1
aveva condannato l'avv. NI, nonché essa compagnia, in forza di manleva assicurativa, al pagamento in favore del sig. dell'importo di euro 5000,00 condannando CP_1
altresì la sola compagnia alla rifusione delle spese di giudizio.
Con un primo motivo di appello, la a censurato la sentenza gravata deducendo che Pt_1
il primo giudice aveva ritenuto sussistente la responsabilità professionale del legale sulla base della generica confessione dello stesso, laddove tale confessione era stata resa dal professionista al solo scopo di far ricadere l'onere economico della vicenda sulla compagnia e non considerando che la confessione può avere effetti sul solo confidente, né la transazione raggiunta tra l'avv. NI ed il proprio cliente poteva essere opposta all'assicuratore.
2 Con un secondo motivo di appello, la compagnia ha rilevato che difettava la prova della responsabilità professionale dell'avv. NI, in quanto la mancata riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano non era stata proposta non per dimenticanza, ma perché la domanda non aveva possibilità di essere accolta.
Con un terzo motivo di gravame la a dedotto che non vi era prova del nesso causale Pt_1
tra l'errore imputato al legale e il danno lamentato dal suo cliente, in quanto non era stato dimostrato che il buon esito della vicenda non fosse stato raggiunto per negligenza del professionista.
Con un quarto motivo di gravame la compagnia ha contestato la liquidazione del danno operata dal giudice di pace, pari ad euro 5000,00, in mancanza di alcuna prova del detto danno. In ogni caso il danno non patrimoniale non era coperto dalla garanzia, mentre quello patrimoniale era di soli euro 215,99 pari al corrispettivo corrisposto per imbarcare il bagaglio in stiva e per l'acquisto di un nuovo biglietto aereo.
Con un quinto motivo di gravame la compagnia ha argomentato che la sentenza appellata non conteneva una motivazione che giustificasse l'accoglimento della domanda di manleva, non essendo di contro stata considerata l'inoperatività della polizza, strutturata secondo la formula della claims made e disdettata il 29.1.2018 in assenza di una richiesta risarcitoria da parte del sig. in costanza di rapporto contrattuale. Infatti il solo avv. NI aveva CP_1
chiesto a l'apertura del sinistro con lettera del 2.2.2017, mentre alcuna richiesta di Pt_1
risarcimento era pervenuta durante il tempo di vigenza del rapporto assicurativo da parte del proprio cliente. D'altra parte, la citazione del era stata notificata il 5.5.2018, allorché il CP_1
rapporto assicurativo era già cessato per la disdetta dell'avvocato.
Ha quindi chiesto la compagnia, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda del sig. e quella di garanzia dell'avv. NI con condanna di controparte alla CP_1
restituzione di quanto incassato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre che con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In subordine ha chiesto limitarsi il risarcimento alla minor somma effettivamente dovuta, ponendola a carico del solo avv. NI e rigettando la domanda di manleva per inoperatività della polizza. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di limitare la manleva escludendosi il danno non patrimoniale e applicandosi lo scoperto, con compensazione delle spese di lite. 3 --------------------
Si è costituito in giudizio l'avv. NI argomentando che l'ammissione di responsabilità dell'assicurato non aveva rilevanza, stante la natura documentale della responsabilità medesima, consistita nella mancata riassunzione del giudizio e nello spirare del termine decadenziale di due anni vigente in materia di trasporto aereo passeggeri.
Quanto all'esito del giudizio che non era stato riassunto, l'avv. NI aveva ottenuto migliaia di sentenze positive in casi analoghi o di minore importanza. Inoltre andava considerato che anche la sola fattispecie del grave ritardo determina un diritto del passeggero ad un risarcimento del danno sino all'importo di euro 5950,00.
Sussisteva nesso causale tra l'inadempimento del legale e la decadenza dall'azione, non avendo il sig. ottenuto il risarcimento del danno nonostante la violenza subìta dal CP_1
personale della Easyjet presso l'aeroporto spagnolo, che l'aveva costretto a rimanere per tutta la notte in aeroporto e ad acquistare un nuovo biglietto a proprie spese per il volo di rientro il giorno seguente.
Ha quindi chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
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Il sig. non si costituiva in giudizio, restando contumace. CP_1
La causa perveniva alla fase decisoria all'udienza del 19 febbraio 2025.
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L'appello è fondato e va accolto.
Come si desume dall'atto di citazione introduttivo del giudizio, il sig. ha dedotto di CP_1
aver subìto un danno a seguito della condotta degli addetti al servizio di controllo dei biglietti della compagnia aerea Easyjet, che lo avrebbero costretto, al momento dell'imbarco presso l'aeroporto di Ibiza in data 2.9.2012, a corrispondere la somma di euro 50,00 per poter imbarcare il bagaglio in stiva, nonostante esso rientrasse nei limiti dimensionali per il bagaglio a mano. Inoltre, a seguito di suo preannuncio della volontà di sporgere reclamo per ottenere il rimborso del pagamento, una dipendente della compagnia lo avrebbe spintonato
4 violentemente, strappandogli di mano il biglietto e riducendolo in pezzi, costringendolo pertanto a trascorrere l'intera nottata in aeroporto e ad acquistare un nuovo biglietto aereo di altra compagnia per le ore 6:15 del giorno successivo, sostenendo l'ulteriore esborso di euro
165,99.
A seguito di tali fatti, il si era risolto a rivolgersi all'avv. NI, conferendogli CP_1
mandato ad agire nei confronti della compagnia Easyjet al fine di ottenere il risarcimento del danno morale e patrimoniale.
L'avv. NI aveva quindi redatto un atto di citazione chiedendo il risarcimento del danno nella misura di euro 20.415,99 avanti al Tribunale di Milano, che però si era dichiarato incompetente territorialmente in favore del Tribunale di Busto Arsizio.
Infine, nel febbraio 2017 il Piccolo era stato informato dall'avv. NI che il giudizio, per una sua errata valutazione, non era stato riassunto avanti al Tribunale di Busto Arsizio nei termini di legge, incorrendo pertanto nella decadenza biennale che disciplina il trasporto aereo.
Stante la rappresentata responsabilità del legale, il lo aveva citato in giudizio avanti al CP_1
Giudice di Pace di Roma chiedendo il risarcimento del danno nella misura di euro 5000,00 con condanna anche della in caso di accertamento dell'obbligo di manleva di Pt_1
quest'ultima.
Così riassunti i termini della vicenda, osserva il Tribunale che è certamente corretta l'argomentazione sostenuta dalla in ordine alla non vincolatività della confessione Pt_1
dell'avv. NI rispetto alla posizione della compagnia assicuratrice.
Per giurisprudenza consolidata, affermatasi in materia di responsabilità civile auto, nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni per r.c.a., la confessione stragiudiziale resa dall'assicurato al danneggiato, se fa piena prova nei rapporti fra loro, non ha alcun valore di prova legale nei confronti dell'impresa di assicurazioni, riguardo alla quale il contenuto della confessione è liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. ad es. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7542 del 15/05/2003). Al di fuori dell'ambito della r.c.a. si è affermato che la confessione stragiudiziale resa dall'assicurato al danneggiato non vincola l'assicuratore della responsabilità civile, e quindi non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna di quest'ultimo nei confronti del danneggiato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6857 del
5 25/05/2000). Infatti, la confessione stragiudiziale -come per altro quella giudiziale- produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquistare il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche che fanno capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, salvo il potere del giudice di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi probatori nei confronti delle altre parti, secondo i principi della logica. È chiaro infatti che il rapporto giuridico tra danneggiante e danneggiato, è del tutto autonomo e distinto da quello di manleva che si crea a seguito del rapporto assicurativo tra il danneggiante – assicurato e la propria assicurazione.
Pertanto, va in primo luogo rilevato che non può essere predicato alcun automatismo tra la confessione dell'assicurato – nel caso di specie l'avv. NI – e l'obbligazione di manleva da parte dell'assicurazione.
Ad ogni modo, pur ammettendosi la negligenza del NI nel non aver riassunto la causa nei termini di legge e nell'aver fatto incorrere il proprio cliente nella decadenza biennale in materia di trasporto aereo – circostanza in realtà non contestata nemmeno dalla compagnia assicuratrice - giova osservare che per orientamento giurisprudenziale costante, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. sent. n. 15032/2021; sent. n. 4742/2019; Sent. n. 2638 del 05/02/2013).
In altri termini, non è sufficiente, per l'affermazione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità del professionista, che quest'ultimo si sia reso inadempiente alla propria obbligazione, occorrendo invece altresì dimostrare che in assenza di tale inadempimento il bene della vita richiesto dal cliente sarebbe stato ottenuto.
Ebbene, nel caso di specie nessuna dimostrazione è stata fornita a tale riguardo, nel senso che il non ha fornito alcun elemento volto a provare l'effettività di quanto egli afferma CP_1
essere avvenuto (ingiustificata richiesta di pagamento per l'imbarco in stiva del bagaglio, 6 distruzione del biglietto, permanenza notturna in aeroporto, necessità di acquisto di un nuovo biglietto), sicché non sussistono prove sufficienti per poter affermare che, in caso di tempestiva riassunzione della causa, egli avrebbe ottenuto soddisfazione dell'asserito diritto, dimostrandone compiutamente i presupposti, e della misura in cui ciò sarebbe avvenuto.
Tale deficienza a livello probatorio consente di affermare che ha errato il giudice di pace nell'accogliere la domanda, fondandosi unicamente sull'ammissione di responsabilità da parte dell'avv. Collavino, ed omettendo del tutto di affrontare l'aspetto dell'accertamento controfattuale, ovvero che in difetto di errore professionale il diritto risarcitorio sarebbe stato soddisfatto mediante pronuncia favorevole del Tribunale.
Tale assorbente profilo esime il giudicante dall'affrontare le altre questioni sollevate dalla compagnia appellante.
Le spese di giudizio, sia del primo che del presente grado, vanno compensate nei rapporti tra e avv. NI, stante la mancata opposizione di quest'ultimo all'avversa pretesa. CP_1
Vanno invece poste a carico del legale e del , in solido tra loro ed in ragione della CP_1
soccombenza, quelle relative alla citazione da parte di quest'ultimo della compagnia e quelle della chiamata in manleva delle a parte dell'avv. NI. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- In accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore e per l'effetto lo condanna alla restituzione di quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
- Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio nei rapporti tra CP_1
e avv. NI;
7 - Condanna altresì l'avv. NI e il , in solido tra loro, alla rifusione delle spese CP_1
del doppio grado di giudizio sostenute da spese che liquida, quanto al primo Pt_1
grado, in euro 1600,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, e quanto al presente grado in euro 2300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma lì 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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