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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/12/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 932/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ST AN Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 932/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NE IA RU RICORRENTE contro col patrocinio dell'avv. ROBERTA CAMPESI Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Ci si oppone alla richiesta di improcedibilità del ricorso e si chiede, alla luce dell'esistenza del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Sassari n. 441/1994 che il Giudice voglia disporre, per ragioni di economia processuale e l'errore inconsapevole la cui responsabilità va attribuita ed entrambe le parti, la prosecuzione del giudizio dichiarando il divorzio tra il signor Pt_1
e la signora . CP_1
PER LA RESISTENTE: “1. Dichiarare l'improcedibilità del ricorso introduttivo per separazione personale e divorzio, stante l'intervenuto giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Sassari n. 441/1994 che ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi;
2. dichiarare l'inammissibilità della domanda di divorzio per difetto dei presupposti processuali, potendo la stessa essere proposta solo con autonomo ricorso;
3. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, stante la proposizione scientemente di una domanda manifestamente inammissibile ed improcedibile, oltre ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18 aprile 2025 chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1
e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto il 7 maggio 1978 in Alghero con unione dalla quale era nata la figlia il 20 novembre Controparte_1 Persona_1
1978, da tempo maggiorenne ed autonoma.
Esponeva che la loro unione matrimoniale era di fatto cessata dopo soli quattro anni di convivenza coniugale, essendo essi di fatto separati da oltre quattro decenni ed avendo entrambi sempre condotto vite autonome.
Aggiungeva di godere del solo reddito da pensione, al pari della coniuge che, già impiegata come insegnante, conviveva stabilmente col suo nuovo compagno da diversi anni. Lamentava come la resistente avesse senza alcuna giustificazione rifiutato di prestare il consenso a una definizione concordata della controversia.
Domandava dunque cumulativamente la pronuncia della separazione e, verificatisi i necessari presupposti, quella di divorzio, senza proporre alcun'altra domanda di contenuto patrimoniale.
Si costituiva ed eccepiva preliminarmente l'improcedibilità o inammissibilità della Controparte_1 domanda, rilevando che con sentenza di questo tribunale n. 441 in data 7 dicembre 1994, passata in giudicato, era già stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi, stabilendosi a carico dell' un contributo di 400 euro mensili per il mantenimento della figlia, all'epoca ancora Pt_1 minorenne, mai versato dall'obbligato. Osservava quindi che, intervenuto il giudicato sulla separazione, detta domanda era inammissibile, così come quella di divorzio che era stata proposta sul presupposto di una pronuncia di separazione ancora da emettere.
Concludeva quindi come riportato in epigrafe.
Con successiva memoria il ricorrente dava atto dell'erronea riproposizione della domanda di separazione, confermando che questa era stata già dichiarata dal tribunale con sentenza passata in giudicato. Limitava pertanto la domanda chiedendo la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Intervenuto il Pubblico Ministero in sede, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 16 dicembre 2025, sulle conclusioni sopra trascritte.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta.
Premesso che è del tutto indiscussa, quindi comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendo ormai da diversi decenni venuta meno ogni forma di comunione materiale e morale fra i coniugi, la cui unione è di fatto cessata pochi anni dopo il matrimonio, com'è pacifico, non vi sono ragioni per escludere l'ammissibilità della domanda di divorzio.
Posto, infatti, che effettivamente la separazione coniugale era stata dichiarata con la sentenza richiamata in espositiva, regolarmente annotata sull'atto di matrimonio (v. relativo allegato della convenuta) e che il ricorrente, preso atto dell'evidente refuso, ha subito abbandonato la relativa domanda insistendo per la pronuncia di divorzio, non emergono ragioni ostative alla sua adozione, di cui ricorrono tutte le condizioni di fatto e processuali.
pagina 2 di 3 La domanda di scioglimento del matrimonio è stata, infatti proposta col ricorso che ne illustrava tutte le condizioni e sulle quali la controparte ha potuto prendere specifica posizione. Essendo inoltre indiscussa, oltre che documentata, la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda di divorzio, e segnatamente l'intervenuta separazione (passata in giudicato), il decorso del termine prescritto senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione e la definitiva, protratta cessazione di ogni forma di condivisione della vita materiale ed affettiva fra le parti, ritiene il collegio, anche in ragione di un evidente principio di economia processuale, di doversi senz'altro pronunciare sulla domanda inerente allo stato.
E' appena il caso di precisare come la resistente, nell'insistere sull'eccezione d'improcedibilità, non abbia comunque proposto, nemmeno in via subordinata, alcun'altra domanda.
Le spese del procedimento sono compensate, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Alghero il 7 maggio 1978 (atto n. 13, P. I, anno 1978) fra nato il [...] a [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...] ad [...].
[...]
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Alghero per l'annotazione della sentenza.
Sassari 18 dicembre 2025
Il Presidente est.
ST AN
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ST AN Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 932/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NE IA RU RICORRENTE contro col patrocinio dell'avv. ROBERTA CAMPESI Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Ci si oppone alla richiesta di improcedibilità del ricorso e si chiede, alla luce dell'esistenza del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Sassari n. 441/1994 che il Giudice voglia disporre, per ragioni di economia processuale e l'errore inconsapevole la cui responsabilità va attribuita ed entrambe le parti, la prosecuzione del giudizio dichiarando il divorzio tra il signor Pt_1
e la signora . CP_1
PER LA RESISTENTE: “1. Dichiarare l'improcedibilità del ricorso introduttivo per separazione personale e divorzio, stante l'intervenuto giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Sassari n. 441/1994 che ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi;
2. dichiarare l'inammissibilità della domanda di divorzio per difetto dei presupposti processuali, potendo la stessa essere proposta solo con autonomo ricorso;
3. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, stante la proposizione scientemente di una domanda manifestamente inammissibile ed improcedibile, oltre ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18 aprile 2025 chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1
e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto il 7 maggio 1978 in Alghero con unione dalla quale era nata la figlia il 20 novembre Controparte_1 Persona_1
1978, da tempo maggiorenne ed autonoma.
Esponeva che la loro unione matrimoniale era di fatto cessata dopo soli quattro anni di convivenza coniugale, essendo essi di fatto separati da oltre quattro decenni ed avendo entrambi sempre condotto vite autonome.
Aggiungeva di godere del solo reddito da pensione, al pari della coniuge che, già impiegata come insegnante, conviveva stabilmente col suo nuovo compagno da diversi anni. Lamentava come la resistente avesse senza alcuna giustificazione rifiutato di prestare il consenso a una definizione concordata della controversia.
Domandava dunque cumulativamente la pronuncia della separazione e, verificatisi i necessari presupposti, quella di divorzio, senza proporre alcun'altra domanda di contenuto patrimoniale.
Si costituiva ed eccepiva preliminarmente l'improcedibilità o inammissibilità della Controparte_1 domanda, rilevando che con sentenza di questo tribunale n. 441 in data 7 dicembre 1994, passata in giudicato, era già stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi, stabilendosi a carico dell' un contributo di 400 euro mensili per il mantenimento della figlia, all'epoca ancora Pt_1 minorenne, mai versato dall'obbligato. Osservava quindi che, intervenuto il giudicato sulla separazione, detta domanda era inammissibile, così come quella di divorzio che era stata proposta sul presupposto di una pronuncia di separazione ancora da emettere.
Concludeva quindi come riportato in epigrafe.
Con successiva memoria il ricorrente dava atto dell'erronea riproposizione della domanda di separazione, confermando che questa era stata già dichiarata dal tribunale con sentenza passata in giudicato. Limitava pertanto la domanda chiedendo la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Intervenuto il Pubblico Ministero in sede, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 16 dicembre 2025, sulle conclusioni sopra trascritte.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta.
Premesso che è del tutto indiscussa, quindi comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendo ormai da diversi decenni venuta meno ogni forma di comunione materiale e morale fra i coniugi, la cui unione è di fatto cessata pochi anni dopo il matrimonio, com'è pacifico, non vi sono ragioni per escludere l'ammissibilità della domanda di divorzio.
Posto, infatti, che effettivamente la separazione coniugale era stata dichiarata con la sentenza richiamata in espositiva, regolarmente annotata sull'atto di matrimonio (v. relativo allegato della convenuta) e che il ricorrente, preso atto dell'evidente refuso, ha subito abbandonato la relativa domanda insistendo per la pronuncia di divorzio, non emergono ragioni ostative alla sua adozione, di cui ricorrono tutte le condizioni di fatto e processuali.
pagina 2 di 3 La domanda di scioglimento del matrimonio è stata, infatti proposta col ricorso che ne illustrava tutte le condizioni e sulle quali la controparte ha potuto prendere specifica posizione. Essendo inoltre indiscussa, oltre che documentata, la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda di divorzio, e segnatamente l'intervenuta separazione (passata in giudicato), il decorso del termine prescritto senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione e la definitiva, protratta cessazione di ogni forma di condivisione della vita materiale ed affettiva fra le parti, ritiene il collegio, anche in ragione di un evidente principio di economia processuale, di doversi senz'altro pronunciare sulla domanda inerente allo stato.
E' appena il caso di precisare come la resistente, nell'insistere sull'eccezione d'improcedibilità, non abbia comunque proposto, nemmeno in via subordinata, alcun'altra domanda.
Le spese del procedimento sono compensate, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Alghero il 7 maggio 1978 (atto n. 13, P. I, anno 1978) fra nato il [...] a [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...] ad [...].
[...]
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Alghero per l'annotazione della sentenza.
Sassari 18 dicembre 2025
Il Presidente est.
ST AN
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