Decreto cautelare 10 maggio 2021
Ordinanza cautelare 9 giugno 2021
Sentenza 21 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza cautelare 09/06/2021, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 00765/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2021, proposto da
Bi.Ba.Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Elena Giovannella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fincalabra Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Quintieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Postorino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
No.Mar Immobiliare S.r.l. non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. – Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria adottata nella riunione del 15/03/2021, di cui al verbale n. 9 del 15/03/2021, con la quale è stata disposta la non ammissibilità della domanda cod ID n. 43548 presentata dalla ricorrente BIBA S.R.L.
- Dell'elenco degli esiti delle domande di ammissione al Fondo Calabria Competitiva, costituente allegato n. 1 al verbale n. 9 del 15/03/2021 (Elenco relativo alle domande con i nn. progressivi dal 691 AL 790);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fincalabra Spa e di Regione Calabria;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 il dott. Gabriele Serra;
Ritenuto:
- che le esigenze cautelari della ricorrente siano suscettibili di adeguata tutela con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;
- di compensare le spese della presente fase;
Ritenuto, altresì, di dover ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati al presente ricorso, ossia ai soggetti ammessi al finanziamento a valere sull’Asse 3 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, Azione 3.2.1, come individuati nella graduatoria depositata in giudizio;
Ritenuto, stante il rilevante numero di destinatari, di autorizzare che la notificazione avvenga per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web di Fincalabra s.p.a., in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:
1) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2) le generalità di parte ricorrente e degli enti intimati;
3) gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati;
4) l’elenco dei controinteressati;
5) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria - Catanzaro”, sottosezione “Ricerca ricorsi”;
6) l’indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
Ritenuto di disporre a tal fine:
- che Fincalabra s.p.a. avrà l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in un’apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica” - previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso, di copia del ricorso, della presente decisione, dell’elenco dei controinteressati, l’avviso preceduto dal titolo in neretto maiuscolo denominata “notifica per pubblici proclami” - seguita dagli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati (evincibile dall’avviso), ponendo quali allegati consultabili il testo integrale del ricorso, la presente decisione e l’elenco dei controinteressati;
- che Fincalabra s.p.a.:
a) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l’avviso e tutta la documentazione sopra elencata;
b) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l’avvenuta pubblicazione dell’avviso, del ricorso, della presente decisione e dell’elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;
c) dovrà, inoltre, curare che sull’homepage del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l’avviso, il ricorso, la presente decisione e l’elenco dei controinteressati interessati dall’avviso;
- che parte ricorrente versi (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia), euro 100,00 (cento/00) alla parte onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l’attività di pubblicazione sul sito;
- che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni dieci dal primo adempimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), così provvede:
- fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 29 settembre 2021;
- dispone, a carico di parte ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva;
- compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 e s.m.i., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Martina Arrivi, Referendario
Gabriele Serra, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO