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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/08/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 8721/2024 R.G. L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. CAMMARATA Parte_1
BARBARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Nulla sulle spese.
1 Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/06/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socioeconomici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socioeconomici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e in seguito fissata per la decisione con trattazione scritta all'odierna udienza, per la quale venivano effettuate regolarmente le comunicazioni alle parti dalla Cancelleria.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e le note, viene pronunciata la presente sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, confermando così le risultanze della C.T.U. effettuata nella precedente fase di A.T.P..
2 La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta insussistenza di un consistente difetto di autonomia, avendo il periziato conservato integra sia la funzione deambulatoria che la possibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente, che ha presentato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la domanda non risulta manifestamente infondata e temeraria.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 31/08/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 8721/2024 R.G. L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. CAMMARATA Parte_1
BARBARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Nulla sulle spese.
1 Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/06/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socioeconomici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socioeconomici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e in seguito fissata per la decisione con trattazione scritta all'odierna udienza, per la quale venivano effettuate regolarmente le comunicazioni alle parti dalla Cancelleria.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e le note, viene pronunciata la presente sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, confermando così le risultanze della C.T.U. effettuata nella precedente fase di A.T.P..
2 La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta insussistenza di un consistente difetto di autonomia, avendo il periziato conservato integra sia la funzione deambulatoria che la possibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente, che ha presentato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la domanda non risulta manifestamente infondata e temeraria.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 31/08/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
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