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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3294/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
AB DA, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3042/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marigliano - Piazza Municipio 1 80034 Marigliano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1198 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16571/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Dichiarare la cessazione della materia del contendere. Resistente: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con menoria aggiunta l'opponente dichiarò: "...all'esito della proposizione del giudizio, l'Ufficio tributi del
Comune di Marigliano, in autotutela, riconoscendo le ragioni del contribuente ha annullato la pretesa impositiva per cui è causa.
Pertanto, in virtù della cessazione del venir meno dell'oggetto di lite, si chiede a Codesta Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere..".
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della pubblica udienza, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente proposto, la parte ricorrente ha impugnato l'atto impositivo emesso dall'Ufficio resistente, deducendone l'illegittimità per vizi propri.
Successivamente, in pendenza di giudizio, l'ufficio resistente ha proceduto all'annullamento dell'atto impugnato, riconoscendo fondate le ragioni del ricorrente. Tale circostanza è stata formalmente comunicata alla Corte e risulta documentalmente provata in atti.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi venuta meno la materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente estinzione del procedimento.
In considerazione della peculiarità della vicenda e dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase iniziale del giudizio, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
AB DA, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3042/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marigliano - Piazza Municipio 1 80034 Marigliano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1198 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16571/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Dichiarare la cessazione della materia del contendere. Resistente: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con menoria aggiunta l'opponente dichiarò: "...all'esito della proposizione del giudizio, l'Ufficio tributi del
Comune di Marigliano, in autotutela, riconoscendo le ragioni del contribuente ha annullato la pretesa impositiva per cui è causa.
Pertanto, in virtù della cessazione del venir meno dell'oggetto di lite, si chiede a Codesta Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere..".
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della pubblica udienza, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente proposto, la parte ricorrente ha impugnato l'atto impositivo emesso dall'Ufficio resistente, deducendone l'illegittimità per vizi propri.
Successivamente, in pendenza di giudizio, l'ufficio resistente ha proceduto all'annullamento dell'atto impugnato, riconoscendo fondate le ragioni del ricorrente. Tale circostanza è stata formalmente comunicata alla Corte e risulta documentalmente provata in atti.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi venuta meno la materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente estinzione del procedimento.
In considerazione della peculiarità della vicenda e dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase iniziale del giudizio, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.