Articolo 1 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
Articolo 2
Versione
14 giugno 1985
Art. 1. Istituzione dell'ente

E' istituito l'ente "Ferrovie dello Stato".
L'ente ha personalita' giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi dell' articolo 2093, secondo comma, del codice civile , nei limiti stabiliti dalla presente legge ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti.
L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi - beni, partecipazioni, gestioni speciali - gia' di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Entrata in vigore il 14 giugno 1985
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