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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19718/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carmen Michelotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19718/2022 promossa da:
AT RA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CAMPANINO
MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA ARISTOTELE, 15 20128 MILANO presso il difensore avv. CAMPANINO MAURIZIO
ATTORE contro
ALLIANZ DIRECT SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 01711850154), con il patrocinio dell'avv. BRUNO VINCENZO, elettivamente domiciliato in C.SO VITTORO EMANUELE II, 61 10128
TORINO presso il difensore avv. BRUNO VINCENZO
MARCO GUASTALLA (C.F. [...]), contumace
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da separati atti già depositati telematicamente, conclusioni da considerarsi allegate al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e riportate.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
AT NG citava innanzi al Tribunale di Milano Marco GU, in qualità di proprietario l'autoveicolo targato FX464MD e la società LI CT spa, in qualità di compagnia assicuratrice dell'autovettura, al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno subito in occasione del sinistro stradale occorso il 10 febbraio 2021 in Milano. In tale occasione, secondo la ricostruzione attorea, l'attore, alla guida del proprio motociclo, veniva urtato dal veicolo del convenuto il quale procedeva nella sua stessa direzione di marcia ma improvvisamente effettuava una repentina e non segnalata manovra di svolta, urtando e facendo cadere a terra l'attore così procurandogli lesioni personali.
Marco GU, benché regolarmente citata non si costituiva in giudizio, ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio tardivamente LI CT spa contestando sia la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice, sia la quantificazione del danno operata ex adverso e chiedeva il rigetto della domanda;
precisava inoltre di avere già versato somme a titolo di risarcimento del danno lamentato dalla parte attrice, somme da ritenere in ogni caso, in via subordinata, interamente satisfattive delle avverse pretese;
chiedeva infine, in via ulteriormente subordinata, di limitare il risarcimento a quanto effettivamente provato come dovuto, detratto l'acconto versato. La causa veniva quindi istruita con l'escussione dei testi indicati dalle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ai fini della migliore quantificazione del danno alla persona. All'esito della attività istruttoria svolta, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024. In tale udienza, venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica e la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda di parte attrice deve essere accolta negli stretti limiti che seguono.
Sulle istanze di parte convenuta reiterate in sede di precisazione delle conclusioni Parte convenuta ha reiterato la richiesta di CTU cinematica in sede di precisazione delle conclusioni.
Tale istanza non merita accoglimento in quanto superflua alla luce della documentazione già agli atti di causa.
Sulla responsabilità In relazione all'an, la responsabilità del conducente del veicolo targato FX464MD deve ritenersi sussistente, in considerazione di quanto emerge dalla documentazione agli atti (cfr. doc. 3 fascicolo di parte convenuta).
Dalla relazione di sinistro stradale agli atti emerge che il veicolo della parte convenuta ha svoltato a sinistra urtando il ciclomotore che sopraggiungeva e procedeva nella stessa direzione di marcia. I danni ai due mezzi sono collocati nella parte anteriore sinistra dell'auto e sulle fiancate del ciclomotore, oltre che sulla leva freno destra e al parabrezza del ciclomotore. L'ubicazione dei danni induce a ritenere che l'urto sia avvenuto non appena l'autovettura ha iniziato la svolta e che il motociclo o fosse già prossimo alla vettura nel momento in cui la vettura ha iniziato la svolta, pertanto in fase di sorpasso del veicolo del convenuto, o quantomeno, procedesse lungo il margine sinistro della propria corsia di percorrenza. Tali considerazioni trovano conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice alla autorità intervenuta sul luogo del sinistro. L'attore infatti ha dichiarato che dopo avere superato un'auto posteggiata in doppia fila procedeva dritto mantenendo la sinistra quando il veicolo di parte convenuta si è spostato a sinistra “occupando parte della carreggiata dedicata al senso opposto di marcia” ed è avvenuto l'urto, malgrado il tentativo di frenata dall'attore stesso (cfr. relazione di sinistro stradale agli atti, doc. n. 3, fascicolo di parte convenuta)
Sempre dalla documentazione agli atti emerge che il sinistro è avvenuto nei pressi di una intersezione
(cfr relazione di sinistro stradale agli atti, doc. n. 3, fascicolo di parte convenuta)
pagina 2 di 6 Deve, quindi, ritenersi che il veicolo del convenuto- a prescindere dal fatto che avesse o meno l'indicatore di direzione sinistro azionato - ha compiuto una manovra di svolta senza avvedersi del ciclomotore che sopraggiungeva, con ciò violando le prescrizioni del Codice della Strada che impongono al conducente di un veicolo, prima della svolta, di accertarsi di poterla effettuare in sicurezza.
In particolare l'art. 154 del Codice della Strada stabilisce che i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, oppure per fermarsi, devono: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi.
La giurisprudenza di legittimità è inoltre costante nell'affermare che il conducente di un veicolo che debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo di dare la precedenza, prima, ai veicoli provenienti da destra (ossia quelli dal lato opposto della strada) ed ha altresì l'obbligo, che deriva dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da dietro, ai quali spetta al pari la precedenza, anche se si trovano in una illegittima fase di sorpasso (così ex multis Cass. Civ., Sez. III,
27/07/2012, n. 13380; Cass. Civ., Sez III, 4/03/2004, n. 4402). Tuttavia, anche la condotta del motociclista non è esente da censure.
Il sorpasso in prossimità degli incroci è vietato dal Codice della Strada ed, in ogni caso, vi è comunque un più generale dovere di prudenza (art. 140 C.d.S.) soprattutto nei pressi degli incroci stessi (art. 145 comma 1 C.d.S.). Anche volendo ritenere che l'attore non stesse sorpassando il veicolo del convenuto, per stessa ammissione dell'attore il medesimo procedeva dritto lungo il lato sinistro della propria corsia di marcia, anziché rientrare dopo avere superato il veicolo parcheggiato in doppia fila, così tenendo un comportamento imprudente, soprattutto in prossimità di un incrocio.
Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma II Cod.
Civ. (che pone la responsabilità del sinistro verificatosi tra due veicoli in capo ad entrambi in misura paritetica) nel senso di ritenere prevalente la responsabilità del conducente dell'autoveicolo che ha compiuto l'infrazione più grave, svoltando senza avvedersi del ciclomotore che stava sopraggiungendo. Deve tuttavia ritenersi sussistente altresì un concorso di colpa in capo al conducente del ciclomotore per avere quest'ultimo tenuto una condotta non consona alle concrete circostanze di tempo e di luogo. Si ricorda sul punto che secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione i veicoli che si approssimano ad un incrocio devono adottare tutte le cautele possibili per evitare di creare intralcio e prevenire le situazioni di possibile pericolo.
Nel caso di specie deve pertanto ravvisarsi la responsabilità della parte convenuta ma altresì un concorso di colpa della parte attrice che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, deve quantificarsi nella misura del 30%. Nessuna rilevanza ha, nel caso di specie, la circostanza che il conducente del motociclo stesse conducendo il veicolo con il c.d. “foglio rosa” in una situazione di traffico intenso. Di nessuna utilità nella ricostruzione della dinamica il filmato agli atti, nel quale si intravedono i veicoli quando l'urto è già avvenuto. La teste attorea, escussa all'udienza del 22 maggio 2024, non appare attendibile in quanto non ricordava dati significativi circa i veicoli coinvolti, inoltre ha dichiarato che l'urto è avvenuto tra la parte anteriore del motociclo e la fiancata o la parte posteriore del veicolo del convenuto mentre i danni sul veicolo sono chiaramente nella parte anteriore dello stesso. La stessa teste, inoltre, non risultava indicata nella relazione di sinistro stradale redatta dalle autorità e prodotta agli atti del giudizio (cfr. doc. 3 fascicolo di parte convenuta ove si legge che fra gli astanti non venivano reperite persone in grado di testimoniare sul sinistro).
pagina 3 di 6 Anche a volerla ritenere attendibile, non appaiono in ogni caso significative le dichiarazioni della teste escussa, la quale ha sì affermato che la vettura non aveva l'indicatore di direzione attivato ed ha svoltato repentinamente ma ciò non basta a escludere la responsabilità del motociclista che, come già precisato, non usava tutte le cautele necessarie approssimandosi ad un incrocio.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa deve conclusivamente ribadirsi nella misura del 70% in capo al conducente dell'autoveicolo della parte convenuta e per il 30% in capo all'attore. Sulla quantificazione del danno
a) Danno non patrimoniale In corso di causa, al fine della migliore individuazione del danno alla persona, è stato nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio che ha depositato la propria relazione conclusiva, le cui considerazioni e conclusioni - da ritenersi adeguatamente motivate e prive di vizi logici nonché basate su criteri validi e condivisi – qui si richiamano. Dalla relazione peritale è emerso che, in conseguenza del sinistro, sono residuati all'attore postumi permanenti nella misura del 5%, una inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 75%, giorni 20 al
50% e giorni 20 al 25%.
Le conclusioni del CTU sono state condivise dai CTP che non hanno svolto osservazione alcuna.
Il danno non patrimoniale, deve determinarsi in via equitativa facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.Lvo 209/2005 (come da ultimo aggiornati) in quanto tale norma speciale trova applicazione nelle ipotesi di sinistri stradali con lesioni micropermanenti (fino al 9%) come nel caso di specie. Pertanto, il danno alla persona dell'attore è da individuarsi come segue: invalidità permanente Euro 6.713,99 in valuta attuale, inabilità temporanea pari ad Euro 2.071,50 sempre in valuta attuale (di cui
Euro 1.242,90 per il periodo di inabilità al 75%, Euro 552,40 per inabilità al 50%, Euro 276,20 per inabilità al 25%).
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno morale. Il CTU, nella propria relazione ha ritenuto sussistente il disagio psicologico sia in relazione al periodo di inabilità temporanea sia, seppur in misura lieve, in conseguenza dei postumi permanenti. Sul punto si ritiene che la sofferenza e tristezza che hanno ingenerato nell'attore stesso le cure mediche e le limitazioni al movimento che la specifica tipologia di lesioni ha comportato, possono ritenersi provate presuntivamente, sia in relazione al periodo di inabilità temporanea riconosciuto sia in relazione alla situazione attuale, avuto riguardo alla incidenza che le stesse lesioni hanno avuto ed in parte hanno sulla complessiva libertà di movimento dell'attore, limitazioni tutte che notoriamente ingenerano disagio anche psicologico. Alle somme precedentemente indicate devono, pertanto, aggiungersi Euro 1.757,00 equitativamente determinati, arrotondati ed in valuta attuale per il danno morale.
Sul punto si ricorda che il danno morale è autonomo dal danno biologico e che la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza, (in tal senso, da ultimo Cass. Civ. n. 20661 del 24 luglio 2024, ove è anche precisato che la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico).
Si ricorda inoltre che la Corte di Cassazione ha affermato che, anche con riguardo alle lesioni di lieve entità, non si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, dovendosi in ogni caso tener conto della lesione in concreto subita. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico pagina 4 di 6 previsto dall'art. 139 codice delle assicurazioni private. Tale danno può essere provato anche per presunzioni (in tal senso Cass. civ. 13-01-2016, n. 339; Cass. Civ. n. 29191 del 2008). Non si ritiene di applicare ulteriore personalizzazione del danno alla persona non essendovi agli atti elementi sufficienti a procedere in tal senso. Secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione in tema di risarcimento del danno alla persona le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche (Cass. Civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018; Cass. n. 24471/2014).
Nel caso di specie non sono emerse circostanze contingenti specifiche tali da rendere inadeguato il valore tabellare preso a parametro di riferimento e normalmente utilizzato.
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto ad Euro 10.542,49 che si arrotondano ad euro 10.542,00 ed andrà decurtato della misura corrispondente al concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore. b) Danno patrimoniale Alle somme sopra indicate dovranno aggiungersi inoltre euro 2.792,00 a titolo di rimborso spese mediche ritenute necessarie e congrue dal CTU nella relazione peritale agli atti con motivazioni che si richiamano e condividono. A tale importo si devono aggiungere euro 95,99, sempre a titolo di spese mediche, congrue per collocazione temporale e verosimilmente inerenti il sinistro per cui è causa, e le spese per il trasporto ai luoghi di cura pari ad Euro 26,30 e 22,00, e così per un totale di Euro 2.936,29. L'importo di tali spese, rivalutato ad oggi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo ed arrotondato, corrisponde ad Euro 3.418,00 ed andrà decurtato della misura corrispondente al concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore. Non vengono riconosciute spese di cura future in quanto non sono state ritenute necessarie dal CTU;
anche sullo specifico punto la relazione peritale (non contestata dai CTP) si richiama e condivide.
Quanto al danno al ciclomotore la parte attrice da atto che lo stesso è stato liquidato ante causam e nessuna richiesta di risarcimento è avanzata in ordine a tale voce di danno in questa sede. L'intervenuto pagamento del danno al motociclo è confermato dalla parte convenuta nel proprio atto di costituzione.
Somme già percepite in relazione al medesimo sinistro
Il danno complessivo da risarcire ammonta pertanto ad Euro 13.960,00 (Euro 10.542,00 danno non patrimoniale riconosciuto, già in valuta attuale + Euro 3.418,00 per spese mediche riconosciute rivalutate ed arrotondate). Tale somma deve decurtarsi della percentuale di concorso di colpa riconosciuta all'attore (30%) e pertanto l'importo dovuto dalla parte convenuta alla parte attrice ammonta ad Euro 9.772,00. Come già precisato, parte convenuta ha già corrisposto ante causam alla parte attrice, in data 6 agosto 2021,
l'importo di Euro 1.800,00 (c.f.r. doc. 12 fascicolo di parte attrice) a titolo di risarcimento danni alla persona, in relazione al sinistro per cui è causa, come peraltro confermato dalla Compagnia convenuta nel proprio atto di costituzione:
Tale somma è stata trattenuta, per intero, a titolo di acconto sul maggior dovuto (doc. 13 fascicolo attoreo).
Tali somme trattenute a titolo di acconto dovranno essere sottratte dall'importo complessivamente dovuto dopo aver reso omogenee alla stessa data l'acconto e il danno, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione sul punto (si veda, da ultimo, ex multis, Cass. Civ. 6607 del 6 marzo 2023 ma anche Cass. Civ.
6347/2014).
L'importo di Euro 1.800,00 già versato, in valuta attuale ed arrotondato, corrisponde ad Euro 2.080,00. Pertanto dalla somma complessivamente dovuta all'attore in valuta attuale (9.772,00 Euro) devono essere detratti Euro 2.080,00. La residua somma dovuta dai convenuti all'attore è pertanto pari ad Euro 7.692,00 che si arrotondano ad Euro 7.700,00.
Sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Quanto alla domanda di condanna dei convenuti per lite temeraria proposta dalla parte attrice, non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., essendo a tal fine necessario che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto - la concreta ed effettiva esistenza di un pagina 5 di 6 danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (v. da ultimo, Cass.,
15 aprile 2013, n. 9080; Cass. civ. 30.06.2010 n. 15629). Interessi e spese
Su tale somma devono riconoscersi interessi come segue.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono altresì gli interessi legali sulla somma rivalutata.
In conclusione, il Tribunale ritiene che, alla luce degli esposti criteri, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della residua somma di Euro 7.700,00 liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell' 1%, sulla somma di Euro 9.772,00, dalla data del sinistro (10 febbraio 2021) alla data dell'acconto versato dalla compagnia convenuta (6 agosto 2021);
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell' 1%, sulla somma di Euro 7.700,00, dalla data dell'acconto, ad oggi;
- interessi, al tasso legale, su quest'ultima somma di Euro 7.700,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto di quanto effettivamente attribuito in sentenza, della natura della causa, del grado di difficoltà delle questioni giuridiche trattate nonché della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accertata la responsabilità prevalente del conducente del veicolo targato FX464MD nella causazione dei danni subiti dall'attore, accertato altresì il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa nei termini di cui in parte motiva, condanna i convenuti Marco GU e LI CT s.p.a. in solido tra loro, al pagamento a favore dell'attore
AT NG della residua somma di Euro 7.700,00 oltre interessi e rivalutazione, come meglio dettagliato in parte motiva;
- pone a carico delle parti convenute, sempre in via solidale, le spese legali sostenute dalla parte attrice che si liquidano complessivamente in Euro 2.540,00, oltre ad Euro 264,00 per spese non imponibili ed oltre
IVA ed accessori di legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore della parte attrice dichiaratosi antistatario;
- pone altresì definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato provvedimento;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Milano, 11 marzo 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carmen Michelotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19718/2022 promossa da:
AT RA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CAMPANINO
MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA ARISTOTELE, 15 20128 MILANO presso il difensore avv. CAMPANINO MAURIZIO
ATTORE contro
ALLIANZ DIRECT SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 01711850154), con il patrocinio dell'avv. BRUNO VINCENZO, elettivamente domiciliato in C.SO VITTORO EMANUELE II, 61 10128
TORINO presso il difensore avv. BRUNO VINCENZO
MARCO GUASTALLA (C.F. [...]), contumace
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da separati atti già depositati telematicamente, conclusioni da considerarsi allegate al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e riportate.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
AT NG citava innanzi al Tribunale di Milano Marco GU, in qualità di proprietario l'autoveicolo targato FX464MD e la società LI CT spa, in qualità di compagnia assicuratrice dell'autovettura, al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno subito in occasione del sinistro stradale occorso il 10 febbraio 2021 in Milano. In tale occasione, secondo la ricostruzione attorea, l'attore, alla guida del proprio motociclo, veniva urtato dal veicolo del convenuto il quale procedeva nella sua stessa direzione di marcia ma improvvisamente effettuava una repentina e non segnalata manovra di svolta, urtando e facendo cadere a terra l'attore così procurandogli lesioni personali.
Marco GU, benché regolarmente citata non si costituiva in giudizio, ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio tardivamente LI CT spa contestando sia la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice, sia la quantificazione del danno operata ex adverso e chiedeva il rigetto della domanda;
precisava inoltre di avere già versato somme a titolo di risarcimento del danno lamentato dalla parte attrice, somme da ritenere in ogni caso, in via subordinata, interamente satisfattive delle avverse pretese;
chiedeva infine, in via ulteriormente subordinata, di limitare il risarcimento a quanto effettivamente provato come dovuto, detratto l'acconto versato. La causa veniva quindi istruita con l'escussione dei testi indicati dalle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ai fini della migliore quantificazione del danno alla persona. All'esito della attività istruttoria svolta, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024. In tale udienza, venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica e la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda di parte attrice deve essere accolta negli stretti limiti che seguono.
Sulle istanze di parte convenuta reiterate in sede di precisazione delle conclusioni Parte convenuta ha reiterato la richiesta di CTU cinematica in sede di precisazione delle conclusioni.
Tale istanza non merita accoglimento in quanto superflua alla luce della documentazione già agli atti di causa.
Sulla responsabilità In relazione all'an, la responsabilità del conducente del veicolo targato FX464MD deve ritenersi sussistente, in considerazione di quanto emerge dalla documentazione agli atti (cfr. doc. 3 fascicolo di parte convenuta).
Dalla relazione di sinistro stradale agli atti emerge che il veicolo della parte convenuta ha svoltato a sinistra urtando il ciclomotore che sopraggiungeva e procedeva nella stessa direzione di marcia. I danni ai due mezzi sono collocati nella parte anteriore sinistra dell'auto e sulle fiancate del ciclomotore, oltre che sulla leva freno destra e al parabrezza del ciclomotore. L'ubicazione dei danni induce a ritenere che l'urto sia avvenuto non appena l'autovettura ha iniziato la svolta e che il motociclo o fosse già prossimo alla vettura nel momento in cui la vettura ha iniziato la svolta, pertanto in fase di sorpasso del veicolo del convenuto, o quantomeno, procedesse lungo il margine sinistro della propria corsia di percorrenza. Tali considerazioni trovano conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice alla autorità intervenuta sul luogo del sinistro. L'attore infatti ha dichiarato che dopo avere superato un'auto posteggiata in doppia fila procedeva dritto mantenendo la sinistra quando il veicolo di parte convenuta si è spostato a sinistra “occupando parte della carreggiata dedicata al senso opposto di marcia” ed è avvenuto l'urto, malgrado il tentativo di frenata dall'attore stesso (cfr. relazione di sinistro stradale agli atti, doc. n. 3, fascicolo di parte convenuta)
Sempre dalla documentazione agli atti emerge che il sinistro è avvenuto nei pressi di una intersezione
(cfr relazione di sinistro stradale agli atti, doc. n. 3, fascicolo di parte convenuta)
pagina 2 di 6 Deve, quindi, ritenersi che il veicolo del convenuto- a prescindere dal fatto che avesse o meno l'indicatore di direzione sinistro azionato - ha compiuto una manovra di svolta senza avvedersi del ciclomotore che sopraggiungeva, con ciò violando le prescrizioni del Codice della Strada che impongono al conducente di un veicolo, prima della svolta, di accertarsi di poterla effettuare in sicurezza.
In particolare l'art. 154 del Codice della Strada stabilisce che i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, oppure per fermarsi, devono: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi.
La giurisprudenza di legittimità è inoltre costante nell'affermare che il conducente di un veicolo che debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo di dare la precedenza, prima, ai veicoli provenienti da destra (ossia quelli dal lato opposto della strada) ed ha altresì l'obbligo, che deriva dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da dietro, ai quali spetta al pari la precedenza, anche se si trovano in una illegittima fase di sorpasso (così ex multis Cass. Civ., Sez. III,
27/07/2012, n. 13380; Cass. Civ., Sez III, 4/03/2004, n. 4402). Tuttavia, anche la condotta del motociclista non è esente da censure.
Il sorpasso in prossimità degli incroci è vietato dal Codice della Strada ed, in ogni caso, vi è comunque un più generale dovere di prudenza (art. 140 C.d.S.) soprattutto nei pressi degli incroci stessi (art. 145 comma 1 C.d.S.). Anche volendo ritenere che l'attore non stesse sorpassando il veicolo del convenuto, per stessa ammissione dell'attore il medesimo procedeva dritto lungo il lato sinistro della propria corsia di marcia, anziché rientrare dopo avere superato il veicolo parcheggiato in doppia fila, così tenendo un comportamento imprudente, soprattutto in prossimità di un incrocio.
Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma II Cod.
Civ. (che pone la responsabilità del sinistro verificatosi tra due veicoli in capo ad entrambi in misura paritetica) nel senso di ritenere prevalente la responsabilità del conducente dell'autoveicolo che ha compiuto l'infrazione più grave, svoltando senza avvedersi del ciclomotore che stava sopraggiungendo. Deve tuttavia ritenersi sussistente altresì un concorso di colpa in capo al conducente del ciclomotore per avere quest'ultimo tenuto una condotta non consona alle concrete circostanze di tempo e di luogo. Si ricorda sul punto che secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione i veicoli che si approssimano ad un incrocio devono adottare tutte le cautele possibili per evitare di creare intralcio e prevenire le situazioni di possibile pericolo.
Nel caso di specie deve pertanto ravvisarsi la responsabilità della parte convenuta ma altresì un concorso di colpa della parte attrice che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, deve quantificarsi nella misura del 30%. Nessuna rilevanza ha, nel caso di specie, la circostanza che il conducente del motociclo stesse conducendo il veicolo con il c.d. “foglio rosa” in una situazione di traffico intenso. Di nessuna utilità nella ricostruzione della dinamica il filmato agli atti, nel quale si intravedono i veicoli quando l'urto è già avvenuto. La teste attorea, escussa all'udienza del 22 maggio 2024, non appare attendibile in quanto non ricordava dati significativi circa i veicoli coinvolti, inoltre ha dichiarato che l'urto è avvenuto tra la parte anteriore del motociclo e la fiancata o la parte posteriore del veicolo del convenuto mentre i danni sul veicolo sono chiaramente nella parte anteriore dello stesso. La stessa teste, inoltre, non risultava indicata nella relazione di sinistro stradale redatta dalle autorità e prodotta agli atti del giudizio (cfr. doc. 3 fascicolo di parte convenuta ove si legge che fra gli astanti non venivano reperite persone in grado di testimoniare sul sinistro).
pagina 3 di 6 Anche a volerla ritenere attendibile, non appaiono in ogni caso significative le dichiarazioni della teste escussa, la quale ha sì affermato che la vettura non aveva l'indicatore di direzione attivato ed ha svoltato repentinamente ma ciò non basta a escludere la responsabilità del motociclista che, come già precisato, non usava tutte le cautele necessarie approssimandosi ad un incrocio.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa deve conclusivamente ribadirsi nella misura del 70% in capo al conducente dell'autoveicolo della parte convenuta e per il 30% in capo all'attore. Sulla quantificazione del danno
a) Danno non patrimoniale In corso di causa, al fine della migliore individuazione del danno alla persona, è stato nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio che ha depositato la propria relazione conclusiva, le cui considerazioni e conclusioni - da ritenersi adeguatamente motivate e prive di vizi logici nonché basate su criteri validi e condivisi – qui si richiamano. Dalla relazione peritale è emerso che, in conseguenza del sinistro, sono residuati all'attore postumi permanenti nella misura del 5%, una inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 75%, giorni 20 al
50% e giorni 20 al 25%.
Le conclusioni del CTU sono state condivise dai CTP che non hanno svolto osservazione alcuna.
Il danno non patrimoniale, deve determinarsi in via equitativa facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.Lvo 209/2005 (come da ultimo aggiornati) in quanto tale norma speciale trova applicazione nelle ipotesi di sinistri stradali con lesioni micropermanenti (fino al 9%) come nel caso di specie. Pertanto, il danno alla persona dell'attore è da individuarsi come segue: invalidità permanente Euro 6.713,99 in valuta attuale, inabilità temporanea pari ad Euro 2.071,50 sempre in valuta attuale (di cui
Euro 1.242,90 per il periodo di inabilità al 75%, Euro 552,40 per inabilità al 50%, Euro 276,20 per inabilità al 25%).
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno morale. Il CTU, nella propria relazione ha ritenuto sussistente il disagio psicologico sia in relazione al periodo di inabilità temporanea sia, seppur in misura lieve, in conseguenza dei postumi permanenti. Sul punto si ritiene che la sofferenza e tristezza che hanno ingenerato nell'attore stesso le cure mediche e le limitazioni al movimento che la specifica tipologia di lesioni ha comportato, possono ritenersi provate presuntivamente, sia in relazione al periodo di inabilità temporanea riconosciuto sia in relazione alla situazione attuale, avuto riguardo alla incidenza che le stesse lesioni hanno avuto ed in parte hanno sulla complessiva libertà di movimento dell'attore, limitazioni tutte che notoriamente ingenerano disagio anche psicologico. Alle somme precedentemente indicate devono, pertanto, aggiungersi Euro 1.757,00 equitativamente determinati, arrotondati ed in valuta attuale per il danno morale.
Sul punto si ricorda che il danno morale è autonomo dal danno biologico e che la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza, (in tal senso, da ultimo Cass. Civ. n. 20661 del 24 luglio 2024, ove è anche precisato che la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico).
Si ricorda inoltre che la Corte di Cassazione ha affermato che, anche con riguardo alle lesioni di lieve entità, non si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, dovendosi in ogni caso tener conto della lesione in concreto subita. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico pagina 4 di 6 previsto dall'art. 139 codice delle assicurazioni private. Tale danno può essere provato anche per presunzioni (in tal senso Cass. civ. 13-01-2016, n. 339; Cass. Civ. n. 29191 del 2008). Non si ritiene di applicare ulteriore personalizzazione del danno alla persona non essendovi agli atti elementi sufficienti a procedere in tal senso. Secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione in tema di risarcimento del danno alla persona le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche (Cass. Civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018; Cass. n. 24471/2014).
Nel caso di specie non sono emerse circostanze contingenti specifiche tali da rendere inadeguato il valore tabellare preso a parametro di riferimento e normalmente utilizzato.
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto ad Euro 10.542,49 che si arrotondano ad euro 10.542,00 ed andrà decurtato della misura corrispondente al concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore. b) Danno patrimoniale Alle somme sopra indicate dovranno aggiungersi inoltre euro 2.792,00 a titolo di rimborso spese mediche ritenute necessarie e congrue dal CTU nella relazione peritale agli atti con motivazioni che si richiamano e condividono. A tale importo si devono aggiungere euro 95,99, sempre a titolo di spese mediche, congrue per collocazione temporale e verosimilmente inerenti il sinistro per cui è causa, e le spese per il trasporto ai luoghi di cura pari ad Euro 26,30 e 22,00, e così per un totale di Euro 2.936,29. L'importo di tali spese, rivalutato ad oggi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo ed arrotondato, corrisponde ad Euro 3.418,00 ed andrà decurtato della misura corrispondente al concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore. Non vengono riconosciute spese di cura future in quanto non sono state ritenute necessarie dal CTU;
anche sullo specifico punto la relazione peritale (non contestata dai CTP) si richiama e condivide.
Quanto al danno al ciclomotore la parte attrice da atto che lo stesso è stato liquidato ante causam e nessuna richiesta di risarcimento è avanzata in ordine a tale voce di danno in questa sede. L'intervenuto pagamento del danno al motociclo è confermato dalla parte convenuta nel proprio atto di costituzione.
Somme già percepite in relazione al medesimo sinistro
Il danno complessivo da risarcire ammonta pertanto ad Euro 13.960,00 (Euro 10.542,00 danno non patrimoniale riconosciuto, già in valuta attuale + Euro 3.418,00 per spese mediche riconosciute rivalutate ed arrotondate). Tale somma deve decurtarsi della percentuale di concorso di colpa riconosciuta all'attore (30%) e pertanto l'importo dovuto dalla parte convenuta alla parte attrice ammonta ad Euro 9.772,00. Come già precisato, parte convenuta ha già corrisposto ante causam alla parte attrice, in data 6 agosto 2021,
l'importo di Euro 1.800,00 (c.f.r. doc. 12 fascicolo di parte attrice) a titolo di risarcimento danni alla persona, in relazione al sinistro per cui è causa, come peraltro confermato dalla Compagnia convenuta nel proprio atto di costituzione:
Tale somma è stata trattenuta, per intero, a titolo di acconto sul maggior dovuto (doc. 13 fascicolo attoreo).
Tali somme trattenute a titolo di acconto dovranno essere sottratte dall'importo complessivamente dovuto dopo aver reso omogenee alla stessa data l'acconto e il danno, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione sul punto (si veda, da ultimo, ex multis, Cass. Civ. 6607 del 6 marzo 2023 ma anche Cass. Civ.
6347/2014).
L'importo di Euro 1.800,00 già versato, in valuta attuale ed arrotondato, corrisponde ad Euro 2.080,00. Pertanto dalla somma complessivamente dovuta all'attore in valuta attuale (9.772,00 Euro) devono essere detratti Euro 2.080,00. La residua somma dovuta dai convenuti all'attore è pertanto pari ad Euro 7.692,00 che si arrotondano ad Euro 7.700,00.
Sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Quanto alla domanda di condanna dei convenuti per lite temeraria proposta dalla parte attrice, non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., essendo a tal fine necessario che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto - la concreta ed effettiva esistenza di un pagina 5 di 6 danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (v. da ultimo, Cass.,
15 aprile 2013, n. 9080; Cass. civ. 30.06.2010 n. 15629). Interessi e spese
Su tale somma devono riconoscersi interessi come segue.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono altresì gli interessi legali sulla somma rivalutata.
In conclusione, il Tribunale ritiene che, alla luce degli esposti criteri, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della residua somma di Euro 7.700,00 liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell' 1%, sulla somma di Euro 9.772,00, dalla data del sinistro (10 febbraio 2021) alla data dell'acconto versato dalla compagnia convenuta (6 agosto 2021);
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell' 1%, sulla somma di Euro 7.700,00, dalla data dell'acconto, ad oggi;
- interessi, al tasso legale, su quest'ultima somma di Euro 7.700,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto di quanto effettivamente attribuito in sentenza, della natura della causa, del grado di difficoltà delle questioni giuridiche trattate nonché della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accertata la responsabilità prevalente del conducente del veicolo targato FX464MD nella causazione dei danni subiti dall'attore, accertato altresì il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa nei termini di cui in parte motiva, condanna i convenuti Marco GU e LI CT s.p.a. in solido tra loro, al pagamento a favore dell'attore
AT NG della residua somma di Euro 7.700,00 oltre interessi e rivalutazione, come meglio dettagliato in parte motiva;
- pone a carico delle parti convenute, sempre in via solidale, le spese legali sostenute dalla parte attrice che si liquidano complessivamente in Euro 2.540,00, oltre ad Euro 264,00 per spese non imponibili ed oltre
IVA ed accessori di legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore della parte attrice dichiaratosi antistatario;
- pone altresì definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato provvedimento;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Milano, 11 marzo 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti
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