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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2184/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2184/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cumulo) promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Irene Desolina Brolo ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con gli Avv.ti Barbara Maria Lanza e Alessia Cucchetto resistente
E con il CURATORE SPECIALE dei minori e , con l'avv. Alessio Per_1 Per_2
Bonetti
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza di data 30 maggio 2025 sulle conclusioni congiuntamente precisate come da note di trattazione scritta depositate in data 21 e 22 maggio 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
1 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in data 9 giugno 2018 in Castello - Molina di
Fiemme (TN) e dalla loro unione sono nati i figli (in data 3 marzo 2018 a Per_1
Merano) e (in data 20 settembre 2021 a Cavalese). Per_2
Con ricorso depositato in data 28 agosto 2023 la ricorrente ha Parte_1 chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni accessorie di cui all'atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile. In particolare, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare, con diritto di visita paterno come da piano genitoriale in atti e con obbligo a carico del padre di corrispondere a titolo di mantenimento della moglie la somma mensile di euro 400,00 e a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 500,00 per ciascuno.
Con decreto di data 7 settembre 2023, a seguito dell'istanza di parte ricorrente di data 6 settembre 2023, sono stati i seguenti provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. in punto di regolamentazione delle visite tra il padre e i figli minori:
“dispone che i figli minori e siano collocati presso la madre, con Per_1 Per_2 diritto di visita paterno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 19.30, nonché, a settimane alternate, il sabato dalle 10.00 alle 18.00 o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (una settimana il sabato e quella successiva la domenica e così di seguito). Incarica il servizio sociale territorialmente competente di monitorare il nucleo familiare, supportando il nucleo familiare nell'adozione di scelte condivise nell'interesse dei minori”.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha preso posizione limitatamente alle questioni di cui all'istanza avversaria del 6 settembre 2023 domandando la modifica del decreto di data 7 settembre 2023 in ordine alle modalità di visita dei minori.
Con successivo decreto di data 21 ottobre 2023 è stato confermato il provvedimento del 7 settembre 2023, con ampliamento dell'orario delle visite paterne.
2 Con comparsa di costituzione e risposta di data 8 gennaio 2024 il convenuto ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, disciplinare il diritto di visite padre-figli come da calendario in atti, porsi a carico del padre un contributo al mantenimento di entrambi i figli pari a € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con esclusione di un contributo al mantenimento a favore della moglie.
Con ordinanza di data 25 marzo 2024 è stato nominato il curatore speciale dei minori ex art. 473bis.8 c.p.c. stante l'accesa conflittualità tra i coniugi.
Con comparsa di costituzione di data 6 maggio 2024 si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori.
Con ordinanza di data 30 maggio 2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.: “1. affida i figli minori e Per_1
in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la mamma, Per_2 cui va assegnata la casa familiare;
2. dispone che il padre abbia il diritto di vedere i figli il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle ore 20.00 (in tali giornate il padre va andare a prendere i figli all'uscita dall'asilo) nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00. È fatta salva la possibilità per i genitori di concordare, anche a mezzo del servizio sociale sin d'ora incaricato, la possibilità che e , a seconda delle loro diverse esigenze, Per_1 Per_2 possano trascorrere del tempo esclusivo assieme al papà;
3. pone a carico del sig.
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra con decorrenza dal mese di CP_1 Pt_1 maggio 2024, la somma mensile di euro 325,00 per ciascun figlio (650,00 euro complessivi), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
4. pone le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a carico dei genitori nella misura di metà ciascuno, da concordarsi ove superiori ad euro 150,00; 5. rinvia all'udienza del 16 luglio 2024, ore 12.00 al fine di verificare l'andamento delle visite tra padre e figli e l'avvio/andamento del percorso di mediazione familiare;
6. chiede al servizio sociale incaricato di depositare una relazione di aggiornamento entro il 10 luglio
2024.”.
Con sentenza non definitiva n. 783/2024 di data 24 luglio 2024, pubblicata il 2 agosto 2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi,
3 disponendo la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore trattazione sulle restanti domande versate in atti, come da separata ordinanza.
Con sentenza non definitiva n. 32/2025 di data 8 gennaio 2025 questo Tribunale ha omologato le condizioni di separazione, congiuntamente precisate dalle parti con note depositate in data 27 novembre 2024, e la causa è stata rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Con note di trattazione scritta rispettivamente depositate in data 21 e 22 maggio
2025 le parti hanno concordemente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e CP_1 [...]
in Castello-Molina di Fiemme (TN) il giorno 9 giugno 2018 e trascritto Pt_1 presso il detto Comune atto n. 1, parte I, serie /, anno 2018, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni.
2. Disporsi che entrambi i minori siano affidati ai genitori in modo condiviso con prosecuzione, come consigliato nella relazione socio-informativa, del monitoraggio della AS Lona per il periodo di un anno, e con domiciliazione degli stessi presso
l'abitazione materna.
2.1 Turni di responsabilità Disporsi che il padre abbia i seguenti turni di responsabilità: − dal 30 aprile al 30 ottobre di ogni anno: ogni settimana, il martedì pomeriggio fino alle ore 20:00, oltre ad un ulteriore pomeriggio di giovedì fino alle ore 20:00 quando i minori non sono con il padre nel fine settimana, nonché due fine settimana al mese alternati dal venerdì alla domenica fino alle ore 20:00; − dal 30 ottobre al 30 aprile di ogni anno: previa comunicazione dei periodi di permanenza di in Italia, ogni settimana, il martedì pomeriggio fino alle ore 20:00, CP_1 oltre ad un ulteriore pomeriggio di giovedì fino alle ore 20:00 quando i minori non sono con il padre nel fine settimana, nonché due fine settimana alternati dal venerdì alla domenica alle ore 20:00.
2.2. Disporsi che, in caso di impedimento lavorativo, il padre abbia la possibilità di recuperare i giorni persi, compatibilmente con gli impegni della mamma e dei minori, dandone comunicazione con sette giorni di anticipo.
4
2.3 Periodi di vacanza e festività. Disporsi che, compatibilmente con l'assetto sopra indicato, i due genitori alternino i seguenti periodi: − la festività di Natale nei periodi dal 23 al 30 dicembre alle 18:00 e dalle 18:00 del 30 dicembre sino al termine delle vacanze natalizie dando atto che per il 2024 la settimana di Natale è stata trascorsa con la madre e viceversa negli anni successivi;
− le festività pasquali, di carnevale, e le ulteriori festività religiose o nazionali;
− tre settimane durante il periodo estivo, non consecutive da concordare entro il mese di maggio.
2.4. Darsi atto che i giorni corrispondenti ai compleanni dei genitori e le feste del papà e della mamma, potranno essere trascorsi con il genitore festeggiato, con onere di entrambi i genitori di accordarsi sulla modalità e il dove, di prelevare e di riaccompagnare i figli.
2.5. Disporsi che il padre, nei giorni infrasettimanali di sua competenza compreso il fine settimana (da venerdì) prelevi i figli all'uscita di scuola ( alle 12.45 e Per_2 alle 12.45 o al termine del rientro pomeridiano, se previsto) Per_1 riaccompagnandoli all'abitazione materna al termine della visita ore 20:00
2.6. Darsi atto che i genitori concordano la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità.
3. Assegnarsi l'abitazione destinata a domicilio familiare a che Parte_1
l'abiterà con i figli.
4. Disporsi che concorra al mantenimento di entrambi i figli CP_1 corrispondendo a da dicembre 2024 la somma di € 700,00 mensili, Parte_1 da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, calcolandosi sempre la rivalutazione sull'assegno base corrispondendo le rivalutazioni maturate di anno in anno a decorrere da luglio 2025.
4.1. Darsi atto che in ragione dell'attuale frequentazione padre- Parte_1 figli, percepirà integralmente l'assegno unico familiare riferibile ai minori con decorrenza dal mese successivo il deposito delle presenti note di trattazione scritta.
5. Disporsi che entrambi i genitori concorrano pariteticamente, nella misura del
50% ciascuno, le seguenti voci di spesa accessorie
5.1 spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico
5 curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa
l'ordinaria farmacia da banco
5.2 spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
5.3 spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
5.4 spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
5.5 spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
5.6 spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento
e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
5.7. Disporsi che, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso
II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia
d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5.8 Disporsi che in caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote di spettanza di ciascun genitore e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
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6. Darsi atto che entrambi i coniugi godono di un reddito da lavoro autonomo o dipendente sufficiente a far mantenere loro un decoroso tenore di vita e pertanto nulla disporsi a carico od a favore di ciascuno a titolo di assegno divorzile.
7. Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione giudiziale del presente procedimento (avvenuta il 8 febbraio 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (n. 783/2024, pubblicata il 2 agosto 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2 in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole.
A tal fine, va osservato che dalla relazione del Servizio Sociale depositata in data 25 novembre 2024 risulta che la conflittualità tra i genitori si è stemperata, tanto che
“la comunicazione è più agevole e serena e c'è maggiore disponibilità da parte di entrambi a rinforzare positivamente i momenti che i bambini trascorrono con il padre e viceversa.”. Peraltro, osserva il Collegio che la regolamentazione concordata tra i genitori prevede la prosecuzione del monitoraggio della AS Lona per il periodo di un anno (cfr. condizione n. 2), dandosi atto che i genitori concordano la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. condizione n 2.6).
Alla luce di quanto sopra, va ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere in questa sede ratificato, non ravvisandosi profili di pregiudizio per i figli minori.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
7 Vanno, al contempo, poste a carico delle parti, in solido, le spese relative al compenso per il curatore speciale dei minori, disponendone il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da
Cass. 22017/2018), tenuto conto che i minori sono stati ammessi al patrocinio statale
(valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta).
A tal fine, ritiene, innanzitutto, il Collegio aderire all'orientamento giurisprudenziale che inquadra la figura del curatore speciale del minore nel più ampio istituto degli “altri ausiliari del giudice” di cui all'articolo 68 c.p.c., condividendosi l'assunto secondo cui, nel caso del curatore speciale, l'incarico, diversamente dal mandato, non sarebbe direttamente conferito dal soggetto interessato, quanto piuttosto dall'autorità giudiziaria ed avrebbe ad oggetto il compimento non solo di atti giuridici, ma anche di attività fattuali (come i colloqui con i genitori e l'ascolto del minore), come tali non riconducibili agli atti giuridici in senso tecnico;
ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 3 lett. n. del D.P.R.
30 maggio 2002 nr. 115 il quale fornisce una definizione ampia di “ausiliario del magistrato”, ricomprendendovi, tra gli altri, “qualunque altro soggetto comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Va, inoltre, osservato che non possono essere fatte ricadere sulla collettività le spese del curatore, la cui nomina si rende necessaria (e in alcuni casi addirittura obbligatoria) al fine di tutelare il preminente interesse del minore, in ragione delle condotte tenute dai genitori, o soltanto da uno di essi, in violazione dei doveri di cura e attenzione nei confronti dei figli che discendono dalle prerogative genitoriali
(cfr. anche Tribunale di Pisa 9 ottobre 2024: “(…) ragioni di giustizia sostanziale impongono di tenere nella debita considerazione il fatto che, ove il tribunale debba nominare un curatore speciale del minore per individuare quale sia l'interesse del minore e tutelarlo anche nei confronti del genitore, la relativa spesa debba essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa stabilita dal giudice, necessaria nel superiore interesse del figlio minore;
- sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività, notevolissimi oneri di spesa, connessi ai compensi e spese del curatore (attesa l'implementazione che all'istituto
8 ha dato la Riforma Cartabia, munendo alcune ipotesi di nomina obbligatoria addirittura della sanzione della nullità processuale, in caso di omessa nomina), spesso derivanti da patenti violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori;
- ritenuto infatti che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite e inadempienti ai propri doveri genitoriali;
ritenuto, pertanto, per quanto precede, che l'onere del compenso del curatore del minore debba essere posto in capo ai genitori, e che debba applicarsi, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della soccombenza”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 9 giugno 2018 in Castello - Molina di Fiemme (TN), CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune Parte I, n. 1 anno 2018, alle condizioni accessorie precisate con note di trattazione scritta depositate in data 21 e 22 maggio 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate;
4) condanna la ricorrente e il convenuto, in solido, a rimborsare al curatore speciale dei minori le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello
Stato.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2184/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cumulo) promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Irene Desolina Brolo ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con gli Avv.ti Barbara Maria Lanza e Alessia Cucchetto resistente
E con il CURATORE SPECIALE dei minori e , con l'avv. Alessio Per_1 Per_2
Bonetti
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza di data 30 maggio 2025 sulle conclusioni congiuntamente precisate come da note di trattazione scritta depositate in data 21 e 22 maggio 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
1 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in data 9 giugno 2018 in Castello - Molina di
Fiemme (TN) e dalla loro unione sono nati i figli (in data 3 marzo 2018 a Per_1
Merano) e (in data 20 settembre 2021 a Cavalese). Per_2
Con ricorso depositato in data 28 agosto 2023 la ricorrente ha Parte_1 chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni accessorie di cui all'atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile. In particolare, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare, con diritto di visita paterno come da piano genitoriale in atti e con obbligo a carico del padre di corrispondere a titolo di mantenimento della moglie la somma mensile di euro 400,00 e a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 500,00 per ciascuno.
Con decreto di data 7 settembre 2023, a seguito dell'istanza di parte ricorrente di data 6 settembre 2023, sono stati i seguenti provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. in punto di regolamentazione delle visite tra il padre e i figli minori:
“dispone che i figli minori e siano collocati presso la madre, con Per_1 Per_2 diritto di visita paterno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 19.30, nonché, a settimane alternate, il sabato dalle 10.00 alle 18.00 o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (una settimana il sabato e quella successiva la domenica e così di seguito). Incarica il servizio sociale territorialmente competente di monitorare il nucleo familiare, supportando il nucleo familiare nell'adozione di scelte condivise nell'interesse dei minori”.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha preso posizione limitatamente alle questioni di cui all'istanza avversaria del 6 settembre 2023 domandando la modifica del decreto di data 7 settembre 2023 in ordine alle modalità di visita dei minori.
Con successivo decreto di data 21 ottobre 2023 è stato confermato il provvedimento del 7 settembre 2023, con ampliamento dell'orario delle visite paterne.
2 Con comparsa di costituzione e risposta di data 8 gennaio 2024 il convenuto ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, disciplinare il diritto di visite padre-figli come da calendario in atti, porsi a carico del padre un contributo al mantenimento di entrambi i figli pari a € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con esclusione di un contributo al mantenimento a favore della moglie.
Con ordinanza di data 25 marzo 2024 è stato nominato il curatore speciale dei minori ex art. 473bis.8 c.p.c. stante l'accesa conflittualità tra i coniugi.
Con comparsa di costituzione di data 6 maggio 2024 si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori.
Con ordinanza di data 30 maggio 2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.: “1. affida i figli minori e Per_1
in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la mamma, Per_2 cui va assegnata la casa familiare;
2. dispone che il padre abbia il diritto di vedere i figli il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle ore 20.00 (in tali giornate il padre va andare a prendere i figli all'uscita dall'asilo) nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00. È fatta salva la possibilità per i genitori di concordare, anche a mezzo del servizio sociale sin d'ora incaricato, la possibilità che e , a seconda delle loro diverse esigenze, Per_1 Per_2 possano trascorrere del tempo esclusivo assieme al papà;
3. pone a carico del sig.
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra con decorrenza dal mese di CP_1 Pt_1 maggio 2024, la somma mensile di euro 325,00 per ciascun figlio (650,00 euro complessivi), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
4. pone le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a carico dei genitori nella misura di metà ciascuno, da concordarsi ove superiori ad euro 150,00; 5. rinvia all'udienza del 16 luglio 2024, ore 12.00 al fine di verificare l'andamento delle visite tra padre e figli e l'avvio/andamento del percorso di mediazione familiare;
6. chiede al servizio sociale incaricato di depositare una relazione di aggiornamento entro il 10 luglio
2024.”.
Con sentenza non definitiva n. 783/2024 di data 24 luglio 2024, pubblicata il 2 agosto 2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi,
3 disponendo la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore trattazione sulle restanti domande versate in atti, come da separata ordinanza.
Con sentenza non definitiva n. 32/2025 di data 8 gennaio 2025 questo Tribunale ha omologato le condizioni di separazione, congiuntamente precisate dalle parti con note depositate in data 27 novembre 2024, e la causa è stata rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Con note di trattazione scritta rispettivamente depositate in data 21 e 22 maggio
2025 le parti hanno concordemente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e CP_1 [...]
in Castello-Molina di Fiemme (TN) il giorno 9 giugno 2018 e trascritto Pt_1 presso il detto Comune atto n. 1, parte I, serie /, anno 2018, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni.
2. Disporsi che entrambi i minori siano affidati ai genitori in modo condiviso con prosecuzione, come consigliato nella relazione socio-informativa, del monitoraggio della AS Lona per il periodo di un anno, e con domiciliazione degli stessi presso
l'abitazione materna.
2.1 Turni di responsabilità Disporsi che il padre abbia i seguenti turni di responsabilità: − dal 30 aprile al 30 ottobre di ogni anno: ogni settimana, il martedì pomeriggio fino alle ore 20:00, oltre ad un ulteriore pomeriggio di giovedì fino alle ore 20:00 quando i minori non sono con il padre nel fine settimana, nonché due fine settimana al mese alternati dal venerdì alla domenica fino alle ore 20:00; − dal 30 ottobre al 30 aprile di ogni anno: previa comunicazione dei periodi di permanenza di in Italia, ogni settimana, il martedì pomeriggio fino alle ore 20:00, CP_1 oltre ad un ulteriore pomeriggio di giovedì fino alle ore 20:00 quando i minori non sono con il padre nel fine settimana, nonché due fine settimana alternati dal venerdì alla domenica alle ore 20:00.
2.2. Disporsi che, in caso di impedimento lavorativo, il padre abbia la possibilità di recuperare i giorni persi, compatibilmente con gli impegni della mamma e dei minori, dandone comunicazione con sette giorni di anticipo.
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2.3 Periodi di vacanza e festività. Disporsi che, compatibilmente con l'assetto sopra indicato, i due genitori alternino i seguenti periodi: − la festività di Natale nei periodi dal 23 al 30 dicembre alle 18:00 e dalle 18:00 del 30 dicembre sino al termine delle vacanze natalizie dando atto che per il 2024 la settimana di Natale è stata trascorsa con la madre e viceversa negli anni successivi;
− le festività pasquali, di carnevale, e le ulteriori festività religiose o nazionali;
− tre settimane durante il periodo estivo, non consecutive da concordare entro il mese di maggio.
2.4. Darsi atto che i giorni corrispondenti ai compleanni dei genitori e le feste del papà e della mamma, potranno essere trascorsi con il genitore festeggiato, con onere di entrambi i genitori di accordarsi sulla modalità e il dove, di prelevare e di riaccompagnare i figli.
2.5. Disporsi che il padre, nei giorni infrasettimanali di sua competenza compreso il fine settimana (da venerdì) prelevi i figli all'uscita di scuola ( alle 12.45 e Per_2 alle 12.45 o al termine del rientro pomeridiano, se previsto) Per_1 riaccompagnandoli all'abitazione materna al termine della visita ore 20:00
2.6. Darsi atto che i genitori concordano la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità.
3. Assegnarsi l'abitazione destinata a domicilio familiare a che Parte_1
l'abiterà con i figli.
4. Disporsi che concorra al mantenimento di entrambi i figli CP_1 corrispondendo a da dicembre 2024 la somma di € 700,00 mensili, Parte_1 da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, calcolandosi sempre la rivalutazione sull'assegno base corrispondendo le rivalutazioni maturate di anno in anno a decorrere da luglio 2025.
4.1. Darsi atto che in ragione dell'attuale frequentazione padre- Parte_1 figli, percepirà integralmente l'assegno unico familiare riferibile ai minori con decorrenza dal mese successivo il deposito delle presenti note di trattazione scritta.
5. Disporsi che entrambi i genitori concorrano pariteticamente, nella misura del
50% ciascuno, le seguenti voci di spesa accessorie
5.1 spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico
5 curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa
l'ordinaria farmacia da banco
5.2 spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
5.3 spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
5.4 spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
5.5 spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
5.6 spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento
e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
5.7. Disporsi che, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso
II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia
d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5.8 Disporsi che in caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote di spettanza di ciascun genitore e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
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6. Darsi atto che entrambi i coniugi godono di un reddito da lavoro autonomo o dipendente sufficiente a far mantenere loro un decoroso tenore di vita e pertanto nulla disporsi a carico od a favore di ciascuno a titolo di assegno divorzile.
7. Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione giudiziale del presente procedimento (avvenuta il 8 febbraio 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (n. 783/2024, pubblicata il 2 agosto 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2 in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole.
A tal fine, va osservato che dalla relazione del Servizio Sociale depositata in data 25 novembre 2024 risulta che la conflittualità tra i genitori si è stemperata, tanto che
“la comunicazione è più agevole e serena e c'è maggiore disponibilità da parte di entrambi a rinforzare positivamente i momenti che i bambini trascorrono con il padre e viceversa.”. Peraltro, osserva il Collegio che la regolamentazione concordata tra i genitori prevede la prosecuzione del monitoraggio della AS Lona per il periodo di un anno (cfr. condizione n. 2), dandosi atto che i genitori concordano la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. condizione n 2.6).
Alla luce di quanto sopra, va ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere in questa sede ratificato, non ravvisandosi profili di pregiudizio per i figli minori.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
7 Vanno, al contempo, poste a carico delle parti, in solido, le spese relative al compenso per il curatore speciale dei minori, disponendone il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da
Cass. 22017/2018), tenuto conto che i minori sono stati ammessi al patrocinio statale
(valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta).
A tal fine, ritiene, innanzitutto, il Collegio aderire all'orientamento giurisprudenziale che inquadra la figura del curatore speciale del minore nel più ampio istituto degli “altri ausiliari del giudice” di cui all'articolo 68 c.p.c., condividendosi l'assunto secondo cui, nel caso del curatore speciale, l'incarico, diversamente dal mandato, non sarebbe direttamente conferito dal soggetto interessato, quanto piuttosto dall'autorità giudiziaria ed avrebbe ad oggetto il compimento non solo di atti giuridici, ma anche di attività fattuali (come i colloqui con i genitori e l'ascolto del minore), come tali non riconducibili agli atti giuridici in senso tecnico;
ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 3 lett. n. del D.P.R.
30 maggio 2002 nr. 115 il quale fornisce una definizione ampia di “ausiliario del magistrato”, ricomprendendovi, tra gli altri, “qualunque altro soggetto comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Va, inoltre, osservato che non possono essere fatte ricadere sulla collettività le spese del curatore, la cui nomina si rende necessaria (e in alcuni casi addirittura obbligatoria) al fine di tutelare il preminente interesse del minore, in ragione delle condotte tenute dai genitori, o soltanto da uno di essi, in violazione dei doveri di cura e attenzione nei confronti dei figli che discendono dalle prerogative genitoriali
(cfr. anche Tribunale di Pisa 9 ottobre 2024: “(…) ragioni di giustizia sostanziale impongono di tenere nella debita considerazione il fatto che, ove il tribunale debba nominare un curatore speciale del minore per individuare quale sia l'interesse del minore e tutelarlo anche nei confronti del genitore, la relativa spesa debba essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa stabilita dal giudice, necessaria nel superiore interesse del figlio minore;
- sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività, notevolissimi oneri di spesa, connessi ai compensi e spese del curatore (attesa l'implementazione che all'istituto
8 ha dato la Riforma Cartabia, munendo alcune ipotesi di nomina obbligatoria addirittura della sanzione della nullità processuale, in caso di omessa nomina), spesso derivanti da patenti violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori;
- ritenuto infatti che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite e inadempienti ai propri doveri genitoriali;
ritenuto, pertanto, per quanto precede, che l'onere del compenso del curatore del minore debba essere posto in capo ai genitori, e che debba applicarsi, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della soccombenza”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 9 giugno 2018 in Castello - Molina di Fiemme (TN), CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune Parte I, n. 1 anno 2018, alle condizioni accessorie precisate con note di trattazione scritta depositate in data 21 e 22 maggio 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate;
4) condanna la ricorrente e il convenuto, in solido, a rimborsare al curatore speciale dei minori le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello
Stato.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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