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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 600/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7296/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 03225970783
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 386897 22909903 CONTR. CONSORT. 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 386897 notificato da AREA S.r.l., in data 05.10.2024 per conto del Consorzio di Bonifica
Integrale dei Bacini dello ON NT, con il quale è stato richiesto il pagamento di € 822,97, a titolo di contributo consortile di bonifica “1H78” 2023, e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, deducendo
1. di non essere proprietaria dei fondi di cui alla pretesa;
2. l'illegittimità del fermo amministrativo su bene mobile strumentale all'esercizio dell'attività lavorativa;
3. l'omessa indicazione della natura della presunta debitoria e delle modalità di calcolo degli interessi;
4. La violazione art.
6-bis legge 212/2000 non essendo stato preceduto da un contraddittorio informato ed effettivo;
5. irragionevolezza dell'art.86 DPR 602/1973.
Il Consorzio di cui in epigrafe non si è costituito.
Area ha presentato controdeduzioni ed ha resistito al ricorso.
All'udienza del 26/1/2026, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo sub 1), così come articolato, risulta inammissibile, atteso che l'opponente, attraverso essi, ha contestato la non dovutezza del carico tributario portato dall'ingiunzione di pagamento sottostante la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo opposta, assumendo il difetto di legittimazione passiva, per non essere proprietaria dei fondi di cui alla ripresa tributaria.
Tale censura, infatti, doveva essere sollevata avverso l'atto sottostante l'atto impugnato, da ritenersi oramai definitivo per mancata impugnazione.
Al riguardo, deve rilevarsi che la notifica di tale atto al ricorrente, comunque dimostrata da Area, e la mancata impugnazione dello stesso da parte di quest'ultimo costituiscono circostanze pacifiche, dal momento che alcuna contestazione è stata sollevata al riguardo.
La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto far valere tali eccezioni in sede di opposizione della ingiunzione di pagamento, che, invece, come detto, non è stata avversata.
Vale evidenziare che se è vero che il fermo amministrativo è un atto autonomamente impugnabile, è pur vero che, ove l'atto impositivo presupposto è stato notificato, come nel caso in esame, avverso il fermo possono essere fatti valere solo vizi del fermo stesso e non già censure proprie degli atti impositivi presupposti.
(Cass. civ., Sez. VI - 5, 15/01/2014, n. 701).
Per tali ragione, gli altri motivi concernendo vizi propri dell'atto impugnato, risultano ammissibili.
In particolare con il motivo 2., il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del fermo amministrativo su bene mobile strumentale all'esercizio dell'attività lavorativa.
Il motivo è infondato.
A seguito delle modifiche apportate all'art.86, co 2 del d.p.r. n. 602/1973, dall'art. 52, co 1 lett. m-bis del D.
L. n. 69 del 2013, il debitore che svolge un'attività di impresa ovvero una professione può inibire la procedura del fermo amministrativo se fornisce adeguata dimostrazione che il bene immobile oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo ha natura strumentale allo svolgimento delle attività. Ebbene, nel caso in esame, deve ritenersi che la ricorrente non abbia fornito adeguata dimostrazione che la vettura sia effettivamente inerente e funzionale all'esercizio della attività e alla produzione dei relativi proventi, avendo omesso di allegare e quindi dimostrare le modalità di svolgimento del suo lavoro, la sede dell'attività lavorativa, la distanza della sede lavorativa dal suo domicilio, evidenziando che lo stralcio del registro dei beni ammortizzabili prodotto in atti non ha alcun valore probatorio, trattandosi di un mero foglio dattiloscritto, dalla provenienza incerta.
Con il motivo 3., ha eccepito l'omessa indicazione della natura della presunta debitoria e delle modalità di calcolo degli interessi.
Il motivo è infondato.
Come da consolidati indirizzi ermeneutici, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, cioè a dire mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass. 2020, n. 6871; 2019, n. 4176; 2018, n. 43.96; 2017, n. 29002).
Ai fini dell'annullamento il contribuente deve quindi provare non solo che gli atti ai quali fa riferimento l'atto impositivo o quelli cui esso rinvia sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte del contenuto di essi sia necessaria ad integrare direttamente o indirettamente la motivazione del suddetto atto impositivo,
e che quest'ultimo non la riporta, per cui non è comunque venuto a sua conoscenza.
Ciò posto, osserva la corte che nella specie l'atto richiamato nel fermo opposto risulta, come detto, notificato al contribuente, con la conseguenza che l'atto impugnato risulta fornito di motivazione e quindi idonea a mettere il contribuente nelle condizioni di verificare e contestare la sussistenza dei dati utilizzati per determinare l'imposta.
Con il motivo 4., ha eccepito la violazione art.
6-bis legge 212/2000 non essendo stato preceduto da un contraddittorio informato ed effettivo;
5. irragionevolezza dell'art.86 DPR 602/1973.
Il motivo è destituito di fondamento, atteso che Area ha dimostrato che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica eseguita in data 2.7.2024 del preavviso di fermo n. 22122301, contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro l'ulteriore termine di 30 giorni, verrà eseguito il fermo senza ulteriore comunicazione di avviso, attraverso iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari.to.
Con il motivo 5., ha eccepito l'irragionevolezza dell'art.86 DPR 602/1973.
Il motivo è infondato, dovendosi ravvisare nelle ragioni creditizie dell'amministrazione finanziarie il presupposto legittimante l'esercizio dell'azione.
Appare euoo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara le spese integralmente compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7296/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 03225970783
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 386897 22909903 CONTR. CONSORT. 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 386897 notificato da AREA S.r.l., in data 05.10.2024 per conto del Consorzio di Bonifica
Integrale dei Bacini dello ON NT, con il quale è stato richiesto il pagamento di € 822,97, a titolo di contributo consortile di bonifica “1H78” 2023, e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, deducendo
1. di non essere proprietaria dei fondi di cui alla pretesa;
2. l'illegittimità del fermo amministrativo su bene mobile strumentale all'esercizio dell'attività lavorativa;
3. l'omessa indicazione della natura della presunta debitoria e delle modalità di calcolo degli interessi;
4. La violazione art.
6-bis legge 212/2000 non essendo stato preceduto da un contraddittorio informato ed effettivo;
5. irragionevolezza dell'art.86 DPR 602/1973.
Il Consorzio di cui in epigrafe non si è costituito.
Area ha presentato controdeduzioni ed ha resistito al ricorso.
All'udienza del 26/1/2026, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo sub 1), così come articolato, risulta inammissibile, atteso che l'opponente, attraverso essi, ha contestato la non dovutezza del carico tributario portato dall'ingiunzione di pagamento sottostante la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo opposta, assumendo il difetto di legittimazione passiva, per non essere proprietaria dei fondi di cui alla ripresa tributaria.
Tale censura, infatti, doveva essere sollevata avverso l'atto sottostante l'atto impugnato, da ritenersi oramai definitivo per mancata impugnazione.
Al riguardo, deve rilevarsi che la notifica di tale atto al ricorrente, comunque dimostrata da Area, e la mancata impugnazione dello stesso da parte di quest'ultimo costituiscono circostanze pacifiche, dal momento che alcuna contestazione è stata sollevata al riguardo.
La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto far valere tali eccezioni in sede di opposizione della ingiunzione di pagamento, che, invece, come detto, non è stata avversata.
Vale evidenziare che se è vero che il fermo amministrativo è un atto autonomamente impugnabile, è pur vero che, ove l'atto impositivo presupposto è stato notificato, come nel caso in esame, avverso il fermo possono essere fatti valere solo vizi del fermo stesso e non già censure proprie degli atti impositivi presupposti.
(Cass. civ., Sez. VI - 5, 15/01/2014, n. 701).
Per tali ragione, gli altri motivi concernendo vizi propri dell'atto impugnato, risultano ammissibili.
In particolare con il motivo 2., il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del fermo amministrativo su bene mobile strumentale all'esercizio dell'attività lavorativa.
Il motivo è infondato.
A seguito delle modifiche apportate all'art.86, co 2 del d.p.r. n. 602/1973, dall'art. 52, co 1 lett. m-bis del D.
L. n. 69 del 2013, il debitore che svolge un'attività di impresa ovvero una professione può inibire la procedura del fermo amministrativo se fornisce adeguata dimostrazione che il bene immobile oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo ha natura strumentale allo svolgimento delle attività. Ebbene, nel caso in esame, deve ritenersi che la ricorrente non abbia fornito adeguata dimostrazione che la vettura sia effettivamente inerente e funzionale all'esercizio della attività e alla produzione dei relativi proventi, avendo omesso di allegare e quindi dimostrare le modalità di svolgimento del suo lavoro, la sede dell'attività lavorativa, la distanza della sede lavorativa dal suo domicilio, evidenziando che lo stralcio del registro dei beni ammortizzabili prodotto in atti non ha alcun valore probatorio, trattandosi di un mero foglio dattiloscritto, dalla provenienza incerta.
Con il motivo 3., ha eccepito l'omessa indicazione della natura della presunta debitoria e delle modalità di calcolo degli interessi.
Il motivo è infondato.
Come da consolidati indirizzi ermeneutici, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, cioè a dire mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass. 2020, n. 6871; 2019, n. 4176; 2018, n. 43.96; 2017, n. 29002).
Ai fini dell'annullamento il contribuente deve quindi provare non solo che gli atti ai quali fa riferimento l'atto impositivo o quelli cui esso rinvia sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte del contenuto di essi sia necessaria ad integrare direttamente o indirettamente la motivazione del suddetto atto impositivo,
e che quest'ultimo non la riporta, per cui non è comunque venuto a sua conoscenza.
Ciò posto, osserva la corte che nella specie l'atto richiamato nel fermo opposto risulta, come detto, notificato al contribuente, con la conseguenza che l'atto impugnato risulta fornito di motivazione e quindi idonea a mettere il contribuente nelle condizioni di verificare e contestare la sussistenza dei dati utilizzati per determinare l'imposta.
Con il motivo 4., ha eccepito la violazione art.
6-bis legge 212/2000 non essendo stato preceduto da un contraddittorio informato ed effettivo;
5. irragionevolezza dell'art.86 DPR 602/1973.
Il motivo è destituito di fondamento, atteso che Area ha dimostrato che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica eseguita in data 2.7.2024 del preavviso di fermo n. 22122301, contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro l'ulteriore termine di 30 giorni, verrà eseguito il fermo senza ulteriore comunicazione di avviso, attraverso iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari.to.
Con il motivo 5., ha eccepito l'irragionevolezza dell'art.86 DPR 602/1973.
Il motivo è infondato, dovendosi ravvisare nelle ragioni creditizie dell'amministrazione finanziarie il presupposto legittimante l'esercizio dell'azione.
Appare euoo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara le spese integralmente compensate.