Sentenza 26 novembre 2014
Massime • 1
In tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609- quater, quarto comma, cod. pen., deve farsi riferimento al fatto nella sua globalità e non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale) essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante sul presupposto della tipologia e delle modalità degli atti sessuali, che venivano praticati sulla vittima contemporaneamente da due uomini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2014, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 26/11/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3380
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 14514/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N.M. N. IL (OMISSIS) ;
S.E. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 1249/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 25/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in personali Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Bevilacqua Paola nell'interesse di N. .M. e TO TO nell'interesse di S.E. che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Trieste con sentenza del 25.6.2013, in parziale riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Gorizia il 24 febbraio 2010, appellata dal P.G. e dagli imputati N.M. e S.E. , concesse agli stessi le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena loro inflitta in quella di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno, con conseguente revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e conferma, nel resto, dell'impugnata decisione. Gli imputati erano stati portati a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 609 octies c.p. e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1, per aver partecipato attivamente al compimento di atti di violenza sessuale di gruppo, nella specie consistiti in penetrazione vaginale e orale, nei confronti di C.A. mediante induzione della stessa a subire detti atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa la quale, al momento del fatto, versava in evidente stato di ebbrezza alcolica a seguito dell'assunzione nella stessa serata di sei bicchieri di rhum e pera e di un Havana Cola, condizione a loro nota e che rendeva la persona incapace di resistere loro. Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona che al momento del fatto non aveva compiuto gli anni quattordici.
Commesso in (OMISSIS) .
Il giudice di primo grado aveva condannato gli imputati alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ciascuno, all'esito di giudizio abbreviato, avendo qualificato il commesso reato con riferimento all'art. 609 quater c.p.. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, attraverso i propri difensori, S.E. e N.M. ,
deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
S.E. .
a. Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla penale responsabilità dell'imputato S. . Il ricorrente ricorda che la Corte d'Appello di Trieste ha ritenuto "che l'appellante S.E. adduca argomentazioni infondate a sostegno dei propri motivi d'appello in merito alla propria responsabilità penale", ritenendo, per converso, le affermazioni della parte lesa credibili perché, "se lette nella loro interezza, non sono ne' generiche ne' contraddittorie, diversamente da quanto si sostiene nell'appello, e recano la piena prova della responsabilità di entrambi gli imputati".
Ci si duole, però, che la Corte territoriale, nel valutare la coerenza delle dichiarazioni della P.O., abbia omesso di esaminare la circostanza sottolineata sia in primo grado che nei motivi di appello e cioè che la ragazza si trovasse in uno stato di intossicazione alcolica che indubbiamente ha inciso sulla lucidità del ricordo e sulla conseguente precisione e coerenza del racconto. Per sua stessa ammissione infatti, confermata peraltro da numerosi testi, C.A. versava in uno stato di vera e propria intossicazione alcolica dovuta all'ingerimento, in un breve lasso di tempo, di 5 o 6 bicchieri di rhum.
Sarebbe quindi facilmente immaginabile - secondo la tesi sostenuta in ricorso, nello stato nel quale si trovava la p.o., ragazza prossima ai quattordici anni, quali potessero essere le condizioni psicofisiche e le capacità cognitive della stessa, che dichiarava:
"non avevo materialmente il controllo e la percezione di quello che stava accadendo ... (...) ... tenevo gli occhi chiusi (pag. 8 trascrizione fonoregistrazione incidente probatorio GIP Tribunale di Gorizia dd. 18.12.2009).
Ci si duole che, oltre al racconto della P.O., la Corte non indichi ulteriori elementi indiziari o riscontri probatori che ne confermino l'attendibilità, limitandosi ad una valutazione intrinseca delle dichiarazioni, priva quindi dei necessari riscontri esterni. Si evidenzia poi l'illogicità della motivazione emessa dalla Corte d'Appello di Trieste nel passaggio in cui afferma: "A questo punto se nel parapiglia si sia inserita una terza persona, così come pare suggerisca la difesa nell'appello, non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la penale responsabilità di S. ".
Il difensore ricorrente evidenzia, però, che nel proprio atto d'appello mai ha menzionato la possibile presenza di una terza persona durante lo svolgimento dei fatti di cui al capo di imputazione e, conseguentemente, motivare la responsabilità del S. sulla base di un'argomentazione a dir poco fantasiosa non può che risultare del tutto illogico.
La sentenza della Corte d'Appello di Trieste andrebbe pertanto cassata sul punto.
b. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4. Il ricorrente si duole che la Corte triestina abbia ritenuto che la tipologia degli atti compiuti sulla minore sia motivo assolutamente ostativo alla concessione dell'attenuante richiesta nei motivi di impugnazione in quanto "rapporti orali attivi e passivi hanno un carattere di alta invasività e in nessun caso possono essere ricondotti ad una ipotesi di minore gravità".
Nel contempo la Corte ritiene che gli elementi sottolineati dall'appellante a sostegno dell'invocata attenuante, - e cioè che la P.O. era infraquattordicenne per pochi giorni, che abbia avuto per sua stessa ammissione precedenti esperienze sessuali, le circostanze particolari nelle quali si è sviluppata la vicenda, un vero e proprio rave-party a base di sostanze alcoliche, ed il fatto che i due imputati possano avere erroneamente supposto che la ragazza fosse disponibile all'attività sessuale, - seppur significativi non siano comunque sufficienti a far rientrare la fattispecie in esame nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4. Sul punto, secondo la tesi sostenuta in ricorso, la motivazione risulterebbe contraddittoria e vi sarebbe comunque erronea applicazione della legge penale.
Ciò, si sostiene, in quanto, in ordine alla configurabilità della circostanza attenuante dei casi di minore gravità di cui all'art. 609 quater c.p., la giurisprudenza consolidata ha osservato che deve aversi riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, quando sia possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima, ancorché minorenne, sia stata compressa in maniera non grave, tenuto altresì conto delle componenti oggettive e soggettive del reato e degli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Si lamenta, perciò, che, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale citato, le circostanze sottolineate nell'atto d'appello e non valorizzate dal Collegio, in particolare le precedenti esperienze sessuali della P.O., la circostanza che la stessa fosse infraquattordicenne per pochi giorni e quella della differenza di soli cinque anni d'età tra i soggetti coinvolti, avrebbero dovuto portare a ritenere che gli atti compiuti non avessero comportato una rilevante compromissione dell'integrità psicofisica della persona offesa.
È pacifico ipotizzare - secondo il ricorrente - che tanto più vicina è l'età dell'adulto a quella della minorenne, tanto maggiore è la possibilità che il trauma adducibile alla p.o. sia di ridotte dimensioni.
Secondo elemento che viene sottolineato è la circostanza che la p.o. ha posto in essere nel corso della stessa sera, per sua stessa ammissione, comportamenti del medesimo tenore di quelli oggetto del presente procedimento con altro soggetto, seppur minorenne. Pertanto l'impatto psicologico ed emotivo dell'evento sulla persona offesa avrebbe, secondo quanto si sostiene in ricorso, connotazioni sicuramente diverse rispetto a quelle che avrebbe avuto su un soggetto privo di tale, seppur prematura, esperienza. Analizzati tutti questi aspetti non appare certo una forzatura interpretativa, secondo il ricorrente, invocare nel caso de quo l'applicazione dell'attenuante "del fatto lieve" di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4.
Ritenere pertanto, come fa il Collegio giudicante, l'episodio oggettivamente grave per la sola presenza di rapporti orali attivi e passivi, senza valutare gli altri elementi, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale appare perlomeno carente, per fondare quel giudizio sul grado di compressione della sfera della libertà sessuale della persona offesa.
Si chiede pertanto a questa Corte di legittimità di cassare la sentenza della Corte d'Appello di Trieste sul punto. c. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione alla luce dei criteri ex art. 133 c.p. in relazione all'entità della pena inflitta ed alla dosimetria delle riconosciute attenuanti ex art. 62 bis c.p.. La Corte d'Appello di Trieste ritiene congrua la pena base di anni cinque e mesi nove di reclusione applicata ad entrambi gli imputati in ragione della molteplicità degli atti sessuali e della maggiore gravità del fatto dovuta alla contemporanea presenza dei due giovani.
Il ricorrente, però, evidenzia come la pena base così come sopra determinata appaia erronea rispetto ai criteri indicati dall'art. 133 c.p., specie se si considera il fatto che la motivazione sottesa a tale determinazione è del tutto illogica e incoerente rispetto a quanto emerso nel corso della fase istruttoria del presente giudizio. Richiamandosi integralmente a quanto già sopra descritto e argomentato, viene ribadito che manca prova certa in merito alla "molteplicità degli atti sessuali" praticati durante l'episodio oggetto del capo di imputazione. Oltre a ciò si ribadisce altresì che non vi è prova alcuna della "contemporanea presenza dei due giovani" durante lo svolgimento degli atti sessuali di cui si discute.
Ciò sulla base del fatto che unica prova a carico dell'imputato S.E. in ordine al reato ascrittogli nonché in ordine alle circostanze sopra indicate risulta essere la deposizione della persona offesa la quale aveva ricordi confusi e contraddittori in merito all'intera vicenda, specie per ciò che attiene le persone presenti e gli specifici atti compiuti.
Chiede pertanto che, nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la penale responsabilità del S. per il reato ascrittogli, venga rideterminata la pena a lui inflitta calcolandola da una pena base pari al minimo edittale.
Osserva inoltre che la Corte d'Appello ha ritenuto non applicabile nel caso de quo le attenuanti generiche nella loro massimo estensione in quanto "gli imputati hanno ciascuno un precedente penale per furto che ne connota negativamente la personalità".
Il ricorrente ritiene, però, violata anche in tale ipotesi la norma di cui all'art. 133 c.p. poiché è evidente come nulla rilevi nel presente procedimento in cui si discute del reato previsto e punto ex art. 609 quater c.p. la sussistenza a carico degli imputati di precedenti penali per reati contro il patrimonio.
Si sottolinea infatti che trattasi di fattispecie di reato diametralmente opposte e lesive di beni della vita che nulla hanno a che fare l'uno con l'altro.
Chiede pertanto, nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la penale responsabilità del S. per il reato ascrittogli, vengano applicate sotto il profilo dosimetrico le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Chiede, pertanto, che questa Corte Suprema annulli la sentenza impugnata con le conseguenze e determinazioni di rito. N.M. .
a. art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'inosservanza ovvero alla erronea applicazione della legge penale ed e) per quanto attiene alla mancanza ovvero alla manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego di diversa qualificazione del fatto/reato nell'ambito della cornice di minor gravità prevista dall'art. 609-quater c.p., comma 4. Il ricorrente deduce che la decisione della Corte d'Appello riproporrebbe la sintesi del ragionamento condotto dal giudice di prime cure in ordine al rigore di un vaglio qualificativo del fatto/reato incline ad escludere l'ambito di rilevanza dell'invocata ipotesi di minor gravità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 609-guater c.p., comma 4 essenzialmente, alla luce della considerazione della tipologia di atti sessuali compiuti che, quindi, non ha dato spazio alla motivata esposizione delle ragioni che hanno condotto a non ritenere fondanti e condivisibili gli argomenti difensivi posti in ordine, tanto all'età della persona offesa, prossima alla soglia degli anni quattordici, quanto alle peculiarità del vissuto personale della medesima e della situazione in concreto consumatasi che hanno lumeggiato, finanche, il grado di pregiudizio postosi a carico della persona offesa e, quindi, la portata delittuosa del fatto di cui, per contro, non è data positiva contezza nella decisione del giudice di seconde cure. La decisione impugnata, infatti - secondo quanto si sostiene in ricorso - sarebbe pressoché polarizzata sul contenuto degli atti sessuali posti in essere dall'imputato, laddove, si ritiene, l'attenuante della minore gravità debba essere correlata, non solo all'episodio in sè e per sè considerato ma anche all'intero contesto soggettivo ed ambientale, nonché alle conseguenze che ne sono derivate, sulla base dei criteri delineati dall'art. 133 c.p. (leggasi, in tale direzione, a titolo di raffronto emblematicamente esemplificativo di un diverso approccio meritorio, Trib. Bergamo 3.5.2006 n. 998, in cui l'attenuante di cui trattasi non era stata riconosciuta tenuto conto, però, delle conseguenze che la condotta abusante, consistita nell'introduzione di un dito nella vagina della minore, aveva recato all'integrità fisio-psichica della stessa che dopo il fatto aveva tentato il suicidio), laddove assumono, nel caso di specie, concreta valenza di cui non può non tenersi conto, soprattutto, le dichiarazioni della persona offesa che, non solo ha consentito di escludere con certezza il verificarsi di una cornice episodica violenta, quando dichiara: "Non ho fatto capire loro che non volevo. Forse ho fatto capire che volevo" (cfr. verbale di udienza in camera di consiglio di data 18 dicembre 2009), ma, quanto alle conseguenze nella propria sfera psico/emotiva, conclude: "... io sto bene. Non mi hanno fatto male".
Ciò posto, quindi, si sostiene che assuma specifica rilevanza l'esame delle conseguenze del fatto sulla psicologia della minore che, per contro, la Corte d'Appello non avrebbe ritenuto nemmeno di menzionare fra gli argomenti difensivi dedotti e di confutare, se è vero com'è vero che la circostanza attenuante invocata dovrebbe considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui, pur avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave. E ciò non potrebbe che desumersi proprio dallo stesso racconto della percezione diretta avutane dalla persona offesa che, nel caso di specie, ha dato finanche conto della sua volontà di non proseguire la via giudiziaria a fronte di una stabilità psicologica sua personale non già compromessa dal ricordo di sensazioni eventualmente dolorose dell'occorso (leggasi, in tale direzione, sez. 4, 12.04.2013, n. 18662 che, nella specie, negava l'attenuante sì in considerazione della tipologia di atti sessuali, ricomprendente rapporti orali, alla luce, però, e proprio in considerazione del fatto che essi avevano provocato alla persona offesa sensazioni molto dolorose, quivi, invece, dalla medesima minore apertamente escluse). Nella delineata premessa, pertanto, la disamina dell'iter logico seguito dalla Corte d'Appello, pur nella condivisibilità dell'assunto che il vaglio decisorio della coerenza ad un livello formale appare sufficiente ove esso si palesi corretto, pare rivelare i tratti di un ragionamento non metodologicamente esatto o logicamente motivato.
Ciò - secondo la tesi proposta in ricorso - nella misura in cui lo stesso conduce alla valorizzazione degli argomenti difensivi dedotti in chiave esclusivamente riduttiva del carico sanzionatorio, siccome carente di adeguata motivazione e, quindi, vieppiù lacunosa di ogni riferimento confutativo del grado di pregiudizio concretamente prodotto dal fatto/reato a carico della persona offesa. Quest'ultimo costituisce parametro non secondario di valutazione della cornice delittuosa di cui si tratta, e pertanto, suscettibile di censura, laddove la chiave essenzialmente presuntiva del ragionamento che avrebbe portato alla conferma del giudizio di condanna nei confronti dell'imputato porta a conseguenze che, invero, del tutto scevre da connotazione di certezza obiettiva, suscettibile di vincere qualsivoglia profilo di dubbio al riguardo, paiono ad avviso del ricorrente logicamente coerenti solo con il presupposto di ripartenza del vaglio di accertamento, secondo cui la tipologia di atti sessuali compiuti dall'imputato vincola la qualificazione giuridica del reato, al di là di ogni ulteriore, diverso, elemento di valutazione posto. b. art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'inosservanza ovvero alla erronea applicazione della legge penale ed e) per quanto attiene alla mancanza ovvero alla manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 132 c.p., art. 133 e art. 62 c.p., n. 6). Il ricorrente lamenta, venendo al profilo sanzionatorio, ancorché pacifico il presupposto della discrezionalità ex lege demandata all'attività valutativa del Giudicante, che non può non censurarsi la decisione raggiunta in punto di determinazione della pena. La stessa, a ben vedere, si ritiene essere carente sotto il profilo della giustificazione delle ragioni che hanno determinato il carico sanzionatorio, laddove meramente concentrato il vaglio di diniego dell'invocata attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6) sulla considerazione del quantum che la Corte d'Appello ha ritenuto di valutare in astratto e non già in rapporto alle concrete capacità economiche di un giovane infraventunenne che ha potuto offrire il massimo dell'emolumento risarcitorio da lui devolvibile, essendo confluito l'apprezzamento di tal ravvedimento processuale nel più ampio ambito di rilevanza delle circostanze attenuanti generiche, anziché assurgere ad autonoma e cumulativa attenuante specifica. Ciò premesso, diversamente valorizzato il quadro degli elementi connotanti la personalità dell'imputato e la condotta processuale da egli espressa, ben poteva il giudice di seconde Cure, secondo il ricorrente, ulteriormente graduare la pena in vista di un minor carico sanzionatorio.
Per i motivi sovra esposti il difensore ricorrente chiede che questa Corte Suprema, in accoglimento, in tutto o in parte dei devoluti motivi di ricorso ed in riforma, semmai anche parziale, voglia adottare ogni conseguente provvedimento teso alla cassazione, con o senza rinvio, dell'impugnata sentenza, sotto il profilo dell'an della dedotta responsabilità penale, alla luce dell'invocata riqualificazione del fatto/reato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 609-quater c.p., comma 4 ovvero, e comunque, del quantum sanzionatorio correlato al diverso giudizio di sussistenza dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6), volta, la citata riduzione, a consentire al ricorrente, peraltro, infraventunenne al momento del fatto, di beneficiare del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerata ogni, semmai, precipuamente ravvisabile causa di estinzione del reato. In data 12.11.2014 perveniva poi memoria difensiva, in larga parte riproduttivi dei motivi già proposti e, comunque, inammissibile per tardività, trovando applicazione il disposto dell'art. 585 c.p.p., comma 4, e art. 611 c.p.p., comma 1, ultimo periodo, secondo i quali le parti possono presentare motivi nuovi e memorie solo fino a 15 giorni prima dell'udienza. E il mancato rispetto di tale termine comporta decadenza, ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 585, successivo comma 5.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso proposti, come sopra illustrati, paiono tutti infondati, e pertanto i proposti ricorsi vanno rigettati.
2. Infondato appare il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato S. con il quale, lamentando un vizio motivazionale, si introducono elementi volti ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare logica e congrua. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (il fatto che la ragazza fosse ubriaca e vi possa essere stato equivoco circa un suo consenso e la sua reale età), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo- non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
3. Più specificamente, in ordine al punto in cui si sottolinea l'assenza di riscontri in ordine alle dichiarazioni della persona offesa va ricordato che la testimonianza della persona offesa non necessita di riscontri esterni.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente fugato ogni dubbio sul punto, affermando che le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (così SS.UU. n. 41461 del 19.7.2012, Bell'Arte ed altri, rv. 253214, che in motivazione la Corte hanno altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi;
conf. sez. 3, n. 40849 del 18.7.2012, M., rv. 253688). Quanto al giudizio di capacità a deporre e di attendibilità dei testi-persone offese, si tratta di un giudizio di fatto che può essere effettuato in sede di merito mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria, (in tal senso, Sez. 3, n. 41282 del 18.12.2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). Per quello che riguarda, in particolare, l'attendibilità delle persone offese nei reati sessuali, è stato condivisibilmente affermato che essa deve essere valutata in senso globale, "tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo" (sez. 3, n. 21640 dell'8.6.2010, P., Rv. 247644). Ebbene, nel caso che ci occupa la Corte territoriale dimostra in motivazione di avere operato tale valutazione, a cominciare dal punto in cui evidenzia come la parte lesa abbia dimostrato di non voler minimamente aggravare la posizione dei due imputati ne' di voler enfatizzare l'accaduto.
Si ricorda a pag. 4 del provvedimento impugnato che la C. ha esordito dicendo di voler ritirare la denuncia ed ha minimizzato, per quanto possibile, l'episodio, assumendosi le proprie responsabilità e consentendo, lei per prima, al giudice di ritenere insussistente l'originaria accusa di violenza sessuale di gruppo. Ciò è indice, secondo la logica motivazione dei giudici del gravame del merito, della chiara assenza di una volontà di accusare falsamente l'innocente S. .
In motivazione viene anche evidenziato, poi, come la persona offesa abbia riferito di conoscere due giovani con cui si era appartata, di cui ha indicato chiaramente i nomi, per averli incontrati in precedenti occasioni, di talché il riconoscimento fotografico dei due imputati appare particolarmente attendibile, dal momento che ella ben conosceva le fattezze dei due.
Il riconoscimento eseguito ha trovato poi una significativa conferma - viene ricordato ancora nel provvedimento impugnato - nell'individuazione certa del N. , grazie all'esame delle tracce di sperma.
Ancora, si da conto del fatto che la circostanza che entrambi gli imputati si trovassero insieme alla festa quella sera e che la C. si fosse appartata con loro emerga anche dalle deposizioni di altri testimoni (si richiamano in tal senso le sit A.
.R. ).
Ininfluente appare, ai fini della omogeneità complessiva della dichiarazione, l'affermazione in ordine alla circostanza che nel parapiglia si potesse essere inserita una terza persona, circostanza che in termini dubitativi la Corte territoriale riferisce come essere suggerita dalla difesa.
4. Infondato è anche il motivo di ricorso che attiene al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4 che costituisce il secondo motivo del ricorso
S. e il primo motivo del ricorso N. , rispetto al quale viene dedotto alternativamente il vizio motivazionale ovvero la violazione di legge.
Per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità - va ricordato- la circostanza attenuante fondata sulla minore gravità del caso è riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale (art. 609 bis c.p., comma 3), eventualmente aggravate per l'età inferiore ai dieci anni della vittima (art. 609 ter c.p., comma 2), quanto all'ipotesi, di cui al caso che ci occupa, di atti sessuali con minorenne di analoga età (art. 609 quater c.p., comma 4, in relazione all'art. 609 ter c.p., comma 2). La Corte territoriale motiva in maniera logica e congrua sul punto e fa buon governo della giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia, ormai decisamente consolidata nel senso di ritenere che in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis c.p., comma 3 (ma, mutatis mutandis, come detto, anche in quella di cui all'art. 609-quater c.p., comma 4) debba farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto (così sez. 3, n. 23913 del 14.5.2014, C, rv. 259196; conf. sez. 3, n. 38112 del 3.10.2006, Magni e altro, rv. 235031; sez. 3, n. 1057 del 19.12.2006, dep. il 17.1.2007, Sala e altro, rv. 236024; sez. 3, n. 45604 del 13.11.2007, Mannina, rv, 238282). In tal senso deve escludersi che la sola "tipologia" dell'atto possa essere sufficiente per ravvisare o negare che ricorra la circostanza in questione (cfr. sul punto questa sez. 3, n. 39445 del 1.7.2014, S,, rv. 260501).
Questa Corte ha anche precisato, in materia di atti sessuali con minorenne, che l'attenuante speciale prevista dall'art. 609 - quater c.p., comma 4, non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale), essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato (così questa sez. 3, n. 45179 del 15.10.2013, rv. 257626, fattispecie in cui la Corte territoriale aveva negato la circostanza attenuante sul presupposto che l'atto sessuale con la minore era stato consumato ma aveva omesso di valutare altre circostanze, quali il consenso della persona offesa al rapporto sessuale, l'esistenza di una relazione sentimentale con l'imputato, l'assenza di costrizione fisica;
conf. sez. 4, n. 18662 del 12.4.2013, A., rv. 255930). Ebbene, la Corte triestina, seppure indica, in maniera apparentemente tranciante, come motivo assolutamente ostativo alla concessione dell'attenuante richiesta la tipologia di atti compiuti sulla minore, affermando che i rapporti orali attivi e passivi hanno un carattere di altre invasività per cui in nessun caso possono essere ricondotti ad un'ipotesi di minore gravità (motivazione che, di per sè sola, come detto, non sarebbe sufficiente a giustificare la mancata concessione della circostanza attenuante), valuta poi anche (confronta pag. 5 della sentenza impugnata): la presenza contemporanea di due uomini, il fatto che si siano alternati nel praticare gli atti sessuali con la minore, che uno ne abbia eiaculato addosso, che vi siano stati tentativi di penetrazione con le dita o con il membro.
La conclusione cui perviene la Corte triestina è che "si tratta di un episodio oggettivamente grave, rispetto al quale le circostanze denunciate dalle difese non valgono a sminuirlo ed a farlo rientrare nei limiti della fattispecie attenuata".
In altri termini - va ribadito - nonostante l'apparente asserzione totalizzante in tal senso, i giudici del gravame del merito non si sono limitati a valutare solo il tipo di rapporti intercorsi tra la persona offesa e gli imputati (rapporti orali attivi e passivi), ma hanno correttamente valutato globalmente il fatto. Va evidenziato, peraltro, che la Corte territoriale esplicitamente dichiara di tenere conto di tutte le circostanze indicate dalla difesa, cioè il fatto che la ragazza era infraquattordicenne per pochi giorni, che benché vergine avesse esperienza sessuale, che l'episodio si fosse consumato in un contesto abbastanza particolare, cioè nel corso di una festa in cui tutti erano ubriachi e dediti ad approcci sessuali. Ancora, viene dato conto in motivazione di avere valutato il fatto che i due imputati potessero avere erroneamente supposto che la ragazza fosse disponibile all'attività sessuale. Tutto ciò, tuttavia, con una motivazione logica e congrua - e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità - viene ritenuto da parte dei giudici di secondo grado meritevole di essere valorizzato, al di là di quanto avesse fatto il primo giudice, al fine di riconoscere le attenuanti generi-che ad entrambi gli imputati, ma non di minimizzare l'episodio fino a ricondurlo alla fattispecie attenuata.
5. Infondata è anche la doglianza, proposta da entrambi gli imputati, in ordine all'entità del trattamento sanzionatorio. Con una motivazione logica e congrua la Corte territoriale, infatti, giudica la pena irrogata congrua in relazione alla molteplicità di atti sessuali e alla maggior gravità del fatto dovuta alla contemporanea presenza dei due giovani.
Come viene ricordato in motivazione si tratta di una pena di poco superiore al minimo edittale e dunque la sentenza pare fare buon governo dei principi affermati da questa Suprema Corte secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, infatti, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197;
conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464;
sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153). Già in precedenza si era, peraltro, rilevato come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
La Corte d'Appello motiva compiutamente anche in relazione alla concessione delle attenuanti generiche e alla entità della riduzione sul punto, con riferimento anche alle offerte risarcitorie, così come alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 in quanto la somma offerta, così come le lettere di scuse fatte pervenire dagli imputati non possono costituire congruo ristoro rispetto al danno subito.
6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna ex lege di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015