Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante della minore gravità di cui all'art. 609-bis comma terzo cod. pen. può essere riconosciuta solo all'esito di una valutazione globale del fatto che tenga conto del grado di coartazione esercitato sulla vittima, delle sue condizioni fisiche e mentali, dell'entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato, anche in termini psichici, al soggetto passivo, sicchè deve escludersi che la sola "tipologia" dell'atto possa essere sufficiente per ravvisare o negare tale attenuante. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata per aver escluso la citata circostanza in base alla unica considerazione che vi era stata la consumazione di rapporto sessuale completato, senza alcuna valutazione del fatto nella sua complessità).
Commentari • 12
- 1. La Ciociara: riflessioni sulla rappresentazione cinematografica e giuridica della violenza sessualeAntonella Massaro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Antonella Massaro Sommario: 1. “La Ciociara” di Vittorio De Sica nella cornice del Neorealismo – 2. L'imbarazzo politico di fronte alle “marocchinate” e la rappresentazione della violenza sessuale nel racconto cinematografico – 3. La “reazione” del diritto di fronte alla violenza sessuale: la donna come vittima di reato – 4. La violenza sessuale “di guerra” – 5. La violenza sessuale “semplice” – 5.1. La nozione ampia di atti sessuali – 5.2. L'eccessiva “cautela” della giurisprudenza in materia di stupro – 6. Una riflessione sulla condizione femminile attraverso il diritto penale: limiti e prospettive. 1. “La Ciociara” di Vittorio De Sica nella cornice del Neorealismo “La Ciociara” di …
Leggi di più… - 2. La Ciociara: riflessioni sulla rappresentazione cinematografica e giuridica della violenza sessualeAntonella Massaro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Antonella Massaro Sommario: 1. “La Ciociara” di Vittorio De Sica nella cornice del Neorealismo – 2. L'imbarazzo politico di fronte alle “marocchinate” e la rappresentazione della violenza sessuale nel racconto cinematografico – 3. La “reazione” del diritto di fronte alla violenza sessuale: la donna come vittima di reato – 4. La violenza sessuale “di guerra” – 5. La violenza sessuale “semplice” – 5.1. La nozione ampia di atti sessuali – 5.2. L'eccessiva “cautela” della giurisprudenza in materia di stupro – 6. Una riflessione sulla condizione femminile attraverso il diritto penale: limiti e prospettive. 1. “La Ciociara” di Vittorio De Sica nella cornice del Neorealismo “La Ciociara” di …
Leggi di più… - 3. Sempre reato indurre minore di 14 anni a mandare foto di nudo (Cass. 41577/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 ottobre 2023
E' reato indurre un soggetto infraquattordicenne a mandare foto di nudo: irrilevante il consenso, dato che sotto i 14 anni sussiste la presunzione per la quale il minore non è in grado di prestare un valido consenso sessuale. Al fine della definizione di atti sessuali ex art. 609-bis c.p., non è indispensabile il requisito del contatto fisico diretto con il soggetto passivo, bensì è sufficiente che l'atto coinvolga la corporeità sessuale della persona offesa e risulti idoneo a compromettere, quale bene primario, la libertà dell'individuo a fronte del soddisfacimento o eccitamento sessuale. L'attenuante speciale prevista dall'art. 609-bis c.p., comma 3, non può essere concessa quando gli …
Leggi di più… - 4. Rapporti con minore di 14 anni consenzienteRaffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 ottobre 2023
Cass. pen., sez III, ud. 6 giugno 2023 (dep. 13 ottobre 2023), n. 41577 Presidente Di Nicola – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Brescia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Brescia, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 2) – originariamente contestato come violazione dell'art. 609-quater c.p. – ai sensi dell'art. 609-bis c.p., comma 2, art. 609-ter c.p., riduceva a due anni e dieci mesi di reclusione la pena inflitta a carico di C.A., nel resto confermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità …
Leggi di più… - 5. Nessun giudizio morale sulla vittima di reati sessuali (Cass. 39890/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 ottobre 2023
Inammissibile un giudizio morale nei confronti della vittima di violenza sessuale, che è del tutto estraneo alla struttura oggettiva della circostanza attenuante che deve essere rigidamente ancorata al fatto e/o alle condizioni psico-fisiche della persona offesa, non alla sua vita anteatta. Valorizzare l'emancipazione e la libertà sessuale della persona offesa vittima di violenza sessuale costituisce un modo, nemmeno tanto elegante, oltre che giuridicamente abnorme, per allontanare dalla fattispecie di reato l'unico vero protagonista della vicenda, il suo autore, nei cui soli confronti deve essere apprezzata la consapevolezza del consenso all'atto e le conseguenze della sua mancanza in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2014, n. 39445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39445 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 01/07/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 2037
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 9558/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.G. , n. a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 07/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 07/10/2013 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Vicenza di condanna di S.G. per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p.. 2. Ha presentato ricorso l'imputato lamentando, con un unico motivo, la violazione di legge in cui è incorsa la sentenza escludendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., sulla base della mera considerazione che un rapporto sessuale completo non consentirebbe di configurare l'attenuante in oggetto. Al contrario, sulla base della giurisprudenza richiamata, il ricorrente deduce come debba assumere rilevanza la qualità dell'atto compiuto (e segnatamente il grado di coartazione, il danno arrecato e l'entità della compressione) più che la quantità di violenza fisica esercitata;
e nella specie è mancata ogni valutazione globale del fatto in particolare in relazione al fatto che le violenze sarebbero sempre state commesse sotto l'influenza dell'alcol. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha affermato che, ai fini della concedibilità dell'attenuante di minore gravità, assumono rilievo una serie di indici, segnatamente riconducibili, attesa la ratio della previsione normativa, al grado di coartazione esercitato sulla vittima, alle condizioni, fisiche e mentali, di quest'ultima, alle caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all'età, all'entità della compressione della libertà sessuale ed al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (cfr., tra le altre, Sez.3, n. 45604 del 13/11/2007, Mannina, Rv. 238282; Sez.3, n. 5646 del 24/03/2000, Improta, Rv. 216569). Ne consegue che la "tipologia" dell'atto posto in essere, lungi dall'essere di per sè elemento dirimente ai fini della scelta in un senso o nell'altro, va valutata come uno solo degli elementi indicativi dei parametri sopra elencati. In altri termini, dunque, così come l'assenza un rapporto sessuale "completo" non può, per ciò solo, consentire di ritenere sussistente l'attenuante (Sez. 3, n. 10085 del 05/02/2009, R., Rv. 243123; Sez. 3, n. 14230 del 15/02/2008, P.M. in proc. L, Rv. 239964), simmetricamente la presenza dello stesso rapporto completo non può, per ciò solo, escludere che l'attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi una valutazione del fatto nella sua complessità. E del resto, ove così non fosse, si verrebbe a porre, nell'esegesi della norma, un limite, tra l'altro riproduttivo della vecchia distinzione, ripudiata dalla nuova disciplina, tra "violenza carnale" e "atti di libidine", che lo stesso legislatore ha ritenuto di non focalizzare preferendo attestarsi sulla generale clausola di "casi di minore gravità". Di qui, l'ulteriore affermazione di questa Corte secondo cui, sia pure con riferimento all'omologa ipotesi attenuata di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4, la circostanza deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave (Sez. 4, n. 18662 del 12/04/2013, A., Rv. 255930).
4. Ciò posto, nella specie la Corte veneziana ha escluso l'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., proprio facendo fondamentalmente leva sulla considerazione che "in ogni caso la consumazione d'una violenza carnale completa, al di là delle condizioni soggettive nelle quali versi l'autore, resta un fatto non sussumibile fra le violenze sessuali di minore gravità", in tal modo non tenendo conto degli stabili approdi interpretativi di questa Corte.
È inoltre mancata, quanto alle caratteristiche del fatto, una disamina complessiva dello stesso in particolare con riferimento alla valutazione delle ripercussioni delle condotte, anche sul piano psichico, sulla persona della vittima essendosi i giudici di appello limitati, nel fare riferimento a "plurimi rapporti sessuali completi ottenuti con la violenza e senza il minimo rispetto della dignità e libertà di determinazione della donna", a descrivere il fatto contestato, necessariamente comprensivo, per stessa definizione normativa, di violenza, senza tuttavia analizzarne, come necessario, gli effetti.
5. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia che, nel considerare la censura dell'appellante, terrà conto dei principi sopra riproposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia limitatamente alla ravvisabilità dell'ipotesi attenuata.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014