Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante prevista dall'art.609 quater cod. pen. per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile, al pari dell'omologa prevista dall'art. 609 bis, comma terzo stesso codice, in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave. (Nella specie, l'attenuante è stata negata in considerazione della tipologia degli atti sessuali, ricomprendente rapporti orali che avevano provocato alla persona offesa sensazioni molto dolorose).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2013, n. 18662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18662 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 12/04/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - N. 809
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 38691/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.G. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 627/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 27/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Corallico Giorgio del foro di Brescia che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
A.G. è stato ritenuto responsabile dal G.U.P. del
Tribunale di Brescia, in sede di giudizio abbreviato, con sentenza emessa in data 13.06.2002 , del reato di violenza sessuale aggravata (artt. 81 e 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., comma 2) in danno del nipotino V..L. e condannato alla pena di anni quattro di reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 12.500.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 20.11.2007, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado. La Corte di Cassazione, con sentenza del 13.11.2008, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di A.G. , annullava con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia la sopra indicata sentenza.
La Corte di appello di Brescia, decidendo sul rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 27.02.2012, in parziale riforma della sentenza del 13.06.2002 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, riduceva la pena inflitta all'A. ad anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione;
revocava la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed applicava le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela, della perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa, nonché la pena accessoria di cui all'art. 609 nonies c.p., comma 2; confermava nel resto. Avverso la predetta sentenza A.G. , a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso in cassazione, chiedendone l'annullamento e la censurava per i seguenti motivi:
1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (in particolare: inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 192, 196 e 228 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. c), art. 627 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)).
Osservava la difesa del ricorrente che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 20 novembre 2007 perché aveva ritenuto la motivazione carente e manifestamente illogica in quanto, nel valutare attendibile il racconto del bambino, era "caduta nell'errore di partire tautologicamente dall'assunto, quasi dato apoditticamente per presupposto, della piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal bambino (ritenute tali solo sulla base della loro presunta coerenza) per poi ritenere compatibili con tale attendibilità tutta la serie di altre risultanze processuali ... invece di valutare l'attendibilità del racconto non in sè e per sè considerato, ma appunto considerandolo complessivamente alla luce di tutti gli altri elementi probatori evidenziati".
Secondo la difesa la sentenza oggetto del presente ricorso non si sarebbe uniformata a quanto disposto dall'art. 627 c.p.p., comma 3 in quanto, come già la precedente, avrebbe valutato l'attendibilità del racconto del bambino non in sè e per sè, ma alla luce del complesso del materiale probatorio, nelle singole articolazioni e nell'insieme delle risultanze. In particolare, a proposito della tardività nella manifestazione del disagio da parte del bambino, il giudice del rinvio ha escluso che possa parlarsi di lunghissimo arco di tempo tra abusi e manifestazioni di disagio, bensì di un disvelamento a tappe progressive che conforterebbe, piuttosto che smentire, l'ipotesi di accusa. Secondo la difesa, peraltro, la Corte di merito, prescindendo dai rilievi mossi dalla Corte di Cassazione, avrebbe operato una diversa ricostruzione cronologica degli eventi, ritenuti di incerta collocazione temporale, arrivando a collocare nell'autunno del 2000, e, dunque, in epoca più prossima alla asserita condotta abusiva dello zio, i primi gravi sintomi di malessere del minore, in tal modo assimilando dati del tutto disomogenei per univocità e precisione.
Per quanto poi riguardava la collocazione delle prime manifestazioni non verbali di disagio già nell'autunno 2000, e quindi in epoca sensibilmente antecedente ai racconti alle insegnanti e, al tempo stesso, più prossima agli abusi, sosteneva la difesa che il riscontro a tale affermazione non poteva assumere valore di prova pienamente utilizzabile per quanto disposto dall'art. 228 c.p.p., comma 3, poiché si trattava di un dato che la Corte di appello aveva tratto dalla perizia di ufficio, in quanto riferito al perito dalla madre del minore, la cui utilizzabilità, pertanto, è limitata solo ai fini dell'accertamento peritale.
Osservava poi la difesa che i giudici del rinvio avevano rilevato che l'appartamento in cui si sarebbero consumati gli abusi non era di dimensioni particolarmente modeste, che le altre figure domestiche non potevano certo essere onnipresenti, che le condizioni fisiche dell'A. non erano incompatibili con la perpetrazione degli abusi in danno del minore, ma non avevano fornito appagante risposta al quesito se i giochi e la "lotta" fatti con lo zio sul lettone potessero essere stati dal minore travisati, anche alla luce di incontrollati ed inconsapevoli contatti fisici, in ragione della "distorsione psicotica della personalità" dello stesso e della fase di sviluppo libidico attraversata.
Contraddittoria e congetturale sarebbe poi la motivazione della sentenza impugnata a proposito delle accuse formulate dal minore - ed accreditate dai suoi genitori- nei confronti della psicoterapeuta dott.ssa P. . Tale episodio, come evidenziato nella sentenza della Corte di Cassazione, sarebbe dimostrativo sia della inattendibilità del minore, sia della incapacità dei genitori di vagliare con minimo spirito critico le sue esternazioni. Invece, secondo la difesa, la Corte territoriale, era partita dall'assunto che quella riferita dal minore fosse una bugia, ma, anziché trarne le dovute conseguenze in ordine alla credibilità del minore, l'aveva considerata una bugia "del tutto eterogenea e non comparabile rispetto alla asserita falsa accusa di aver subito atti sessuali da parte dello zio". Tale assunto sarebbe assolutamente congetturale, in quanto non riposerebbe su un dato effettivo risultante in atti, ma esclusivamente su un'elaborazione intellettuale del tutto priva di agganci con la realtà del processo.
Anche sul punto della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del minore, la Corte territoriale sarebbe giunta a conclusioni che sarebbero totalmente divergenti non solo rispetto alle censure poste dalla difesa con l'atto di appello, ma, altresì, rispetto alle severe critiche addotte dalla Corte di Cassazione che, sul punto, aveva ritenuto la motivazione manifestamente illogica. In particolare la Corte territoriale aveva ritenuto che "in più punti V. formuli frasi di senso compiuto, utilizzi, ove le parole non soccorrono, una inequivocabile gestualità, esprima chiaramente sentimenti e sensazioni, arrivando anche a correggere e smentire il suo interlocutore. Non sono presenti affabulazioni, ne' deviazioni fantastiche, ma semmai plurimi agganci alla realtà". Peraltro, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe estrapolato dal voluminoso compendio delle dichiarazioni rese al pubblico ministero in data 5 marzo 2001 alcune frasi che evidenziano un senso apparentemente compiuto, per poi concludere che, pur a fronte di obiettive difficoltà di espressione, "le frasi e la gestualità sopra riportata non possono assolutamente essere liquidate come un'accozzaglia di parole monche, senza senso e senza aggancio reale". Sosteneva inoltre sul punto la difesa che nel corso delle sopra indicate dichiarazioni il minore era stato suggestionato a causa di domande invasive e inquisitorie formulate dalla direttrice e dall'assistente B.A. , che erano presenti. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata era particolarmente laconica a proposito delle discrasie nel racconto del minore, che erano state ritenute modestissime, quali la presenza durante gli abusi della moglie dell'imputato, la raccomandazione di quest'ultimo di raccontare (non già di non raccontare) ai genitori quanto accaduto, il perdurare delle violenze quando ormai era scontato che i rapporti con lo zio si erano del tutto interrotti.
Osservava poi la difesa che erroneamente i giudici della Corte territoriale, consapevoli della impossibilità di utilizzare le brevi e frammentarie verbalizzazioni delle dichiarazioni del minore in sede di incidente probatorio, lo avevano svalutato, ritenendolo un mezzo di prova del tutto inidoneo a raccogliere le dichiarazioni del bambino, sebbene lo stesso sia stato proprio scelto a tal fine dal legislatore.
Secondo la difesa del ricorrente inoltre un ostacolo insormontabile rispetto alla prospettazione dell'accusa era rappresentato dalle risultanze dell'accertamento tecnico condotto sia sulla capacità a testimoniare del minore secondo quanto previsto dall'art. 196 c.p.p., sia sulla condizione mentale dello stesso. Rilevava la difesa che la Corte di Cassazione aveva ravvisato un vizio di motivazione in punto di perizia, ma che la sentenza di rinvio non aveva in alcun modo modificato il quadro censurato in quanto si era limitata a riportare quanto dal dottor F. riferito in udienza ad illustrazione e chiarimento del suo elaborato, secondo cui "se l'evento viene correttamente percepito dal bimbo e ricostruito in ambiente e in contesto idonei non dovrebbero verificarsi i problemi che ho indicato come frammentazione ... se esistono le condizioni per una fissazione dell'evento (es. ripetizione prolungata) esso può essere ricostruito anche in condizioni di minore serenità: al contrario se la percezione è stata in qualche modo disturbata le condizioni in cui avviene la rievocazione devono essere ottimali".
La Corte territoriale, secondo il ricorrente, avrebbe confuso i due momenti fondamentali sempre tenuti distinti dal perito, e cioè quello della percezione e quello della rievocazione. Premesso pertanto che i presupposti sono quelli di una rievocazione attendibile e quello di una corretta percezione dell'evento, osservava la difesa che nella fattispecie che ci occupa la percezione non poteva dirsi corretta perché non riferita a contesti semplici, noti e legati alla quotidianità e quindi anche l'ambiente più sereno per rievocare i fatti non ne poteva consentire una attendibile ricostruzione.
Infine, ad avviso della difesa, le censure operate dalla Corte di Cassazione a proposito dei cosiddetti "indicatori di abuso" non avevano trovato nessuna significativa risposta in sede di rinvio. 2) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale-mancanza di motivazione (in particolare inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609 bis c.p., comma 3, nonché dell'art. 125 c.p.p. e art.546 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e)). Sosteneva la difesa che i giudici della Corte territoriale, con motivazione estremamente sintetica, avevano ritenuto di negare l'attenuante di cui all'art. 609-bis, u.c., mentre invece l'ipotesi attenuata è astrattamente riferibile anche alle ipotesi circostanziate di cui all'art. 609 ter c.p., ne' tale ipotesi è incompatibile con condotte di violenza sessuale in danno di minori. Secondo la difesa la Corte territoriale aveva comunque omesso di motivare in ordine alla circostanza, puntualmente rilevata, che i meccanismi discorsivi del ricordo ben avrebbero potuto operare il travisamento, in chiave violenta ed abusiva, di condotte di tutt'altro tenore, consistenti in semplici toccamenti, privi di connotazione sessuale, verificatisi in occasione dei giochi di lotta consumati sul "lettone" dello zio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale infatti ha motivato puntualmente e in maniera logica su tutti i punti oggetto di rinvio della Corte di Cassazione. Si osserva infatti a tal proposito (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Brescia hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza nei confronti dell'A. della penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli.
In particolare, con riferimento al ritardo con cui il minore aveva rivelato gli abusi subiti, i giudici della Corte territoriale hanno ristretto i tempi tra l'epoca degli abusi e quella della rivelazione, ma ciò hanno fatto in maniera del tutto legittima in quanto il giudice del rinvio è sempre libero di rivalutare la ricostruzione dei fatti sulla base degli elementi probatori acquisiti. In particolare sul punto i giudici di appello hanno evidenziato che il bambino aveva parlato di atti sessuali impostigli dallo zio durante una gita sul fiume XXXXX. Peraltro il bambino, sulla base dei racconti del padre e della madre, aveva avuto occasione di effettuare passeggiate con l'imputato sulle rive del fiume XXXXX non solo nel maggio XXXX, ma anche nell'estate XXXX e in varie occasioni. Era pertanto arbitrario far risalire gli abusi sessuali alla passeggiata primaverile piuttosto che alle passeggiate estive. I giudici di appello hanno poi evidenziato che, sulla base di quanto riferito dal perito di ufficio dott. F. , per come a lui riportato dalla madre del piccolo V. , già "nel periodo dell'autunno scorso mostrava calo dell'appetito, stitichezza alternata a diarrea, dolori addominali, risvegli notturni angosciosi motivati da brutti sogni", tutti disturbi rivelatori di un grandissimo turbamento e comunemente riscontrati nei bambini abusati. Evidenziava la sentenza impugnata come tali sintomi fossero diventati sempre più frequenti e che quindi non poteva parlarsi di "lunghissimo arco di tempo intercorso tra i presunti abusi e il momento in cui il minore manifestò i primi sintomi di malessere", ma piuttosto di un disvelamento a tappe progressive a decorrere dall'autunno XXXX.
A proposito poi di quanto sostenuto dalla difesa secondo cui era impossibile che gli abusi si fossero verificati nell'appartamento dello zio in considerazione delle sue ridotte dimensioni, della presenza continua della moglie e delle condizioni fisiche dell'A. , costretto a letto a causa di un incidente, i giudici della Corte territoriale hanno rilevato:
a) che l'appartamento non era di dimensioni così ridotte come sostenuto dalla difesa, trattandosi di un trilocale di 90 metri quadrati con soggiorno, due camere da letto, cucina e due servizi;
b) che la presenza in casa della moglie o di altre persone non era incompatibile con il capo di accusa, dovendosi ritenere che l'imputato agisse con prudenza, aspettando i momenti più opportuni per porre in essere gli abusi, approfittando della momentanea assenza della moglie;
c) che le condizioni fisiche dell'A. non erano incompatibili con le condotte a lui contestate, avendo egli riportato soltanto lesioni ad un piede a causa di un incidente sul lavoro. Anzi, rilevava la sentenza impugnata, che le condizioni fisiche di cui sopra, che lo costringevano a letto, potevano favorire la perpetrazione degli abusi perché relegavano il bambino in una zona dell'abitazione (la camera da letto) in cui nessuno si sarebbe stupito se la porta fosse rimasta chiusa oppure di giochi effettuati sotto le coperte.
Quanto poi alla bugia del piccolo V. secondo cui la dottoressa P. lo avrebbe picchiato, bugia che, secondo la difesa, dimostrerebbe da un lato l'incapacità dei genitori di vagliare con spirito critico le dichiarazioni del bambino e dall'altro l'inattendibilità di quest'ultimo, si osserva che non è illogica la considerazione della Corte territoriale secondo cui tale bugia è del tutto eterogenea e non comparabile rispetto all'accusa di avere subito abusi sessuali da parte dello zio.
I giudici della Corte territoriale hanno poi compiutamente analizzato le dichiarazioni rese dal minore, ritenendone l'attendibilità, dopo avere attentamente valutato le censure della difesa e le critiche addotte dalla Corte di Cassazione che, sul punto, aveva ritenuto la motivazione della precedente sentenza della Corte di appello manifestamente illogica.
La sentenza impugnata infatti, pur riconoscendo le obiettive difficoltà espressive di V. , conseguenza della patologia di cui è portatore (disarmonia evolutiva a impronta psicotica), ha pur tuttavia ritenuto che le frasi e la gestualità (riportate alle pagine 9 e 10) non potessero essere liquidate come un'accozzaglia di parole monche, senza senso e senza un aggancio al reale. Ha evidenziato infatti che il bambino ha riferito dei dettagli e delle percezioni sensoriali difficilmente riproducibili in un racconto di pura fantasia. In particolare egli, ricordando i rapporti orali, ha riprodotto con i versi le sensazioni di dolore e le sue proteste associate non solo agli sculaccioni, ma anche ai morsi subiti. Inoltre la sentenza impugnata ha evidenziato la genuinità del racconto della persona offesa e la circostanza che V. non asseconda pedissequamente il suo interlocutore, ma mostra di sapere optare tra due alternative, come allorquando gli veniva richiesto::" E dove te l'ha fatta la pipì? Sulle Gambe", il minore rispondeva:
"Sul culo" e ancora allorquando gli veniva posta la domanda: "Ma questo gioco lo avete fatto tante o poche volte?" ed egli rispondeva:
"Tante".
Anche a proposito dell'assunto della difesa secondo cui le dichiarazioni del minore davanti al pubblico ministero sarebbero state condizionate dalla presenza delle insegnanti, inducendolo a confermare quanto già svelato per non turbarne le aspettative, i giudici della Corte territoriale hanno puntualmente osservato che rientra nell'esperienza di tutti gli operatori psicologici e giuridici che si occupano di abusi sessuali in danno di minori come sia difficile per il minore abusato parlare delle violenze subite e che ciò accade di regola in contesti in cui egli si sente protetto e con persone, come appunto le insegnanti o i genitori, in cui ripone la massima fiducia. Nella fattispecie che ci occupa la sentenza impugnata ha evidenziato che non era emerso alcunché che inducesse a ritenere che le insegnanti avessero in qualche modo condizionato il racconto del bambino. Anzi poteva ritenersi che le stesse, in virtù della loro specifica preparazione professionale e della quotidiana frequentazione con V. , avessero elaborato canali continuativi che consentivano al bambino di esprimersi al meglio delle sue possibilità ed a loro stesse di comprenderlo nel modo migliore e che proprio tali circostanze potevano spiegare la maggiore fluidità, la maggiore ricchezza di dettagli e la maggiore completezza delle dichiarazioni rese dal minore davanti al pubblico ministero rispetto a quelle in sede di incidente probatorio, in cui si trovava in un ambiente per lui sconosciuto.
Parimenti, a proposito delle critiche fatte dalla difesa ai racconti "de relato" dei genitori, la Corte territoriale ha rilevato la grande cautela con cui entrambi hanno affrontato la vicenda che ci occupa. I giudici della Corte territoriale hanno poi valutato con attenzione le discrasie che secondo la difesa vi sarebbero state nelle dichiarazioni del minore. In particolare, per quanto riguarda la prima (il minore aveva risposto affermativamente alla domanda se lo zio continuava a dargli fastidio, mentre era provato che V. non si intratteneva più da solo con lui), hanno rilevato che non era stato appurato se V. conoscesse l'esatto significato del termine "fastidio".
Per quanto poi attiene alla seconda (il minore aveva risposto affermativamente alla domanda se, dopo la gita sul fiume XXXXX lo zio gli avesse detto di raccontare alla mamma quello che avevano fatto), la stessa era stata successivamente chiarita perché il bambino aveva ripetuto per ben tre volte nel corso dell'audizione che lo zio gli aveva fatto cenno di tacere.
I giudici della Corte territoriale si sono poi soffermati a valutare le conclusioni della perizia psichiatrica, a proposito delle quali la Corte di Cassazione aveva ravvisato illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la precedente sentenza di appello aveva ritenuto che il minore potesse avere percezioni corrette se legate a contesti semplici e quotidiani (tali non potendo certamente considerarsi i fatti di abuso di cui all'imputazione) e che la difesa aveva ritenuto contrarie alla tesi accusatoria, e hanno evidenziato le dichiarazioni del perito dott. F. secondo cui V.
riesce a fissare nella mente "con sufficiente grado di precisione" non solo eventi semplici, ma anche "azioni che si sono ripetute nel tempo o che hanno avuto una durata apprezzabile o eventi significativi". Hanno pertanto ritenuto che, dal momento che gli atti sessuali si erano ripetuti per mesi, non si vedeva ragione per dubitare della capacità a testimoniare della parte offesa in relazione appunto ad eventi che si erano reiterati nel tempo, indubbiamente significativi e quindi idonei ad essere ancor più facilmente memorizzati. In particolare la sentenza impugnata (cfr pag. 16) ha evidenziato il contenuto dei disegni del minore, alla luce delle affermazioni del dottor F. secondo cui "le capacità grafiche del bimbo non risentono dei disturbi da cui è affetto", che ha rappresentato in modo estremamente realistico ed efficace gli abusi subiti.
Passando infine all'esame dell'ultimo motivo di ricorso relativo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., si rileva che, secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte (cfr.,tra le altre, Cass., Sez. 3, Sent. n. 9528 dell'8.06.2000, Rv. 217708) in tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante prevista dall'art. 609 quater cod. pen. per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile al pari dell'omologa prevista dall'art. 609 bis c.p.p., comma 3, in tutte quelle fattispecie in cui avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale, personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati nell'art. 133 cod. pen.. Tanto premesso si osserva che, nella fattispecie che ci occupa, come rilevato dalla Corte territoriale, l'attenuante in parola non era concedibile in considerazione della tipologia degli atti sessuali, fra cui rapporti orali, che provocavano a V. sensazioni molto dolorose, e quindi particolarmente invasivi.
Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgd. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2013