Sentenza 16 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBI038 12/0 1 IN NOME DE PONOLO CALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 20991/98 Cron..8123 Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Ud.17/11/00 - Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 SENTENZA UFFICIO COPE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. SOLE 24 ON per diritti L 6000 FERROVIE DELO STATO SOCIETA' DI FF.SS. SPA # 19 MAR 200 IL CANCELLIERE TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato VIA DI RIPETTA 22, presso lo studioin ROMA CANCELLERIA dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DE CH CA;
- intimato ✓ 2000 avverso la sentenza n. 8271/98 del Tribunale di ROMA, 4754 depositata il 04/05/98 R.G.N. 30317/93; -1- i udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato AGRIFOGLIO per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DE PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma del 23/4/93, EL TO CA proponeva appello avverso la sentenza in data 24/4/92, con la quale il Pretore di Roma aveva rigettato la domanda da lui proposta nei confronti delle Ferrovie dello Stato SPA, riconoscimento dell'anzianità maturata diretta al categoria sin dall'epoca della sua dalla 5^ assunzione in servizio, 1/4/83, quale macchinista, ai fini dell'ulteriore progressione economica. Il Tribunale, con sentenza del 3/10/97 4/5/98, riformando l'impugnata decisione pretorile, dichiarava il diritto dell'appellante al riconoscimento di una anzianità di servizio nel profilo ✓ professionale di macchinista, con decorrenza dell'entrata in vigore della L. n. 292/84 e condannava le Ferrovie al pagamento delle relative differenze retributive, da qualificarsi in separata sede. Precisava il giudice del riesame che il ricorrente, già dipendente delle Ferrovie, inquadrato nella IV categoria quale macchinista, veniva inquadrato nella V categoria a seguito della entrata in vigore della L. n. 292/84, che modificava le categorie professionali;
avendo lo 3 stesso superato un pubblico concorso, sempre per la qualifica di macchinista, veniva riassunto presso il compartimento di Ancona con decorrenza 6/5/85 ed esonero dal periodo di prova. Il ricorrente aveva lamentato la mancata considerazione dell'anzianità maturata nella 5° categoria prima della riassunzione, ai fini della ulteriore progressione in carriera, ma il Pretore aveva rigettato la domanda, ritenendo applicabile l'art. 63 L. 425/58, secondo cui "l'anzianità è determinata dalla decorrenza indicata nell'ultimo provvedimento di nomina"; la norma però prevede che l'anzianità è determinata, oltre che dalla suddetta decorrenza, anche dal "passaggio nel profilo professionale della categoria di appartenenza", che era avvenuta ancora prima nel caso in esame conseguente alla vincita del dell'ultima nomina La vittoria nel pubblico pubblico concorso. determinato alcuna censura nel concorso non aveva rapporto di lavoro, tanto che le Ferrovie non avevano ritenuto necessario il periodo di prova e non avevano liquidato alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto, già in precedenza maturato, evidenziando così la volontà di considerare unico il rapporto di lavoro fin dal suo sorgere. Questo peraltro era conforme al quadro l'art. 2 della L. n. 564/81,legislativo: modificando l'art. 16 della L. n. 42/79, tendeva, infatti, a conservare e valorizzare gli effetti dell'intero rapporto di lavoro, anche se soggetto a il modifiche per mutamento e l'acquisizione di nuovi profili professionali;
detta norma prevede che "nei casi di passaggio nell'ambito della stessa categoria per cambio di profilo... nonché ai vincitori di nuovi concorsi provenienti da altri profili professionali della stessa categoria... si conserva lo stipendio in godimento... e l'anzianità maturata nella medesima categoria è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica". Era quindi chiara la finalità della norma, consistente nel favorire e regolamentare anticipatamente i passaggi interni del personale a seguito di accertamento professionale e vincita di concorso, anche pubblico. La valorizzazione dell'anzianità maturata, sancita dalla norma, aveva promosso la mobilità interna dell'azienda, anche per la equiparazione dei vincitori di pubblici concorsi (già dipendenti) ai vincitori di concorsi e prove interne: la conservazione dello stipendio in 5 godimento e l'utilità dell'anzianità maturata ai fini dell'ulteriore progressione economica costituivano la garanzia di "continuità" del rapporto di lavoro. Una differente lettura del passaggio di categoria renderebbe inutile e priva di applicazione concreta la disposizione di tutela delle posizioni acquisite dal lavoratore, in quanto non potrebbe mai "utilizzarsi" tutta l'anzianità maturata e quindi verrebbe meno il favore riconosciuto dalla legge alla mobilità dell'azienda. Il momento iniziale, ai fini della decorrenza dell'anzianità utile (5 anni), era costituito dalla entrata in vigore della L. n. 292/94, istitutiva del sistema di passaggio dalla 5° alla 6° categoria dopo cinque anni di permanenza nel grado, mentre l'anzianità anteriore non era utilizzabile per irretroattività della norma. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Ferrovie dello Stato SPA, fondato su un solo motivo;
la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Non si è costituita in giudizio l'altra parte. MOTIVI DELA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 20 L. n. 425/58, art. 5 L. 292/84 ed art. 116 C.P.C., nonché illogica ed insufficiente motivazione, deduce la società ricorrente che EL TO aveva partecipato ad un pubblico concorso all'esito del quale aveva accettato l'assunzione, la conseguenza giuridica noncon cambio di sede;
poteva essere la prosecuzione del precedente rapporto di lavoro, ma l'instaurazione di uno nuovo;
irrilevante era il fatto che in precedenza egli avesse conseguito la qualifica di macchinista per effetto di accertamento professionale, posto che egli aveva interesse alla nuova assunzione in una sede di lavoro cui egli aspirava e che avrebbe conseguito a mezzo di difficilmente trasferimento. La circostanza che il dipendente fosse stato esentato dal periodo di prova non rappresentava un elemento di continuità con il precedente rapporto. Le Ferrovie avevano agito in conformità del disposto di cui all'art. 20 L. 425/58, per cui legittima era risoluzione del precedente rapporto a seguito della nuova assunzione, con la conseguenza che si doveva fare riferimento, per il calcolo del periodo di anzianità necessario al passaggio di categoria, alla data della nuova assunzione, 6/5/85. L'art. 5, comma VII, della L. n. 292/84 inquadrato nella 5° stabiliva che il personale 6 ° al compimento categoria transitava nella dell'anzianità minima di 5 anni;
la legge però non stabiliva i criteri per il computo di detta anzianità per cui doveva farsi riferimento, ai sensi dell'art. 63 della L. n. 425/58 all'ultimo, alla data "dell'ultimo provvedimento di nomina”. Fuorviante sempre ad avviso della ricorrente era il richiamo dell'art. 16 L. n. 42/79, in quanto lo stesso faceva riferimento esclusivo alla situazione economica del lavoratore interessato al cambio di qualifica, posizione nettamente distinta da quella giuridica, che nella specie doveva considerarsi estinta a seguito della nuova assunzione che comportava l'attribuzione di una Peraltro in caso dinuova posizione giuridica. partecipazione ai concorsi pubblici il personale interno era posto nella medesima posizione degli altri candidati, rispetto ai quali il servizio in precedenza svolto presso le FF.SS. costituiva, a parità di punteggio, un mero titolo preferenziale. Nel pubblico impiego, i servizi prestati in un 8 diverso rapporto non erano ricongiungibili ai fini della carriera, salvo diversa esplicita disciplina in tal senso. La sentenza quindi doveva essere cassata. Il ricorso è infondato. Ritiene invero il Collegio di dover confermare, condividendone le argomentazioni motive, decisioni già emesse in materia da questa Corte, e ribadire minima di cinque anni,cioè che l'anzianità necessaria, ai sensi dell'art. 5, comma settimo, della legge 10 luglio 1984 n. 292 (recante nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato) per il passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, previsti dalla stessa norma, deve essere computata tenendo conto, stante in punto di fatto la unicità del rapporto di lavoro, del periodo di effettivo svolgimento delle mansioni inerenti alla categoria inferiore, indipendentemente dal fatto che l'espletamento di esse, nello stesso profilo della medesima categoria, sia avvenuto in base a nomine in compartimenti diversi conseguite in concorso pubblico (v. Cass. 18 giugno 1993 n. 6787, 8 luglio 1993 n. 7491, 9 marzo 1994 n. 2276, 29 marzo 1999 9 n. 3005). Nella specie il giudice di merito ha compiuto accertamento di fatto, adeguatamente motivato e un dunque non sindacabile in sede di legittimità, nel riconoscere la unicità del rapporto di lavoro, considerando che la vincita del concorso pubblico non aveva determinato una cesura del rapporto stesso in quanto, dopo di essa, la società non aveva sottoposto il dipendente a periodo di prova e neppure gli aveva versato il trattamento di fine rapporto, così evidenziando una chiara ed incontrovertibile volontà di considerare il rapporto di lavoro un "unicum" sin dal suo sorgere. In adesione alla sopra richiamata giurisprudenza va poi ribadito che, nel caso di norme che prevedono il passaggio da una categoria ad altra superiore in base alla sola anzianità - come quelle concernenti il passaggio dalla quinta alla sesta categoria dei ferrovieri la determinazione della anzianità nella qualifica si fonda sull'espletamento di fatto delle mansioni inerenti alla categoria inferiore per un prefissato periodo di tempo, e quindi non riveste alcun rilievo, al riguardo, la circostanza che le stesse mansioni siano state svolte in diverse località, né 10 dunque che l'espletamento di esse sia avvenuto a conseguite in diversi séguito di nomine compartimenti. sentenza, fondata su esauriente L'impugnata motivazione e su esatte considerazioni logiche e giuridiche, si è uniformata ai sopra detti principi ed è dunque esente dai vizi denunziati dalla ricorrente. Va da ultimo rilevato che sono inammissibili le deduzioni integrative ed aggiuntive contenute nella memoria presentata dalla ricorrente ai sensi c.p.c., giacchè, così comedell'art. 378 costantemente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, "nel giudizio di legittimità, con memorie di cui all'art. 378 c.p.c. destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi dell'impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né venire sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può venire specificato, integrato od ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso" (tra le altre, Cass. Sez. Un. 19 maggio 1997 n. 4445). Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. 11 La mancata costituzione dell'intimato esime da una pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara non luogo provvedere sulle spese del giudizio di a cassazione. Миск ий- Così deciso, in Roma, il 17 novembre 2000. 11 Presidente:Eline Mucuzio IL COLLABORATORE DI CANCELLERIACome S to re Ma nagi Il Cons. estensore: Depositata in Cancellería 16 MAR. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE A CA M DI CANCELLERIA E R P U E T R O ' C N I 3 3 5 0 1 . . A N T S I R S 3 D A A ' 7 T , L - , L O 8 A L - E S L 1 D E 1 O P I B S S I I E N D N E G S G G A O I E T A S L A O D O P A T E L M , T I I L O R E I R A D T D D S I E O G T E N R E S E 12