Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/1999, n. 2891
CASS
Sentenza 26 marzo 1999

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In tema di spese giudiziali, gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice nella liquidazione delle spese vive, quando non possono essere corretti con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ., possono solo costituire motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione.

A norma dell'art 6 del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, in caso di accoglimento parziale della domanda, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, dev'essere determinato a norma del codice civile, avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata.

I crediti dei professionisti forensi per le prestazioni eseguite a favore dei propri clienti sono crediti di valuta, soggetti, quindi al principio nominalistico e vanno liquidati, per quanto concerne i diritti di procuratore, in base alle tariffe vigenti all'epoca delle singole prestazioni e, quanto agli onorari di avvocato, in base alle tariffe vigenti nel momento conclusivo della opera professionale.

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  • 1Avvocato vs cliente: mora scatta da ordinanza di liquidazione del compensoAccesso limitato
    Leonardo Carbone · https://www.altalex.com/ · 2 dicembre 2014

  • 2Il cliente non è in mora prima dell'ordinanza di liquidazione del compenso dell'avvocatoAccesso limitato
    Leonardo Carbone · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/1999, n. 2891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2891
Data del deposito : 26 marzo 1999

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