Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 3
In tema di spese giudiziali, gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice nella liquidazione delle spese vive, quando non possono essere corretti con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ., possono solo costituire motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione.
A norma dell'art 6 del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, in caso di accoglimento parziale della domanda, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, dev'essere determinato a norma del codice civile, avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata.
I crediti dei professionisti forensi per le prestazioni eseguite a favore dei propri clienti sono crediti di valuta, soggetti, quindi al principio nominalistico e vanno liquidati, per quanto concerne i diritti di procuratore, in base alle tariffe vigenti all'epoca delle singole prestazioni e, quanto agli onorari di avvocato, in base alle tariffe vigenti nel momento conclusivo della opera professionale.
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- 1. Avvocato vs cliente: mora scatta da ordinanza di liquidazione del compensoAccesso limitatoLeonardo Carbone · https://www.altalex.com/ · 2 dicembre 2014
- 2. Il cliente non è in mora prima dell'ordinanza di liquidazione del compenso dell'avvocatoAccesso limitatoLeonardo Carbone · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/1999, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da:
D'RO NU, difensore di se stesso, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE e con studio in 20038 SEREGNO (MI) VIA PALESTRO 3, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ITAL ASSIC DANNI SIAD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1379/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 10/04/96 e depositata il 24/05/9 (R.G. 840/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 19.10.1982 il Tribunale di Como condannò la SIAD Assicurazioni, quale legale rappresentante dell'INA, Gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni in favore di RI AR, LO LA, ARnna, IP e IA, da questi subiti a seguito del decesso del congiunto LO LU, per incidente stradale. La sentenza parzialmente, riformata dalla sentenza della Corte di appello di Milano sul quantum e la SA dichiarò inammissibile il successivo ricorso con sentenza del 6.12.1989. Nel frattempo la AD aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. ai precetti notificati dai LO sulla base della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva.
Il Tribunale rigettò l'opposizione; la Corte d'appello rigetto l'appello della AD. La Corte di SA con sentenza del 2.3.1992, accolse il ricorso della AD, rilevando che essa quale impresa cessionaria, aveva assunto la veste di rappresentante processuale dell'INA, gestione fondo di garanzia, ma non anche quello di soggetto legittimato passivamente nell'azione esecutiva. Nelle more la AD aveva anche proposto opposizione avverso i predetti precetti a norma dell'art. 615, c. 2^. Il tribunale di Milano, rigettava l'opposizione. La sentenza era confermata dalla corte di appello. La corte di cassazione, con sentenza delle S.U. del 23.10.1992, rigettava il ricorso della AD. Con atto di citazione in sede di rinvio, notificato il 19-22.3.1994 ai LO ed all'avv. D'Ambrosio Nunzio, difensore dei predetti, distrattario delle spese, la AD ha riassunto il giudizio davanti la corte di appello di Milano, a seguito della sentenza della SA del 2.3.1992, chiedendo che fosse affermata la sua sola legittimazione processuale, con esclusione di quella sostanziale e che i LO e l'avv. D'Ambrosio fossero condannati a restituire le somme percepite in forza dei precetti.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10.6.1996, rigettava la domanda di restituzione delle somme capitali corrisposte dalla AD, essendo esse dovute sulla base delle diverse decisioni coperte dal giudicato conseguente alla sentenza della cassazione a Sezioni unite, sopra ricordata. Condannava, invece, l'avvocato Nunzio D'ambrosio alla restituzione delle spese processuali pagate dalla AD, nei giudizi, pari a L.
6.738900. Liquidava in favore della AD le spese processuali davanti al tribunale in L 2.986.800 a carico degli eredi LO e L. 1.164300, a carico dell'avv. D'Ambrosio;
le spese processuali davanti alla corte di appello in complessive L.1.949.500, a carico solidale dei LO e D'Ambrosio; le spese processuali davanti alla Corte di cassazione in L. 2.250.000, a carico solidale dei predetti;
le spese del giudizio di rinvio in complessive L. 10.178.200 ( di cui 4. 500.000 per onorari, L.
2.228.200 per spese e L.
3.450.000 per diritti).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per SA l'avv. Nunzio D'Ambrosio.
Resiste con controricorso la AD.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto, costituite dalle tariffe forensi in relazione alla liquidazione delle competenze di procuratore e delle spese generali del giudizio di rinvio, per avere liquidato le prime, applicando la tariffa in vigore al momento della redazione della nota spese, diritti ed onorari, e non al momento della redazione dei singoli atti e per aver ritenuto la causa di valore tra i cento ed i duecento milioni (sulla base della domanda) e non di valore tra i dieci e cinquanta milioni (sulla base della somma a cui effettivamente esso ricorrente era stato condannato), in violazione dell'art. 6 dei D.M. relativi alle tariffe professionali. Lamenta, inoltre, il ricorrente che la sentenza impugnata ha liquidato spese vive non giustificate.
2. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Vanno anzitutto affermati due principi.
Anzitutto, i crediti dei professionisti forensi per le prestazioni eseguite a favore dei propri clienti, sono crediti di valuta, soggetti, quindi al principio nominalistico e vanno liquidati, per quanto concerne i diritti di procuratore, in base tariffe vigenti all'epoca delle singole prestazioni, data l'autonomia di ciascuna di queste, seppure comprese in un unico procedimento e logicamente e giuridicamente collegabili l'una con l'altra, mentre, quanto agli onorari di avvocato, vanno liquidati in base alle tariffe vigenti al momento conclusivo dell'opera professionale, stante il carattere concettualmente unitario della stessa ( Cass. 10.7.1987, n. 6033). Inoltre, a norma dell'art.6 del d.m. 5.10.1994,n. 585, (peraltro identico sul punto a quello relativo alle tariffe precedenti) nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somma di denaro, in caso di accoglimento parziale della domanda, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, deve essere determinato a norma del codice civile, avendosi riguardo non alla domanda, ma alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella da questa domandata (Casa. 4.3.1998, n. 2407; Cass. 15.5.1986.n. 3216). Eguale principio va applicato anche per l'individuazione dello scaglione per la determinazione dei diritti di procuratore.
3. Ne consegue che nella fattispecie i diritti di procuratore, in favore della SIAD, per il giudizio di rinvio vanno liquidati applicando lo scaglione tra 10 milioni e 50 milioni, risultando la SIAD vittoriosa per la somma di L 15.089.500, oltre interessi su L.6.738.900, secondo anche quamto assunto dal ricorrente. Inoltre va applicata la tariffa di cui al D.M. 24.11.1990 n. 392, per le attività compiute nella qualità procuratoria fino al 30.9.1994, mentre per quelle successive, va applicata la tariffa di cui al d.m. 5.10.1994, n. 585. Pertanto, in applicazione della prima tariffa (atti compiuti fino al 30.9.94) vanno liquidati in favore della SIAD, in luogo delle maggior somme da quest'ultima richieste e dal giudice di rinvio liquidate, i seguenti diritti di procuratore per attività posta in essere fino al 30.9.1994: per disamina;
L 20.000, per autentica L 20000; per la citazione in sede di rinvio L.80000; per 4 collazioni L 40000; per notifiche L 70000; per 6 esami relate, L 120.000; per richiesta sentenza, L 10.000; per formazione fascicolo, L 20.000; per iscrizione a ruolo, L 20.000; ; per 3 esami provvedimenti L 60.000;
per partecipazione udienza L 30.000; per esame comparsa L20.000; per esame documentazione L30.000; per le istanze al g.i. L 20.000. I diritti di procuratore ex tariffa di cui al d.m.
5.10.1994 n. 585 fino al 31.3.1995, sono i seguenti: per 3 partecipazione ad udienze, L 130.000; per 2 istanze, L 70.000; per 3 esami ordinanza, L 69.000;
per esame comparsa conclusionale L 50.000.
I diritti di procuratore ex tariffa di cui al d.m.
5.10.1994 n. 585 a decorrere dall'1.4.1995, sono i seguenti: per esame documentazione, L 50.000; per precisazione conclusioni, L. 100.000; per esame di 2 conclusioni di controparti, L 200.000; per esame ordinanza, L 50.000;
per ritiro fascicolo, L 25.000; per conclusionale, L 100.000; per 3 diritti collazione, L 37.500; per deposito comparsa, L 25.000; per esame 2 conclusionali, L 100.000; per memoria di replica, L 100.000;
per deposito memoria, L 25.000; per 2 esami di repliche, L 100.000;
per redazione nota spese, L 50.000; per partecipazione udienza collegiale, L 50.000; per assegnazione a sentenza, L 25.000; per diritto consultazioni, L 100.000; per diritto corrispondenza, L 100.000; per posizione ed archivio, L 100.000.
Il totale di detti diritti di procuratore è quindi pari a L.2.216.500, a fronte dei diritti liquidati pari a L.
3.450.000. Ne consegue che le spese generali di cui all'art. 15 della tariffa forense D.M. 5.10.1994,n. 585, pari al 10% dei diritti e degli onorari, nella fattispecie sono pari a L 671.650.
4. Va dichiarato, invece, inammissibile il ricorso relativamente alla censura attinente alle spese vive.
Infatti gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice di merito nella liquidazione delle spese vive, quando non possono essere coretti con il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c., possono solo costituire motivo di revocazione e non di ricorso per SA (Cass. 3.5.1978,n. 2055; Cass. n. 2320 del 1973). Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata relativamente alla liquidazione dei diritti di procuratore e delle spese generali (art. 15 tariffa) per il giudizio di rinvio, a cui è stato condannato il ricorrente, e, decidendo nel merito a norma a norma dell'art. 384, 1^ c., ultima parte, c.p.c., riliquida i diritti in L 2.216500 e le spese generali in L. 671.650.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza limitatamente all'ammontare dei diritti di procuratore e delle spese generali per il giudizio di rinvio, ai quali è stato condannato in solido il ricorrente, e decidendo nel merito, li liquida rispettivamente in L 2.216.500 e L 671.650.
Compensa per intero tra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999