Sentenza 26 gennaio 2017
Massime • 1
Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame - purché lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria - atteso che il secondo comma dell'art. 636 cod. pen. prevede la consumazione del delitto anche nel caso in cui gli animali non siano raccolti in gregge o mandria.
Commentario • 1
- 1. Abbandono di animali: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2017, n. 25771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25771 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2017 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 2577 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26 01 2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 171 Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO DE CRESCIENZO N. 29419 2016- Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - Dott. ANNA MARIA DE SANTIS - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO nei confronti di: LI NC N. IL 01/01/1965 avverso la sentenza n. 81/2014 GIUDICE DI PACE di AGROPOLI. del 18/11/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per le c o s y Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. чтобы نات RITENUTO IN FATTO If Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno ricorre per Cassazione avverso la sentenza 18.11.2015 con la quale il Giudice di Pace di Agropoli, ex art. 529 cod. proc. pen. ha dichiarato il non doversi procedere nei cofronti di LI AN in ordine al delitto di cui all'art. 636 cod. pen. non rinvenendosi "...gli elementi costitutivi del reato ascrittogli". L'ufficio ricorrente chiede l'annullamento decisione impugnata denunciando la erronea applicazione dell'art. 636 comma 3 cod. pen. sostenendo in particolare che il giudicante, affermando la insussistenza del fatto, non ha tenuto conto della giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che il delitto contestato è integrato anche nella ipotesi in cui venga fatto pascolare sul fondo altrui un singolo capo di bestiame. RITENUTO IN DIRITTO Va premesso che il LI AN è stato tratto a giudizio avanti il Giudice di Pace di Agropoli per la violazione dell'art 636 cod. pen., per avere introdotto o abbandonato una mucca, al fine di farvela pascolare in un fondo di Bambacaro Antonio, in località di Isca del Pollo. In agro di Laureana Cilento il 16.2.2014. Il giudice di pace ha pronunciato sentenza di non doversi procedere ex art. 636 cod. pen. ritenuto il difetto degli elementi costitutivi della fattispecie. giudicante afferma che la norma incriminatrice prevede l'ipotesi di abbandono di animali "in gregge o in mandria",'....ovvero comunque in un numero superiore ad uno, in quanto essa si " esprime, nell'indicare i capi di bestiame, sempre in forma plurale...", mentre nel caso concreto si è trattato dell'abbandono di un singolo animale con conseguente insussistenza della violazione penale. Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata. Come già affermato in precedenti pronunce di questa stessa sezione (alle quali si fa rinvio, essendone condivisa la motivazione da questo collegio) il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame, purchè lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria [Cass. Sez. 2 n. 5988 del 3.10.1972; Cass. Sez. 2 n. 44937 del 30.11.2010 in Ced Cass. Rv 249040]. La regola è chiaramente desumibile dal testo del secondo comma dell'art. 636 cod. pen., che prevede la consumazione del delitto anche nel caso in cui gli animali non siano raccolti in gregge o in mandria.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma il 26.1.2016 0/0 Sentenza a motivazione semplificata il Presidente Il Giudice estensore dr. Piercamillo Davigo Dr. Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 MAG. 2017 IL CANCELLARE E UD EL R P U S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CI PI UNIFICATO La Corte Suprema di Cassazione - Seconde Sezione Penale - con ordinanza n° 6964/18 del 27/10/17 Q depositata il 13/2/2018; dispone la conezione del dispritive della sentenza suindicata vel seuso Se gli atti dovranno essere trasmessi al Tuhunale di Vallo della Lucania. DI Roma, 15 FEB 2018 A M E I Direttore Amministrativo R bile is am RT RS P U S *