Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/2025, n. 30135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30135 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 18279/2021 Numero sezionale 2663/2025 Numero di raccolta generale 30135/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
SUCCESSIONI
Dott. ALDO CARRATO
- Presidente -
Dott. PATRIZIA PAPA
- Consigliere -
Dott. PE TEDESCO
- Consigliere -
Dott. ROSSANA GIANNACCARI
-
Consigliere -
Ud. 06/11/2025 - PU
R.G.N. 18279/2021
Dott. MAURO CRISCUOLO
- Rel. Consigliere -
Rep.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 18279-2021 proposto da: IA RI NA, elettivamente domiciliata in ROMA alla via TAGLIAMENTO 76, presso lo studio dell'avvocato PE NACCARATO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO SERIO e PASQUALE MARCHESE giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
IA
CALOGERO,
contro
IA
NUNZIO, IA
PE e OR IA, rappresentati e difesi dall'avvocato
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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VA SANSONE, giusta procura speciale rilasciata su foglio materialmente congiunto al controricorso e con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec indicato;
- controricorrenti -
ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI PALERMO n. 1919/2020, pubblicata il 22 dicembre 2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. ALDO CENICCOLA, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale nei limiti indicati, e per il rigetto di quello incidentale;
letta la memoria della ricorrente principale;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2025 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale nei limiti di cui alle conclusioni scritte, e per il rigetto di quello incidentale;
udito l'avvocato Giovanni Sansone per i ricorrenti incidentali. MOTIVI IN FATTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 16 marzo 2011 MA CA CC convenne in giudizio i propri germani CA e US CC, quali coeredi della defunta madre ON GL, nonché la moglie di quest'ultimo, IA LA, quale genitore esercente la potestà sui figli minori UN e ON CC, legatari della stessa eredità, per rivendicare i suoi diritti successori lesi da due atti di donazione del 3 dicembre 2009 e dell'11 ottobre 2010, e da un testamento pubblico del 22
Ric. 2021 n. 18279 sez. 52- ud. 06-11-2025-2-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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Numero di raccolta generale 30135/2025
Data pubblicazione 14/11/2025
ottobre 2010, stipulati, gli ultimi due, dopo diagnosi letale ed in prossimità del decesso della de cuius, con i quali era stato devoluto il patrimonio della madre. In particolare, l'attrice, oltre a domandare il preventivo sequestro giudiziario di tutto il compendio ereditario, agì per l'accertamento della nullità del testamento e delle donazioni per incapacità di intendere e di volere della de cuius e, comunque, perché conseguenza del reato di circonvenzione di incapace. La CC chiese, poi, la restituzione alla massa ereditaria dei preziosi non rinvenuti in sede di inventario per un valore di stima di euro 200.000 e della somma di euro 280.000, quale corrispettivo della vendita di una casa e mai versati in banca dalla de cuius, in quanto oggetto di una donazione nulla in favore sempre dei convenuti. Al giudice di merito venne, altresì, chiesto non solo di condannare CA CC alla restituzione della somma di euro 14.959,28 indebitamente prelevata in banca, ma anche di pronunciare la declaratoria di simulazione di una vendita in favore di CA CC, trattandosi in realtà di una donazione. In via subordinata l'attrice chiese disporsi la riduzione di donatum e relictum per reintegrare la quota di legittima, con imputazione e restituzione dei beni dovuti alla massa. Nel corso del giudizio, l'attrice propose inoltre querela di falso avverso il testamento. Il giudice di merito dispose il sequestro per tutti i beni oggetto dell'inventario esclusi denaro, conti correnti e i preziosi che non erano stati rinvenuti in sede di inventario.
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-3-
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Si costituirono i convenuti, eccependo l'inammissibilità delle domande, la validità del testamento, l'effettiva assistenza prestata alla de cuius, la sua reale capacità di intendere e di volere al momento della redazione degli atti impugnati, la validità delle donazioni in cambio di assistenza, l'inapplicabilità della c.d. legge sui non vedenti e, in via definitiva, la mancata lesione della quota di legittima. Il Tribunale di Sciacca, con sentenza non definitiva n. 194 del 7 aprile 2016, nel rigettare le domande di invalidità del testamento olografo, dispose il dissequestro dei beni sottoposti a sequestro giudiziale e dichiarò nullo l'atto di liberalità avente ad oggetto l'anello in oro, rigettando ogni altra domanda. In particolare, sulla questione dell'invalidità del testamento per mancato accertamento dell'incapacità della testatrice a vergare la propria firma e per l'asserita inesistenza dell'abbassamento della vista, individuato nell'atto dispositivo quale causa di impedimento alla sottoscrizione, il giudice di prime cure - dato atto che l'attrice aveva prodotto ampia documentazione sanitaria riguardante la testatrice, dalla quale si evinceva l'impossibilità che la de cuius avesse subito un abbassamento della vista rilevò che la presenza dell'ufficiale rogante alla redazione di tutto l'atto e la successiva attestazione delle dichiarazioni rese dalla testatrice circa il proprio status, costituivano elementi idonei a dimostrare che la mancata apposizione della firma fosse effettivamente dipesa da una delle cause di cui all'art. 603, co. 3, c.c., salva la dimostrazione dell'inesistenza di tale causa. Nel caso di specie, il giudice di prime cure precisò, inoltre, che l'onere probatorio incombente sulla querelante non era stato
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -4-
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assolto, essendosi questa avvalsa di presunzioni originate dallo stato di salute antecedente al momento nel quale l'attestato abbassamento della vista era stato riscontrato, adducendo poi l'esistenza di altri parimenti indimostrati impedimenti alla sottoscrizione dell'atto. Avverso tale sentenza MA CA CC interpose appello, chiedendone la integrale riforma. Si costituirono CA CC, US CC e IA LA, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proposero appello incidentale. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1919 del 22 dicembre 2020, in riforma parziale della decisione di primo grado, dichiarò l'orologio in oro marca CH e NT di proprietà di MA CA CC e che l'atto di compravendita del 24/9/2003 tra ON GL e CA CC simulava una donazione e, per l'effetto, ne dispose la retrocessione nell'asse relitto dalla de cuius per la riunione fittizia. Il giudice di merito rigettò, poi, il motivo di appello incidentale e condannò l'appellante al pagamento di parte delle spese di lite a favore degli appellati, compensandole nel resto. In particolare, la Corte territoriale, in via preliminare, non solo dichiarò la contumacia di US CC e IA LA, quali genitori esercenti la potestà sui figli minori UN e ON CC, non risultando dagli stessi spesa tale qualità nei loro scritti difensivi, ma rilevò anche il mancato rinvenimento, sia in formato cartaceo che su supporto telematico, al momento della stesura della motivazione, del fascicolo di parte del giudizio di primo grado degli appellati. Secondo la Corte territoriale, come
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-5-
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Numero registro generale 18279/2021 Numero sezionale 2663/2025 Numero di raccolta generale 30135/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
conseguenza del mancato reperimento del fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, doveva presumersi, in mancanza della denunzia di altri eventi, che si trattasse di un atto volontario della parte;
era onere di quest'ultima dedurre l'incolpevole mancanza e l'ordine del giudice di ricercare o disporre la ricostruzione della documentazione mancante opera solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione. La Corte territoriale, poi, nel fare proprie le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla invalidità del testamento derivante dal mancato accertamento della incapacità della testatrice a vergare la propria firma e dall'asserita inesistenza dell'abbassamento della vista, individuato nell'atto dispositivo quale causa di impedimento alla sottoscrizione, individuò la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le questioni accertate nel giudizio di falso e quelle sulle quali era chiamata a decidere, essendole, pertanto, precluso il riesame dello stesso punto per l'esistenza di un precedente giudicato. Il giudice di secondo grado escluse l'applicabilità della disciplina di cui alla I. n. 18/75 dettata in materia di atti sottoscritti dai non vedenti, che richiede una cecità congenita o contratta successivamente, sull'assunto che la sussistenza di una permanente situazione di non vedenza è condizione diversa da quella di transeunte ipovedenza attestata dal notaio, che si configura come impedimento del tutto temporaneo e non integrale. L'operatività della detta disciplina veniva esclusa anche
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-6-
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con riferimento agli atti pubblici per incompatibilità con la loro natura e struttura, non assumendo rilevanza pratica o giuridica l'intervento e la firma dei due ausiliari, previsto dall'art. 4 della citata I. n. 18/75, nell'ipotesi di atto proveniente da notaio, essendo solo ed esclusivamente quest'ultimo a poter indagare sulla volontà negoziale delle parti (il soggetto affetto da cecità è parte), darne conto e riprodurla in atto, nonché far menzione, corredandola dei motivi, dell'impossibilità per il cieco di sottoscrivere, senza che appunto sia concepibile, rispetto ad esso, un'interferenza di altri soggetti. La Corte territoriale ritenne, poi, coperte da giudicato per la pronuncia del Tribunale sulla querela di falso sia la questione dell'eccepita inesistenza di una sintomatologia accertata dai sanitari, idonea a suffragare il forte abbassamento della vista sia quella relativa alla correttezza della scissione dello svolgimento delle operazioni di ricezione delle disposizioni testamentarie e di quelle relative alla confezione della scheda in cui le ultime volontà erano state raccolte. In merito a quest'ultima questione il Tribunale - invocando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel testamento pubblico, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale, rilevando esclusivamente che il notaio, prima di dare lettura dell'atto, faccia manifestare le sue ultime volontà al testatore in presenza di testi aveva affermato che, in assenza di alcuna prova circa l'inesistenza di un'effettiva volontà contraria della
Ric. 2021 n. 18279 sez. 52- ud. 06-11-2025-7-
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testatrice manifestata alla presenza dei testimoni, il testamento doveva ritenersi valido. Sempre con riferimento alle operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e a quelle relative alla confezione della scheda, ed al fine di escludere la realizzazione di un'attività di circonvenzione di incapace nei confronti della de cuius, il giudice di secondo grado, nel condividere le conclusioni della sentenza impugnata e ribadendo la possibilità per il notaio di scindere i due momenti al di fuori di un unico contesto temporale, evidenziò che ciò che rileva è l'ultima volontà espressa dal testatore nel rispetto delle formalità previste dalla legge, a prescindere dalla volontà di non testare manifestata il giorno precedente o la stessa mattinata della confezione della scheda. In merito, poi, all'atto di donazione in cambio di assistenza stipulata in data 10 ottobre 2010 la Corte territoriale, nel rilevare la corretta riqualificazione da parte del Tribunale dell'originaria domanda di invalidità dell'atto formulata dall'appellante in azione di risoluzione per inadempimento contrattuale, evidenziò come non fossero state addotte carenze comportamentali in capo agli appellati in ordine alle attenzioni prestate alla madre per sopperire ai suoi bisogni morali e materiali. La Corte di appello, pronunciandosi sulla simulazione dell'atto di compravendita del 23 settembre 2010, rilevò innanzitutto come il Tribunale avesse trascurato di valutare l'insieme degli elementi presuntivi complessivamente sottoposti al suo esame, onde positivamente favorire la retrocessione dei terreni oggetto dell'atto pubblico nell'asse ereditario di ON GL. In particolare, non ritenendo sufficiente il mero inserimento della
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -8-
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Numero registro generale 18279/2021 Numero sezionale 2663/2025 Numero di raccolta generale 30135/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
locuzione in premessa all'interno dell'atto a dimostrare che la traditio della somma di danaro fosse realmente avvenuta, il giudice di secondo grado evidenziò, non solo che l'intento della de cuius con tale atto era quello di beneficiare il figlio CA donandogli il terreno solo apparentemente acquistato, ma anche che era onere dell'acquirente dimostrare l'effettività del pagamento contestato. In conseguenza di ciò, il giudice di appello affermò che i beni oggetto della compravendita del 23 settembre 2010 dovevano essere conferiti in collazione. Inoltre, il giudice del gravame si pronunciò sulla proprietà del prezioso costituito dall'orologio in oro marca CH e NT, precisando che, sulla base delle dichiarazioni complessive del teste LV ET, dovesse ritenersi ampiamente dimostrata la proprietà di quel bene in capo all'attrice, a nulla rilevando che il teste non avesse collocato temporalmente l'episodio della donazione e la tesi degli appellati per cui l'orologio sarebbe pervenuto a UN CC per donazione dell'odierno appellante, lo zio CA. Dichiarata l'inammissibilità della domanda di imputazione alla massa ereditaria di un valore di euro 200.000,00 determinato in via equitativa per i preziosi non rinvenuti in sede di inventario né successivamente recuperati, per alcuni beni di cui non si era fatta menzione in citazione, in quanto ritenuta domanda nuova e quindi in violazione del divieto di nova ex art. 345 c.p.c., la Corte d'Appello escluse per gli altri beni, già indicati, la possibilità di accedere alla loro stima sulla scorta della mera descrizione operata dall'appellante nell'atto di gravame.
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-9-
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Numero registro generale 18279/2021 Numero sezionale 2663/2025 Numero di raccolta generale 30135/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
Infine, nell'esaminare l'appello incidentale il giudice del gravame precisò che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto tardivo il deposito della memoria istruttoria ex art. 183, co. 4, nn. 2 e 3 c.p.c., non ammettendo conseguentemente le prove orali ivi richieste, non potendo i termini delle memorie, aventi natura perentoria, essere abbreviati o prorogati in base all'art. 153 c.p.c., dichiarando conseguentemente illegittimo il provvedimento che abbrevia il termine perentorio. Secondo la Corte territoriale, pertanto, il giorno di decorrenza indicato dal giudice (12 giugno 2012) non doveva rientrare nel computo sulla scorta del disposto di cui all'art. 155 c.p.c. per cui non andavano conteggiati il giorno e l'ora iniziali, computandosi invece quelli finali. Le memorie contenenti le istanze istruttorie vennero, quindi, considerate tempestive dalla Corte d'Appello, che però affermò che le richieste probatorie ivi contenute, tenuto conto della documentazione in atti e delle reciproche allegazioni, dovevano considerarsi superflue.
2. Avverso la suddetta sentenza di appello MA CA CC ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattordici motivi, illustrati da memorie. CC CA, CC UN, CC US e IA LA hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale sulla base di cinque motivi. La ricorrente ha, a sua volta, resistito al ricorso incidentale con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-10-
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Data pubblicazione 14/11/2025
l'eccezione
di
1. Preliminarmente deve essere disattesa inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla difesa dei controricorrenti in quanto, ad avviso del Collegio, la sua formulazione, sebbene in parte ripetitiva e reiterativa in alcuni motivi di censure già sviluppate in altro mezzo di gravame, appare rispettosa dei requisiti di forma-sostanza che la legge di rito impone ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione.
2. Sempre in via preliminare va rigettata anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla difesa dei controricorrenti, quanto alla dedotta inammissibilità del ricorso nei confronti di CC UN, sul presupposto che questi, dopo la sentenza di appello e prima della notifica del ricorso, è divenuto maggiorenne, il che imponeva la notifica del ricorso alla parte personalmente, senza quindi potersi ritenere la validità della notifica del ricorso effettuata presso il difensore dei genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, e che rappresentavano il minore nei gradi di merito. La censura si rivela infondata, dovendosi far richiamo al precedente delle Sezioni Unite a mente del quale, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-11-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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si
proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U., 04/07/2014, n. 15295). Trattasi di principio che è suscettibile di applicazione anche al caso in cui il minore, rappresentato dai genitori, divenga nelle more maggiorenne, senza che tale evento sia stato comunicato ai fini della declaratoria di interruzione, sicché correttamente il ricorso risulta indirizzato e notificato al difensore di colui che agiva in giudizio anche quale rappresentante del soggetto poi divenuto maggiorenne. Va poi rilevato che la notificazione alla parte personalmente si sarebbe resa necessaria in presenza della declaratoria di contumacia di CC US e LA IA, nella menzionata qualità di esercenti la potestà genitoriale, in quanto, a fronte della dichiarazione di contumacia in appello, non potrebbe operare la regola dell'ultrattività del mandato, ma l'erroneità dell'affermazione resa al riguardo da parte della Corte d'Appello appare oggetto di censura con il dodicesimo motivo del ricorso principale che correttamente segnala che l'evocazione in giudizio di LA IA era avvenuta esclusivamente nella detta
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-12-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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qualità, così che la sua costituzione in appello non poteva che avvenire spendendo la stessa. La deduzione della ricorrente in parte qua appare fondata (sebbene, come si dirà oltre, non appare conducente all'accoglimento del relativo motivo di ricorso), così che, una volta riscontrata la costituzione della LA in appello, e ritenuto che la stessa fosse avvenuta necessariamente nella qualità di legale rappresentante del figlio, torna quindi pienamente applicabile il principio dell'ultrattività del mandato, e quindi la correttezza della notifica del ricorso al difensore della parte che in appello agiva quale legale rappresentante.
3. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2700, 2909 c.c. e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corte territoriale commesso un error in procedendo nell'omettere di pronunciarsi sulle domande principali proposte dall'appellante, ritenendo erroneamente sussistente un preclusivo giudicato sostanziale. In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulle domande di nullità del testamento per la mancanza di sottoscrizione della testatrice - quale conseguenza dell'inesistenza della causa impeditiva sottoscrizione dell'atto che il notaio attestò nell'atto pubblico essergli stata dichiarata dalla testatrice e per insussistenza di una correlazione tra la cecità e l'incapacità di vergare la propria firma sull'erroneo assunto della sussistenza di un giudicato esterno, contenuto nella sentenza n. 577 del 20/11/2015 con cui il Tribunale di Sciacca aveva rigettato la querela di falso, in ordine alla mancata dimostrazione della capacità della de cuius di
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della
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-13-
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sottoscrivere l'atto per l'assenza di impedimento riportato nell'atto pubblico. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel rinvenire un rapporto di pregiudizialità tra le questioni affrontate dalla sentenza sulla querela di falso in ordine alla dedotta invalidità per causa impeditiva consistente nella incapacità di firmare l'atto - e quelle oggetto del giudizio che è stata chiamata a decidere e conseguentemente sarebbe incorsa in errore nel considerare che l'accertamento svolto dal giudice della querela di falso costituisca giudicato sostanziale preclusivo delle suddette domande in quanto le considerazioni contenute nella sentenza del Tribunale, non solo non sarebbero strettamente funzionali a sostenere il dispositivo, ma sarebbero addirittura completamente estranee ad esso. Dall'analisi della sentenza e dal conseguente raffronto tra le questioni decise nella causa di falso rispetto alle domande proposte nella causa di merito innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, secondo la ricorrente, emergerebbe non solo una corrispondenza tra le rispettive argomentazioni, ma, perfino, una perfetta coincidenza tra le espressioni usate nella motivazione, come se si trattasse della stessa causa oppure come se l'altra fosse idonea per decidere anche l'altra.
Secondo
la CC, quindi, dovrebbe escludersi che l'accertamento rinvenuto dalla Corte d'Appello nella sentenza che ha definito l'incidentale giudizio di falso possa formare giudicato sostanziale idoneo a precludere le domande proposte nel giudizio principale, in quanto tale accertamento non avrebbe costituito strumento per raggiungere la decisione sul quarto motivo di
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-14-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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querela, bensì anomala anticipazione in una sede impropria del contenuto di altra emananda sentenza per cui, stante la natura incidentale rispetto alla causa in cui è stato inserito, ne resterebbe impregiudicata la decisione.
3.1. Il motivo è fondato.
L'attrice in primo grado aveva dapprima agito per far valere la nullità del testamento, quanto al rilievo della dichiarazione di impossibilità a sottoscrivere, sul presupposto dell'inesistenza della causa impeditiva della sottoscrizione riferita nell'atto, e ciò adducendo che l'assenza del forte abbassamento della vista sarebbe equivalsa ad un sostanziale rifiuto di approvare e sottoscrivere l'atto di ultime volontà, con la sua conseguente nullità. Nel corso del giudizio aveva anche promosso querela di falso avverso il medesimo testamento, querela riunita alla causa già pendente, ma oggetto di autonoma decisione con la sentenza del Tribunale n. 577 del 20 novembre 2015 (di cui è pacifico il passaggio in giudicato) che l'ha rigettata. Nella querela, in particolare, il quarto motivo di falsità del testamento (che è la questione che ancora rileva in questa sede) era motivato in ragione del fatto che la testatrice aveva in realtà dichiarato di non poter sottoscrivere per difficoltà a portare in avanti le spalle, e che il notaio, ritenuto tale motivo insufficiente a giustificare l'omessa sottoscrizione, avrebbe ricondotto il rifiuto al "forte abbassamento della vista causato da malattia". In ricorso, si riporta il contenuto della citazione (cfr. pag. 12), ove risulta palese come la querela fosse stata avanzata perché la dichiarazione di impedimento, formalmente presente nella scheda
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-15-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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testamentaria, non corrispondeva a quanto effettivamente dichiarato dalla testatrice. La proposizione in via autonoma della domanda di nullità e della querela di falso risulta peraltro giustificata proprio alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ritiene che, nel testamento pubblico, quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante, ai sensi dell'art. 603 cod. civ., una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e, quindi, la nullità del testamento per difetto di un requisito formale (Cass. Sez. 2, 21/11/2008, n. 27824; Cass. Sez. 2, 05/11/1990, n. 10605; Cass. Sez. 2, 22/05/1969, n. 1809). Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l'impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l'unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell'atto. (Cass. Sez. 2, 23/02/2012, n. 2743). Il principio è stato poi ribadito proprio in relazione ai problemi di vista del testatore, essendosi affermato che, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, i non vedenti hanno, in linea di principio, la capacità di sottoscrivere gli atti che li riguardano, sicché, ai fini della validità del testamento pubblico, la dichiarazione del testatore di non poter firmare perché cieco, seppur trasfusa nell'atto dal notaio rogante, è insufficiente, occorrendo anche che essa sia veridica, in quanto, altrimenti, il
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-16-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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testamento è nullo per difetto di sottoscrizione (Cass. Sez. 2, 09/04/2014, n. 8346; Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12437). Ne consegue che con la querela di falso si mira a contestare l'estrinseco della scheda, e cioè la veridicità di quanto il notaio attesta essere avvenuto alla sua presenza, e precisamente il fatto che il testatore abbia reso una dichiarazione di impedimento alla sottoscrizione, o, come nella specie, di contenuto effettivamente corrispondente a quella trasfusa nell'atto ricevuto dal notaio. Esula invece dall'oggetto della querela di falso, ed attinge invece ad un diverso apprezzamento di veridicità intrinseca della dichiarazione, la verifica circa l'effettiva sussistenza della ragione di impedimento addotta dal testatore, posto che la insussistenza delle ragioni addotte si riverbera sulla nullità del testamento, perché equivalente ad un sostanziale rifiuto di sottoscrivere l'atto. In questo senso, e per ribadire la diversità tra questioni suscettibili di essere oggetto di querela di falso e questioni invece riservate all'ordinaria cognizione del giudice cui sia richiesto l'accertamento dell'invalidità del testamento, si veda anche Cass. n. 2702/2019, la quale ha ribadito che lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta,
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-17-
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percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Una volta richiamate le ragioni che avevano indotto la ricorrente a far valere le sue ragioni su di un duplice piano processuale, come detto, la querela di falso è stata rigettata, ma il giudice della querela, eccedendo rispetto alla richiesta di verifica che gli era devoluta in ragione dell'oggetto della domanda (verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto riportato in testamento), ha, con una motivazione in parte eccentrica e fuori fuoco rispetto agli accertamenti richiesti, supportato il rigetto della querela assumendo che la documentazione sanitaria versata in atti non comprovava l'assenza di capacità a sottoscrivere l'atto, e che piuttosto l'attrice non aveva assolto l'onere probatorio che le incombeva, non essendo stata in grado di dimostrare che la patologia dichiarata trovasse effettiva corrispondenza nelle condizioni di salute in cui la testatrice versava in quel momento. La Corte d'Appello, nella sentenza impugnata, chiamata a pronunciarsi sulla nullità espressamente correlata dall'attrice all'inveridicità della causa impediente dichiarata dalla madre (e cioè sull'intrinseco della scheda impugnata), ha affermato che la sentenza emessa sulla querela di falso, e come detto passata in cosa giudicata, precludeva la possibilità di riesaminare la questione dell'effettiva capacità di sottoscrizione della GL, e ciò partendo dall'erroneo presupposto in diritto che nel giudizio di falso si richiedesse al tribunale di verificare l'incapacità della testatrice a vergare la propria firma nonché l'inesistenza del dedotto abbassamento della vista.
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-18-
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Secondo la Corte distrettuale la questione sottoposta al giudice della querela era riferibile al medesimo rapporto giuridico vertente tra le stesse parti e riguardante la dedotta invalidità del testamento pubblico, di modo che l'accertamento operato dal Tribunale circa la capacità della testatrice di poter sottoscrivere, in contrasto con la dichiarazione resa, era vincolante anche nel giudizio sul quale era chiamata a pronunciarsi, trattandosi di accertamento che costituiva una pregiudiziale rispetto alla causa che era oggetto del proposto appello. Il ragionamento che regge la sentenza impugnata è però erroneo, non potendosi riconoscere alle affermazioni in ordine all'incapacità di sottoscrizione da parte della testatrice, contenute nella sentenza che ha deciso sulla querela di falso, valore di giudicato anche nel presente giudizio. Costituisce principio più volte affermato quello secondo cui, qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. Sez. 3, 24/01/2024, n. 2387; Cass. Sez. 3, 21/11/2023, n. 32370). Tale regola però presuppone, affinché l'autorità del giudicato copra sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -19-
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giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), che le stesse costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito), come accade di norma qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, quanto all'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato (Cass. Sez. 3, 26/02/2019, n. 5486). Di regola però il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio non applicandosi la regola dello "stare decisis" -, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse (cfr. ex multis, Cass. Sez. 1, 04/01/2024, n. 211).
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -20-
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Infatti, in considerazione dell'inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato ed oggetto del processo nel quale questo si è formato, l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio (Cass. Sez. 2, 11/02/2011, n. 3434; v anche Cass. Sez. 2, 08/02/2012, n. 1815, con cui è stato ribadito che il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversie e prive di relazione causale col deciso, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante). Posti tali principi, e ribadita la differente finalità dei giudizi separatamente proposti dalla ricorrente in primo grado, la sentenza invocata come giudicato ha deciso, come si ricava dal dispositivo, unicamente sulla querela di falso, pervenendo al suo rigetto, e quindi escludendo che fosse fondata la deduzione circa la non veridicità "estrinseca" della dichiarazione di impossibilità a sottoscrivere resa dalla testatrice.
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-21-
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E' pur vero che nella motivazione la sentenza ha esteso la propria indagine anche alla veridicità intrinseca della dichiarazione, ma deve reputarsi che trattasi di accertamento che non costituisce un presupposto indispensabile della decisione sulla querela di falso, posto che la dichiarazione potrebbe essere fatta dal testatore anche nel caso in cui la ragione impediente in realtà non sussista, e senza che tale assenza determini la nullità dell'atto per vizio di forma. Gli accertamenti compiuti dal Tribunale, proprio in quanto non indispensabili al fine della decisione sulla querela, al più potevano fungere da elemento idoneo a rafforzare il convincimento che la dichiarazione fosse stata formalmente resa, ma non possono reputarsi preclusivi della successiva indagine specificamente devoluta al giudice circa l'equipollenza della dichiarazione inveritiera al rifiuto di sottoscrivere. Al più alle indagini compiute dal giudice della querela potrebbe attribuirsi efficacia persuasiva ai fini della formazione del convincimento del giudice investito della diversa causa, ma non è possibile, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte d'Appello, assumere che le stesse avessero efficacia di giudicato quanto alla verifica della effettiva incapacità della testatrice di firmare la scheda, risultando quindi preclusive degli accertamenti richiesti dalla ricorrente nella causa ancora pendente. E' pertanto evidente l'errore nel quale è incorsa la sentenza impugnata che ha ravvisato un'efficacia di giudicato per affermazioni che in realtà, e nel giudizio in esame, ne erano prive.
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-22-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 18279/2021 Numero sezionale 2663/2025 Numero di raccolta generale 30135/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
4. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 4 e 5, c.p.c. per aver la Corte territoriale commesso un error in procedendo nell'omettere di prendere in esame, nell'ambito della domanda di cui al primo motivo d'appello, la questione giuridica sottoposta al suo esame relativa all'applicabilità alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 2 1. n. 18/75, nella parte in cui presume che i non vedenti sono capaci di firmare, incorrendo in tale errore a causa di erronea interpretazione dell'estensione del giudicato ritenuto formatosi con la sentenza sulla querela di falso. In particolare, l'errore del giudice di merito verterebbe, a differenza della prima doglianza, non sull'esistenza del giudicato, bensì sull'erronea estensione del giudicato stesso in quanto, secondo la ricorrente, il denegato giudicato avrebbe dovuto, al massimo, essere limitato all'accertamento della sussistenza del forte abbassamento della vista della testatrice e non avrebbe potuto, invece, essere esteso fino a ricomprendere anche l'accertamento della sua incapacità di sottoscrivere. Invero, l'esistenza della causa dell'impedimento dichiarata al notaio e l'esistenza dell'impedimento stesso sarebbero situazioni - come emergerebbe dalla sentenza sulla querela da tenere concettualmente distinte in quanto sarebbe possibile che la condizione personale dichiarata non determini impedimento a sottoscrivere sia in punto di fatto sia sotto l'aspetto delle conseguenze che ne derivano in punto di diritto. Al contrario, la Corte territoriale avrebbe confuso tali situazioni con conseguente divergenza tra l'accertamento ritenuto dal
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-23-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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giudice di secondo grado e quello realmente compiuto dal Tribunale. L'eventuale accoglimento del primo motivo di ricorso assorbirebbe, secondo la ricorrente, il secondo motivo in quanto negandosi l'esistenza di giudicato esterno verrebbero meno tutte le preclusioni ad esso conseguenti. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, co. 1, e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. avendo la sentenza impugnata ritenuto provata l'incapacità di sottoscrivere della de cuius con esercizio arbitrario del potere di libera valutazione delle risultanze processuali, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di valutare la falsa dichiarazione resa dalla stessa de cuius di essere impossibilitata a sottoscrivere quale rifiuto a formare l'atto manifestando tale dichiarazione implicita avversione per il suo contenuto. In particolare, a parere della ricorrente, la decisione di secondo grado sarebbe affetta da un'insanabile contraddittorietà per aver la Corte, da un lato, affermato che l'incapacità di sottoscrivere sarebbe stata accertata dal giudice della querela, e quindi coperta da giudicato, e poi dichiarato inammissibile la richiesta di valutare le conseguenze della falsità della relativa dichiarazione di impedimento, che logicamente presuppone proprio la capacità di sottoscrivere, per essere stata tale richiesta presentata per la prima volta in grado di appello e quindi inammissibilmente ex art. 345 c.p.c. Secondo la ricorrente, pertanto, l'accertamento effettuato dal giudice di merito dell'incapacità di sottoscrivere della testatrice, presupposto della sentenza impugnata, dovrebbe ritenersi frutto
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-24-
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di discrezionale valutazione degli atti processuali erroneamente esercitata in quanto in violazione del limite invalicabile della presunzione legale di cui all'art. 2 I. n. 18/75. A tal proposito la ricorrente invoca la giurisprudenza di legittimità secondo la quale quando vige una presunzione, il giudice non può influire con potere valutativo ai sensi dell'art. 116 c.p.c. sull'onere della prova invertito dalla presunzione, con la conseguenza che, nel caso di specie, la Corte territoriale, nel ritenere provata l'incapacità di firmare della testatrice, avrebbe esercitato un potere non attribuito al giudice dalla norma in questione per l'indebita alterazione delle regole sull'onere della prova che ne deriva, variate dalla presunzione. Il quarto motivo di ricorso principale denuncia la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per un irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili contenute nella motivazione per aver la sentenza impugnata, da un lato, ritenuto preclusa la domanda proposta nell'ambito del primo motivo di appello per intervenuta formazione di giudicato esterno, e dall'altro essersi comunque pronunciata su tale domanda. La ricorrente lamenta l'erroneità della decisione anche per un secondo irriducibile contrasto tra affermazioni inerenti all'individuazione del giudicato.
inconciliabili
A parere della ricorrente, in primo luogo, il giudice di secondo grado si sarebbe espressamente pronunciato sulla stessa identica questione relativa alla incapacità di sottoscrivere della testatrice che in un passaggio motivazionale della decisione aveva affermato essere preclusa dal giudicato.
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -25-
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In secondo luogo, un analogo contrasto tra affermazioni contraddittorie sarebbe rilevabile anche con riferimento all'estensione del giudicato e la domanda di accertamento dell'influenza del forte abbassamento della vista sulla capacità della testatrice di sottoscrivere l'atto. Il quinto motivo di ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118, disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile, nonché per irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili, circa le argomentazioni con le quali è stata ritenuta infondata la domanda di cui al primo motivo di appello. In particolare, la sentenza impugnata, nel condividere il giudizio espresso in prime cure e confermando la relativa decisione di rigetto della domanda di nullità del testamento proposta dall'odierna ricorrente, secondo la ricorrente, sarebbe affetta da inconciliabili contrasti tra le sue statuizioni, avendo il giudice di merito, da un lato, accertato l'impossibilità della testatrice di firmare per un forte abbassamento della vista dovuto a patologia irreversibile e letale e, dall'altro, affermato il carattere temporaneo di tale dichiarato sintomo. La Corte territoriale, affermato il carattere parziale e non integrale del deficit visivo lamentato dalla de cuius, avrebbe omesso di attribuire una collocazione a tale caratteristica nell'ambito della legge n. 18/75, limitandosi ad escludere la sua applicabilità senza fornire un'adeguata motivazione sul punto, e senza chiarire il motivo per il quale tale normativa non sarebbe applicabile ai ciechi non integrali o parziali.
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-26-
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Secondo la ricorrente, la valutazione di una risultanza probatoria non seguita dall'implicazione normativa che tale valutazione produrrebbe se fosse esatta, integrerebbe un passo motivazionale apparente in quanto privo di una parte fondamentale, non essendo prevista nel nostro ordinamento una motivazione fine a se stessa. Con tale doglianza la ricorrente denuncia una motivazione in parte apparente e in parte intrinsecamente inconciliabile, caratterizzata da argomentazioni del tutto apodittiche, disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali sia al rapporto in contestazione sia alle norme invocate, che sarebbero inidonee a rivelare la ratio decidendi nonché ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano possibile il controllo di legittimità, determinando la nullità della sentenza. Il sesto motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 L. n. 18/75, 603, co. 3, e 606 co. 1, c.c. e degli artt. 2 e 3 L. n. 138/2001 in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte territoriale, innanzitutto, escluso, immotivatamente, l'applicazione della normativa sui provvedimenti a favore dei ciechi a causa della temporaneità, non integralità e concorrenza di altre patologie che caratterizzerebbe la cecità dichiarata dalla de cuius. Con riferimento al carattere temporaneo del sintomo, secondo la ricorrente, il giudice di merito, nell'attribuire valenza limitativa a tale caratteristica presuntivamente attribuita alla cecità, avrebbe omesso di inquadrarla in una specifica disposizione della legge n. 18/75 che ne comporti l'esclusione, non essendo, infatti,
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-27-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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rinvenibile alcuna norma che possa limitare l'applicabilità di tale legge in ragione della durata della sintomatologia. Con tale censura la ricorrente svolge analoghe considerazioni in riferimento al carattere della non integralità della cecità, ritenendo, in aggiunta, che la Corte territoriale avrebbe omesso di differenziare la cecità in base ai diversi livelli di perdita di visus con conseguente distinzione tra cecità totale e parziale nell'ambito della medesima categoria di menomazione fisica. Tale assunto sarebbe anche in violazione del principio costituzionale di uguaglianza in quanto precluderebbe a chi si trovasse in tale condizione di temporanea cecità a non poter sottoscrivere atti pubblici durante il periodo di degenza, creando una irragionevole disparità di trattamento con coloro che comunque si trovano nella stessa condizione seppure destinata a protrarsi nel tempo. Secondo la ricorrente, inoltre, il giudice di secondo grado non avrebbe fornito il necessario quadro probatorio, non essendo stati indicati nemmeno gli atti di causa recanti diagnosi della perdita di visus o che ne determini l'entità, non avendo perciò dimostrato che il forte abbassamento della vista non fosse così forte da rientrare nella cecità totale o che, se fosse rientrato in quella parziale, non sarebbe stato riconducibile al concetto di cecità e, quindi, all'ambito di applicazione della I. n. 18/75. A parere della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe, altresì, erroneamente escluso l'applicazione della medesima I. n. 18/75 in ragione della concomitanza (causata da malattia) di una patologia causale, che avrebbe determinato un diverso inquadramento normativo. Tale assunto sarebbe, infatti, in
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-28-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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contrasto con l'art. 1 della legge del 1975 che invece prevede la sua applicazione a tutti i casi di cecità qualsiasi ne sia la causa. Con tale doglianza la ricorrente lamenta, infine, la ritenuta inapplicabilità della normativa sui ciechi all'atto pubblico, avendo la Corte territoriale erroneamente affermato che il suo ambito di operatività sia esclusivamente quello della scrittura privata, ponendosi, in tal modo, in evidente contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, devono reputarsi dell'accoglimento del primo motivo.
assorbiti per effetto
Infatti, già il secondo motivo è espressamente dichiarato come condizionato al rigetto del primo da parte della ricorrente, ma anche gli altri presuppongono a monte che vi sia stato un accertamento circa le effettive condizioni di capacità di sottoscrizione della scheda da parte della testatrice alla data di redazione del testamento impugnato, accertamento che i giudici di appello hanno reputato di non dover compiere, sull'erroneo presupposto dell'efficacia preclusiva del precedente giudicato. Al giudice di rinvio è, pertanto, devoluta la verifica circa l'effettiva sussistenza della causa di incapacità dedotta nella dichiarazione della testatrice, dovendo altresì verificare, alla luce delle previsioni di cui alle leggi n. 18/1975 e n. 138/2001, se le condizioni della vista della de cuius ed il suo complessivo stato di salute, al momento dell'atto, fossero tali da poter superare le regole presuntive poste dalle citate norme, quanto alla riconosciuta possibilità anche per i ciechi e gli ipovedenti di poter autonomamente sottoscrivere gli atti negoziali.
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-29-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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Peraltro, ed in disparte la correttezza della decisione secondo cui costituirebbe domanda nuova la deduzione circa la possibilità di annettere alla falsità della dichiarazione di impedimento l'effetto di un rifiuto ingiustificato di sottoscrivere, rinvenendosi tale richiesta già nelle conclusioni dell'atto di citazione, va altresì osservato che, una volta affermatasi la preclusione da giudicato esterno, quanto all'accertamento della effettiva incapacità della de cuius di sottoscrivere la scheda, costituiscono dei meri obiter dicta le ulteriori considerazioni spese dalla Corte d'appello onde supportare la valutazione probatoria resa sul punto dal giudice di primo grado, atteso che il riscontro della preclusione in rito ad un novello accertamento della effettiva ricorrenza della causa di incapacità doveva precludere altresì un vaglio critico circa la correttezza delle valutazioni di merito rese sul punto.
5. Il settimo motivo di ricorso principale denuncia l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., di otto importanti fatti storici la cui esistenza risulterebbe, secondo la ricorrente, dal testo della sentenza e dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti senza essere contestato il loro effettivo accadimento ed hanno carattere decisivo. Innanzitutto, la Corte territoriale, nel prendere in esame la questione della scissione temporale tra redazione e conferma della scheda testamentaria - contenente già la dichiarazione di impedimento a sottoscrivere della testatrice, inserita anche nell'atto di donazione non avrebbe fornito alcuna considerazione sui detti fatti in relazione all'oggetto del giudizio e alle domande della parte, nonostante la loro incidenza determinante ai fini della decisione della causa. A parere della ricorrente, tali fatti dimostrerebbero
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-30-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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che le volontà testamentarie sono state suggerite da persona diversa dalla testatrice in quanto solo in tal modo si spiegherebbe la mancanza di data nel testo dattiloscritto. Il giudice di merito avrebbe omesso di considerare non solo che in data 8/10/2010 la testatrice aveva sottoscritto con buona grafia un assegno regolarmente negoziato, ma anche che in data 21/10/2010 il notaio si era recato presso l'abitazione della testatrice e la stessa si era rifiutata di stipulare il testamento e che, in pari data, la testatrice, a seguito di una visita in ospedale, aveva ricevuto una prognosi favorevole dal medico, senza variazione di diagnosi. Altro fatto non esaminato dalla Corte territoriale sarebbe quello relativo al rifiuto di testare il quale, secondo la censura, sarebbe stato espresso non preliminarmente (non appena arrivato il notaio), bensì mentre era in corso la lettura della scheda testamentaria.
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Dall'analisi di tali fatti, secondo la ricorrente, emergerebbe non solo che la testatrice aveva conservato intatta fino al terzo giorno antecedente la prima data di inserimento della dichiarazione di impedimento (nell'atto di donazione dell'11/10/2010) - la capacità di sottoscrivere stante la perfetta grafia nella redazione del citato assegno, ma anche che il rifiuto sarebbe stato espresso sui contenuti della scheda in quanto l'inserimento della data 21/10/2010 e delle postille si spiegherebbe solo presupponendo che fossero state apposte nel corso della lettura. Ciò troverebbe conferma in un altro fatto decisivo non esaminato dal giudice di merito consistente nel fatto che il notaio il giorno successivo, 22/10/2010, si fosse
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-31-
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nuovamente recato a casa della testatrice con la medesima scheda testamentaria, procedendo alla stipula dell'atto inserendo la postilla "dele ventuno (21) adde ventidue (22)". In sostanza, secondo la ricorrente, tali fatti, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia in quanto sarebbe rimasto provato che si era tentato di coartare la volontà della de cuius convocando il notaio presso la sua abitazione senza una sua previa volontà in tal senso e mettendole davanti, due volte, la stessa scheda testamentaria predisposta con disposizioni suggerite da terzi e che, nonostante tale tentativo di coartare la volontà, la de cuius aveva rinnegato le volontà testamentarie inserite a sua insaputa sulla scheda già predisposta, rifiutandosi prima di testare e omettendo poi di sottoscrivere l'atto. La mancata sottoscrizione del testamento sarebbe espressione di un rifiuto di esso, poiché la testatrice aveva conservato la capacità di firmare, a prescindere dalla sussistenza o meno del forte abbassamento della vista dichiarata al notaio.
5.1. Il motivo è in parte assorbito, per effetto dell'accoglimento del primo motivo, ed in parte infondato. E' assorbito quanto alla deduzione secondo cui la de cuius si sarebbe sottoposta ad accertamenti sanitari il 21 ottobre 2010, atteso che la questione rientra fra gli accertamenti devoluti al giudice di rinvio circa l'effettiva sussistenza dell'incapacità di sottoscrivere. E' infondato quanto alle altre circostanze, essendo le stesse evidentemente prive del carattere della decisività o perché in
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-32-
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realtà espressamente valutate dal giudice di appello e ritenute prive di rilevanza. In tal senso depone la circostanza relativa al momento nel quale si sarebbe dato atto dell'impedimento a sottoscrivere rispetto alla sequenza che ha preceduto la redazione della scheda pubblica, e ciò in quanto si tratta di circostanza che andava denunciata con la querela di falso, intendendo contrastare quanto riportato nell'atto ed attinente all'estrinseco. Analogamente è a dirsi quanto alle vicende che hanno preceduto la redazione del testamento pubblico, avendo la Corte d'Appello chiarito come il modus procedendi asseritamente ritenuto anomalo e indicativo di un'attività di coercizione delle volontà della testrice, rientra invece nella prassi legittima, non potendosi inferire dal solo ripensamento della de cuius il fatto che le volontà della scheda impugnata fossero state imposte da terzi (in assenza dell'effettiva dimostrazione di tale costrizione). Priva di decisività è la circostanza che in data 8 ottobre 2010 la de cuius avesse sottoscritto un assegno, e ciò alla luce del fatto che la patologia che avrebbe impedito la sottoscrizione, per come riferito al notaio, non era di carattere permanente, e ben poteva risolversi in un indebolimento sopravvenuto ed in ipotesi anche di carattere occasionale. In sostanza l'assunto della ricorrente secondo cui dai fatti allegati si sarebbe dovuta desumere la prova della circonvenzione della testatrice è frutto di una personale convinzione e mira a contrastare il contrario accertamento in fatto operato dal giudice di merito, sollevando quindi una censura che esula dal novero di
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-33-
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quelle suscettibili di esser portate all'attenzione del giudice di legittimità.
6. L'ottavo motivo di ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 624 c.c. e 643 c.p. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la rinuncia al capo di domanda relativo all'accertamento della capacità di intendere e di volere della de cuius abbia comportato rinuncia ed impedimento all'accertamento della commissione di attività di circonvenzione di incapace, e comunque di costringimento psicologico in danno della stessa, ai fini dell'accertamento dell'invalidità del testamento prevista per tali cause dall'art. 624 c.c., nonché per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato l'art. 643 c.p., travisando il concetto di stato di deficienza psichica indicato da tale norma e gli altri suoi presupposti di applicabilità, financo negando che fosse certo che la testatrice si trovava in stato di infermità, pur avendo ciò ripetutamente affermato in diverse altre parti della motivazione. In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il delitto di circonvenzione di incapace presupponga l'incapacità di intendere e di volere della vittima e, altresì, che la capacità di intendere e di volere escluda che la vittima possa trovarsi nello stato di deficienza psichica indicato dalla norma quale suo presupposto di applicabilità. Diversamente, secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se l'età avanzata, la conclamata grave malattia oncologica che affliggeva la de cuius e la situazione di dipendenza dai familiari che le stavano accanto, avessero creato le condizioni
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-34-
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di soggezione psicologica idonee ad integrare la commissione del
delitto de quo.
6.1. Il motivo è inammissibile in quanto non attinge l'ulteriore ratio della Corte d'Appello che sorregge la decisione sul punto, che alla pag. 26 ha altresì aggiunto al rilievo della verosimile rinuncia alla domanda di nullità per la causale in esame, la considerazione che non era stato dimostrato, né ancor prima allegato, in che termini vi sarebbe stato l'abuso dell'infermità della GL e quale sarebbe stata la condotta induttiva.
7. Il nono motivo di ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per non avere la Corte territoriale rilevato la nullità della donazione in cambio di assistenza stipulata in data 11/10/2010 per difetto genetico di causa derivante dalla mancanza di alea. Secondo la ricorrente, il giudice di merito dopo aver accertato con dovizia di riferimenti, che, quando è stata stipulata la donazione in cambio di assistenza, la de cuius era malata terminale, ampiamente argomentando circa la gravità delle patologie da cui era affetta e l'accuratezza degli accertamenti sanitari dai quali era emerso, con assoluta certezza, che a tale data il quadro clinico stava evolvendo verso un imminente decesso - avrebbe dovuto rilevare la patologia del negozio per mancanza di alea consistente nell'incertezza circa la durata di vita del beneficiario e la correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute in merito alle esigenze assistenziali e il valore dei cespiti patrimoniali ceduti in corrispettivo. A sostegno di tale doglianza, la ricorrente invoca il principio espresso dalla giurisprudenza di
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-35-
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legittimità secondo il quale l'alea si considera assente se al momento della stipula del contratto il beneficiario era gravemente malato ed era, quindi, probabile il suo decesso dopo poco tempo oppure era talmente anziano da avere probabilità di sopravvivenza molto limitate oltre un arco di tempo determinabile. Il motivo censura, altresì, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nonché la violazione dell'art. 782 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver il giudice di secondo grado omesso l'esame di fatti secondari che avrebbero fondato prova presuntiva della donazione da parte della de cuius in favore dei figli US e CA CC della somma di euro 280.000 riscossi in contanti per la vendita della casa di Palermo, dichiarandone la nullità per valore non modico. In particolare, l'omessa analisi di tali fatti avrebbe quale conseguenza la mancata pronuncia di nullità per difetto dei requisiti di forma di siffatta donazione di ingente valore.
7.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, quanto alla donazione dell'11 ottobre 2010, la critica non si confronta con l'effettiva natura dell'atto impugnato. Trattasi infatti di una donazione modale, nella quale l'onere posto a carico della parte donataria consisteva nell'assistenza morale e materiale alla donante. La sentenza impugnata, avuto riguardo alla natura dell'atto intervenuto, ha specificamente delibato la domanda di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, ritenendo che le
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-36-
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prove raccolte escludessero la condotta inadempiente dei donatari. Il motivo di ricorso insiste, invece, per la nullità dell'atto sul presupposto dell'assenza di alea, in ragione del difetto di incertezza in ordine alla sopravvivenza della donante, già all'epoca affetta da una grave patologia oncologica che ne rendeva imminente il decesso. Tuttavia, per supportare la fondatezza del mezzo di gravame, richiama principi e precedenti che appaiono dettati per la diversa fattispecie della conclusione di un contratto di vitalizio assistenziale, e cioè di un contratto a prestazioni corrispettive sebbene connotato da aleatorietà, principi che però non appaiono suscettibili di trovare applicazione nell'ipotesi qui ricorrente di donazione onerosa, priva quindi del carattere sia della corrispettività che dell'aleatorietà. Per la differenza tra le due fattispecie, valga il richiamo a Cass. n. 15904/2016, secondo cui il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo, così che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus". Più di recente è stato poi ribadito che, in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-37-
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con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione;
stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata (v. Cass. Sez. 2, 19/10/2021, n. 28857, nel cui caso è stata ritenuta corretta la qualificazione, in termini di donazione modale, attribuita dai giudici di merito ad un negozio, redatto da un notaio, avente ad oggetto la cessione del patrimonio immobiliare dalla madre al figlio e contemplante la previsione di prestazioni di assistenza morale e materiale in favore della prima, tenuto conto del "nomen iuris" utilizzato per il contratto, dell'indeterminatezza e genericità delle prestazioni assistenziali ivi previste, nonché del comportamento successivo della disponente, che non aveva mai chiesto l'adempimento dell'obbligazione assistenziale). Il motivo non attinge la qualificazione giuridica che è stata data all'attribuzione quale atto di donazione, né tanto meno l'atto di citazione prospettava l'esistenza di un contratto di vitalizio assistenziale, così che in presenza di una donazione modale non rileva anche l'eventuale assenza dell'alea che non influisce sulla causa della liberalità. Quanto alla seconda censura in cui si articola il motivo, e che investe la mancata dichiarazione di nullità della donazione
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-38-
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asseritamente posta in essere dalla madre nei confronti dei figli maschi, relativamente alla somma ricavata dal corrispettivo della vendita del 27 dicembre 2007, la stessa è evidentemente inammissibile in quanto mira a contrastare l'accertamento in fatto operato dai giudici di merito che, alla luce degli elementi di prova raccolti, hanno escluso che fosse stata data la prova che le somme ricavate da tale vendita fossero state corrisposte ai convenuti, in quanto non risultava che gli assegni versati dall'acquirente fossero stati portati all'incasso, né dalla venditrice né dai figli;
è stato altresì sottolineato come la tesi della ricorrente contrastasse con quanto dalla stessa sostenuto in altro giudizio, e cioè che la compratrice fosse stata inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo. In definitiva i giudici di merito hanno ritenuto che non vi era la prova che il prezzo fosse stato incassato dai convenuti nonché che la de cuius avesse loro traferito le somme ricevute a tale titolo, così che la sola assenza dell'equivalente del prezzo sui conti correnti della de cuius non costituisce riprova che lo stesso sia stato riversato ai figli maschi, ben potendosi ipotizzare anche una diversa ricostruzione in fatto, come il mancato adempimento da parte della venditrice oppure la consumazione delle somme ricevute direttamente da parte della GL.
9. Il decimo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 456, 459 e 649, co. 1, c.c., 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente rigettato la domanda dell'attrice con la quale chiedeva imputarsi alla massa la somma di euro 200.000,00, quale controvalore dei gioielli di proprietà della de
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-39-
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cuius lasciati ai nipoti con il testamento, in quanto non era stato possibile effettuarne una stima non essendo stati rinvenuti al momento dell'inventario. Al contrario, il giudice di merito nell'accertare la proprietà di ON GL dei preziosi, la loro appartenenza al legato testamentario in favore dei nipoti nonché l'impossibilità di accedere ad una loro stima - avrebbe dovuto accogliere la relativa domanda in quanto, secondo la normativa codicistica, al momento dell'apertura della successione andrebbe ricondotto il trasferimento della proprietà dei beni del defunto ai soggetti indicati dalla legge o dal testamento con la conseguenza che il valore dei beni che sono transitati nel patrimonio dei legatari andrebbe in ogni caso ad incrementare la massa ereditaria. La Corte avrebbe, altresì, dovuto fare propria la stima del loro controvalore proposta dall'appellante in base al principio della
non contestazione.
9.1. Anche tale motivo è privo di fondamento. La Corte d'Appello, nell'esaminare il decimo motivo di appello, pur dando atto che il Tribunale nulla aveva disposto quanto alla imputazione alla massa ereditaria del valore di € 200.000,00, corrispondente a quello dei gioielli non rinvenuti in sede di inventario e non recuperati, dopo avere escluso che la domanda fosse tempestiva quanto ad una serie di beni mobili indicati per la prima volta in appello, e dopo avere rilevato che dall'elenco andava espunta una spilla che risultava essere stata donata dalla de cuius alla nipote ON, ha rimarcato che i beni non erano stati rinvenuti in sede di inventario e che non poteva reputarsi provata l'appropriazione da parte del convenuto CC
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -40-
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Numero registro generale 18279/2021 Numero sezionale 2663/2025 Numero di raccolta generale 30135/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
US. Ha altresì aggiunto che i beni erano oggetto di legato testamentario in favore dei nipoti e che CC US ne aveva denunciato la sparizione ai Carabinieri. Pertanto, non era rimasto dimostrato che i gioielli fossero in possesso del fratello né appariva possibile procedere ad una loro stima sulla base della mera descrizione della ricorrente. La censura della ricorrente non coglie nel segno. La sentenza in realtà, pur dando atto che effettivamente i gioielli appartenevano alla de cuius in vita, nel riferire del mancato rinvenimento in sede di inventario, ha nella sostanza appurato che non vi era prova che tali beni fossero ancora esistenti (e ciò sebbene fossero oggetto di legato). Ad avviso del Collegio l'affermazione compiuta dalla Corte d'Appello ben può essere intesa come volta ad affermare l'impossibilità di tenere conto di tali beni, non solo perché non era provato che fossero stati oggetto di sottrazione dopo la morte della de cuius, ma perché ancor prima non vi era prova che fossero ancora nella massa della de cuius al momento dell'apertura della successione.
ricorda
Ancora, rileva l'affermazione della sentenza che l'avvenuta denuncia di sparizione dei beni da parte del convenuto, denuncia che è stata ritenuta attendibile, in assenza della prova, che incombeva sulla ricorrente, di una effettiva appropriazione indebita, così che è stata reputata attendibile la tesi che i beni non fossero stati rinvenuti, verosimilmente per essere stati illecitamente sottratti da terzi. La non imputabilità della sottrazione, in assenza di prova di negligenza nella custodia degli stessi imputabile ai convenuti,
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -41-
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rende quindi giustificata la soluzione del giudice di appello di escludere i beni dal computo della massa, e ciò alla luce delle previsioni di cui agli artt. 744 c.c., in tema di collazione, e 562 c.c. (norma ritenuta applicabile dalla dottrina più autorevole anche all'ipotesi di legati, e che regola le conseguenze del perimento della res per causa imputabile, sul presupposto che la causa non imputabile imponga la detrazione del valore del bene ai fini della stessa riunione fittizia), dalle quali si ricava che la perdita incolpevole del bene ne impedisce la valutazione ai fini successori. 10. L'ordine logico delle questioni impone, a questo punto, prima della disamina dell'undicesimo motivo del ricorso principale, l'esame del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale. Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. in relazione alla valutazione preliminare della Corte d'Appello secondo la quale il mancato reperimento, né in formato cartaceo, né su supporto telematico, del fascicolo di primo grado degli appellanti, dovesse presumersi espressione di un atto volontario di parte. A parere dei ricorrenti incidentali, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che tale fascicolo contenente i documenti in questione risultava depositato in cancelleria della stessa sezione della Corte territoriale e che quest'ultima avrebbe dovuto ordinare alla cancelleria la ricerca delle parti mancanti del fascicolo in formato cartaceo e/o su supporto telematico ivi depositato evidentemente ripartite tra i fascicoli di ufficio delle due cause d'appello una contro la sentenza definitiva e l'altra
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -42-
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contro quella non definitiva contemporaneamente pendenti. Laddove ci fosse stato il ritiro del fascicolo su istanza di parte vi sarebbe stata annotazione e riscontro nel fascicolo d'ufficio. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c., degli artt. 111, co. 2, Cost., 183 c.p.c. e conseguente violazione del diritto al contraddittorio delle parti convenute appellate per aver la Corte territoriale omesso l'esame dei documenti prodotti dai convenuti e dei mezzi di prova da essi dedotti con le memorie ex art. 183, co. 6, nn. 2 e 3, c.p.c.
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In particolare, il giudice di secondo grado non avrebbe fatto seguire il necessario riesame del contenuto delle memorie istruttorie, depositate dai convenuti, al fine di valutare ammissibilità e rilevanza della prova per testimoni richiesta e l'ammissibilità ed efficacia probatoria dei documenti fatti oggetto di produzione nel primo grado di giudizio. La violazione di legge avrebbe inevitabilmente comportato mancata e/o erronea motivazione e decisione di punti decisivi della controversia prospettati dalle stesse parti appellate o rilevabili d'ufficio e grave pregiudizio delle ragioni di queste ultime, disconosciute nei due capi della decisione impugnata. 10.1. I motivi sono inammissibili per difetto di specificità. Quanto al primo, lo stesso si risolve nel generico richiamo al contenuto dei documenti che erano inseriti nel fascicolo di primo grado dei convenuti, ma omette, come invece era doveroso fare, di individuare quali specifici documenti non siano stati presi in esame dal giudice di appello, e come invece la loro valutazione avrebbe potuto influire sull'esito della decisione, in ragione della
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loro idoneità probatoria a fornire elementi a supporto della tesi difensive sostenute. La formulazione della denuncia si risolve in una astratta ed ipotetica censura di invalidità della decisione, restando la stessa del tutto svincolata dal concreto contenuto della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo di ricorso incidentale, vale la medesima carenza di specificità, in quanto si risolve nella denuncia dell'errore del giudice di appello, che, una volta invece ravvisata la tempestività del deposito delle memorie istruttorie, avrebbe omesso una loro valutazione. In primo luogo, il mezzo di gravame omette del tutto di riportare il contenuto delle prove articolate e non ammesse in primo grado in ragione dell'erronea affermazione di decadenza dalla prova per il tardivo deposito delle memorie, carenza questa che di per sé sola rende il motivo inammissibile. Inoltre, la censura omette di rilevare che la Corte d'Appello, dopo avere riscontrato l'errore nel computo dei termini commesso dal Tribunale, ha però ritenuto che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle altre prove documentali, l'espletamento delle prove fosse superfluo. Il motivo si risolve in una generica doglianza circa la violazione del contraddittorio ma in ragione del suo deficit contenutistico anche tale doglianza appare del tutto astratta e svincolata dal concreto contenuto della decisione, essendo impedito alla Corte di verificare anche la correttezza del giudizio di superfluità espresso in appello. 11. L'undicesimo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 155 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte territoriale errato,
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in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, nel ritenere che nella fattispecie non andasse computato nel termine il giorno di decorrenza indicato dal giudice. In particolare, la Corte avrebbe mal interpretato la disposizione di cui all'art. 155 c.p.c., discostandosi immotivatamente dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini del computo dei termini, il dies a quo deve farsi coincidere con quello in cui si è verificato l'atto di riferimento, per tale intendendosi quell'atto (notifica, comunicazione, deposito, udienza, etc.) dal quale dipende la decorrenza del termine. A parere della ricorrente, il dies a quo non potrebbe essere liberamente stabilito dal giudice, in quanto è sempre costituito dal giorno in cui è stato posto in essere l'atto di riferimento, in conformità alla ratio legis che è protesa a far rientrare nel computo dei termini solo - e tutti i giorni interi. Nella fattispecie, il dies a quo sarebbe immutabilmente - costituito dal giorno in cui è avvenuta la comunicazione dell'ordinanza che ha assegnato i termini - giorno che segnerebbe l'inizio del termine - e, pertanto, il giorno 13/05/2012 andrebbe computato in quanto segnerebbe l'inizio del suo decorso. In tal senso l'ordinanza con la quale viene individuato il termine sarebbe univoca in quanto chiaramente assegnerebbe i termini "con decorrenza dal 13/05/2012" (e non con inizio), così rimarcando quanto comunque deriverebbe dall'applicazione dell'art. 155 c.p.c. e dei principi giurisprudenziali sul punto. Pertanto, sarebbero tardive la memoria e la produzione documentale ex adverso depositata in data 12/07/2012, con
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conseguente decadenza dal termine perentorio assegnato dal giudice e spirato il giorno 11/07/2012. 11.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Ed, infatti, come ricordato sopra in occasione dell'esame dei primi due motivi del ricorso incidentale, anche a seguito del riscontro dell'errore da parte del Tribunale nel computo dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, la Corte d'Appello ha però ritenuto che le prove dedotte fossero superflue, conclusione questa che rende priva di interesse la ricorrente a dolersi della decisione in ordine alle modalità di calcolo dei termini. 12. Il dodicesimo motivo di ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 320 c.c. e 166 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente dichiarato la contumacia dei minori UN e ON CC, ritenendo che i loro genitori non si erano costituiti spendendo anche la qualità di esercenti la potestà sui figli. In particolare, sarebbe errata la dichiarazione di contumacia per IA LA, convenuta in giudizio non in proprio ma solo nella sua qualità di genitore esercente la potestà sui suddetti figli, a differenza di US CC che, invece, si sarebbe costituito esclusivamente in proprio. Secondo la ricorrente, in ragione del fatto che la costituzione in giudizio può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore in quanto è atto di ordinaria amministrazione finalizzato a resistere all'azione avversaria, quella di IA LA avrebbe dovuto valere quale costituzione in rappresentanza dei figli minori.
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L'errata dichiarazione della contumacia avrebbe, peraltro, inciso sullo svolgimento dell'attività di difesa della ricorrente, arrecandole pregiudizio consistente nell'aggravio degli oneri probatori a suo carico derivante dal non potersi attribuire valore confessorio alle affermazioni di controparte favorevoli alla ricorrente in rapporto alle domande proposte e alle statuizioni del giudice. 12.1. Anche questo motivo è inammissibile. Sebbene si riveli corretto il rilievo per cui la costituzione di LA IA non poteva che avvenire nella veste di legale rappresentante dei figli minori, il che rende erronea la declaratoria di contumacia di questi ultimi in appello, tuttavia il pregiudizio che sarebbe derivato alla ricorrente da tale errore non risulta specificamente delineato. Inoltre, laddove si fa riferimento alla vicenda della proprietà dell'orologio CH ON, sul punto la ricorrente è risultata vittoriosa in appello, così che difetta di interesse ad impugnare la sentenza in parte qua, avendo la Corte riscontrato la fondatezza della sua pretesa, anche prescindendo dal valore probatorio da annettere alle dichiarazioni dei legali rappresentanti dei minori. 13. Il tredicesimo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 669 bis e ss. c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto il dissequestro del compendio ereditario. A parere della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare che il sequestro disposto non avesse perduto efficacia e
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riformare la sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente - in quanto insussistenti i presupposti di inefficacia del sequestro giudiziario - disponeva il dissequestro. In particolare, si specifica che la sentenza appellata aveva rigettato la domanda di impugnazione del testamento, ma aveva riservato al prosieguo dell'istruttoria la decisione sulla domanda di riduzione, che era stata peraltro accolta con la successiva sentenza definitiva. Pertanto, non poteva affermarsi che il sequestro avesse del tutto perso efficacia. 13.1. Il motivo è privo di fondamento. In primo luogo, la stessa prospettazione dei fatti di causa, come operata in ricorso, non permette di affermare che il capo del dispositivo con il quale il Tribunale disponeva il dissequestro dei beni sottoposti a sequestro giudiziario il 10 giugno 2011 sia stato fatto oggetto di uno specifico motivo di appello, poiché in tale atto si adduceva la pretesa ingiustizia della statuizione ai fini essenziali della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, e non anche ai fini della riforma della sentenza impugnata in parte qua. La Corte d'Appello, nel decidere sulla richiesta di inibitoria della ricorrente, l'ha disattesa osservando che si trattava di un capo per il quale non poteva operare la richiesta sospensione, ed aggiungendo che la statuizione di revoca del sequestro era assoggettata alla disciplina speciale di cui agli artt. 669 bis e ss.
c.p.c.
Ancora, va qui ribadito che il sequestro, in quanto misura cautelare non anticipatoria, perde efficacia ove sia accertata, con
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sentenza pronunciata all'esito di un giudizio ordinario di cognizione, anche non passata in giudicato, l'inesistenza del credito a garanzia del quale è stato concesso, (Cass. Sez. 3, 21/12/2021, n. 41078). Peraltro, la declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante "ex lege", ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., non avendo rilievo che la misura sia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata (Cass. Sez. 2, 11/04/2013, n. 8906). La stessa ricorrente riconosce che una delle domande proposte, e precisamente quella di nullità del testamento, era stata rigettata, sicché era divenuta inefficace la misura del sequestro funzionale ad assicurare la conservazione degli effetti della pronuncia auspicata, ma ricorda come avesse proposto anche una domanda di riduzione, i cui effetti erano del pari preservati dal sequestro giudiziario. Aggiunge che tale domanda non era stata decisa ed era devoluta alla disamina del Tribunale nel prosieguo del giudizio. Ebbene, se è incontestato che il sequestro strumentale alla domanda di impugnativa testamentaria abbia perso di efficacia, essendo stata la domanda rigettata, tuttavia, pur tenendo conto del fatto che la domanda di riduzione doveva essere ancora decisa dallo stesso ufficio che aveva pronunciato la sentenza non definitiva, reputa il Collegio che il dissequestro dei beni, ancorché
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inserito nel dispositivo della sentenza non definitiva, debba essere valutato alla stregua di un autonomo provvedimento di revoca della misura cautelare a suo tempo concessa, a mente della previsione di cui all'art. 669 decies cod. proc. civ. Ciò comporta che il dissequestro dei beni, sebbene formalmente inserito nel dispositivo di una sentenza, ha però carattere ordinatorio, essendo esclusa quindi la possibilità di essere oggetto di appello (cfr. Cass. Sez. 1, 20/12/1995, n. 13014, secondo cui contro i provvedimenti sull'efficacia del sequestro non è ammissibile la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo provvedimenti privi di decisorietà e definitività, aggiungendosi che, ove anche assunto in forma di sentenza debba farsi applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma ai fini dell'appello).
tali
In termini analoghi si è pronunciata anche Cass. n. 4113/1997, secondo cui il provvedimento che decide sull'efficacia di un provvedimento cautelare non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento a carattere non decisorio, ma, pur in difetto di espressa previsione normativa, reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., non essendo coerente con la ratio della legge n. 535 del 1990 escludere dall'area della reclamabilità una decisione che riguarda l'efficacia di un provvedimento avverso la cui concessione (o diniego) è espressamente prevista la possibilità di reclamo, ed essendo, la predetta reclamabilità, conforme al dettato dell'art. 24 Cost.
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Ne consegue che la correttezza della decisione del Tribunale di disporre il dissequestro di tutti i beni inizialmente assoggettati alla misura del sequestro giudiziario andava sottoposta alla valutazione del giudice del reclamo (e non incide sulla soluzione de qua la circostanza che la revoca sia stata disposta dal giudice collegiale, trattandosi di ipotesi che si è già presentata nella giurisprudenza di merito e che è stata posta anche all'attenzione della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 421 del 1996, a fronte del silenzio del legislatore nell'art. 669 terdecies c.p.c., ha ritenuto che debba confermarsi la reclamabilità, sebbene restino aperte sia la possibilità della devoluzione del reclamo alla Corte d'Appello, quale giudice di grado superiore, sia ad altra sezione dello stesso Tribunale ovvero di un tribunale viciniore). 14. Il quattordicesimo motivo di ricorso principale denuncia la violazione da parte della sentenza impugnata degli artt. 1 - 11, D. M. 55/2014 in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui ha determinato la liquidazione delle spese e compensi di avvocato stabilendo i limiti massimi inderogabili. La disposizione di condanna alle spese sarebbe comunque da annullare, secondo la ricorrente, in quanto non distinguerebbe tra rimborso spese e onorari, diversamente dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. 14.1. Il motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, dovendosi devolvere al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese anche dei precedenti gradi di merito. 15. Il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 346 e 112 c.p.c. in relazione
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all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per essere la Corte territoriale incorsa nel vizio di extrapetizione nell'accoglimento della domanda di accertamento della proprietà dell'orologio in oro CH ON formulata dall'attrice nel primo grado del giudizio, da cui la stessa dovrebbe considerarsi decaduta ai sensi e per l'effetto dell'art. 346 c.p.c. per avere, in grado di appello, inammissibilmente introdotto, in luogo di essa, con violazione del divieto di nova, una domanda nuova di condanna alla restituzione della eadem res comportante ineludibilmente rinuncia a quella originaria, svolta in primo grado, di mero accertamento, non espressamente riproposta nel secondo grado di giudizio. In particolare, secondo i ricorrenti incidentali, la Corte territoriale, non rilevando che, a seguito della mutatio libelli operata dall'attrice appellante dall'originaria domanda di accertamento avente ad oggetto l'orologio CH e NT a quella di rivendicazione con finalità recuperatoria ex art. 948 c.c. - le era precluso l'esame e la decisione sulla detta domanda di accertamento, avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
15.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda avanzata dall'attrice nella memoria dell'art. 183 c.p.c. con la quale la stessa chiedeva di accertare la proprietà del bene de quo, ed a fronte di tale rigetto ha proposto appello chiedendo non solo l'accertamento della proprietà, ma anche la condanna al rilascio. Giova a tal fine rilevare che la domanda di condanna presuppone necessariamente anche il previo accertamento della effettiva proprietà del bene, così che l'appello formulato dalla ricorrente
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principale, ancorché ampli il contenuto dei provvedimenti richiesti al giudice di appello, in conseguenza della riforma, implica che sia stato appellato anche il capo della sentenza di primo grado di rigetto della domanda di accertamento. Ciò esclude, quindi, che possa sostenersi che vi sia stata rinuncia alla domanda originaria ovvero che vi sia stata decadenza della ricorrente ex art. 346 c.p.c. (che è configurabile solo per le domande assorbite), emergendo invece che vi sia stata reazione alla soccombenza con la formulazione di uno specifico motivo di appello. Ma anche a voler reputare che l'avere accompagnato all'accertamento della proprietà del bene la richiesta di condanna alla restituzione costituisca una domanda nuova in appello (cfr. Cass. Sez. 3, n. 30/01/1976, [...], che ha ritenuto inammissibile la trasformazione, nel corso del giudizio di primo grado, di un'originaria domanda di accertamento del credito in domanda di condanna al pagamento della relativa somma), avendo, come detto, la ricorrente riproposto anche l'originaria domanda di accertamento (essendo strumentale alla condanna il riscontro della proprietà del bene), la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste, essendosi la Corte d'Appello limitata nel capo a) del dispositivo a dichiarare solo che il detto orologio era di proprietà dell'appellante, accogliendo quindi la domanda proposta nel corso del giudizio di primo grado. 16. Il quarto motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730, 2731, 2732 e 2733 c.c., nonché degli artt. 228 e 229 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., anche sotto il profilo dell'omessa motivazione, e conseguente inammissibilità di prova testimoniale
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contraria al contenuto della confessione. In particolare, sia il giudice di primo grado sia il giudice di secondo grado avrebbero totalmente omesso di considerare l'esistenza, quanto all'appartenenza dell'orologio d'oro, di una confessione giudiziale spontanea dell'attrice, contenuta nell'atto introduttivo del giudizio in questione, occorrendo tenere in considerazione la circostanza fondamentale che tale atto risulterebbe personalmente sottoscritto dall'attrice, atteso che la stessa oltre ad aver apposto la sua sottoscrizione per conferire la delega al proprio difensore, avrebbe, altresì, sottoscritto in calce l'atto, aggiungendo la sua firma a quella del patrocinante avvocato. Tale confessione giudiziale dell'attrice avrebbe ad oggetto proprio l'appartenenza all'asse ereditario relitto dalla de cuius dell'orologio di cui è
causa.
In subordine, il motivo denuncia l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del teste LV ET in quanto la stessa sarebbe, a parere dei ricorrenti incidentali, ictu oculi gravemente carente anche sotto il profilo della qualificazione di liberalità d'uso che dovrebbe attribuirsi nella fattispecie al dono paterno di un orologio maschile alla figlia. In linea ulteriormente gradata, i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione da parte della sentenza impugnata degli artt. 742, co. 3, 770, co. 2 e 782, co. 1, c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. ed omessa motivazione sul punto per non aver rilevato che il teste non sarebbe stato in grado di indicare quali elementi consentirebbero di inquadrare l'elargizione paterna, né sotto il profilo della donazione remuneratoria ex art. 770 c.c., né sotto l'altro, costituito dal
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riferimento all'elemento di costume sociale, o semplicemente famigliare, che avrebbe costituito l'occasione del dono, così sottraendolo alla necessaria regola per cui la liberalità deve essere effettuata, a pena di invalidità, nella forma pubblica richiesta dall'art. 782, co.1, c. c.
16.1. Il motivo è infondato.
Quanto al valore confessorio delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nell'atto di citazione, va qui richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. Sez. 3, 18/10/2011, n. 21509) la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito e non già opinionio giudizi (conf. Cass. Sez. 3,
-
27/02/2019, n. 5725).
Per l'effetto si è negato che la confessione possa avere ad oggetto il titolo sotteso a un rapporto di credito, in quanto il dichiarante non può avere consapevolezza della rilevanza giuridica dello stesso (Cass. Sez. 3, 08/01/2024, n. 656). Analogamente il riferire genericamente in citazione che un determinato bene apparteneva ad una persona non è qualificabile in termini di confessione, ove alla dichiarazione non si accompagni anche la specifica indicazione del fatto storico che avrebbe radicato la proprietà in capo al soggetto indicato. Ne consegue che l'inziale allegazione difensiva della ricorrente principale non può assurgere al rango di confessione, sicché ben poteva essere poi contestata, restando quindi libera la possibilità di provare, anche per testi, l'effettiva individuazione del soggetto ab origine proprietario dell'orologio.
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-55-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 18279/2021 Numero sezionale 2663/2025 Numero di raccolta generale 30135/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
Quanto alle successive doglianze che investono la valutazione di attendibilità soggettiva ed oggettiva del teste, cui la Corte d'Appello ha inteso invece dare credito, vanno dichiarate inammissibili, in quanto volte a contestare l'apprezzamento delle prove, operato dal giudice di merito, con motivazione logica e
coerente.
Questa Corte ha più volte ribadito che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2, 08/08/2019, n. 21187). Nella specie i giudici di appello hanno ritenuto che la deposizione del teste ET portasse ad escludere che l'orologio fosse stato oggetto di una donazione di uso da parte del nonno in occasione del battesimo del nipote UN (avendo il teste riferito che in realtà per tale ricorrenza si era addivenuti all'acquisto di un diverso regalo), osservando che la credibilità del teste era confortata dal fatto che la tesi difensiva contrapposta dai convenuti (secondo cui l'orologio era stato donato a CC UN dallo zio CA) era smentita dalle stesse dichiarazioni rese da CC US, in occasione della redazione
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-56-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 18279/2021 Numero sezionale 2663/2025 Numero di raccolta generale 30135/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
dell'inventario, con le quali si asseriva che la proprietà dell'orologio era in origine della madre. La sentenza impugnata, oltre che evidenziare l'intrinseca coerenza del racconto del teste, a supporto del giudizio di attendibilità della sua deposizione, hanno altresì rilevato come la contraria tesi difensiva era affetta da contraddizioni intrinseche, che deponevano per la valutazione di veridicità di quanto narrato dal teste, osservando che non inficiava tale giudizio, quanto al fatto che l'orologio fosse stato donato alla ricorrente, la carenza di una precisa collocazione temporale dell'episodio, risultando in ogni caso inquadrabile prima della morte del padre della ricorrente, quando cioè il teste era ancora fidanzato con la CC. 17. Il quinto motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2700, 2725 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto, diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, che l'intento della de cuius fosse quello di beneficiare il figlio CA donandogli il terreno solo apparentemente acquistato. In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente affermato che i beni oggetto della compravendita del 23 settembre 2010 debbano essere conferiti in collazione all'asse. Aggiunge che nella qualità di coltivatore diretto, si era occupato anche dei terreni caduti nella successione paterna, sostenendo ingenti spese, di cui non aveva mai chiesto il rimborso agli altri proprietari.
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -57-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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Conseguenza di tali erronee statuizioni è l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. per non avere la Corte considerato la CTP di parte convenuta e versata agli atti per via telematica il 12 dicembre 2016 dal CTU incaricato per la stima dell'asse ereditario della de cuius. 17.1. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una non consentita critica alla valutazione ed all'apprezzamento delle prove, anche indiziarie, come operato dal giudice di appello, circa il carattere simulato della compravendita. In disparte il difetto di specificità del motivo, nella parte in cui richiama il contenuto del documento di cui all'allegato 7, senza specificare, in ossequio al principio secondo cui occorre fornire una precisa localizzazione dei documenti richiamati, in che fase del giudizio di merito fosse stato prodotto, ed ove lo stesso fosse reperibile all'interno delle produzioni di merito, risulta incensurabile l'accertamento della simulazione dell'atto di vendita del 24 settembre 2003, con il quale la de cuius ebbe ad alienare al figlio CA la proprietà di un fabbricato e terreni in Menfi. La sentenza, dopo avere richiamato il principio di libertà della prova che connota l'azione di simulazione proposta dal legittimario, ha ritenuto che vi fossero plurimi elementi di carattere presuntivo che deponevano per la fondatezza del carattere simulato della vendita, quali, oltre al rapporto di parentela tra la parti, la mancata prova dell'effettivo versamento del prezzo, che invece incombeva sull'acquirente (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2, 04/07/2024, n. 18347), a nulla valendo la formale dichiarazione di quietanza contenuta nell'atto, la circostanza che,
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -58-
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sebbene
il
mutuo
compratore avesse contratto un (evidentemente per procurarsi la provvista per il pagamento del prezzo), quanto riversato sul conto della madre era stato poi nell'immediato prelevato e per un importo anche maggiore rispetto a quello inizialmente versato. A fronte di tale quadro indiziario, la cui valutazione sul piano della rilevanza probatoria, appare connotata da logicità e coerenza, il ricorrente richiama ragioni di credito contrapposte, sulla base di un documento (il ricordato allegato 7) che la stessa ricorrente principale in controricorso denunzia non essere stato prodotto in fase di merito, adducendo perciò ragioni di credito che non emerge siano state specificamente sottoposte alla valutazione del giudice di appello, proponendo nella sostanza un'alternativa valutazione delle prove, che però è sottratta, per i noti limiti che connotano il giudizio di legittimità, alla valutazione di questa Corte. 18. In definitiva, in conseguenza dell'accoglimento del solo primo motivo del ricorso principale (dichiarati assorbiti il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e quattordicesimo, e rigettati tutti i restanti), la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio e dei precedenti giudizi di merito. Il ricorso incidentale va, invece, totalmente rigettato.
19.
Poiché il ricorso incidentale è respinto, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
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Data pubblicazione 14/11/2025
2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la detta impugnazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbiti il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e quattordicesimo motivo dello stesso ricorso principale;
rigetta i restanti motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà sulle spese del presente giudizio e dei precedenti gradi di merito;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso incidentale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Mauro Criscuolo
Il Presidente
LD TO
Ric. 2021 n. 18279 sez. S2 - ud. 06-11-2025-60-
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