Articolo 4 della Legge 3 febbraio 1975, n. 18
Articolo 3
Versione
6 marzo 1975
Art. 4.
Quando la persona affetta da cecita' non e' in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non puo' sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne e' fatta menzione sul documento con la formula "impossibilitato a sottoscrivere".
Nei casi previsti nel comma precedente il documento e' perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'articolo 3.

Entrata in vigore il 6 marzo 1975
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