Art. 4.
Quando la persona affetta da cecita' non e' in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non puo' sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne e' fatta menzione sul documento con la formula "impossibilitato a sottoscrivere".
Nei casi previsti nel comma precedente il documento e' perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'articolo 3.
Quando la persona affetta da cecita' non e' in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non puo' sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne e' fatta menzione sul documento con la formula "impossibilitato a sottoscrivere".
Nei casi previsti nel comma precedente il documento e' perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'articolo 3.