Articolo 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 138
Articolo 2Articolo 4
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6 maggio 2001
Art. 3. (Definizione di ciechi parziali). 1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per cento.
Entrata in vigore il 6 maggio 2001
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