Sentenza 20 aprile 2012
Massime • 1
Non costituisce causa di nullità della sentenza la illeggibile sottoscrizione del Presidente e del relatore nel dispositivo e nella motivazione, considerato che il requisito della sottoscrizione della sentenza, ex art. 546 cod. proc. pen., non implica che la firma debba essere apposta in maniera tale da consentire l'individuazione del giudice o dei giudici da cui la decisione promana, non essendo ciò richiesto da alcuna norma giuridica; né costituisce causa di nullità della sentenza la mancata o errata indicazione dell'estensore o del relatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2012, n. 36712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36712 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2012 |
Testo completo
367 12/1212 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/04/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 962/2012 Dott. PAOLO OLDI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO BEVERE - Consigliere -N. 6080/2011 Dott. MARIA VESSICHELLI Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) UZ LI N. IL 15/01/1956 avverso la sentenza n. 5407/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/10/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE che ha concluso per l'en a i ssid lite Delehage Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eurico Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Andrea bi Reuna FATTO E DIRITTO Con sentenza 5.10.2010, la corte di appello di Milano ha confermato la sentenza 5.6.06,emessa ex art. 442 cpp, dal Gup del tribunale di Como, con la quale ZZ LI è stato condannato,previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di 4 mesi di reclusione, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, perché ritenuto colpevole del reato di bancarotta semplice, commesso in qualità di amministratore unico,dalla costituzione al 7.5.1999 e ancora dal 15.11.1999 al 5.9.2000, nonché in qualità di amministratore di fatto dal 7.5.1999 alla data del fallimento della Ram Seta srl, messa in liquidazione il 17.11.2000, dichiarata fallita dal tribunale di Como il 29.10.2003. Il primo giudice non ha ritenuto sufficiente la prova della sua responsabilità, in ordine al reato di bancarotta per distrazione e,quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale, ha ritenuto non provato l'intento fraudolento nella carente tenuta della documentazione contabile. E' stata così qualificata, ex art. 217 co. 2 L.Fall. l'omessa tenuta della contabilità, consistita nella omessa compilazione del libro giornale dal primo gennaio 2000, nella mancata tenuta di schede contabili,nella cancellazione dal computer aziendale degli archivi di riferimento, in modo tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari . La responsabilità del reato di bancarotta fraudolenta è stata attribuita a BA DO, in qualità di amministratore dal 5.9.2000 al 17.11.2000 e di liquidatore dalla delibera della messa in liquidazione, datata 17.11.2000, alla data del fallimento 29.10.2003. Il difensore del ZZ ha presentato ricorso, innanzitutto per mancata osservanza dei requisiti della sentenza della corte di appello, come causa di nullità della decisione ( mancanza di leggibile sottoscrizione da parte del presidente nel dispositivo e nella motivazione, mancanza di sottoscrizione leggibile, da parte del relatore,il cui nominativo non corrisponde a quello del relatore). Il ricorrente rileva violazione di legge in riferimento all'art. 597 cpp e al'art. 22 DPR 600/73; vizio di motivazione in riferimento alla ricostruzione dei fatti ( mancato aggiornamento del libro giornale, funzioni di amministratore di fatto a lui attribuite), formulando censure tra loro strettamente connesse. Secondo il ricorrente il Gup del tribunale di Como ha dichiarato la responsabilità per il fatto commesso quale amministratore di diritto e quindi fino alla data del 5.9.2000 e con una serie di passaggi motivazionali ha escluso la sua responsabilità per tutto il periodo in cui amministratore e liquidatore è stato il BA. Inoltre, la decisione del tribunale era illegittima poiché ascriveva una responsabilità per bancarotta documentale per un periodo antecedente al termine triennale dalla dichiarazione di fallimento ,termine finale, a ritroso, che andava a compiersi al 6.11.2000,con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza di fallimento, pronunciata il 20.10.03. La corte di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di condanna per l'omessa tenuta della contabilità fino al 5.9.2000 (al di là del termine) e ha violato il divieto di reformatio in pejus, condannando il ZZ per il periodo successivo al 5.9.2000, quando non era più amministratore della società fallita. In ogni caso, dalla testimonianza del commercialista OV, risulta la regolare tenuta della contabilità fino al 9.11.2000, ma la corte di appello ha ignorato questa testimonianza, al pari dell'altra testimonianza di AM ZZ, impiegata contabile, e riconosce credibilità alle dichiarazioni di due dipendenti che, dopo la cessazione dell'attività della società, avvenuta il 9.11.2000, avevano cessato la collaborazione e quindi nulla possono attestare in ordine ad avvenimenti successivi. La sentenza è quindi illogica, in quanto attribuisce un ruolo di protagonista al ZZ anche durante la fase di liquidazione dell'azienda sulla base di valutazioni di verosimiglianza di questo assunto. ہے Ove si ritenga che il ZZ abbia svolto funzioni di amministratore fino al 17.11.2000, data della messa in liquidazione, e se anche si dovesse ritenere che la contabilità,a decorrere dall'1.1.2010 non è stata tenuta,cioè è mancato l'aggiornamento del libro giornale, la sentenza ha violato l'art.22 del DPR 600/73, che fissa il termine di 60 giorni per l'aggiornamento Pertanto,se fosse mancato l'aggiornamento del libro giornale per il periodo massimo rilevante a norma dell'art. 217 co. 2 L.Fall. e dunque dal 29.10.2000 (la data del fallimento è 29.10.03) ,l'obbligo di effettuare registrazioni va portato al 29.12.00. In questa data l'amministratore, tenuto all'aggiornamento, non poteva essere il ZZ,che non ha mai assunto la qualifica di liquidatore. Sono state poi formulate censure sulla logicità della motivazione in relazione alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e alla mancata concessione della non menzione della condanna. I motivi del ricorso sono manifestamente infondati. Sulle censure relative ai requisiti della sentenza ex art. 546 cpp, va rilevato che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la mancata indicazione dell'estensore o del relatore non costituisce causa di nullità(sez. IV, n. 3881 del 10.2.1984 rv 163879) Ugualmente condivisibile è l'orientamento interpretativo, secondo cui la sottoscrizione dell'ordinanza o della sentenza non implica che la firma del provvedimento debba essere apposta in maniera tale da consentire l'individuazione del giudice (o dei giudici) da cui la decisione promana, non essendo ciò richiesto da alcuna norma giuridica (cfr. Cass. Sez. VI n. 1355 del 15.4.1998, rv 211096; sez.,n. 226 del 17.1.1994, rv. 207159). Quanto alle censure sulla ricostruzione e la valutazione della condotta del ZZ, nelle sue molteplici qualità, attribuitegli dai giudici di merito, va rilevato che, in maniera conforme, l'affermazione di responsabilità del ZZ è stata riconosciuta -sulla base della razionale valutazione dei dati probatori minuziosamente esaminati- in ininterrotta continuità come amministratore formalmente investito di questa carica, come amministratore di fatto e, a partire dalla messa in liquidazione della società, come liquidatore di fatto. La corte ha coerentemente ritenuto dimostrato in base alle dichiarazioni dei testimoni che vi hanno lavorato e la cui credibilità è stata riconosciuta in base alla precisa indicazione dell'organizzazione interna dell'impresa, che la società fallita è stata sempre gestita in prima persona dal ZZ, che espose la moglie come socia unica, la figlia AM come amministratore, sostituendola infine con BA DO,in qualità di amico,assunto con mansioni di autista,di addetto alla consegna del prodotto e a simili incombenti esecutivi. La corte .con argomentazione strettamente razionale e conseguentemente insindacabile, ha escluso l'ipotesi che il ZZ - incontrastato dominus dell'impresa- sia rimasto estraneo alla fase della liquidazione, nel corso del quale si puntava naturalmente a realizzare quanto di positivo era realizzabile. Con altrettanto insindacabile razionalità, la corte ha ritenuto che il BA abbia continuato, nella fase della liquidazione, a seguire le disposizioni del ZZ, trasgressive nel campo della corretta documentazione e registrazione dei dati concernenti il movimento di affari e la situazione patrimoniale. Nella permanente inadempienza dei doveri attenenti alla doverosa tenuta della documentazione - protrattasi senza soluzione di continuità nella gestione formale e di fatto della società e nella fase della liquidazione- non hanno razionalmente ricevuto rilievo le cadenze temporali descritte nei motivi del ricorso. Tanto meno hanno meritato riconoscimento di forza persuasiva le argomentazioni sulla correttezza e completezza di questa documentazione, alla luce delle emergenze processuali che hanno dimostrato il contrario. La perdita della contabilità informatica,nel contesto di questa ricostruzione dei fatti, è stata attribuita, conseguentemente, al ZZ,nella sua qualità mai dismessa di amministratore/liquidatore di fatto, in quanto il reato di bancarotta semplice è integrato anche dalla mancata conservazione dei dati nelle scritture e nei libri contabili, essendo irrilevante,ai fini dell'obbligo di legge, la cancellazione dei dati o la perdita dello strumento informatico (cfr. sez. V, n. 20729 del 12.5.03). Pienamente conforme alla razionale interpretazione della disciplina fallimentare è la considerazione della corte di merito, secondo cui la cessata attività della società Ram Seta, a seguito della deliberata liquidazione, non ha fatto venir meno l'obbligo di tenuta della contabilità, in pendenti rapporti, connessi con la precedente attività imprenditoriale. Quanto alla censura sulla mancata concessione della non menzione della condanna e alla mancata conversione della pena detentiva, l'argomentazione della corte di appello è perfettamente conforme alla razionale interpretazione delle relative discipline. -La corte ha ritenuto che il ZZ – la cui collocazione nel campo economico non risulta cessata- ha dato dimostrazione, alla luce della sua biografia giudiziaria, di aver compiuto una radicale scelta nel campo della trasgressione, estremamente pericolosa per gli altri protagonisti del mondo imprenditoriale e per i componenti della forza lavoro. Conseguentemente, è pienamente razionale la prognosi - sfavorevole per il ZZ- sulla sua volontà di persistere in futuro nella trasgressione imprenditoriale, in danno dei suindicati soggetti, che,per quanto diversi, sono accomunati dal pericolo di destabilizzazione delle proprie attività, pericolo derivante dalle illegalità del tipo di quelle commesse dal ricorrente, la cui pubblica conoscibilità deve essere consentita. Coerentemente, a fronte del negativo giudizio sulla personalità e sulla capacità a delinquere del ZZ, la corte ha negato la conversione della sanzione limitativa della libertà personale in esborso pecuniario, per garantire alla punizione inflitta dallo Stato una più consistente capacità di dissuasiva deterrenza. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammnede. Roma, 20.4.2012 Il consigliere estensore Il presidente Port all. Antonio Beveré Paolo Oldi DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 24 SEI 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise