Sentenza 6 novembre 2012
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato avverso la sentenza di condanna emessa in appello, con cui si contesta l'omessa declaratoria della prescrizione maturatasi prima della pronuncia dell'impugnata sentenza, ancorché la relativa eccezione non sia stata dedotta in appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2012, n. 49817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49817 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2012 |
Testo completo
Aer 49 8 17 / 12 17 ་ M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.1512/2012 Dott. FRANCESCO MARZANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CLAUDIO D'ISA - Rel. Consigliere - N. 8239/2012 Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere - Dott. UMBERTO MASSAFRA Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) IO AR N. IL 16/09/1961 2) DE TO NN N. IL 15/02/1977 3) DELLA FAZIA DOMENICO N. IL 04/06/1953 4) DI SU NI LA N. IL 01/10/1964 5) AM IC N. IL 01/09/1968 avverso la sentenza n. 3645/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 08/03/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso 11/2013udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2012 la relazione fatta dal Coms. Tuderiinderi Bephone Consigliere Dott. LUISA BIANCHI Udito il Procuratore Generale in persona del che ha concluso per il rigetto di ricorsi di RS e Je TO e la inammissibilità di днесuelli di Si summa e RA tells Faria, Udit i difensor Av. to Carlo Alberto Mari di Foggia perde late Udito, per la parte civile, l'Avv eI in sostituzione dell'auto Scarano ple Cinsid 4 8239/2012 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 8.3.2011 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza, resa dal locale Tribunale all'esito di giudizio abbreviato, per quanto qui rileva, assolveva gli imputati attuali ricorrenti da alcuni dei reati loro ascritti e rideterminava in senso più favorevole la pena inflitta. Si trattava di procedimento nei confronti di numerosi imputati chiamati a rispondere di un rilevante numero di reati, per alcuni dei quali era già intervenuta assoluzione in primo grado. Nel giudizio di appello il difensore di De TO rinunciava ai motivi di appello tranne quelli attinenti la derubricazione del reato di cui all'art. 416 bis in quello previsto dall'art. 416 e alla esclusione della aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152/91 e conseguente rideterminazione della pena per i relativi reati;
i difensori di EL ZI DO, Di MA ON DO e RA LA rinunciavano ai motivi proposti tranne quello attinente il riconoscimento dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 dPR 309/90. La Corte di appello decideva in conformità, riducendo di conseguenza le pene inflitte. In particolare per De TO riqualificava la contestazione di cui al capo A come associazione a delinquere semplice (non di stampo mafioso) e riteneva l'imputato responsabile di partecipazione ad essa;
escludeva la sussistenza dell' aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152/91 contestata per i capi C8 (detenzione di arma), D29 (estorsione), D45 (tentata estorsione), D46 (tentata estorsione), E65 (furto aggravato); riteneva sussistente l'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 per i reati attinenti gli stupefacenti (capi F108, F120, F121, F130); unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione e con la diminuente del rito, lo condannava alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 1400,00 di multa. Per i reati addebitati a EL ZI (capi F91,F107, F144), Di MA (F137), RA (F131,F132,F143) riconosceva l'attenuante del fatto di lieve entità e riduceva la pena inflitta. Per quanto riguarda la posizione di RS AR, la Corte ne confermava la responsabilità per i reati contestati ai capi F76 e F105 di detenzione e spaccio continuato di cocaina, riducendo la pena infitta in considerazione della scarsa qualità della sostanza trattata.
2.Hanno presentato ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, RS AR, De TO OV, EL ZI DO, Di MA ON DO e RA. 2 A. RS AR deduce: 1) mancanza di prova circa gli elementi costitutivi previsti dalla fattispecie incriminatrice, in relazione ai capi F75 e F105, in quanto non si è compreso quale era la sostanza stupefacente detenuta e quale la destinazione della stessa;
il giudice avrebbe dovuto ravvisare la semplice ipotesi di rilevanza amministrativa e comunque l'attenuante di cui all'art. 73, co.5, dPR 309/90; 2) violazione di legge e difetto di motivazione circa la ritenuta responsabilità per i detti reati in ordine al ritenuto reato associativo di cui al capo B;
per il capo F76 il giudice ha omesso di valutare se gli indizi 2 erano gravi, precisi e concordanti, nonostante che la conversazione (n.43 delle ore 20,20 del 30.3.2002 all'interno della Fiat 1, intercorsa tra RS Leonardo e CC LA fosse suscettibile anche di una diversa interpretazione;
analogo discorso vale per il capo F105(e 106, assorbito nel precedente). 2 B. OV De TO lamenta che la Corte di appello, pur avendo vagliato nel merito la posizione del medesimo, ha omesso di appurare se sussistevano i presupposti per applicare l'art. 129 cod.proc.pen., nonostante che fosse evidente che i reati erano estinti per prescrizione. In particolare i furti erano stati commessi il 29 marzo 2002 e tra tale data e quella della pronuncia della sentenza di appello erano trascorsi circa 9 anni, cioè un periodo superiore ai 7 anni e mezzo della prescrizione;
lo stesso valeva per gli episodi di detenzione di stupefacente attenuati ex quinto comma, commessi in data 18 aprile, 3 e 7 maggio e 25 maggio 2002, in virtù della concessione della detta attenuante;
anche il delitto di cui all'art. 416 era prescritto atteso che nonostante la contestazione facesse riferimento ad un vincolo associativo sino alla fine del 2003, le prove dimostravano che l' operatività e l'esistenza della associazione, e dunque la permanenza, erano cessate nel maggio 2002. Con una successiva memoria insiste nella eccezione di prescrizione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei reati nonostante la rinuncia ai motivi di appello, sia perché si trattava di una rinuncia parziale, cioè non di rinuncia all'impugnazione ma solo ad alcuni motivi;
sia perché, anche a voler considerare l'impugnazione inammissibile per rinuncia, si sarebbe trattato di inammissibilità sopravvenuta, tale essendo la rinuncia, che non avrebbe pertanto dovuto impedire alla Corte di appello di dichiarare la estinzione del reato, ormai compiutasi alla data, 3 marzo 2011, della presentazione della rinuncia parziale ai motivi. Tenuto conto della data (19 settembre 2008) in cui è intervenuta la sentenza di primo grado, doveva trovare applicazione la nuova disciplina della prescrizione introdotta con la legge n.251 del 2005. E per effetto della intervenuta derubricazione del reato associativo e della ritenuta insussistenza dell'aggravante ex art. 7, i reati erano "ritornati" alla forma semplice, cioè non aggravata di partecipazione ad associazione a delinquere, detenzione di stupefacente, tentata estorsione, puniti con pene di 5 anni, 6 anni, 6 anni e mesi 8, per la cui prescrizione era necessario un termine inferiore a quello trascorso tra la data di commissione dei fatti e quella del 3 marzo 2011, di rinuncia parziale ai motivi. 2 C. EL ZI DO, Di MA ON DO e RA LA, con unico, comune ricorso, lamentano l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio;
la pena andava contenuta nei minimi e andavano concesse le attenuanti generiche atteso che gli imputati si erano resi responsabili di sporadici episodi di spaccio attinenti a modici quantitativi di cocaina;
per EL ZI, pur essendo stato riconosciuto in appello il quinto comma, non se ne è tenuto conto nel determinare l'aumento di pena a titolo di continuazione;
(la Corte non ha motivato il diniego di attenuanti generiche per EL ZI e Dr MA e ha ingiustamente e immotivatamente negato la sospensione della pena per RA. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso di RS è inammissibile. Deve premettersi che il medesimo è stato ritenuto responsabile solo dei reati attinenti alla detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, di cui ai capi F 75 e F 105 (in esso assorbito il capo F106), mentre è stato assolto dal reato associativo e pertanto il cenno al reato di cui al capo B è privo di significato. Quanto alle contestazioni per le quali il medesimo è stato ritenuto responsabile, la sentenza impugnata contiene congrua, puntuale ed esaustiva motivazione;
come risulta da quanto riferito dalla Corte di appello, il ricorrente è stato identificato quale il "Mariuccio" cui si riferivano alcuni acquirenti nelle conversazioni tra di loro intercorse. Le censure svolte con il ricorso costituiscono una inammissibile rivalutazione del merito, peraltro genericamente prospettata. La negata concessione dell'attenuante di cui al quinto comma è stata dalla corte di appello sostenuta con riferimento all'abitualità della condotta, ai quantitativi di una certa rilevanza trafficati, desumibili dai prezzi indicati dagli interlocutori e con riferimento anche ai numerosi precedenti penali e dunque con una complessiva valutazione di elementi negativi che hanno portato ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di lieve entità. La motivazione è congrua e pertanto non censurabile.
2. E' fondato, nel senso appresso specificato, il ricorso di OV De TO in relazione alle contestazioni di furto di cui ai capi E 49 ed E 65. L'esame di tale ricorso impone un chiarimento sugli istituti della inammissibilità del ricorso, della formazione ed estensione del giudicato anche con riferimento alla presentazione dell'impugnazione, con particolare riguardo ai processi cumulativi, per il quale è opportuno richiamare gli insegnamenti delle sezioni Unite di questa Corte.
3. Con la sentenza 27 giugno 2001, RA le sezioni Unite hanno ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto esclusivamente per far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e prima della proposizione del ricorso, privo di qualsivoglia doglianza relativa alla decisione, in quanto esso viola il principio enunciato dall'art. 581, lettera a, c.p.p., ed esula dai motivi in relazione ai quali può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 606, comma 1, c.p.p Il principio è stato richiamato in occasione della sentenza AC (22 marzo 2005 n.23428) con cui sempre le sezioni Unite hanno ulteriormente precisato la linea interpretativa adottata, stabilendo che anche nel caso di prescrizione maturata prima della pronuncia di appello, la inammissibilità della impugnazione (nella specie per genericità dei motivi con cui si contestava la sussistenza di un quadro indiziario idoneo a giustificare la affermazione di responsabilità) impedisce il rilievo di ufficio della prescrizione ex art. 129° cod.proc.pen. 4 Da questi due principi deriva chiaramente che un ricorso per cassazione che abbia ad oggetto unicamente la richiesta di dichiarare una prescrizione formatasi dopo la sentenza di appello è inammissibile;
ma resta il dubbio se altrettanto inammissibile sia un ricorso che eccepisca una prescrizione verificatasi prima di tale sentenza e che contenga soltanto tale motivo ( in questo sez. I 4.6.2008 n.24688 Rv. 240594 e sez. III 8.10.2009 n.42839 Rv. 244999). Il Collegio non condivide tale linea interpretativa e ritiene che non possa ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale viene dedotto il mancato rilievo della prescrizione nel giudizio di appello, sia pure allorchè la prescrizione non sia stata in tale sede eccepita dall'interessato. Stante infatti la regola posta dall'art. 129 cod.proc.pen., significativamente rubricato "obbligo del giudice della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità” il giudice deve rilevare di ufficio la prescrizione e nel caso che ciò non faccia, come ben può accadere anche per mero errore materiale, il ricorso per Cassazione, anche se si limita a dedurre una tale situazione non è inammissibile per genericità, ma fondato. Esso infatti ' contiene, così come richiesto dalla sentenza RA, una doglianza relativa alla decisione impugnata e precisamente quella, che può essere anche implicitamente formulata, di non aver fatto applicazione dell'art. 129. Nello stesso senso qui sostenuto, ma sotto un diverso percorso motivazionale, si è di recente espressa altra sezione di questa Corte (Sez. 5, 16.11.2011n.595 Rv. 252666).
4. Occorre poi una riflessione sulla estensione della impugnazione nei processi cumulativi. Deve in proposito richiamarsi la sentenza del 19 gennaio 2000 n.1, Tuzzolino nella parte in cui le sezioni unite hanno ribadito la esistenza di "un filone cospicuo ed ininterrotto della giurisprudenza di questa Corte, in cui, fin da quando era in vigore il codice del 1930, è stato precisato che, in caso di sentenza cumulativa relativa a più imputazioni i singoli capi della sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico e, perciò, anche ai fini dell'impugnazione, stante il principio della pluralità delle azioni penali, tante per quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni. Ne deriva che, per quanto i diversi capi siano contenuti in una sentenza documentalmente unica con la quale il giudice di merito ha statuito in ordine alle distinte imputazioni, ognuno di essi conserva la propria individualità e passa in cosa giudicata se non investito da impugnazione". Da tali chiarissime considerazioni, sia pure rese in occasione di una diversa questione giuridica, deriva che pur essendo formalmente unico il documento che rappresenta e contiene l'impugnazione, la stessa deve considerarsi concettualmente distinta ed autonoma per quanto riguarda i singoli reati, cioè i vari capi della sentenza. Con la conseguenza che l'ammissibilità o inammissibilità della stessa deve essere valutata in relazione ai singoli capi cui si riferisce.
5. Devono da ultimo richiamarsi i principi valevoli in tema di presentazione dei motivi ed in particolare quello, ancora di recente ribadito (Sez. 1, n.40932 del 26.5.2011 Rv. 251482) secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano 5 capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (cfr .anche sez.. VI 21.9.2011 n.73 rv. 251780 ) 6.Da tali premesse deriva che, come già si è detto, il ricorso di De TO è fondato, nel senso appresso specificato, soltanto in relazione alle contestazioni di furto di cui ai capi E 49 ed E 65, mentre è inammissibile per il resto. Quanto ai due episodi di furto, il ricorrente eccepisce la intervenuta prescrizione già nel giudizio di appello, sul presupposto, evidentemente, che, essendo venuta meno l'aggravante speciale, trattasi di furti semplici o, al più, mono-aggravati. Ed in effetti in tal caso il termine di prescrizione sarebbe di sette anni e mezzo (sia in base alla vecchia, sia in base alla nuova prescrizione) e poiché i due reati sono stati commessi entrambi il 29 marzo del 2002, alla data della pronuncia della sentenza di appello (8 marzo 2011) gli stessi sarebbero stati già prescritti e la Corte avrebbe dovuto rilevare la causa estintiva. Se così fosse, l'attuale ricorso sarebbe evidentemente, come sopra si è detto ammissibile e fondato. Tuttavia il presupposto su cui tale ragionamento si basa non risulta affatto chiaramente accertato, atteso che le due contestazioni di cui trattasi sono formulate con la indicazione degli artt. 624 e 625 cod.pen. (oltre che, il solo capo E65 all'aggravante ex art. 7 d.l. 152/91), addebitandosi all'imputato il furto di una autovettura, senza però che sia possibile verificare se la contestazione comprende una sola o invece più aggravanti ex art. 625. Si tratta di un elemento di assoluta rilevanza, atteso che mentre nel primo caso (furto monaggravato) la prescrizione massima decorre con lo scadere di sette anni e mezzo dal fatto, nel secondo sono invece necessari, secondo la nuova normativa sulla prescrizione, più favorevole, dodici anni e mezzo. Di tale accertamento si farà carico il giudice di rinvio attraverso un controllo degli atti di indagine compiuti e utilizzabili, controllo che è evidentemente precluso a questa Corte. Tale giudice valuterà altresì se sussistano i presupposti per un eventuale effetto estensivo nei confronti del coimputato. Per quanto riguarda gli altri reati, De TO è stato ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione a delinquere fino a tutto il 2003 (capo A), detenzione di arma commesso il 9 aprile 2002 (C8), estorsioni e tentate estorsioni (capo D29 commesso il 7.4.2002, D45 commesso il 19.4.2002, D46 commesso il 7.4.2002), cessioni di cocaina, con l'attenuante ex art, 73, co.5, dPR 309/90, capi F108 commesso il 18.4.2002, F120 commesso il 3.5.2002, F121 commesso il 7.5.2002, F130 commesso il25.5.2002, F131 commesso il 13.4.2002, F132 commesso il13.4.2002, F143 commesso il 13.4.2002. Con il ricorso per cassazione egli si è limitato a dedurre l'intervenuta prescrizione per i due furti di cui già si è detto, di detenzione di stupefacente e di associazione a delinquere. Nulla ha dedotto per gli altri reati ed in particolare per quelli di tentata estorsione e detenzione di arma, la cui considerazione è intervenuta solo con la memoria sopra menzionata. Per quanto sopra detto è evidente che su di essi si è formato il giudicato. 6 Il reato di associazione a delinquere è contestato “per tutto il 2002 e 2003", cioè fino al 31 dicembre 2003. Il nuovo, più favorevole termine di prescrizione (ex legge 5 dicembre 2005 n.251) di sette anni e mezzo si è compiuto il 30 giugno 2011 e cioè dopo la data, 8 marzo 2011, in cui è intervenuta la sentenza di appello. A tale data il reato non era prescritto e l'attuale ricorso, che denuncia unicamente una prescrizione non verificatasi precedentemente alla pronuncia di appello, è inammissibile. I reati in materia di stupefacenti riguardano tutti episodi attinenti alla detenzione illecita e spaccio di cocaina, condotta che, anche tenuto conto della concessione dell'attenuante del fatto lieve, era punita, sia in base alla nuova normativa sostanziale di cui alla legge sia in base alla precedente, da uno a sei anni. Risulta legge più favorevole, ai fini del computo della prescrizione, la normativa del codice prima della riforma intervenuta con legge n.251 del 2005 in quanto, consentendo essa di tenere conto del reato ritenuto in sentenza e delle attenuanti, la pena cui aversi riguardo per il computo della prescrizione era appunto quella massima, 6 anni, prevista per l'ipotesi attenuata che comporta un termine di prescrizione di 15 anni, non ancora decorso. La nuova normativa è più sfavorevole perché non consente di tenere conto delle attenuanti e determina la prescrizione con riguardo alla pena massima prevista dalla legge per il reato base (20 anni).
7. Passando ad esaminare i ricorsi di EL ZI, Di MA e RA, i tre imputati hanno rinunciato ai motivi di appello tranne quello riguardante la concessione della attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73. Ciò rileva anche ai fini delle attenuanti generiche, potendosi richiamare il precedente di questa Corte (sez. I 11.4.2012 n.19014 rv 252861) secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti. Circa la negata sospensione condizionale della pena per RA, la corte d'appello ha rilevato che dalle conversazioni intercettate il medesimo risultava pienamente inserito nell'ambiente criminale ed ha motivato su tale presupposto il provvedimento negativo;
si tratta di motivazione congrua e logica che non può essere oggetto di contestazione. Risulta invece fondato il motivo formulato da EL ZI con il quale si deduce una reformatio in peius nel trattamento sanzionatorio. Infatti l'aumento in continuazione per i due episodi di spaccio di cocaina concorrenti con quello ritenuto più grave era stato determinato in primo grado nella misura di un anno di reclusione e 4000 euro di multa ed è stato determinato in grado di appello in un anno e 600 euro. Il giudice di appello ha però riconosciuto all'imputato l'attenuante del fatto lieve per tutte le ipotesi contestate e di ciò avrebbe dovuto tenere conto nella nuova determinazione dell'aumento di pena per la continuazione anche in relazione alla pena detentiva (v. sez. VI 30.4.2005 n.33007 rv. 231657).
7. In conclusione deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di De TO OV in relazione alle imputazioni di cui ai capi E49) ed E65), ex 7 artt. 624 e 625 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari;
mentre nel resto il ricorso va rigettato. Deve altresì essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di EL ZI DO limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di RS AR, Di MA ON DO e RA LA, che vanno pertanto condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di €. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De TO OV in relazione alle imputazioni di cui ai capi E49) ed E65), ex artt. 624 e 625 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Rigetta nel resto tale ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL ZI DO limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Dichiara inammissibili i ricorsi di RS AR, Di MA ON DO e RA LA, i quali condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di €. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6.11.2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Seri end Francesco Marzano Luisa Bianchi prancesco Mantan CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 DIC. 2012 L A E IL-FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U S Gio Maria TIBERIO 8