Sentenza 7 luglio 2009
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato nei confronti della sentenza di condanna emessa in appello, proposto per l'unico motivo della violazione di legge consistente nell'omessa immediata dichiarazione della causa estintiva della prescrizione maturatasi prima della pronuncia dell'impugnata sentenza, seppure nel grado di appello la questione non sia stata dedotta dalla difesa. (La Corte ha poi statuito che la sentenza deve essere annullata senza rinvio con contestuale dichiarazione di estinzione del reato).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2009, n. 38704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38704 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2009 |
Testo completo
6 cape the Deuts
Messimore 4 38 704 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 07/07/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. Rel. Consigliere - 3444/09 Dott. ANTONIO ESPOSITO
Dott. LAURENZA NUZZO
- REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 25028/2007 Dott. MARGHERITA TADDEI
Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
- Consigliere -
Dott. GEPPINO RAGO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) IO AT N. IL 28/08/1969
avverso la sentenza n. 2486/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/03/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Muu che ha concluso per l' on the who surly sinco Алша менден кем Unt nota for fire miliona
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit difensor Avv.
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La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 30 marzo 2007, ha confermato la decisione del Tribunale di quella città che, in data 9/6/2005, aveva affermata la penale responsabilità di ME TR in ordine al delitto di ricettazione di un ciclomotore,
accertato il 23/2/1991.
Avverso la decisione di II grado ricorre per Cassazione l'imputato deducendo come unico motivo: Inosservanza della legge penale ex art. 606 lett. (b, con riferimento al combinato disposto degli arti. 129 e.p.p. e 157 c.p.
Assume il ricorrente che la decisione della Corte di Appello non è condivisibile nella parte in cui ha confermato la sentenza di condanna, emessa in primo grado, senza dichiarare d'ufficio l'avvenuta prescrizione del reato, commesso il 23/2/1991.
Rileva in proposito il ricorrente che, anche applicandosi la disciplina preesistente alla novella della L, 205/2005, (per essere stata la sentenza di I grado il 6/6/2005), il termine
3 decennale di prescrizione del reato di ricettazione sarebbe maturato il 23.02.2001.
Con l'interruzione medio tempore, nella specie verificatasi, con il decreto di citazione a giudizio e con la sentenza di primo grado del 06/06/2005, la prescrizione è maturata il giorno 23.02.2006.
Invero, il processo di primo grado si era risolto in sole due udienze, e non risultavano agli atti motivi di sospensione della prescrizione;
conseguentemente, la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di riforma per intervenuta prescrizione del reato contestato, anche in assenza di specifica doglianza della difesa.
In sostanza, la Corte, incorrendo in un clamoroso errore, con la sentenza del 30 marzo
2007, si è pronunciata illegittimamente su di un reato già prescritto, e del quale doveva essere rilevata d'ufficio l'estinzione, avvenuta 13 mesi prima.
Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata la Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Ritiene questo Collegio di non condividere l'orientamento espresso da S.U. 22/06/2005 n°
23428 (ric. Bracale, RV 231164) secondo cui “l'inammissibilità del ricorso per Cassazione
(nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel Giudice" (così testualmente la massima ufficiale).
Le S.U. sono pervenute alla declaratoria di inammissibilità dopo aver ripercorso l'iter giurisprudenziale in ordine alla “tematica avente ad oggetto i rapporti tra inammissibilità
dell'impugnazione e applicazione delle cause di non punibilità, secondo un modello direttamente scaturente già nel rigore dell'abrogato codice di rito dalla distinzione tra cause di inammissibilità originarie e cause di inammissibilità sopravvenute, le prime soltanto preclusive dell'applicazione dell'art. 129 c.p.p.".
Le S.U. hanno, in proposito, richiamato le precedenti decisioni S.U. 30/06/1999, Piepoli e
S.U. 22/11/2000, De Luca, (entrambe redatte dallo stesso estensore della decisione
"Bracale"), con le quali, con riferimento, di volta in volta, alle varie cause di inammissibilità,
si è pervenuti alla enunciazione del principio in base al quale l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, dovuta alla genericità dei motivi, alle censure di merito e alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., (principio applicato proprio nella ipotesi di prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). Continuano le S.U. -
(sempre nella motivazione della sentenza "Bracale") - con l'affermazione che “Le linee ermeneutiche tracciate dalle decisioni delle Sezioni unite si riflettono sul rilievo della prescrizione del reato nel frattempo sopravvenuta. Conseguente - pure se la relativa "ratio decidendi" non è perfettamente sovrapponibile - diviene in tale contesto l'ulteriore principio
2 di diritto secondo cui il ricorso per Cassazione proposto esclusivamente per far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e prima della proposizione dell'atto di impugnazione, se doglianza relativa alla sentenza medesima, viola il criterio enunciato nell'art. 581, lett. a), ed esula dai motivi in relazione ai quali può essere proposto il ricorso,
a norma dell'art. 606, ed è, pertanto, inammissibile (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera.).
Secondo un canone già ricavabile da una precedente decisione che, chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale circa la possibilità di dichiarare estinto il reato per prescrizione quando i motivi di impugnazione non abbiano ad oggetto l'accertata sussistenza del reato, ma riguardino soltanto la pena, nel risolvere positivamente il conflitto interpretativo sul rilievo che il giudicato si forma sul capo e non sul punto della decisione, ha comunque subordinato l'applicabilità della causa estintiva, in attuazione del precetto di cui all'art. 609 commi 1 e 2, c.p.p., alla mancata formazione del giudicato sui singoli capi della sentenza e, dunque, all'ammissibilità dell'atto di impugnazione (Sez. Un.,
:
19 gennaio 2000, Tuzzolino). Tanto da evocare un profilo della tematica sul versante sia della deducibilità sia della rilevabilità di ufficio della causa estintiva maturata dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per ricorrere in Cassazione in presenza di un ricorso affetto da inammissibilità "originaria". "Le considerazioni che precedono conducono queste Sezioni unite alla conclusione che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge
{art. 591, comma, 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione;
art. 606, comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla di ufficio”.
A prescindere dalla considerazione, sulla quale si ritornerà più diffusamente in seguito,
che in nessuna parte della sentenza "Bracale" si rinviene l'espressione contenuta nella massima ufficiale: "prescrizione pur maturata in data anteriore alla pronuncia della }
sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel Giudice", la conclusione cui pervengono le S.U. non appare condivisibile già per la semplice constatazione che esse finiscono con l'applicare, ad una ipotesi completamente diversa, una costruzione giuridica che trova il suo fondamento esclusivamente nella seguente, peculiare sequenza:
sentenza di condanna (ritualmente emessa nel giudizio di appello) successivo inammissibilità del ricorso per Cassazione verificarsi della prescrizione del reato che esclude ab origine l'instaurarsi di un valido rapporto processuale di impugnazione ed impedisce, quindi, l'operatività di qualsivoglia causa di non punibilità (salvo il caso di abolitio criminis o della riconosciuta illegittimità costituzionale della norma).
In sostanza, quell'iter argomentativo presuppone indefettibilmente due condizioni:
a) Che la fase del Giudizio di appello si sia ritualmente svolta e sia pervenuta ad una sentenza di condanna;
b) Che il ricorso per Cassazione sia contrassegnato dalla inammissibilità originaria del ricorso (per non specificità dei motivi, per la manifesta infondatezza degli stessi,
-ecc.) la quale rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio, ed importa la formazione del giudicato che deve, quindi, ritenersi precedente e risalente alla decisione inammissibilmente impugnata.
È, invero, dalla esistenza di tali presupposti che si fa scaturire l'argomentazione che la causa estintiva del reato, verificatasi dopo la emanazione della sentenza di II grado, deve essere considerata come tardivamente sopravvenuta, quando, cioè, è già intervenuta, in sostanza, la irrevocabilità della decisione emessa ed è preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare, (oltre che ovviamente di dedurre), la causa estintiva ex art. 129 c.p.p., norma non può più operare per la sostanziale definizione del giudizio (di responsabilità) e, quindi,
per la sostanziale mancanza di quel "grado” la cui effettiva sussistenza legittimerebbe,
invero, l'operatività della norma. In questo caso la decisione di inammissibilità del Giudice
bew :
"ad quem" riveste valore meramente ricognitivo della già intervenuta irrevocabilità della sentenza precedentemente emessa.
Ma tale impostazione giuridica - (peraltro vigorosamente contestata dalla maggior parte della dottrina) - applicata dalle S.U. anche al caso sottoposto all'esame della sentenza
"Bracale", ha un suo fondamento, che ne giustifica l'operatività, unicamente alla ipotesi in cui si discuta di prescrizione verificatasi dopo la sentenza di II grado, solo in tal caso essendo possibile, per come si è già accennato, ipotizzare - in presenza di una causa di inammissibilità originaria del ricorso per Cassazione - un "giudicato sostanziale" e una fase o grado di giudizio soltanto “apparente".
Tutto ciò non vale evidentemente nella diversa ipotesi in cui la prescrizione si sia già
precedentemente verificata perché il decorso del tempo "fulmina" il reato, impone, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 c.p. e 129 c.p.p.- (norma quest'ultima emanata, oltre che per esigenze processuali, anche in attuazione del "favor rei") di
-
arrestare lo svolgimento del processo;
preclude al Giudice - nell'esercizio di un potere-
dovere di iniziativa ufficiosa di proseguire le indagini;
lo obbliga alla immediata
-
declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato è
estinto.
E a nulla rileva il richiamo alle decisioni delle S.U. (Cavalera e Tuzzolino) giacché esse riguardano sempre l'ipotesi in cui la causa estintiva del reato sia sopravvenuta alla sentenza di Il grado (anche se prima della proposizione del ricorso per Cassazione, ma ciò non sposta, per come è ovvio, i termini della questione). È evidente che, nel caso esaminato dalla prima decisione, il solo motivo con il quale si intende far valere, (e, quindi,
far dichiarare, ex art. 129 c.p.p., la estinzione nel grado di Cassazione), la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di condanna di I grado, senza dedurre qualsiasi doglianza relativa alla sentenza medesima, rende il ricorso inammissibile, non determina l'instaurarsi del rapporto processuale, sicché la causa estintiva, intervenuta tardivamente, non spiega alcuna efficacia.
Allo stesso modo, nel caso esaminato dalla decisione "Tuzzolino", il dedurre censure solo relativamente al trattamento sanzionatorio senza che esse investano l'accertata sussistenza della responsabilità, rende inammissibile il ricorso, determina il passaggio in giudicato della sentenza che acclara la responsabilità - non contestata - rende ininfluente la causa estintiva, anche qui tardivamente sopraggiunta, che non può operare ex art. 129
c.p.p..
È agevole, allora, constatare che l'applicazione "sic et simpliciter" di tale impostazione giuridica, (comune a tutte le sentenze delle S.U.), al diverso caso in esame, operato nella sentenza "Bracale”, rende la motivazione adottata sostanzialmente apparente poiché
pone a base della decisione un principio: la formazione di un giudicato in senso sostanziale – (l'essere, la sentenza di Il grado divenuta giudicato in senso sostanziale per l'inammissibilità originaria da ricorso che rende irrilevante il sopravvenire di una causa estintiva del reato, dopo la decisione) - non applicabile al caso di specie ove la causa estintiva interviene prima della sentenza di II grado, e con il ricorso per Cassazione si contesta in radice la sentenza stessa - (doveva essere emessa una declaratoria di non doversi procedere, è stata, invece, emanata, in violazione di legge, una sentenza di condanna con irrogazione della pena) – di tal ché non può, in alcun modo, ritenersi che in
-
ordine a quella sentenza fondatamente impugnata si sia formato il c. d. giudicato sostanziale.
Appare francamente insostenibile ritenere che - violato dal Giudice l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva e pervenutosi (illegittimamente) da parte di quel Giudice
ad una sentenza di condanna - si possa, a fronte di uno specifico motivo con il quale si denunzia la violazione di quell'obbligo e, quindi, la violazione della norma che lo impone,
invocare il giudicato (sostanziale) di quella sentenza, (impugnata per violazione di legge),
6 assumendo essere il motivo (la violazione di legge) generico o manifestamente infondato e, facendo così, retroagire gli effetti dell'assunto (inesistente) giudicato addirittura ad un momento antecedente alla emanazione della sentenza stessa al punto da travolgere e rendere ininfluente la causa estintiva già a quel momento irrimediabilmente verificatasi.
È elementare principio di diritto che il Giudice di merito una volta che si sia verificata la
oggettiva condizione del decorso del tempo non ha altra scelta se non quella di-
"dichiarare immediatamente” la causa estintiva già, “ope legis", verificatasi e non può
pervenire - pena la nullità del provvedimento adottato ad una decisione di condanna
-
dell'imputato e, quindi, allo stesso sfavorevole, (che esporrebbe il Giudice anche a rilievi di carattere disciplinare), decisione da considerarsi “tamquam non esset” e, come tale,
impugnabile con ricorso per Cassazione per violazione di legge, che dà vita ad una valida instaurazione del procedimento innanzi alla Corte Suprema la quale potrà, così, esercitare i suoi poteri-doveri ufficiosi.
+
Ed, invero, in questo caso, a differenza di quanto accade nella ipotesi in cui la causa estintiva intervenga dopo la sentenza di II grado, viene eccepito, non solo e non tanto la
(oramai) intervenuta prescrizione, quanto la violazione da parte della Corte di merito di una precisa disposizione di legge - (nella specie, di uno dei principi cardine del sistema processuale) che impone al Giudice "l'obbligo (indeclinabile) della immediata
-
declaratoria di determinate cause di non punibilità”: l'art. 129 del codice di rito - dopo aver enunciato in rubrica l'obbligo suddetto - specifica al 1° comma che "in ogni stato e grado del processo, il Giudice, il quale riconosce che il reato è estinto lo dichiara, di ufficio, la sentenza”.
Non è, quindi, qui a parlarsi di impugnazione inammissibile siccome proposta unicamente per far valere la prescrizione senza rivolgere qualsiasi doglianza avverso la sentenza impugnata e, che, quindi, come tale si risolve in un gravame meramente apparente e J
inidoneo e che viola, comunque, anche il criterio di specificità (così come ritenuto da Cass.
n° 24688/'08).
Si è, invece, in presenza di uno specifico motivo di ricorso che investe direttamente e
"in toto" la sentenza impugnata (di condanna) fondatamente deducendosi che essa era stata illegittimamente pronunziata con l'affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine ad un reato già irrimediabilmente prescritto, decisione che non poteva essere emessa perché il reato era estinto e vi ostava il disposto previsto dall'art. 129 c.p.p..
In sostanza, si verte nella ipotesi in cui viene esattamente dedotto che, in presenza di un reato "estinto”, nessuna decisione sfavorevole all'imputato può giammai essere emanata,
senza per ciò stesso incorrere in una precisa violazione della norma, come tale,
censurabile innanzi alla Corte di legittimità - appunto con lo specifico motivo di violazione di legge sicuramente idoneo a introdurre ritualmente il nuovo giudizio che impedisce che quella sentenza, così specificamente e fondatamente impugnata, passi in
! giudicato.
Ne consegue che la Corte di Cassazione, una volta accertata la inosservanza da parte del
Giudice, dell'obbligo di legge, dovrà annullare la sentenza di condanna perché quel
Giudice non poteva assumere una decisione di colpevolezza ed irrogare una pena in quanto, al momento della (illegittima) decisione di condanna, il reato era già "ope legis”
estinto per l'oggettivo decorso del tempo previsto dalla legge per la prescrizione di quel reato e il Giudice non aveva altra scelta se non quella di arrestare lo svolgimento del processo e di dichiarare immediatamente che non era più possibile procedere nei confronti dell'imputato per la estinzione del reato stesso.
Il non averlo fatto determina inevitabilmente l'annullamento della sentenza di condanna emessa in violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.), annullamento che sarà senza rinvio sotto il profilo che la Corte di Cassazione dovrà - proprio in ossequio all'inderogabile principio di cui all'art. 129 c.p.p. e al disposto del 2° comma dell'art. 609 c.p.p. - rilevare e dichiarare, ora per allora, la estinzione del reato per prescrizione.
Un'ultima considerazione si impone.
Come si è accennato in precedenza, ad un'attenta lettura della decisione "Bracale" non si evince, in verità - come viceversa risulta dalla massima ufficiale, come prima riportata e nella quale vi è inciso “prescrizione non dedotta né rilevata da quel Giudice”, (cioè
****
dell'appello) - che sia stata in quel caso sollevata e affrontata la questione delle conseguenze scaturenti dalla mancata preposizione della eccezione di prescrizione innanzi alla Corte di Appello.
Invero, il principio di diritto affermato nella sentenza "Bracale" è nei seguenti termini:
"l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma, 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di
! impugnazione;
art. 606, comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla di ufficio”.
Ed è del tutto evidente che il riferimento è alla (non)deducibilità e alla (non)rilevabilità della prescrizione nel giudizio di Cassazione;
(così come sempre a tale fase si riferisce la sentenza "Bracale" quando, con riguardo alla decisione "Tuzzolino", afferma: "Tanto da evocare un profilo della tematica sul versante sia della deducibilità sia della rilevabilità
di ufficio della causa estintiva maturata dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per ricorrere in Cassazione in presenza di un ricorso affetto da inammissibilità "originaria").
Peraltro, ad avviso di questa Corte, la decisione delle S.U. "Bracale” non poteva pervenire,
(e non è pervenuta), ad una siffatta affermazione, (così come riportata nella massima ufficiale), per la contraddizione insanabile, ontologica, insita nella equiparazione tra eccezione di parte e rilevabilità di ufficio da parte del Giudice.
9 Se la norma impone espressamente al Giudice l'obbligo di rilevare di ufficio peraltro
"immediatamente” – la causa estintiva, nessuna rilevanza può attribuirai alla mancata eccezione della parte - (che può soltanto, ove lo ritenga, nell'ambito della discrezionale scelta di strategie difensive, sollecitare il Giudice a provvedere di ufficio ex art. 129 c.p.p.)
-senza che dal mancato esercizio di tale facoltà discrezionale possano, in alcun modo,
farsi discendere conseguenze pregiudizievoli per l'imputato.
A ben guardare, quando si afferma (Cass. 24688/'08): "in tale situazione non può
dichiararsi la estinzione del reato per prescrizione neppure se fosse maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, non essendo stata dedotta né rilevata nel giudizio di merito" (e si fa riferimento a Cass. S. U. 22 giugno 2005 "Bracale"), significa
- e ciò è inammissibile - far discendere dalla circostanza che la prescrizione non è stata rilevata nel giudizio di merito (e, quindi, dall'errore del Giudice, oggetto del ricorso),
l'inammissibilità del ricorso stesso;
così come si fa discendere e ciò è altrettanto inaccettabile l'inammissibilità del ricorso dalla mancata attivazione di una facoltà
-
discrezionale di sollecitare un obbligo posto dalla legge esclusivamente in capo al Giudice.
Ed è proprio in applicazione del principio dell'assoluta irrilevanza della omessa deducibilità
di parte a fronte del potere-dovere del Giudice, che l'art. 606 n° 3 c.p.p. - nello stabilire che il ricorso per Cassazione è inammissibile se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (come, ad es., un ricorso volto a far valere una unità a regime intermedio non dedotta in appello) - esclude da tale previsione "i casi previsti dall'art. 609 comma 2", in virtù del quale "la Corte decide, altresì, le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo” e, tra le questioni rilevabili di ufficio, vi è, in primo luogo, proprio quella concernente l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., essendo la Corte,
in virtù della suddetta disposizione chiamata innanzitutto a verificare la sussistenza di cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p...
u 10 A
b Del resto, evidente è la illogicità e la contraddittorietà insita nell'argomentazione secondo
- mentre la Corte di legittimità, nella ipotesi di ricorso infondato, deve cui necessariamente, nell'esercizio del potere-dovere cui è vincolato dal combinato disposto di cui agli artt. 129 e 609 II comma c.p.p., rilevare e dichiarare la prescrizione nelle more del giudizio di Cassazione intervenuta, con il conseguente annullamento della sentenza di
Il grado - tale potere-dovere non potrebbe essere esercitato nonostante la fondatezza di un ricorso che prospetta alla Corte l'errore del giudice di merito che, anziché dichiarare che non è più possibile procedere contro l'imputato, anziché "congelare" il giudizio, lo prosegue in violazione di legge, pervenendo ad una illegittima sentenza di condanna. È
difficile comprendere perché, in questo secondo caso, a differenza del primo, la Corte non può rilevare l'errore del Giudice che ha determinato una violazione di legge, non può
rilevare la prescrizione già da tempo maturata, non può annullare la decisione illegittimamente emessa, gravemente pregiudizievole per l'imputato.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione
P. Q. M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, annulla la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma alla P.U. del 7 luglio 2009.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Dr. Antonio Esposito) NCELLERIA
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2009
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