Sentenza 16 settembre 2014
Massime • 1
L'inapplicabilità dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 alle pene inflitte per reati in relazione ai quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203 (agevolazione o metodo mafioso) opera anche per i delitti tentati.
Commentario • 1
- 1. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2014, n. 41755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41755 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/09/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2418
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 6103/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA;
nei confronti di:
BI PP N. IL 28/03/1981;
avverso l'ordinanza n. 154/2013 TRIBUNALE di MESSINA, del 10/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10.12.2013 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sull'opposizione proposta da IL GI, applicava il beneficio dell'indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006, in relazione alla condanna alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al multa, per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Riteneva, in specie, che, alla luce dei recenti arresti della Corte di legittimità, le ipotesi di esclusione dal beneficio dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, art. 1 hanno riguardo esclusivamente ai reati consumati, in ragione della pacifica autonomia delle fattispecie tentate e in mancanza di un espresso richiamo nella legge che fa riferimento soltanto al reati consumati e non può essere suscettibile di interpretazioni estensive anche per quel che riguarda la previsione di cui alla L. n. 241 del 2006, art. 1, lett. d).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Messina denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riferimento alla L. n. 241 del 2006, art. 1, lett. d). Richiamate le decisioni di questa Corte sul punto, afferma che, stante la ratio evidente della disposizione, la esclusione dell'applicazione dell'indulto di cui alla lett. d) relativa ai "reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7" va riferita anche alle fattispecie tentate.
Pertanto, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del pubblico ministero è fondato.
Il Collegio condivide e ribadisce quanto affermato da questa Corte rilevando che la esclusione dell'indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241 per le pene inflitte per reati in relazione ai quali ricorre la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (agevolazione o metodo mafioso), opera anche per i delitti tentati (Sez. 1, n. 43037 del 16/10/2008, Oliveri, rv. 241835). Tale arresto è stato ribadito con ulteriori precisazioni che vanno qui richiamate al fine di chiarire la distinzione tra le esclusioni previste alla L. n. 241 del 2006, art. 1, lett. a) e b) e quella indicata alla lett. d) (Sez. 1, n. 299 del 27/11/2009, Egitto, rv. 246223; Sez. 1, n. 8316 del 10/12/2009, Coletta, rv. 246307). In specie, è stato rilevato che, impregiudicata l'autonomia del tentativo rispetto al reato consumato, quando la legge richiama per determinati effetti la fattispecie, senza riferimento alla consumazione o al tentativo, non necessariamente la disposizione attiene soltanto al reato consumato. È necessario, infatti, verificare l'intenzione del legislatore ed individuare la ratio della norma che, nel caso in esame, è facilmente desumibile tenendo conto del tenore letterale del provvedimento di clemenza di cui alla L. n. 241 del 2006. In particolare, deve rilevarsi che per i casi di esclusione indicati all'art. 1, lett. a) e b), L. citata viene fatto espresso riferimento a fattispecie delittuose di cui si indicano gli articoli di legge, tanto da far legittimamente ritenere che il divieto di applicazione dell'indulto non è estensibile alle fattispecie tentate;
esse, infatti, operano una selezione specifica e chiusa, vuoi richiamando l'articolo di legge e la rubrica (lett. a), vuoi rinviando ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Diversamente accade per l'indicazione delle successive lettere ove si fa riferimento ai reati con una terminologia più ampia, che non può essere casuale, e che ha riguardo, all'evidenza, a tutte le fattispecie per le quali ricorrono le circostanze aggravanti di cui alle lett. c), d) ed e) alle quali il legislatore riconduce un particolare disvalore sul quale fonda la esclusione dell'applicazione del beneficio dell'indulto.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Si comunichi al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014