Sentenza 4 ottobre 2017
Massime • 1
La correzione di errori materiali incidenti su capi e punti della decisione divenuti irrevocabili è riservata, anche nel caso di impugnazione proposta in relazione ad altri capi e punti, alla competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2017, n. 57818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57818 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2017 |
Testo completo
57818-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/10/2017 Sent. n. sez.3249/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente - ROSA ANNA SARACENO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.3981/2017 STEFANO APRILE ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: null PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO parte offesa nel procedimento c/ RE ST nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2016 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
سلامlette/sentite le conclusioni del PG he he dest l'auvillamento serpe with shell'ordinanza F Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 7 maggio 2014 il Tribunale di Vallo della Lucania condannava gli imputati AN RR, CI OZ e RI NA alla pena di giorni venti di arresto ciascuno, in quanto ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 650 cod. pen., contestato per avere omesso di ottemperare all'ordinanza del Sindaco di Centola dell'11 settembre 2009, che aveva loro ingiunto di svuotare periodicamente le vasche di raccolta delle acque nere a servizio dell'immobile da ciascuno di essi abitato.
1.1 Con successiva ordinanza in data 21 novembre 2016 lo stesso Tribunale, rilevato che nella sentenza, emessa a definizione del procedimento a carico del RR, della OZ e della NA, era stata omessa la statuizione di sospensione condizionale della pena, pur riportata nel dispositivo letto in udienza, disponeva la correzione della predetta omissione con integrazione del documento in termini conformi.
1.2 Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) violazione di legge processuale per avere il Tribunale: -aggiunto la statuizione di concessione della sospensione condizionale della pena "de plano" senza instaurazione del contraddittorio e senza consentire la partecipazione dell'organo dell'accusa che avrebbe potuto dedurre fatti ed elementi decisivi, mentre avrebbe dovuto procedere secondo il rito camerale partecipato ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.; -operato la correzione sebbene al momento del deposito della sentenza in cancelleria non sussistesse alcun profilo di difformità tra motivazione e dispositivo e tale pronuncia era stata impugnata alla Corte di appello senza che nessuna delle parti avesse sollevato questioni relative relative all'assenza della sospensione condizionale della pena o alla difformità tra dispositivo e motivazione, sicchè non avrebbe potuto modificarsi una decisione irrevocabile nel suo contenuto con un intervento, che richiedeva l'esercizio di un potere discrezionale;
-modificato un provvedimento impugnato, che avrebbe dovuto essere emendato soltanto dal giudice dell'impugnazione e non dal giudice di primo grado;
-rilevato questioni che incidevano sul titolo esecutivo, che avrebbero potuto essere rilevate soltanto mediante incidente di esecuzione;
b) abnormità del provvedimento per la singolarità della decisione, che si pone strutturalmente al di fuori del sistema organico della legge processuale.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Cuomo, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del 1 му provvedimento impugnato, condividendo i motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.L'iniziativa impugnatoria assunta dal Procuratore ricorrente valorizza un dato oggettivo indiscutibile, ossia l'avvenuta integrazione del dispositivo della sentenza di condanna, pronunciata nei riguardi degli imputati RR, OZ e NA, con l'inserimento della statuizione di concessione in loro favore della sospensione condizionale della pena. Deve però precisarsi che, secondo quanto riportato dal Tribunale a giustificazione dell'ordinanza correttiva e come riscontrato dagli atti del fascicolo processuale, l'intervento censurato non si è tradotto nella rivalutazione autonoma e discrezionale dei presupposti applicativi del beneficio accordato all'esito di un rinnovato giudizio cognitivo, unilateralmente condotto e modificativo della precedente decisione ormai irrevocabile e nemmeno nella sanatoria a posteriori di una nullità inficiante la sentenza già irrevocabile di condanna. Al contrario, il giudice di merito ha inteso soltanto uniformare il documento sentenza depositato in cancelleria al dispositivo letto in udienza a conclusione del processo di primo grado, che ha correttamente ritenuto prevalente perché espressione della potestà decisoria dell'autorità giudiziaria investita del procedimento, come manifestatasi all'atto della deliberazione. In tal modo ha inteso applicare al caso di specie il consolidato principio di diritto, secondo il quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, non sussiste alcuna causa di nullità della sentenza stessa e l'inconveniente deve essere risolto mediante esperimento della procedura di correzione degli errori materiali (Cass. sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, P.G. in proc. Mucci, rv. 267177). Si è affermato al riguardo in modo del tutto condiviso da questo Collegio che nella sentenza emessa a conclusione del dibattimento il dispositivo, attraverso la lettura in pubblica udienza, esteriorizza ed esprime la volontà decisoria rispetto al caso concreto e, poiché formato e pubblicato in un momento anticipato rispetto alla motivazione, che verrà successivamente redatta, acquista rilevanza e conoscibilità indipendentemente da essa, sicchè non può essere da questa modificato e, in caso di divergenza, in quanto manifestazione della volontà decisoria dell'autorità giurisdizionale prevale sulla sua giustificazione. Quando la difformità riguardi soltanto l'atto depositato perché, come nel caso presente, quest'ultimo presenti un'incompleta trascrizione del dispositivo, frutto di una mera svista, ma non si ripercuota sull'originale inserito a verbale e pubblicato in udienza, tale discrasia è emendabile con la procedura dettata dall'art. 130 cod. proc. pen.; in questi casi la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la nullità della 2 sentenza, riconoscendone la possibilità di modifica ed integrazione, persino a fronte di una discrasia più radicale perché in calce alla motivazione, non era stata solo omessa una statuizione pur presente nel dispositivo letto in udienza, ma non era stato nemmeno trascritto il dispositivo stesso (sez. 6, n. 12308 del 3/3/2008, Bolognini ed altro, rv. 239329; sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, Bassirou, rv. 242258; sez. 5, ord. n. 17696 del 18/02/2009, Martucci, rv. 243615; sez. 5, n. 13094 del 09/03/2011, P.G. in proc. Colonna, rv. 249849; sez. 5, n. 22996 del 07/03/2017, Cappelli, rv. 270203).
2. Tanto premesso, non giova al ricorrente lamentare l'avvenuta assunzione della decisione di correzione della sentenza in assenza della previa instaurazione del contraddittorio;
sebbene la doglianza sia fondata nella prospettazione in fatto, non può accogliersi, difettando l'illustrazione del pregiudizio patito dalla parte in dipendenza dell'inosservanza della procedura camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen.. Si è già affermato da parte di questa Corte come sia inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura "de plano", anziché previa celebrazione della camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato (Cass. sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016, P.M. in proc. Passaquindici, rv. 268338; sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, Rinaldi, rv. 264946; sez. 2, n. 4257 del 10/01/2015, CO e altro, rv. 262370; sez. 5, n. 22610 del 28/01/2010, Marano, rv. 247470). Ebbene, il ricorso sul punto si limita a replicare le massime estrapolate dalle pronunce di legittimità sopra citate, ma difetta dell'indicazione di qualche specifica ragione per la quale la rituale partecipazione all'udienza camerale avrebbe consentito all'accusa di prospettare profili fattuali o giuridici, in grado di influenzare la decisione assunta.
3. E' palesemente infondato anche l'assunto che contesta la sussistenza della difformità riscontrata dal Tribunale: premesso che, come già detto, il profilo di contrasto cui si è inteso porre rimedio non è ravvisabile nel contesto della sentenza intesa quale elaborato grafico composto da motivazione e dispositivo, ma tra quello riportato in calce nell'atto e quello letto in udienza, non risponde al vero che la questione non fosse stata sollevata dalle difese con gli atti di appello, proposti avverso la medesima sentenza. Al contrario, la difesa dell'imputato RR aveva sollevato una specifica doglianza, segnalando la difformità in questione ed insistendo per la sua eliminazione ad opera della Corte di appello, che aveva semplicemente ignorato la questione, confermando la sentenza impugnata.
4. La superiore precisazione induce a respingere anche l'ulteriore critica mossa dal ricorrente circa la pretesa violazione del criterio di attribuzione della competenza ad assumere la decisione emendativa. Si afferma, infatti, che tale 3 up intervento avrebbe potuto e dovuto essere adottato dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., comma 2, non già da quello di primo grado.
4.1 Così formulata, la censura non offre corretta interpretazione della norma che disciplina la procedura di correzione dell'errore materiale, la quale prescrive testualmente al primo comma, non al secondo, che l'eliminazione di errori ed omissioni presenti in sentenze, ordinanze e decreti è "disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione". Il chiaro dato testuale esprime una regola generale, per la quale è il giudice autore del provvedimento a doversi occupare della sua correzione secondo una previsione che, seppur estesa a tutti gli atti decisori giudiziali, è poi ripresa per la sola sentenza anche dall'art. 547 cod. proc. pen., per il quale dopo la deliberazione e "fuori dei casi previsti dall'art. 546, comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'art. 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'art. 130". Soltanto in via di eccezione, per il caso in cui la decisione sia impugnata e l'impugnazione non sia dichiarata inammissibile, dovrà intervenire il giudice chiamato a conoscere della stessa impugnazione. E' dunque impropria e fuorviante l'individuazione della competenza ad emendare errori ed omissioni ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. in dipendenza ed in collegamento col grado del giudizio per farne discendere il riparto tra giudice del primo e del secondo grado. Il legislatore, perseguendo ragioni di economia processuale, ha ritenuto opportuno che il giudice dell'impugnazione conosca di tutte le questioni riguardanti la pronuncia impugnata, compresi i vizi che, senza determinarne la nullità ed incidere sull'essenza della decisione, consistano in imperfezioni o carenze materiali, sicchè quando la proposizione dell'impugnazione interpelli la cognizione del giudice di grado superiore, nei limiti di quanto devoluto questi deve anche correggere errori ed omissioni materiali della pronuncia impugnata (sez. 4, n. 32956 del 24/06/2009, Leone, rv. 244683). La già assegnata competenza al giudice dell'impugnazione a riesaminare il thema decidendum viene estesa anche al profilo delle imperfezioni o carenze materiali a condizione che l'impugnazione sia proposta e che, quanto alle modalità di presentazione ed al suo contenuto, non sia dichiarata inammissibile, ma nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità si è precisato che da emendare devono essere i punti e capi della decisione, oggetto dell'impugnazione, non quelli già irrevocabili perché non contestati. A questi fini si è specificato l'ulteriore requisito della trasmissione degli atti processuali nella sfera del giudice di grado superiore quale adempimento necessario, anche sul piano pratico, per un 4 intervento correttivo;
al contrario, per poterne garantire la tempestività, si è ravvisata la perdurante competenza del giudice a quo a correggere l'errore materiale, non solo nella pendenza dei termini per l'impugnazione, ma anche quando nel periodo necessario agli adempimenti seguenti la deliberazione gli atti permangano ancora nella cancelleria del giudice che l'ha adottata (Cass. sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno ed altri, rv. 259933; 4.2 Non è risolutivo del caso nemmeno il rilievo, contenuto in ricorso, circa l'avvenuta proposizione dell'appello avverso la sentenza poi corretta;
tanto si è realmente verificato, ma al momento della pronuncia impugnata il procedimento si era già concluso con l'esaurimento delle impugnazioni ed il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Non è dunque riscontrabile la possibilità legale e pratica di un intervento correttivo della Corte di appello, spogliatasi del procedimento per avere già esaurito la propria funzione di cognizione del thema decidendum nel secondo grado di merito con la pronuncia della sentenza di conferma di quella di primo grado da emendare;
pertanto, la mancata pendenza del procedimento in quel grado esclude il criterio di collegamento per configurarne la competenza a decidere anche la rettificazione della sentenza emessa dal Tribunale, il quale appropriatamente è intervenuto d'ufficio, come consentitogli dalla previsione letterale dell'art. 130 cod. proc pen.. 4.3 Né può invocarsi al riguardo la competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., da individuarsi eventualmente in autorità diversa dal Tribunale. Nel caso specifico nel Tribunale che ha provveduto va individuato, sia l'ufficio che ha emesso il provvedimento emendato, sia quello preposto all'esecuzione, dal momento che, per quanto deducibile dal certificato penale degli imputati in atti, non risultano altre condanne irrevocabili, precedenti o successive;
va aggiunto che non si pone nemmeno alcuna questione che investa l'esistenza, il contenuto o l'efficacia del titolo esecutivo, dovendosi soltanto rimediare all'assenza nella sentenza di una disposizione già adottata e presente nell'originale inserito a verbale. Che al giudice dell'esecuzione non sia affidata la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. è poi confermato da alcuni rilievi sistematici: da un lato l'art. 668 cod. proc. pen. limita la potestà di quel giudice di eliminare gli errori da cui è inficiato il titolo esecutivo alla sola ipotesi della non corretta indicazione del nome dell'imputato quando un soggetto sia stato condannato in luogo di altro, dall'altro l'art. 676 cod. proc. pen., che elenca le ulteriori competenze del giudice dell'esecuzione, non include la correzione dell'errore materiale e, derogando al principio generale di immodificabilità di sentenze e decreti definitivi, non è suscettibile di applicazione al di fuori delle materie in esso previste. Sulla scorta di tali principi questa Corte ha escluso la competenza del giudice dell'esecuzione ad 5 лоди integrare la sentenza di condanna, dibattimentale o emessa a richiesta delle parti, che sia priva delle statuizioni relative alle sanzioni accessorie previste in caso di condanna per reati edilizi o paesaggistici (Cass. sez. 3, n. 32953 del 28/04/2010, P.M. in proc. Poeta, rv. 248217; sez. 3, n. 46656 del 09/11/2011, D'Amato e altro, rv. 251962; sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014, Bognanni, rv. 260421). Deve dunque convenirsi con gli studi dottrinali, secondo i quali la competenza assegnata nella materia dall'art. 130 cod. proc. pen. è di natura funzionale e resta attribuita al giudice che ha emesso il provvedimento corretto anche se il giudice dell'impugnazione non vi abbia provveduto.
5. Non sussistono i presupposti nemmeno per ravvisare l'abnormità dell'ordinanza impugnata. L'elaborazione giurisprudenziale è pervenuta, com'è noto, (Cass., Sez. Un., n. 7 del 26/4/1989, Goria, rv. 181303; Sez. Un., n. 11 del 9/7/1997, P.M. in proc. Quarantelli, rv. 208221; Sez. Un., n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, rv. 209603; Sez. Un., nr. 33 del 22/11/2000, P.M. in proc. Boniotti, rv. 217244; Sez. Un., n. 4 del 31/1/2001, P.M. in proc. Romano, rv. 217760; Sez. Un., n. 22909 del 31/5/2005, P.M. in proc. Minervini, rv. 231163) ad individuare la categoria della "abnormità" in due situazioni diverse, a fronte delle quali è stato individuato nel ricorso per cassazione l'unico rimedio processuale esperibile: quando l'atto, per la particolarità e la stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero se, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste ed arresti il corso del processo senza sia possibile disporne l'ulteriore prosecuzione. Nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso, avendo il Tribunale proceduto alla corretta applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen. nel rispetto della sua previsione in una situazione in cui, in assenza di correzione, sarebbe rimasta irrisolta con gravi incertezze in grado di ripercuotersi sulla successiva fase esecutiva, la questione della reale difformità tra la decisione assunta e la sentenza motivata, aspetto della vicenda processuale che il ricorrente non affronta. Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Antonella Patrizia Mazzei mondzon formagge DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 DIC 2017 P. CANCELLIGECANCELLIERE