Sentenza 28 gennaio 2010
Massime • 1
È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento con cui il G.u.p. corregge con procedura "de plano" il decreto che dispone il giudizio (nella specie, per modificare il giudice competente), in difetto di qualsiasi indicazione da parte del ricorrente del vantaggio pratico perseguito con l'annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2010, n. 22610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22610 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 28/01/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 117
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 24525/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AN, nato in [...] il [...];
avverso il Decreto che dispone il giudizio e l'Ordinanza di correzione di errore materiale rese dal GIP presso il Tribunale di Catania del 6.5.2009;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
Lette le requisitorie scritte del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dr. Vincenzo Geraci) che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso quanto al decreto che dispone il giudizio ed accogliersi l'impugnazione avverso l'Ordinanza di correzione di errore.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Si procede al giudizio, nonostante la dichiarazione di astensione dall'udienza per agitazione degli avvocati, presentata dall'avv. Mellia, trattandosi di udienza non partecipata, per la quale non è prevista la presenza del difensore.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Il GIP presso il Tribunale di Catania ha provveduto - dopo la sottoscrizione del provvedimento - a correzione di errore materiale del decreto di rinvio a giudizio, emesso il 6.5.2009, circa l'indicazione del giudice ad quem, originariamente ed erroneamente indicato in quello di Acireale anziché in quello competente del Tribunale di Catania, provvedendovi de plano.
Il difensore dell'imputato AN AN (imputato dei reati di cui agli artt. 479 e 323 c.p.) ricorre alla Corte ritenendo abnorme il provvedimento.
In linea astratta non può disconoscersi la patologia processuale. Non è legittimo il provvedimento con cui il G.u.p. corregge con procedura de plano il decreto che dispone il giudizio, modificando l'organo giudicante davanti al quale dispone il giudizio, nonostante che così facendo abbia individuato il giudice competente, in quanto l'omessa osservanza della procedura prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. comporta la sottrazione ad ogni controllo del suo operato (cfr.
Cass. Sez. 1,9.3.2006, Autorino, CED Cass. 234091). Tuttavia, non è dato scorgere alcun interesse all'impugnazione in difetto di qualsiasi specificazione da parte del ricorrente delle ragioni dell'illegittimità della decisione ovvero dell'indicazione del vantaggio pratico perseguito con l'annullamento della medesima. Non è, invero, censurato il contenuto della correzione e l'indicazione del giudice destinatario dell'attribuzione di competenza per il giudizio. Poiché l'interesse ad impugnare sussiste allorquando dalla violazione della norma processuale derivi un effettivo e reale pregiudizio per il ricorrente che si intende evitare con il raggiungimento di un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, si deve rilevare l'assenza di questo essenziale presupposto del ricorso. La notificazione della disposizione corretta, al contempo, ha consentito alle parti la tempestiva disamina del provvedimento (che, comunque, in se non è impugnabile).
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in Euro 1.500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro 300 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010