Sentenza 19 novembre 2008
Massime • 1
La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale. (Nella specie il dispositivo in calce alla motivazione indicava un reato e un imputato diversi da quelli di cui al dispositivo letto in udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2008, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 19/11/2008
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 2362
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 06734/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS AM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma in data 5.04.2007 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa infittagli nel giudizio di primo grado per i reati di cui al L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, art. 171 ter, comma 1, lett. c); ed ha disposto la correzione della sentenza di primo grado nel senso che il nome dell'imputato è SI AM, e non TE LL, e che la data della decisione è 17.03.2004 e non il 15.01.2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. SALERNI Arturo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 5.04.2007 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a SI AM quale colpevole di avere detenuto per la vendita, a fini di lucro, 186 CD musicali e 14 play station abusivamente riprodotti e privi del contrassegno della SIAE e disponeva la correzione della sentenza di primo grado nel senso che il nome dell'imputato è SI AM, e non TE LL, e che la data della decisione è 17.03.2004 e non il 15.01.2003. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale (art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 3) per il rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado nella cui motivazione, dopo la descrizione dei fatti ascrittigli, era stata trattata la posizione di tal LL MA, sorpreso a commettere analogo reato in circostanze di tempo e di luogo completamente diverse da quelle per cui è processo.
Inoltre, nel dispositivo era stata emessa condanna nei confronti di TE LL ed era stata indicata l'udienza del 15 gennaio 2003. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso censura la sentenza impugnata per l'omessa declaratoria dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, nel cui dispositivo era stata dichiarata la colpevolezza di altro imputato e indicata una diversa data di pronuncia del provvedimento. Dall'esame del fascicolo processuale, consentito per essere stata dedotta una violazione di natura processuale, risulta che il dispositivo della sentenza del Tribunale è stato letto all'udienza del 17 marzo 2004 e che è stato inserito nel fascicolo processuale. In esso vi è declaratoria di condanna nei confronti di SI AM emessa nella data suindicata.
La motivazione della sentenza del Tribunale, depositata il 31.03.2004, ha trattato la posizione dell'imputato SI, con la descrizione dei fatti addebitatigli, con l'indicazione delle prove raccolte e con l'espressione del giudizio di colpevolezza. Essendo stata, poi, inserita, per errore, parte della motivazione relativa a sentenza emessa nei confronti di altro imputato (cui si addebitava analogo reato commesso in tempo e luogo diverso da quello del processo), la Corte territoriale, ha, con la sentenza impugnata, corretto l'errore materiale integrando la sentenza di primo grado nei termini di cui al dispositivo letto in udienza.
Tanto premesso, non è ravvisabile l'eccepita nullità prevista dall'art. 546 c.p.p., comma 3 se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo perché la nullità ricorre quando difetti totalmente il dispositivo e non ai casi nei quali il dispositivo esista e ne sia stata data regolare lettura. In questi casi, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, non v'è alcuna incertezza sul contenuto della decisione e nessuno interesse delle parti è leso trattandosi di mera assenza grafica, quindi sanabile con la correzione dell'errore materiale perché il contenuto dell'atto da correggere non subisce alcuna modificazione sostanziale (Cassazione Sezione 3, 27 gennaio 1998 n. 2150, Pagliaro;
Cassazione Sezione 4, n. 49485/2003 RV. 227071; contro Cass., sez. 1, 27 giugno 2002 n. 25805, Melluso;
Sezione 6, 8 ottobre 1993 n. 2760, Negro).
Ne consegue che "il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo scritto in calce alla motivazione non determina alcuna nullità, prevalendo il dispositivo della sentenza letto in udienza, che, ove contenga statuizioni incomplete, può essere anche integrato" (Cassazione Sezione 4, n. 10588/2006, Ritrovato, RV. 233539; conforme 10957/1993 RIV. 195718).
Va, inoltre, disposta altra correzione di errori materiali che si riscontrano nella sentenza impugnata laddove ha omesso di sostituire nel dispositivo della sentenza 17.03.2004 del Tribunale di Civitavecchia la parola "la Repubblica" con la parola "la Stampa" e la parola "Musica" con la parola "Ciak".
Poiché è stata contestata all'imputato anche la detenzione di supporti magnetici privi del contrassegno della SIAE (L. n. 633 del 1941, art. 171 bis), va rilevato, d'ufficio, che con la sentenza emessa in data 8.11.2007, nel processo C-20/5, Schwibbert, la Corte di Giustizia europea ha affermato che per la direttiva europea 83/189/CEE (che ha previsto una procedura d'informazione comunitaria nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) l'obbligo di apporre sui CD e su supporti di ogni specie contenenti opere d'arte figurativa il contrassegno SIAE, in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituisce una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione della Comunità europea, non può esser fatta valere nei confronti di un privato.
La suddetta sentenza considera implicitamente la norma della direttiva 83/189/CEE impositiva dell'obbligo suddetto come norma comunitaria a effetto diretto perché contiene disposizioni precise e determinate, tali che la loro applicazione non è condizionata da nuovi interventi normativi da parte dei singoli Stati, sicché la stessa opera per tutte le regole tecniche introdotte dopo il 31.03.1983, data della sua entrata in vigore.
L'obbligo di apporre il contrassegno della SIAE su supporti non cartacei è stato introdotto dalla L. n. 248 del 2000 (entrata in vigore il 19.09.2000), che ha inserito nel corpo della L. n. 633 del 1941, art. 181 bis, ma tale regola tecnica non è stata previamente comunicata alla Commissione della Comunità europea, sicché l'obbligo del contrassegno non opera nei confronti dell'imputato perché in concreto viene a mancare un elemento materiale del reato. Conseguentemente ha affermato questa Corte (nella sentenza n. 13816/2008, u.p. 12.02.2008, Valentino, alla cui diffusa motivazione si rimanda) che tra le fattispecie penali in cui il contrassegno è previsto come elemento tipico del reato rientra quella di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) che punisce chiunque detiene per la vendita supporti musicali e audiovisivi privi del contrassegno SIAE.
Ne deriva che, trattandosi, nella specie, di detenzione ai fini commerciali di CD privi del contrassegno SIAE, deve essere emessa declaratoria d'insussistenza del fatto con l'eliminazione della relativa pena di giorni 5 di reclusione.
Il ricorso, relativamente all'altro reato di cui L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), è infondato e deve esser rigettato,
essendo stato accertato, con congrua motivazione, il possesso dei CD da parte dell'imputato e la loro destinazione alla vendita nella piena consapevolezza della loro provenienza da attività di abusiva duplicazione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di giorni 5 di reclusione. Dispone correggersi la sentenza impugnata laddove ha omesso di sostituire nel dispositivo della sentenza 17.03.2004 del Tribunale di Civitavecchia la parola "La Repubblica" con la parola "La Stampa" e la parola "Musica" con la parola "Ciak".
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, 19 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2009